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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 561 /2025
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato lette le note di cui all'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 561 del ruolo gen. dell'anno 2025 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. FRANZESE Parte_1 VINCENZO elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/01/2025 , parte ricorrente deduceva che in data 15.01.2025 riceveva avviso di addebito n. 371/2024/0017186802/000, d'importo pari a € 5.169,87 relativamente a contributi I.V.S. coltivatori diretti o e rispettive somme aggiuntive ed interessi di mora relativamente al periodo 2023.
Ha dedotto che di aver cessato l'attività d'impresa il 31.12.2017 e di non essere pertanto tenuto al pagamento dei contributi relativi all'anno 2023chiedeva pertanto l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite. CP_
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui al ricorso. Disposta la trattazione cartolare la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale che come risulta dalla visura camerale depositata in atti, l'impresa individuale risulta essere cessata a far data dal Parte_1 31.12.2017, con cancellazione della società avvenuta in data 26.02.2018.
Stante la prova per tabulas di aver cessato l'attività sin dal 31.12.2017 e di essere stato cancellato dal Registro delle Imprese in data 26.02.2018.
Di contro, nulla ha provato l' che si è limitato a controdedurre in modo generico senza CP_1 allegare alcuna circostanza contraria né tantomeno provare la sussistenza dei requisiti che legittimino la richiesta di pagamento dei contributi
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui l'avviso di addebito n.371/2024/0017186802/000 CP_ b) condanna l' e L' in solido al pagamento delle Controparte_2 spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.618,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione .
Aversa, 05/11/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato lette le note di cui all'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 561 del ruolo gen. dell'anno 2025 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. FRANZESE Parte_1 VINCENZO elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/01/2025 , parte ricorrente deduceva che in data 15.01.2025 riceveva avviso di addebito n. 371/2024/0017186802/000, d'importo pari a € 5.169,87 relativamente a contributi I.V.S. coltivatori diretti o e rispettive somme aggiuntive ed interessi di mora relativamente al periodo 2023.
Ha dedotto che di aver cessato l'attività d'impresa il 31.12.2017 e di non essere pertanto tenuto al pagamento dei contributi relativi all'anno 2023chiedeva pertanto l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite. CP_
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui al ricorso. Disposta la trattazione cartolare la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale che come risulta dalla visura camerale depositata in atti, l'impresa individuale risulta essere cessata a far data dal Parte_1 31.12.2017, con cancellazione della società avvenuta in data 26.02.2018.
Stante la prova per tabulas di aver cessato l'attività sin dal 31.12.2017 e di essere stato cancellato dal Registro delle Imprese in data 26.02.2018.
Di contro, nulla ha provato l' che si è limitato a controdedurre in modo generico senza CP_1 allegare alcuna circostanza contraria né tantomeno provare la sussistenza dei requisiti che legittimino la richiesta di pagamento dei contributi
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui l'avviso di addebito n.371/2024/0017186802/000 CP_ b) condanna l' e L' in solido al pagamento delle Controparte_2 spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.618,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione .
Aversa, 05/11/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)