Rigetto
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02764/2025REG.PROV.COLL.
N. 03863/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3863 del 2024, proposto dall’Impresa Individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, la Prefettura - U.T.G. di Caserta e l’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6561/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e udito per la parte appellante l’avvocato, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha impugnato in primo grado l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Caserta e la nota dell’ANAC con cui è stato comunicato l’inserimento del provvedimento prefettizio nel casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2. Il Tar adito ha respinto il gravame, considerato che “ la gravità dei reati per i quali è stata comminata la condanna in capo Sig. -OMISSIS-, unitamente ai riferimenti espliciti contenuti in sentenza riguardo al suo coinvolgimento nel clan dei -OMISSIS-integra un attendibile giudizio prognostico di condizionamento mafioso a carico della società ricorrente di cui, per l’appunto, il -OMISSIS- è unico titolare.
Riguardo alle restanti generiche censure formulate dalla ricorrente in riferimento alla paventata erroneità della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli, si precisa che argomentazioni di tal fatta non possono trovare ingresso nel presente giudizio posto che il thema decidendum è costituito esclusivamente dallo scrutinio di legittimità del provvedimento interdittivo gravato.
Da ultimo, si rileva l’infondatezza del motivo con cui il ricorrente ha censurato l’illegittimità derivata della nota con cui l’A.N.AC. ha dato atto dell’annotazione del provvedimento prefettizio nel casellario informatico.
Invero, l’annotazione nel Casellario informatico del provvedimento prefettizio antimafia con valenza interdittiva costituisce per l'ANAC un atto dovuto; pertanto, la rilevata legittimità del provvedimento interdittivo comporta, altresì, la pacifica validità della citata nota ANAC.
Il complesso degli elementi evidenziati dalla Prefettura, unitamente al carattere preventivo e cautelare dell’informazione antimafia, come sopra illustrato, depongono per il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ”.
2. Con l’atto di appello qui in scrutinio vengono:
- contestati sia il provvedimento che la sentenza impugnata, per l’estraneità del ricorrente al sodalizio camorristico, appellante cui è stata inflitta la misura basandosi sul principio “ del più probabile che non ”;
-viene altresì sostenuta l’invalidità derivata della nota ANAC di iscrizione al casellario informatico.
In particolare, il legale dell’appellante evidenzia che “ il Giudice di prime cure avrebbe dovuto censurare l’interdittiva impugnata per aver derivato il pericolo di infiltrazione in mero automatismo dai pochi brani finali della pronuncia penale che essa ritrae, senza sottoporre gli stessi al minimo e necessario vaglio critico con le altre informazioni presenti e neppure al semplice confronto con i dati istruttori di quel processo e con le altre parti della sentenza del G.U.P…Se le sorti della decisione del GUP sono affidate all’appello penale, in questa sede non può negarsi che il G.A. deve rilevare l’omessa valutazione della sentenza penale in ogni sua parte e in relazione alle prove di quel giudizio, come prima riportate, e agli altri dati acquisiti dall’ufficio. Le prove di quel giudizio escludono che -OMISSIS- fosse riconducibile a un clan e ne avesse utilizzato le risorse, tanto meno che fosse ricorso a propri proventi illeciti come aggiunto dell’interdittiva rispetto alla sentenza…Infatti appare palesemente errata l’interdittiva della Prefettura ove afferma che il -OMISSIS- aveva utilizzato sia denaro della malavita, sia propri guadagni illeciti ”.
3. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
4. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. I principi elaborati dalla Sezione in tema di interdittiva antimafia fanno perno sull’anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell’informativa, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell’individuazione di accertate responsabilità penali.
2.2. Emblematica nel senso è la sentenza n. 4588/2024 che, nel riepilogare i principi elaborati in tema di infiltrazioni mafiose, afferma che il pericolo di infiltrazioni mafiose “ deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha aggiunto la Sezione (15 aprile 2024, n. 3391; 14 febbraio 2024, n. 1482) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori ”.
3.1. Venendo al caso in esame, dalla delibazione degli atti di causa emerge un inequivoco quadro fattuale tale da far ritenere che le circostanze complessivamente evidenziate dall’Amministrazione costituiscano dati sintomatici concordanti ed univoci, del tutto idonei a supportare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
3.2. Più precisamente:
- contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, nel provvedimento interdittivo impugnato in prime cure non è stato operato alcun automatismo tra la condanna penale riportata dal ricorrente e il ritenuto pericolo di infiltrazione mafiosa, avendo il Prefetto adeguatamente motivato sulle circostanze di fatto risultanti dalla sentenza che costituivano elementi indiziari del detto pericolo;
- del pari, il primo giudice non ha applicato alcun automatismo, dovendo intendersi il richiamo alla sufficienza della riportata condanna per uno dei delitti “spia” di cui all’articolo 84, comma 4, lettera a ), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conformemente alla giurisprudenza di settore, nel senso che le condanne per tali delitti sono ex se idonee e sufficienti a evidenziare il pericolo di condizionamento, non necessitando di essere corroborate da ulteriori e diversi elementi indiziari (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2024, n. 2801; id., 18 settembre 2023, n. 8395; id., 2 luglio 2021, n. 5043);
- appare, altresì, assolutamente condivisibile l’avviso del primo giudice circa l’estraneità al perimetro del giudizio dei lamentati vizi della sentenza penale di condanna, dovendo questi essere conosciuti dal giudice competente e non potendo l’autonomo apprezzamento delle risultanze processuali da questa ritraibili, che pure il Prefetto è tenuto a compiere, giungere fino al punto di sovvertire le conclusioni del giudice penale in punto di responsabilità dell’odierno appellante per i reati contestatigli;
- dalla lettura del provvedimento impugnato in prime cure non trova conferma la lamentata confusione tra la persona del signor -OMISSIS- (individuato quale collaboratore e amico del sig. -OMISSIS-) e il solo omonimo -OMISSIS-, risultando, al contrario, ben chiara la distinzione tra le due figure;
- nemmeno è fondata la censura afferente all’omessa acquisizione di documentazione investigativa processuale, della quale l’istante non ha dimostrato la decisività;
- va inoltre condivisa la conclusione del primo giudice (anch’essa conforme ad univoca giurisprudenza) circa l’irrilevanza del carattere risalente nel tempo dei fatti per i quali l’odierno istante è stato condannato, stante il carattere “ neutro ” del decorso del tempo a fronte della tendenziale stabilità dei condizionamenti mafiosi e in difetto di fatti o elementi sopravvenuti;
- va, infine, condivisa anche la considerazione della legittimità della nota ANAC, che peraltro costituisce un atto dovuto e vincolato in conseguenza dell’adozione dell’interdittiva.
3.3. A parere del Collegio, quindi, il provvedimento interdittivo qui in scrutinio è da ritenersi conforme al relativo parametro normativo, in quanto il pericolo infiltrativo è desunto da elementi di fatto aventi rilevanza sostanziale ed avvinti da un legame logico che consente di ipotizzare una contiguità fra l’attività economica considerata ed il contesto criminale di riferimento.
4. In conclusione, le statuizioni del giudice di prime cure resistono alle censure proposte e la valutazione esperita dall’Amministrazione nel decreto impugnato appare pienamente conforme al paradigma normativo.
5. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Per quanto detto, l’appello va respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Nulla sulle spese di giudizio, non essendosi le parti appellate costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche o giuridiche citate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO