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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona dott.
ON AN AZ, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 963/2018 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. A. Francesco Parte_1 C.F._1
Ferrari;
attore
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Vizza; convenuto
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_2 C.F._3
Gullo; convenuta
NONCHE'
; Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
convenuti-contumaci
OGGETTO : risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
, parte resistente nel procedimento di danno temuto incardinato dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale da (n. 5246/2016 rg.), il quale assumeva la sussistenza di Controparte_1 un pregiudizio grave e immediato derivante dal muro di contenimento ricadente all'interno della pagina 1 di 12 proprietà dei confinanti, conclusosi con ordinanza del 2.01.2018 con cui i resistenti (unitamente alla sig.ra terza chiamata) venivano condannati alla realizzazione delle opere indicate dal CP_2
TU nominato, sull'assunto che le valutazioni espresse dall'Ausiliario nel detto procedimento erano da disattendersi, poiché scarsamente attendibili sul piano tecnico, chiedeva accertarsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei confinanti per le opere e gli abusi intrapresi a ridosso del muro
(che avevano comportato l'abbassamento del piano di campagna ai piedi del muro), causa degli allarmanti movimenti di ribaltamento e scorrimento del muro posti a motivo del procedimento cautelare, con condanna al risarcimento dei danni sulla base delle rispettive responsabilità. eccepiva preliminarmente la prescrizione dell'azione, trattandosi di vicende Controparte_1
risalenti nel tempo e, dunque, note alla parte attrice;
nel merito contestava la domanda, facendo rilevare che nessuna opera intrapresa sul proprio fondo era stata ritenuta dal TU del cautelare incidente sulla statica del muro, ma che il difetto costruttivo del muro era la causa del lamentato dissesto.
Si costituiva che contestava le attribuite responsabilità, avuto riguardo Controparte_2 all'incidenza causale interruttiva da attribuirsi alle accertate criticità costruttive del muro.
, e non si Controparte_3 CP_4 Controparte_7 Controparte_6
costituivano.
Il giudizio veniva istruito con prove orali e a mezzo TU.
Acquisiti ulteriori chiarimenti dal TU la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti e degli scritti conclusionali già depositati.
*********************
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , Controparte_3 CP_4 CP_7
e , i quali benché ritualmente citati non si costituivano.
[...] Controparte_6
L'attore, che introduce l'azione di merito a seguito del giudizio cautelare di danno temuto, sull'assunto che le cause del dissesto del muro andavano imputate soprattutto alle attività abusive intraprese sulla proprietà che, nel costruire il proprio fabbricato in maniera difforme al CP_1
progetto aveva apportato un abbassamento del piano di campagna, chiedeva disporsi nuova consulenza tecnica volta ad accertare tutte le concause che avevano determinato i movimenti di ribaltamento e scorrimento del muro in questione con condanna al risarcimento ex art 2043 c.c. sulla base delle rispettive responsabilità dei convenuti.
pagina 2 di 12 Sulla base della descrizione dei luoghi operata dal TU (Ing. ) emerge che il muro in Per_1
questione (antecedente agli interventi di demolizione e ricostruzione operati in sede attuativa ex art
669 duodecies c.p.c.) è collocato all'interno della corte censita alla part. 66 sub 6 dove insite l'unità immobiliare dell'attore, sita in Castrolibero, Via dell'Amicizia n°11 censita al Foglio 10 Cont part.lla 66, oltre al garage seminterrato censito alla part.lla 1005. Tale corte confina ad con le corti delle proprietà di e (part.lla 49), poste altimetricamente più in basso, a cui si CP_1 CP_2
accede da Via Peluso n°8.
Sul confine tra le due corti è presente un muro di sostegno in calcestruzzo a gravità di altezza variabile fuori terra da m 2,20 sul tratto a Sud e ml 2,40 nel tratto a Nord.
Il muro presenta una lunghezza complessiva di ml 39,67, di cui ml 1,15 di sporgenza su Via dell'Amicizia oltre lo spigolo del muro ortogonale.
Un tratto di muro di circa ml 24 a partire da Via dell'Amicizia divide la proprietà dell'attore da quella del convenuto (F. 10, part.lla 49 sub 21, corte dell'unità abitativa censita Controparte_1
alla part.lla 49 sub 11), mentre il restante tratto di circa ml 15 a Sud divide la proprietà da quella della convenuta (F. 10, part.lla 49 sub 30 corte dell'unità abitativa censita alla Controparte_2
part.lla 49 sub 29).
Nel tratto a Nord, a ridosso del muro di sostegno, in proprietà insite il garage CP_7
seminterrato (part. 1005) realizzato successivamente e al di sotto del piano campagna.
Il muro sporge rispetto al piano campagna di monte mediamente di cm 50,0 ed è sormontato per tutta la sua lunghezza da una recinzione in ferro;
il paramento di valle è pressoché verticale mentre quello di monte ha una piccola inclinazione di circa 2,5° rispetto alla verticale
Il tratto che divide le proprietà ha una lunghezza pari a ml 15 e il muro è Persona_2 completamente fuori terra ed ha un'altezza di m 2,70. È stato rilevato, infatti, che il piano campagna della corte è al di sotto mediamente di cm 30 rispetto alla base del muro e CP_2
risulta in parte pavimentato e in parte a giardino, oltre ad una porzione occupata da un corpo di fabbrica ad un piano, adibito a locale di sgombero.
Il tratto che divide la proprietà è di circa ml 24,00; nella corte è Controparte_9 CP_1
presente al piede una aiuola, sopraelevata rispetto alla restante corte di circa m 0,50, CP_1 tramite muretto in calcestruzzo dello spessore di cm 30. L'altezza del muro fuori terra in tale tratto
è variabile da m 2,25 nel tratto centrale al confine con proprietà a m 2,40 nel tratto CP_2
pagina 3 di 12 terminale. L'altezza complessiva è di m 2,90, in quanto dal saggio eseguito è stato accertato che il muro prosegue per cm 50 sotto terra.
Il TU ha rincontrato la presenza di 4 fori di drenaggio e l'assenza di giunti tecnici.
Oltre a delle lesioni (in particolare 3) il TU ha potuto verificare che il muro risulta visibilmente ruotato rispetto al piede, maggiormente nel tratto a Sud, mentre nel tratto che confina con la corte in misura minore, dove è possibile riscontrare un distacco generatosi tra il paramento del CP_1
muro e il solaio di copertura del garage seminterrato CP_7
La qualità del getto di calcestruzzo è in alcuni punti difettosa, per la presenza dei cosiddetti nidi di ghiaia che denunciano disomogeneità del getto e calcestruzzo mal compattato.
Le lesioni sono descritte a pag. 18 dell'elaborato peritale che divide il muro in quattro conci.
Per comprendere il meccanismo che ha generato tali lesioni il TU ha descritto gli elementi caratteristici di ciascuna di esse, ovvero i ventri e le cuspidi dei singoli tratti, attraverso cui sono state individuate le direzioni di distacco e, dunque, i movimenti di rotazione e di trascinamento del muro.
All'esito dell'esame, il TU conclude che “Complessivamente l'andamento e le caratteristiche delle tre lesioni, in relazione al loro posizionamento lungo il muro, sono riconducibili ad un meccanismo di rotazione intorno al piede dello stesso del concio a Sud con effetti di trascinamento dei due conci centrali e da questi a quello terminale a Nord per effetto delle sollecitazioni di taglio e flessione”.
Le cause di dissesto del manufatto in questione e le lesioni riscontrate sono state ricondotte innanzitutto ad un difetto costruttivo del muro.
Detta costruzione, infatti, realizzata in epoca antecedente l'emanazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui alla Legge n°64/1974, risulta non conforme ai criteri di progettazione maggiorente in uso all'epoca, basati sulla teoria della tecnica delle costruzioni e dei risultati degli studi riguardanti la stabilità dei pendii, specie per un muro di sostegno, come nel caso in esame, definito a gravità (opera che resiste solo col suo peso alla forza spingente del terrapieno).
Il TU spiega nel suo elaborato che le formule da applicare per il dimensionamento ai fini progettuali richiedevano la determinazione della spinta del terreno contro il muro (teoria di pagina 4 di 12 Coulomb, 1776) e le verifiche di stabilità del muro alla rotazione, allo scorrimento e allo schiacciamento.
Oltre al profilo relativo all'altezza del muro di sostegno che doveva orientare la corretta inclinazione rispetto al terreno (se fino a 3 m si adottava il profilo rettangolare, mentre per altezze maggiori, il profilo con paramento esterno a scarpa di 1/5÷1/20 o con paramento interno inclinato), alla base veniva realizzata una zattera di fondazione la cui funzione oltre a quella di ripartire il peso del muro sul terreno di sedime, era quella di far risultare il più possibile centrata la risultante dei carichi alla base, con una diversa distribuzione a secondo della presenza o meno di terreni coesivi.
Dalle indagini operate dal TU emerge che il muro in questione non è stato realizzato in conformità con quelle che erano le tecniche di costruzione dell'epoca, essendo carente di fondazione e specificatamente delle mensole di valle e di monte, nonché per insufficiente spessore ed inclinazione dei paramenti.
Peraltro, sono risultati insufficienti anche i fori di drenaggio (anche ove si considerassero nel numero indicati dall'attore) e il loro posizionamento, del tutto casule (quando, invece il TU indicata il diametro di 100-150 mm e l'ubicazione ad interasse di 2-4 m e disposti di solito a quinconge lungo l'altezza del muro), considerata la loro funzione che è quella di limitare gli effetti della spinta delle terre bagnate e tenere sotto controllo le pressioni neutre (pressione dell'acqua all'interno del terreno) che vanno a contribuire sostanzialmente alla spinta esercitata dal terrapieno sul muro
Infine, altra carenza è stata individuata nell'assenza, data la lunghezza del muro, di giunto tecnico, che avrebbe limitato il danno.
Sul dissesto del muro ha inciso, altresì, l'opera di sbancamento operata sulla proprietà ciò CP_2
in quanto il TU ha potuto rilevare che tale intervento si è spinto oltre la base del muro mediamente di cm 30, determinando il cosiddetto scalzamento al piede.
Gli effetti di ribaltamento e traslazione orizzontale hanno avuto origine e manifestazione di cinematismo proprio in tale tratto di muro posto a Sud.
Infatti, attraverso una verifica eseguita dall'Ausiliario per accertare la staticità del muro sia ante che post lavori di sbancamento e l'applicazione delle formule (basate sulla teoria di Coulomb) illustrate dallo stesso, basate su diversi fattori, tra cui il terreno coesivo e condizione drenata, le pagina 5 di 12 spinte a tergo del muro (Sa), quella di valle (Sp) e quella dovuta alla coesione, il risultato a cui perviene è quello di ritenere che lo scalzamento al piede ha provocato un peggioramento delle condizioni di equilibrio alla rotazione.
La spinta attiva sul paramento, spiega il TU, tende a far slittare il muro in direzione parallela alla base se tale slittamento non viene adeguatamente contrastato dalla spinta passiva del terreno e dalle azioni tangenziali alla base del muro fornite dalla forza di coesione.
Il risultato a cui è pervenuto il TU conduce a ritenere che il coefficiente di sicurezza del manufatto alla traslazione, già di suo insufficiente, è stato ulteriormente ridotto dallo sbancamento che ne ha accelerato il processo di instabilità.
Va preliminarmente osservato che la pretesa risarcitoria originariamente introdotta, da ritenersi circoscritta sul piano soggetto ai confinanti e unici soggetti ai quali l'attore CP_1 CP_2
imputa condotte etiologicamente rilevanti nel dissesto del muro, è stata ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., da ciò consegue l'applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi (fatto, nesso di casualità e danno) e soggettivi dell'illecito, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 comma
1, c.c.
L'attore contesta le conclusioni a cui è pervenuto il TU, innanzitutto sull'assunto che il muro in questione fosse preesistente alle opere intraprese a valle del confine, oggi di proprietà Parte_2
e interventi che avrebbero modificato non solo le altezze
[...] Controparte_2 dell'originario piano di campagna ai piedi del muro, ma la stessa consistenza del terreno di spinta.
Che l'edificazione del fabbricato e, in particolare, la realizzatone delle opere sulla corte oggi siano successive all'edificazione del muro non è provato. CP_1
L'intervento di edificazione del fabbricato eredi (oggi in proprietà , infatti, risale CP_2 CP_1 all'8.07.1965, epoca in cui è stata rilasciata la licenza edilizia n. 108 dal Comune di Castrolibero
(costruzione successiva sanata con provvedimento del 20.03.1992), così come il Fabbricato eredi
, realizzato su concessione edilizia del 19.06.1965. CP_7
Il primo certificato di abitabilità dell'immobile eredi (oggi è stato rilasciato Persona_3 Parte_2
in data 17.02.1967.
pagina 6 di 12 Entrambi i TU (sia quello del Cautelare che quello nominato nel giudizio odierno) non hanno rinvenuto documentazione riferita all'epoca dell'erigendo muro, tanto che entrambi hanno meramente presunto che lo stesso sia coevo alle suddette costruzioni.
Dalle prove per testi (sig.ra e si ricava solo che nel 1970 il muro CP_10 CP_1
esisteva già.
Alcuna valore, invece, può attribuirsi alla dichiarazioni rese sul punto dall'attore, poiché non avente contenuto confessorio, siccome affermativi di fatti a lui favorevoli.
Pertanto, la circostanza che il terreno posto ai piedi del muro lato valle avesse una diversa CP_1 composizione (coesivo) all'epoca della sua erezione e solo successivamente modificato
(incoerente) per via delle opere intraprese su proprietà oggi non ha trovato adeguati CP_1
riscontri, sicché le contestazioni circa l'errata conclusione a cui sarebbero pervenuti entrambi i
TU nominati in merito ad un deficit costruttivo, basata sulla non corretta valutazione della incidenza che hanno avuto gli interventi di sbancamento e successiva posa in opera del terreno non coesivo, devono rigettarsi.
Infatti, in difetto di prova contraria, deve ritenersi che il terreno a valle al momento della costruzione del muro non sia stato oggetto di successivi rimaneggiamenti, sicché in occasione della sua erezione doveva tenersi conto delle “bassissime caratteristiche geotecniche” del terreno a ridosso del detto manufatto, per come si riscontra dalle prove penetrometriche eseguite in sede cautelare dal dott. (Geologo ausiliare del TU, Ing. ) sui campioni Persona_4 Per_5
prelevati (nei punti DPM 1 DPM 2 e DPM 3) fino alla profondità di circa 1,50 dal piano di calpestio (anche 2,10 per l'ultimo indicato).
Non è emersa nemmeno la prova che il piano di campagna a valle (la parte indicata dal TU come
“aiuola”) ai piedi del muro avesse una altezza diversa rispetto a quando è stato realizzato il muro, avendo il TU del cautelare precisato che tale valutazione in difetto di un piano quotato dell'epoca non può accertarsi.
Il TU ha escluso, invece, che la restante corte su proprietà anche se posta ad un livello CP_1 inferiore, possa avere avuto alcuna incidenza sulla stabilità del muro, considerata l'ampiezza della c.d. aiuola di 1,50 mt, tanto che lo stesso Ausiliare ha precisato che “in tale tratto di corte, la situazione tensionale non è stata modificata ed il muro continua a ricevere da valle la spinta al pagina 7 di 12 piede”, così come alcun rilievo è stato attribuito agli asseriti abusi realizzati in fase realizzativa sul fabbricato CP_1
La circostanza che le opere intraprese sulla proprietà per ciò che qui interessa (in CP_1
particolare sulla c.d. aiuola), non siano risultate successive alla realizzazione del muro, priva di rilevanza le allegate considerazioni circa la “storia” del manufatto.
Le contestazioni mosse alla TU non appaiono idonee a revocare in dubbio le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto.
In particolare, parte attrice contesta principalmente l'azzeramento dell'azione di coesione del terreno nel primo tratto di cm 50 di monte operata dal TU che diversamente avrebbe condotto alle medesime risultanze numeriche del CTP Ing. . CP_7
L'Ausiliare, infatti, in ragione della tipologia del primo tratto a scavare ha ritenuto assente la forza di resistenza del terreno sulla base di valutazioni che devono ritenersi corrette.
Infatti, dalla stessa “Relazione geotecnica e sulle fondazioni” del progetto di costruzione del novo muro e in particolare dalla stratigrafia, prodotta dalla stessa parte attrice, risulta uno strato superficiale del terreno altamente rimaneggiato, tant'è che il “campione indisturbato” per eseguire le prove di laboratorio, è stato prelevato ad una profondità di m 1,50-2,0. Del resto, il TU evidenzia che nello stesso progetto di nuova costruzione è stata supposta come assente la coesione dell'intero strato di terreno fino a m 2,90, sicché da ritenere nullo il contributo in termini di resistenza.
In occasione del secondo sopralluogo il TU ha potuto constatare che “nel primo tratto dello scavo è stato riscontrato del terreno vegetale di riporto, utilizzato ai fini dell'attecchimento delle piante ultratrentennali da frutto presenti sulla corte del ricorrente”.
Gli esempi di dinamismo di uno scavo nella sabbia di mare non appaiono tali da inficiare le considerazioni tecniche espresse dal TU.
L'Ausiliario, infatti, ha ritento che anche in fase di verifica (e non solo di progetto) non può attribuirsi (in via cautelativa) alcuna azione equilibratrice del tratto di terreno in questione, tenuto conto delle sue caratteristiche ricavate dalla stratigrafia in atti (Materiale di riporto e/o rimaneggiato, costituito da limi sabbiosi debolmente argillosi, con presenza di apparati radicali).
Quanto, poi, al metodo utilizzato nel calcolo del coefficiente a scorrimento, a breve termine anziché a lungo termine applicato per la verifica del ribaltamento, il TU ha chiarito che la pagina 8 di 12 distinzione tra le condizioni drenate (lungo termine) e condizioni non drenate (breve termine) attiene al comportamento a taglio dei terreni in risposta all'eccesso di pressione interstiziale causata dall'inibizione dello stesso al movimento dell'acqua.
Avendo il muro subito un iniziale slittamento (traslazione) con la rottura del vincolo (incastro) all'estremità Sud, per poi essere soggetto al movimento rotatorio, la verifica alla traslazione è stata condotta in condizioni a breve termine, considerando la coesione non drenata alla base del muro, quale contributo positivo di contrasto al cinematismo (secondo la formula riportata), metodo questo che ha condotto ad un valore del coefficiente alla traslazione più alto (0,69) rispetto a quello che si sarebbe ottenuto utilizzando il valore della coesione drenata a lungo termine (0,39) prospettato dall'attore.
Secondo le risultanze della TU la causa principale del dissesto del muro è da ricondurre alla mancanza di qualsiasi fondazione (e non solo delle mensole di base) del muro, accorgimento previsto nelle costruzioni di tale manufatto sin dagli anni '50, come si ricava dallo stralcio di uno dei manuali che il TU ha indicato essere il più usato dell'epoca (Elementi di Costruzioni, edito nel 1954 dalla , nonché ad un deficitario spessore ed inclinazione Controparte_11
dei paramenti, elementi incapaci di contrastare adeguatamente il fenomeno rotatorio, oltre l'inadeguatezza del drenaggio posto a tergo del muro insieme all'insufficiente numero dei fori di drenaggio.
Tutte queste mancanze hanno fatti sì che il muro risultasse in equilibrio precario, condizione questa su cui si è inserito, in termini concausali, lo sbancamento operato ai piedi del muro sulla proprietà CP_2
Anche sul punto devono condividersi le analisi tecniche operate dal TU, il quale ha precisato che le considerazioni da cui parte il CTP di parte convenuta muovono dall'assunto di ridurre il valore della resistenza offerta dal terreno di valle (di circa il 30% in meno), sulla base di valutazioni che non trovano adeguato riscontro in letteratura.
Il TU evidenzia, ancora, che il calcolo dei coefficienti di sicurezza allo scorrimento e al ribaltamento, peraltro, in condizioni drenate e non drenate, operate dal CTP, trascurano la spinta passiva di valle, non riportando, nei calcoli dallo stesso offerti, il valore del coefficiente di sicurezza allo scorrimento.
pagina 9 di 12 Deve, pertanto, attribuirsi ruolo causale agli elementi indicati dal TU sul dissesto del muro, avuto riguardo al principio di alta probabilità o del più probabile che non (Cass. n. 13872/2020) che trova applicazione in materia di illecito civile.
Anche se i difetti strutturali siano stati ritenuti la causa predisponente del successivo dissesto, ciò non elide il rapporto di causalità (o meglio concausale con le opere realizzate nella proprietà
, avendo lo sbancamento ai piedi del muro contributo nel tempo a rendere attiva una CP_2
condizione di potenziale pericolosità (Cass. 1095/91).
Invero, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
In merito al cordolo, il TU ha chiarito sulla base degli elementi che aveva a disposizione
(considerato che all'epoca del sopralluogo era stato demolito) che era ininfluente (se non del tutto negativo) alla statica del muro, essendo questo già in dissesto e pericolante in presenza del cordolo, tant'è che è stato necessario mettere in opera dei puntelli di sicurezza e in tale occasione il cordolo è stato rimosso.
Quanto alla misura percentuale dell'incidenza sulle cause del dissesto del muro devono recepirsi le misure indicante dal TU, poiché basati su criteri tecnici e coerenti con l'elaborato.
L'eccezione di prescrizione sollevata da deve dichiararsi inammissibile, in quanto, CP_2
trattandosi di eccezione in senso stretto, andava sollevata nella comparsa di costituzione da depositarsi entro il termine di venti giorni prima l'udienza di prima comparizione ex artt. 166 e 16
c.p.c., considerato che la stessa si è costituita il 5.07.2017, ovvero due giorni dopo la data indicata in citazione, oltre a considerare che tale eccezione non risulta in essa contenuta, ma solo nella memorie ex art 183 c.pc.
L'abusività del muro, poi, non risulta provata. A prescindere se la realizzazione del manufatto in questione possa o meno rientra nel concetto di costruzione ai sensi della L. 765/1967, dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio non è emersa la data certezza di realizzazione del muro, circostanza che non consente di individuare l'applicazione temporale delle modifiche normative intervenute in ambito urbanistico.
pagina 10 di 12 Deve disattendersi, diversamente, la domanda di condanna al pagamento delle spese di ricostruzione del muro relativamente alla porzione ritenuta dall'attore di mero confine nonché di demolizioni degli abusi a valle poiché introdotte nei termini di cui alla memoria ex art 183, comma
1, c.p.c., trattandosi di nuove domande che si aggiungono a quella risarcitoria ex art 2043 c.c., da ritenersi, pertanto, inammissibili (Cass. 12310/2015), eccezione formulata dalla convenuta CP_2
negli scritti successivi (cfr. seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
Le dette domande, infatti, fondate su titoli diversi, ovvero ex artt. 872, 880, 882 ed 886 c.c., implicano una domanda nuova per mutamento della causa petendi e petitum, che si vanno ad aggiungersi alla prima, tenuto conto delle conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.
Peraltro, non appaiono neppure giustificate da sopravvenienza, considerato che discendono dall'ordinanza assunta in sede cautelare in cui era stata già disposta la demolizione integrale del muro e la sua ricostruzione.
Quanto alla misura del risarcimento devono recepirsi gli importi indicati dal TU, il quale ha stimato la somma complessiva di € 42.649,19 + Iva, inclusi i lavori di ripristino, compresi oneri di sicurezza, oneri per trasporto e smaltimento in discarica rifiuti, oltre € 14.465,15 per spese tecniche ritenute congrue dal TU unitamente alle spese liquidate dal Tribunale nella fase esecutiva per la direzione dei lavori (Ing. , pari ad € 8.270,05 oltre I.V.A. e C.P.A., somma Per_6
questa non contestata dalla controparte.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta, considerata la tardività della documentazione prodotta a sostegno, la quale andava acquisita al giudizio al più entro la prima difesa utile successiva all'esborso, ovvero all'assunto impegno di spesa.
Pertanto in accoglimento parziale della domanda risarcitoria, condanna a Controparte_2
risarcire il danno che si liquida in € 15.398,04 (20% su € 76.990,20), già in valori attuali, rigettandola nei confronti del convenuto CP_1
Infine, deve rilevarsi che il lamentato contegno delle controparti, specie in fase stragiudiziale, secondo gli assunti dell'attore, non si è tradotto in una domanda specifica nell'atto di citazione.
Anche a volere ritenere ammissibile la domanda ex art 96 c.p.c. avanzata in sede di memorie ex art
183, comma 1, c.p.c. la stessa va rigettata, considerato che per costante giurisprudenza tale ipotesi pagina 11 di 12 trova spazio di possibile applicazione solo nel caso di pieno accoglimento della domanda principale (cfr. Cass. n. 7409/2016), circostanza che nel caso di specie non ricorre.
La complessità delle questioni tecniche e l'accoglimento parziale della domanda giustificano una compensazione nella misura di 1/3 nel rapporto con condannando quest'ultima al CP_2
pagamento dei restanti 2/3. Seguono la soccombenza nei confronti di Spese irripetibili nei CP_1
confronti delle altre parti processuali, non rientranti, per quanto detto in premessa, tra i destinatari della pretesa. Le spese di TU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte attrice e di parte convenuta ( nella misura del 50% ciascuno. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa così provvede: accoglie la domanda nei limiti di quanto in motivazione e condanna al Controparte_2 risarcimento del danno pari ad € 15.398,04 in favore di parte attrice;
dichiara inammissibili le ulteriori domande;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna al pagamento dei Controparte_2
restanti 2/3 in favore dell'attore che liquida in € 3.385,00, € 363,33 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_1
5.077,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA;
irripetibili le spese nei confronti delle altre parti processuali;
pone definitivamente le spese della TU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nei termini di cui in motivazione.
Cosenza, 14.12.2025
Il Giudice
Dott. ON AN AZ
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona dott.
ON AN AZ, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 963/2018 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. A. Francesco Parte_1 C.F._1
Ferrari;
attore
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Vizza; convenuto
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_2 C.F._3
Gullo; convenuta
NONCHE'
; Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
convenuti-contumaci
OGGETTO : risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
, parte resistente nel procedimento di danno temuto incardinato dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale da (n. 5246/2016 rg.), il quale assumeva la sussistenza di Controparte_1 un pregiudizio grave e immediato derivante dal muro di contenimento ricadente all'interno della pagina 1 di 12 proprietà dei confinanti, conclusosi con ordinanza del 2.01.2018 con cui i resistenti (unitamente alla sig.ra terza chiamata) venivano condannati alla realizzazione delle opere indicate dal CP_2
TU nominato, sull'assunto che le valutazioni espresse dall'Ausiliario nel detto procedimento erano da disattendersi, poiché scarsamente attendibili sul piano tecnico, chiedeva accertarsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei confinanti per le opere e gli abusi intrapresi a ridosso del muro
(che avevano comportato l'abbassamento del piano di campagna ai piedi del muro), causa degli allarmanti movimenti di ribaltamento e scorrimento del muro posti a motivo del procedimento cautelare, con condanna al risarcimento dei danni sulla base delle rispettive responsabilità. eccepiva preliminarmente la prescrizione dell'azione, trattandosi di vicende Controparte_1
risalenti nel tempo e, dunque, note alla parte attrice;
nel merito contestava la domanda, facendo rilevare che nessuna opera intrapresa sul proprio fondo era stata ritenuta dal TU del cautelare incidente sulla statica del muro, ma che il difetto costruttivo del muro era la causa del lamentato dissesto.
Si costituiva che contestava le attribuite responsabilità, avuto riguardo Controparte_2 all'incidenza causale interruttiva da attribuirsi alle accertate criticità costruttive del muro.
, e non si Controparte_3 CP_4 Controparte_7 Controparte_6
costituivano.
Il giudizio veniva istruito con prove orali e a mezzo TU.
Acquisiti ulteriori chiarimenti dal TU la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti e degli scritti conclusionali già depositati.
*********************
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , Controparte_3 CP_4 CP_7
e , i quali benché ritualmente citati non si costituivano.
[...] Controparte_6
L'attore, che introduce l'azione di merito a seguito del giudizio cautelare di danno temuto, sull'assunto che le cause del dissesto del muro andavano imputate soprattutto alle attività abusive intraprese sulla proprietà che, nel costruire il proprio fabbricato in maniera difforme al CP_1
progetto aveva apportato un abbassamento del piano di campagna, chiedeva disporsi nuova consulenza tecnica volta ad accertare tutte le concause che avevano determinato i movimenti di ribaltamento e scorrimento del muro in questione con condanna al risarcimento ex art 2043 c.c. sulla base delle rispettive responsabilità dei convenuti.
pagina 2 di 12 Sulla base della descrizione dei luoghi operata dal TU (Ing. ) emerge che il muro in Per_1
questione (antecedente agli interventi di demolizione e ricostruzione operati in sede attuativa ex art
669 duodecies c.p.c.) è collocato all'interno della corte censita alla part. 66 sub 6 dove insite l'unità immobiliare dell'attore, sita in Castrolibero, Via dell'Amicizia n°11 censita al Foglio 10 Cont part.lla 66, oltre al garage seminterrato censito alla part.lla 1005. Tale corte confina ad con le corti delle proprietà di e (part.lla 49), poste altimetricamente più in basso, a cui si CP_1 CP_2
accede da Via Peluso n°8.
Sul confine tra le due corti è presente un muro di sostegno in calcestruzzo a gravità di altezza variabile fuori terra da m 2,20 sul tratto a Sud e ml 2,40 nel tratto a Nord.
Il muro presenta una lunghezza complessiva di ml 39,67, di cui ml 1,15 di sporgenza su Via dell'Amicizia oltre lo spigolo del muro ortogonale.
Un tratto di muro di circa ml 24 a partire da Via dell'Amicizia divide la proprietà dell'attore da quella del convenuto (F. 10, part.lla 49 sub 21, corte dell'unità abitativa censita Controparte_1
alla part.lla 49 sub 11), mentre il restante tratto di circa ml 15 a Sud divide la proprietà da quella della convenuta (F. 10, part.lla 49 sub 30 corte dell'unità abitativa censita alla Controparte_2
part.lla 49 sub 29).
Nel tratto a Nord, a ridosso del muro di sostegno, in proprietà insite il garage CP_7
seminterrato (part. 1005) realizzato successivamente e al di sotto del piano campagna.
Il muro sporge rispetto al piano campagna di monte mediamente di cm 50,0 ed è sormontato per tutta la sua lunghezza da una recinzione in ferro;
il paramento di valle è pressoché verticale mentre quello di monte ha una piccola inclinazione di circa 2,5° rispetto alla verticale
Il tratto che divide le proprietà ha una lunghezza pari a ml 15 e il muro è Persona_2 completamente fuori terra ed ha un'altezza di m 2,70. È stato rilevato, infatti, che il piano campagna della corte è al di sotto mediamente di cm 30 rispetto alla base del muro e CP_2
risulta in parte pavimentato e in parte a giardino, oltre ad una porzione occupata da un corpo di fabbrica ad un piano, adibito a locale di sgombero.
Il tratto che divide la proprietà è di circa ml 24,00; nella corte è Controparte_9 CP_1
presente al piede una aiuola, sopraelevata rispetto alla restante corte di circa m 0,50, CP_1 tramite muretto in calcestruzzo dello spessore di cm 30. L'altezza del muro fuori terra in tale tratto
è variabile da m 2,25 nel tratto centrale al confine con proprietà a m 2,40 nel tratto CP_2
pagina 3 di 12 terminale. L'altezza complessiva è di m 2,90, in quanto dal saggio eseguito è stato accertato che il muro prosegue per cm 50 sotto terra.
Il TU ha rincontrato la presenza di 4 fori di drenaggio e l'assenza di giunti tecnici.
Oltre a delle lesioni (in particolare 3) il TU ha potuto verificare che il muro risulta visibilmente ruotato rispetto al piede, maggiormente nel tratto a Sud, mentre nel tratto che confina con la corte in misura minore, dove è possibile riscontrare un distacco generatosi tra il paramento del CP_1
muro e il solaio di copertura del garage seminterrato CP_7
La qualità del getto di calcestruzzo è in alcuni punti difettosa, per la presenza dei cosiddetti nidi di ghiaia che denunciano disomogeneità del getto e calcestruzzo mal compattato.
Le lesioni sono descritte a pag. 18 dell'elaborato peritale che divide il muro in quattro conci.
Per comprendere il meccanismo che ha generato tali lesioni il TU ha descritto gli elementi caratteristici di ciascuna di esse, ovvero i ventri e le cuspidi dei singoli tratti, attraverso cui sono state individuate le direzioni di distacco e, dunque, i movimenti di rotazione e di trascinamento del muro.
All'esito dell'esame, il TU conclude che “Complessivamente l'andamento e le caratteristiche delle tre lesioni, in relazione al loro posizionamento lungo il muro, sono riconducibili ad un meccanismo di rotazione intorno al piede dello stesso del concio a Sud con effetti di trascinamento dei due conci centrali e da questi a quello terminale a Nord per effetto delle sollecitazioni di taglio e flessione”.
Le cause di dissesto del manufatto in questione e le lesioni riscontrate sono state ricondotte innanzitutto ad un difetto costruttivo del muro.
Detta costruzione, infatti, realizzata in epoca antecedente l'emanazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui alla Legge n°64/1974, risulta non conforme ai criteri di progettazione maggiorente in uso all'epoca, basati sulla teoria della tecnica delle costruzioni e dei risultati degli studi riguardanti la stabilità dei pendii, specie per un muro di sostegno, come nel caso in esame, definito a gravità (opera che resiste solo col suo peso alla forza spingente del terrapieno).
Il TU spiega nel suo elaborato che le formule da applicare per il dimensionamento ai fini progettuali richiedevano la determinazione della spinta del terreno contro il muro (teoria di pagina 4 di 12 Coulomb, 1776) e le verifiche di stabilità del muro alla rotazione, allo scorrimento e allo schiacciamento.
Oltre al profilo relativo all'altezza del muro di sostegno che doveva orientare la corretta inclinazione rispetto al terreno (se fino a 3 m si adottava il profilo rettangolare, mentre per altezze maggiori, il profilo con paramento esterno a scarpa di 1/5÷1/20 o con paramento interno inclinato), alla base veniva realizzata una zattera di fondazione la cui funzione oltre a quella di ripartire il peso del muro sul terreno di sedime, era quella di far risultare il più possibile centrata la risultante dei carichi alla base, con una diversa distribuzione a secondo della presenza o meno di terreni coesivi.
Dalle indagini operate dal TU emerge che il muro in questione non è stato realizzato in conformità con quelle che erano le tecniche di costruzione dell'epoca, essendo carente di fondazione e specificatamente delle mensole di valle e di monte, nonché per insufficiente spessore ed inclinazione dei paramenti.
Peraltro, sono risultati insufficienti anche i fori di drenaggio (anche ove si considerassero nel numero indicati dall'attore) e il loro posizionamento, del tutto casule (quando, invece il TU indicata il diametro di 100-150 mm e l'ubicazione ad interasse di 2-4 m e disposti di solito a quinconge lungo l'altezza del muro), considerata la loro funzione che è quella di limitare gli effetti della spinta delle terre bagnate e tenere sotto controllo le pressioni neutre (pressione dell'acqua all'interno del terreno) che vanno a contribuire sostanzialmente alla spinta esercitata dal terrapieno sul muro
Infine, altra carenza è stata individuata nell'assenza, data la lunghezza del muro, di giunto tecnico, che avrebbe limitato il danno.
Sul dissesto del muro ha inciso, altresì, l'opera di sbancamento operata sulla proprietà ciò CP_2
in quanto il TU ha potuto rilevare che tale intervento si è spinto oltre la base del muro mediamente di cm 30, determinando il cosiddetto scalzamento al piede.
Gli effetti di ribaltamento e traslazione orizzontale hanno avuto origine e manifestazione di cinematismo proprio in tale tratto di muro posto a Sud.
Infatti, attraverso una verifica eseguita dall'Ausiliario per accertare la staticità del muro sia ante che post lavori di sbancamento e l'applicazione delle formule (basate sulla teoria di Coulomb) illustrate dallo stesso, basate su diversi fattori, tra cui il terreno coesivo e condizione drenata, le pagina 5 di 12 spinte a tergo del muro (Sa), quella di valle (Sp) e quella dovuta alla coesione, il risultato a cui perviene è quello di ritenere che lo scalzamento al piede ha provocato un peggioramento delle condizioni di equilibrio alla rotazione.
La spinta attiva sul paramento, spiega il TU, tende a far slittare il muro in direzione parallela alla base se tale slittamento non viene adeguatamente contrastato dalla spinta passiva del terreno e dalle azioni tangenziali alla base del muro fornite dalla forza di coesione.
Il risultato a cui è pervenuto il TU conduce a ritenere che il coefficiente di sicurezza del manufatto alla traslazione, già di suo insufficiente, è stato ulteriormente ridotto dallo sbancamento che ne ha accelerato il processo di instabilità.
Va preliminarmente osservato che la pretesa risarcitoria originariamente introdotta, da ritenersi circoscritta sul piano soggetto ai confinanti e unici soggetti ai quali l'attore CP_1 CP_2
imputa condotte etiologicamente rilevanti nel dissesto del muro, è stata ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., da ciò consegue l'applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi (fatto, nesso di casualità e danno) e soggettivi dell'illecito, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 comma
1, c.c.
L'attore contesta le conclusioni a cui è pervenuto il TU, innanzitutto sull'assunto che il muro in questione fosse preesistente alle opere intraprese a valle del confine, oggi di proprietà Parte_2
e interventi che avrebbero modificato non solo le altezze
[...] Controparte_2 dell'originario piano di campagna ai piedi del muro, ma la stessa consistenza del terreno di spinta.
Che l'edificazione del fabbricato e, in particolare, la realizzatone delle opere sulla corte oggi siano successive all'edificazione del muro non è provato. CP_1
L'intervento di edificazione del fabbricato eredi (oggi in proprietà , infatti, risale CP_2 CP_1 all'8.07.1965, epoca in cui è stata rilasciata la licenza edilizia n. 108 dal Comune di Castrolibero
(costruzione successiva sanata con provvedimento del 20.03.1992), così come il Fabbricato eredi
, realizzato su concessione edilizia del 19.06.1965. CP_7
Il primo certificato di abitabilità dell'immobile eredi (oggi è stato rilasciato Persona_3 Parte_2
in data 17.02.1967.
pagina 6 di 12 Entrambi i TU (sia quello del Cautelare che quello nominato nel giudizio odierno) non hanno rinvenuto documentazione riferita all'epoca dell'erigendo muro, tanto che entrambi hanno meramente presunto che lo stesso sia coevo alle suddette costruzioni.
Dalle prove per testi (sig.ra e si ricava solo che nel 1970 il muro CP_10 CP_1
esisteva già.
Alcuna valore, invece, può attribuirsi alla dichiarazioni rese sul punto dall'attore, poiché non avente contenuto confessorio, siccome affermativi di fatti a lui favorevoli.
Pertanto, la circostanza che il terreno posto ai piedi del muro lato valle avesse una diversa CP_1 composizione (coesivo) all'epoca della sua erezione e solo successivamente modificato
(incoerente) per via delle opere intraprese su proprietà oggi non ha trovato adeguati CP_1
riscontri, sicché le contestazioni circa l'errata conclusione a cui sarebbero pervenuti entrambi i
TU nominati in merito ad un deficit costruttivo, basata sulla non corretta valutazione della incidenza che hanno avuto gli interventi di sbancamento e successiva posa in opera del terreno non coesivo, devono rigettarsi.
Infatti, in difetto di prova contraria, deve ritenersi che il terreno a valle al momento della costruzione del muro non sia stato oggetto di successivi rimaneggiamenti, sicché in occasione della sua erezione doveva tenersi conto delle “bassissime caratteristiche geotecniche” del terreno a ridosso del detto manufatto, per come si riscontra dalle prove penetrometriche eseguite in sede cautelare dal dott. (Geologo ausiliare del TU, Ing. ) sui campioni Persona_4 Per_5
prelevati (nei punti DPM 1 DPM 2 e DPM 3) fino alla profondità di circa 1,50 dal piano di calpestio (anche 2,10 per l'ultimo indicato).
Non è emersa nemmeno la prova che il piano di campagna a valle (la parte indicata dal TU come
“aiuola”) ai piedi del muro avesse una altezza diversa rispetto a quando è stato realizzato il muro, avendo il TU del cautelare precisato che tale valutazione in difetto di un piano quotato dell'epoca non può accertarsi.
Il TU ha escluso, invece, che la restante corte su proprietà anche se posta ad un livello CP_1 inferiore, possa avere avuto alcuna incidenza sulla stabilità del muro, considerata l'ampiezza della c.d. aiuola di 1,50 mt, tanto che lo stesso Ausiliare ha precisato che “in tale tratto di corte, la situazione tensionale non è stata modificata ed il muro continua a ricevere da valle la spinta al pagina 7 di 12 piede”, così come alcun rilievo è stato attribuito agli asseriti abusi realizzati in fase realizzativa sul fabbricato CP_1
La circostanza che le opere intraprese sulla proprietà per ciò che qui interessa (in CP_1
particolare sulla c.d. aiuola), non siano risultate successive alla realizzazione del muro, priva di rilevanza le allegate considerazioni circa la “storia” del manufatto.
Le contestazioni mosse alla TU non appaiono idonee a revocare in dubbio le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto.
In particolare, parte attrice contesta principalmente l'azzeramento dell'azione di coesione del terreno nel primo tratto di cm 50 di monte operata dal TU che diversamente avrebbe condotto alle medesime risultanze numeriche del CTP Ing. . CP_7
L'Ausiliare, infatti, in ragione della tipologia del primo tratto a scavare ha ritenuto assente la forza di resistenza del terreno sulla base di valutazioni che devono ritenersi corrette.
Infatti, dalla stessa “Relazione geotecnica e sulle fondazioni” del progetto di costruzione del novo muro e in particolare dalla stratigrafia, prodotta dalla stessa parte attrice, risulta uno strato superficiale del terreno altamente rimaneggiato, tant'è che il “campione indisturbato” per eseguire le prove di laboratorio, è stato prelevato ad una profondità di m 1,50-2,0. Del resto, il TU evidenzia che nello stesso progetto di nuova costruzione è stata supposta come assente la coesione dell'intero strato di terreno fino a m 2,90, sicché da ritenere nullo il contributo in termini di resistenza.
In occasione del secondo sopralluogo il TU ha potuto constatare che “nel primo tratto dello scavo è stato riscontrato del terreno vegetale di riporto, utilizzato ai fini dell'attecchimento delle piante ultratrentennali da frutto presenti sulla corte del ricorrente”.
Gli esempi di dinamismo di uno scavo nella sabbia di mare non appaiono tali da inficiare le considerazioni tecniche espresse dal TU.
L'Ausiliario, infatti, ha ritento che anche in fase di verifica (e non solo di progetto) non può attribuirsi (in via cautelativa) alcuna azione equilibratrice del tratto di terreno in questione, tenuto conto delle sue caratteristiche ricavate dalla stratigrafia in atti (Materiale di riporto e/o rimaneggiato, costituito da limi sabbiosi debolmente argillosi, con presenza di apparati radicali).
Quanto, poi, al metodo utilizzato nel calcolo del coefficiente a scorrimento, a breve termine anziché a lungo termine applicato per la verifica del ribaltamento, il TU ha chiarito che la pagina 8 di 12 distinzione tra le condizioni drenate (lungo termine) e condizioni non drenate (breve termine) attiene al comportamento a taglio dei terreni in risposta all'eccesso di pressione interstiziale causata dall'inibizione dello stesso al movimento dell'acqua.
Avendo il muro subito un iniziale slittamento (traslazione) con la rottura del vincolo (incastro) all'estremità Sud, per poi essere soggetto al movimento rotatorio, la verifica alla traslazione è stata condotta in condizioni a breve termine, considerando la coesione non drenata alla base del muro, quale contributo positivo di contrasto al cinematismo (secondo la formula riportata), metodo questo che ha condotto ad un valore del coefficiente alla traslazione più alto (0,69) rispetto a quello che si sarebbe ottenuto utilizzando il valore della coesione drenata a lungo termine (0,39) prospettato dall'attore.
Secondo le risultanze della TU la causa principale del dissesto del muro è da ricondurre alla mancanza di qualsiasi fondazione (e non solo delle mensole di base) del muro, accorgimento previsto nelle costruzioni di tale manufatto sin dagli anni '50, come si ricava dallo stralcio di uno dei manuali che il TU ha indicato essere il più usato dell'epoca (Elementi di Costruzioni, edito nel 1954 dalla , nonché ad un deficitario spessore ed inclinazione Controparte_11
dei paramenti, elementi incapaci di contrastare adeguatamente il fenomeno rotatorio, oltre l'inadeguatezza del drenaggio posto a tergo del muro insieme all'insufficiente numero dei fori di drenaggio.
Tutte queste mancanze hanno fatti sì che il muro risultasse in equilibrio precario, condizione questa su cui si è inserito, in termini concausali, lo sbancamento operato ai piedi del muro sulla proprietà CP_2
Anche sul punto devono condividersi le analisi tecniche operate dal TU, il quale ha precisato che le considerazioni da cui parte il CTP di parte convenuta muovono dall'assunto di ridurre il valore della resistenza offerta dal terreno di valle (di circa il 30% in meno), sulla base di valutazioni che non trovano adeguato riscontro in letteratura.
Il TU evidenzia, ancora, che il calcolo dei coefficienti di sicurezza allo scorrimento e al ribaltamento, peraltro, in condizioni drenate e non drenate, operate dal CTP, trascurano la spinta passiva di valle, non riportando, nei calcoli dallo stesso offerti, il valore del coefficiente di sicurezza allo scorrimento.
pagina 9 di 12 Deve, pertanto, attribuirsi ruolo causale agli elementi indicati dal TU sul dissesto del muro, avuto riguardo al principio di alta probabilità o del più probabile che non (Cass. n. 13872/2020) che trova applicazione in materia di illecito civile.
Anche se i difetti strutturali siano stati ritenuti la causa predisponente del successivo dissesto, ciò non elide il rapporto di causalità (o meglio concausale con le opere realizzate nella proprietà
, avendo lo sbancamento ai piedi del muro contributo nel tempo a rendere attiva una CP_2
condizione di potenziale pericolosità (Cass. 1095/91).
Invero, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
In merito al cordolo, il TU ha chiarito sulla base degli elementi che aveva a disposizione
(considerato che all'epoca del sopralluogo era stato demolito) che era ininfluente (se non del tutto negativo) alla statica del muro, essendo questo già in dissesto e pericolante in presenza del cordolo, tant'è che è stato necessario mettere in opera dei puntelli di sicurezza e in tale occasione il cordolo è stato rimosso.
Quanto alla misura percentuale dell'incidenza sulle cause del dissesto del muro devono recepirsi le misure indicante dal TU, poiché basati su criteri tecnici e coerenti con l'elaborato.
L'eccezione di prescrizione sollevata da deve dichiararsi inammissibile, in quanto, CP_2
trattandosi di eccezione in senso stretto, andava sollevata nella comparsa di costituzione da depositarsi entro il termine di venti giorni prima l'udienza di prima comparizione ex artt. 166 e 16
c.p.c., considerato che la stessa si è costituita il 5.07.2017, ovvero due giorni dopo la data indicata in citazione, oltre a considerare che tale eccezione non risulta in essa contenuta, ma solo nella memorie ex art 183 c.pc.
L'abusività del muro, poi, non risulta provata. A prescindere se la realizzazione del manufatto in questione possa o meno rientra nel concetto di costruzione ai sensi della L. 765/1967, dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio non è emersa la data certezza di realizzazione del muro, circostanza che non consente di individuare l'applicazione temporale delle modifiche normative intervenute in ambito urbanistico.
pagina 10 di 12 Deve disattendersi, diversamente, la domanda di condanna al pagamento delle spese di ricostruzione del muro relativamente alla porzione ritenuta dall'attore di mero confine nonché di demolizioni degli abusi a valle poiché introdotte nei termini di cui alla memoria ex art 183, comma
1, c.p.c., trattandosi di nuove domande che si aggiungono a quella risarcitoria ex art 2043 c.c., da ritenersi, pertanto, inammissibili (Cass. 12310/2015), eccezione formulata dalla convenuta CP_2
negli scritti successivi (cfr. seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
Le dette domande, infatti, fondate su titoli diversi, ovvero ex artt. 872, 880, 882 ed 886 c.c., implicano una domanda nuova per mutamento della causa petendi e petitum, che si vanno ad aggiungersi alla prima, tenuto conto delle conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.
Peraltro, non appaiono neppure giustificate da sopravvenienza, considerato che discendono dall'ordinanza assunta in sede cautelare in cui era stata già disposta la demolizione integrale del muro e la sua ricostruzione.
Quanto alla misura del risarcimento devono recepirsi gli importi indicati dal TU, il quale ha stimato la somma complessiva di € 42.649,19 + Iva, inclusi i lavori di ripristino, compresi oneri di sicurezza, oneri per trasporto e smaltimento in discarica rifiuti, oltre € 14.465,15 per spese tecniche ritenute congrue dal TU unitamente alle spese liquidate dal Tribunale nella fase esecutiva per la direzione dei lavori (Ing. , pari ad € 8.270,05 oltre I.V.A. e C.P.A., somma Per_6
questa non contestata dalla controparte.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta, considerata la tardività della documentazione prodotta a sostegno, la quale andava acquisita al giudizio al più entro la prima difesa utile successiva all'esborso, ovvero all'assunto impegno di spesa.
Pertanto in accoglimento parziale della domanda risarcitoria, condanna a Controparte_2
risarcire il danno che si liquida in € 15.398,04 (20% su € 76.990,20), già in valori attuali, rigettandola nei confronti del convenuto CP_1
Infine, deve rilevarsi che il lamentato contegno delle controparti, specie in fase stragiudiziale, secondo gli assunti dell'attore, non si è tradotto in una domanda specifica nell'atto di citazione.
Anche a volere ritenere ammissibile la domanda ex art 96 c.p.c. avanzata in sede di memorie ex art
183, comma 1, c.p.c. la stessa va rigettata, considerato che per costante giurisprudenza tale ipotesi pagina 11 di 12 trova spazio di possibile applicazione solo nel caso di pieno accoglimento della domanda principale (cfr. Cass. n. 7409/2016), circostanza che nel caso di specie non ricorre.
La complessità delle questioni tecniche e l'accoglimento parziale della domanda giustificano una compensazione nella misura di 1/3 nel rapporto con condannando quest'ultima al CP_2
pagamento dei restanti 2/3. Seguono la soccombenza nei confronti di Spese irripetibili nei CP_1
confronti delle altre parti processuali, non rientranti, per quanto detto in premessa, tra i destinatari della pretesa. Le spese di TU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte attrice e di parte convenuta ( nella misura del 50% ciascuno. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa così provvede: accoglie la domanda nei limiti di quanto in motivazione e condanna al Controparte_2 risarcimento del danno pari ad € 15.398,04 in favore di parte attrice;
dichiara inammissibili le ulteriori domande;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna al pagamento dei Controparte_2
restanti 2/3 in favore dell'attore che liquida in € 3.385,00, € 363,33 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_1
5.077,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA;
irripetibili le spese nei confronti delle altre parti processuali;
pone definitivamente le spese della TU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nei termini di cui in motivazione.
Cosenza, 14.12.2025
Il Giudice
Dott. ON AN AZ
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