Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
L'assoggettamento di un bene ad uso pubblico di passaggio non può legittimare il proprietario di un fondo confinante all'apertura di un accesso sulla strada medesima, nemmeno in forza di ottenuta concessione amministrativa, poiché il Comune competente, titolare di una servitù di passaggio su area privata, può esercitare sulla medesima i soli poteri che siano volti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività; ne consegue che, ove ciò non sia espressamente consentito dal titolo, il Comune non può concedere al singolo usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 15661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15661 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO MAGNANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN MU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 10158/03 del Tribunale di PARMA, sezione stralcio, depositata il 21/10/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/07 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato BRASCHI Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Posto che, nel 1983, UA TI aveva iniziato a rimuovere parte di un muretto e di una recinzione metallica ivi infissa, onde ottenere un accesso a via Lombardia, strada di lottizzazione e chiusa, NO HI, proprietario frontista, adiva il pretore di Parma onde tutelare il proprio possesso e quel Giudice, con sentenza del 23 giugno 1983, accoglieva la domanda.
Tale decisione, appellata dal TI, veniva riformata dal tribunale di Parma, con sentenza del 19.4/10.5.1985, che rigettava la domanda attorea, asserendo tra l'altro che non era stata raggiunta la prova scritta della comproprietà del muretto.
Adita dal HI, questa Corte, con sentenza in data 13.12.1989/23.5.1991, cassava la sentenza impugnata stabilendo il principio secondo cui il possesso costituiva qualificata relazione di fatto con la cosa: tanto comportava che i giudici avrebbero dovuto verificare il compossesso eventualmente esistente sul muretto. Riassunto il processo dal HI di fronte al tribunale di Parma, con sentenza 18/21.10.2002, il GOA respingeva l'appello e regolava le spese.
A sostegno della decisione adottata il tribunale osservava che la distinzione tra lottizzazione a zona residenziale e a zona artigianale era venuta a cadere prima dell'acquisto del terreno da parte del HI;
che il rogito concernente il predetto conteneva la clausola che la striscia di terreno sarebbe stata destinata a sedime stradale;
che, di fatto, il Comune aveva già trasferito nel suo possesso la strada, con il carico totale delle spese ed aveva, concesso l'autorizzazione all'apertura dell'accesso a via Lombardia anni addietro e che era prossimo il trasferimento formale del bene al comune stesso;
che il HI, al momento della stipula del suo rogito, conosceva, perché richiamati, i disciplinari che prescrivevano il futuro trasferimento della strada al patrimonio indisponibile del Comune.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, NO HI;
l'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivi in cui si articola il ricorso in esame possono essere esaminati congiuntamente, attesa la intima connessione che li connota;
infatti, si lamenta violazione per un verso dei principi enunciati da questa Corte con la sentenza surricordata e, per altro verso la violazione dell'art. 825 c.c., oltreché vizio di motivazione, mentre la censura sulle spese, oggetto del terzo motivo, è chiaramente dipendente dall'esito del ricorso.
Il fulcro della questione si incentra proprio sulla sentenza con cui questa Corte, cassata la pronuncia del tribunale di Parma, ha rinviato a quel giudice la controversia de qua;
si sancì allora il principio secondo cui l'assoggettamento di un bene ad uso pubblico di passaggio non può legittimare il proprietario di un fondo confinante all'apertura di un accesso alla strada stessa, nemmeno in forza di ottenuta concessione amministrativa, in primo luogo in quanto il comune competente, titolare di una servitù di pubblico passaggio su un'area privata, può su di essa esercitare i soli poteri che siano volti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività, nell'ambito del pubblico interesse giustificativo della servitù medesima e pertanto, ove ciò non sia espressamente consentito dal titolo, non può concedere al singolo usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile (cfr. Cass. SS.UU. 18.3.1999, n 158). Tanto vale ad elidere la efficacia della concessione amministrativa concessa al TI, ma, sotto diverso profilo, la stessa sentenza aveva anche sottolineato che la tutela possessoria era stata richiesta sulla base di uno stato di fatto quale il godimento esclusivo del tratto di strada antistante il fondo del HI, a cui avrebbe potuto contrapporsi utilmente solo un compossesso attuale da parte del confinante TI.
A fronte di questa chiare enunciazioni, la sentenza impugnata dopo aver correttamente compiuto un excursus attinente all'attuale situazione giuridica del bene, ha considerato decisivo per un verso il fatto che il comune ha asserito di aver provveduto alla manutenzione della strada de qua, e, per altro verso, che lo stesso Ente territoriale aveva affermato che l'acquisizione della strada nel suo patrimonio indisponibile sarebbe avvenuta quanto prima ed ha così rigettato l'appello.
A fronte dei due principi enunciati nella precedente sentenza di questa Corte, già ricordati e riassunti in precedenza, non si comprende la ratio decidendi, atteso per un verso che il profilo dell'eventuale compossesso non viene minimamente trattato, mentre l'acquisizione della strada al patrimonio indisponibile del Comune per quanto consta non era avvenuto e il relativo proposito in tal senso era pertanto insignificante ai fini che ne occupano (cfr. Cass.n. 8204 del 2006), mentre le altre considerazioni svolte e segnatamente la manutenzione della strada da parte del comune sono manifestazioni collaterali, che non assurgono a dignità di prova. Sotto i profili evidenziati, il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione;
l'impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, che, applicati i principi di diritto relativi al richiesto compossesso ed all'accertamento dello stesse ed alla in conferenza della concessione amministrativa, in precedenza ricordati, nel decidere la controversia, provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento pere cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007