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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 189 /2024
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 21.3.2024 dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 26.9.2023, così
[...]
provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
dichiara il diritto di all'inclusione delle indennità di diaria e Controparte_1
trasferta, indennità aggiuntiva, indennità giornaliera di presenza, e con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute nei limiti di 24 giorni;
condanna FSE al pagamento delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli, per il periodo dal 18 luglio 2007 al 31 agosto 2019, oltre accessori come per legge;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E. 1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti i residui due terzi di dette spese
Così deciso in Bari, il 07.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Ernesta Tarantino
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 21.3.2024 dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 26.9.2023, così
[...]
provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
dichiara il diritto di all'inclusione delle indennità di diaria e Controparte_1
trasferta, indennità aggiuntiva, indennità giornaliera di presenza, e con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute nei limiti di 24 giorni;
condanna FSE al pagamento delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli, per il periodo dal 18 luglio 2007 al 31 agosto 2019, oltre accessori come per legge;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E. 1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti i residui due terzi di dette spese
Così deciso in Bari, il 07.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Ernesta Tarantino