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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 822/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - C.so Maruccino 90 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 69/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220249002133468000 IMU 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un'intimazione di pagamento che gli era stata notificata (il 21\5\2024) dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), relativa ad imposte la cui debenza gli era già stata contestata a mezzo di precedenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, che non erano stati impugnati dal contribuente.
Col ricorso ha eccepito la nullità dell'intimazione, per non essere stati allegati gli atti presupposti in essa richiamati, costituiti, appunto, dalle cartelle e dagli avvisi di cui s'è appena detto.
Ed ha ulteriormente lamentato un difetto di motivazione dell'intimazione, per il fatto che non conteneva l'indicazione dei criteri di calcolo degl'interessi, delle spese e delle sanzioni.
Mentre nel merito ha eccepito la nullità della notifica delle pregresse cartelle ed avvisi, con la conseguenza che, in assenza di validi atti interruttivi, era maturata la prescrizione dei crediti.
In subordine ha lamentato che l'Ufficio non aveva provveduto ad espungere d'ufficio -in applicazione del d.l. 41\2021, convertito nella l. 69\2021- i crediti di valore inferiore a 5.000 lire, contenuti in ruoli emessi prima del 31\12\2010.
Ed ha ulteriormente eccepito che le sanzioni erano state calcolate in misura eccedente il dovuto, in violazione del principio di proporzionalità enunciato dal d. lgs. 158\2015.
L'ADER, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria che risultavano enunciati negli atti presupposti;
e l'incompetenza territoriale, della Corte di G.T. di Pescara, in relazione alle tasse automobilistiche, per le quali era competente la Corte di L'Aquila.
Mentre nel merito ha rilevato che il Ricorrente_1 aveva già impugnato (nel 2022) una precedente intimazione di pagamento, che si fondava sulle medesime cartelle ed avvisi di addebito;
che anche in quella sede aveva eccepito la nullità (o l'inesistenza) della notifica di quegli atti presupposti, e quindi la prescrizione dei crediti;
e che quel ricorso era stato poi sostanzialmente respinto, sia in primo grado che in appello.
Per cui ha eccepito l'inammissibilità di un nuovo scrutinio relativo alla validità di quegli atti prodromici, ed ai vizi della loro notificazione: con la conseguenza che la (seconda) intimazione di pagamento (oggi impugnata) poteva essere contestata soltanto per vizi propri.
E sulla scorta di tali premesse l'Ufficio ha escluso l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, sotto il duplice profilo che era stato individuato col ricorso.
Tali difese sono state poi condivise dalla Corte di primo grado, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in relazione ai crediti di natura non tributaria;
la propria incompetenza per territorio, in relazione alle tasse automobilistiche;
e l'inammissibilità di un nuovo scrutinio delle medesime questioni che avevano già formato oggetto dell'altro giudizio.
Mentre nel merito ha escluso il dedotto difetto di motivazione dell'intimazione oggi impugnata.
Con l'appello il Ricorrente_1 eccepisce la nullità della sentenza, per difetto di motivazione, assumendo che l'oggetto del contendere era costituito dai soli vizi dell'intimazione di pagamento, per cui risultava ultroneo l'esame, fatto dal primo Giudice, degli atti prodromici: sicchè era ultronea la declaratoria di difetto di giurisdizione, in relazione ai debiti di natura non tributaria, e l'accertamento dell'incompetenza territoriale, in relazione alle tasse automobilistiche.
Incompetenza territoriale che era peraltro insussistente, una volta che l'atto impugnato (la seconda intimazione di pagamento) era stato emesso da un Ufficio che aveva sede a Chieti, e quindi all'interno del circondario di competenza del Giudice adito.
L'appellante aggiunge che l'Ufficio s'era costituito tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 32 del d. lgs.
546\1992: per cui la Corte di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la sua comparsa di costituzione, ed i documenti ad essa allegati: con la conseguenza che non avrebbe dovuto tenere conto del fatto -enunciato in quella comparsa ed in quei documenti- che la precedente intimazione di pagamento era stata impugnata a sua volta;
così come non avrebbe dovuto tenere conto dell'esito del relativo giudizio.
Da ultimo, il Ricorrente_1 ribadisce la nullità della notifica degli atti presupposti, e ne fa derivare la nullità (derivata) della (seconda) intimazione, oggi impugnata.
L'Ufficio ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1, per quanto detto, ha impugnato una (seconda) intimazione di pagamento, relativa a somme la cui debenza era già stata enunciata a mezzo di precedenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito (oltre che da una prima intimazione di pagamento, per quanto detto già opposta); ha eccepito la nullità di quegli atti prodromici e della loro notifica;
e ne ha fatto discendere, per un verso, la nullità (derivata) di tale seconda intimazione di pagamento;
e, per altro verso, la prescrizione dei crediti fatti valere dall'Ufficio, per essere decorso il relativo termine, senza che fossero stati notificati atti interruttivi.
Come si vede, quindi, il ricorso aveva ad oggetto diretto la (seconda) intimazione di pagamento;
ma investiva anche gli anzidetti atti presupposti, una volta che la nullità dell'atto derivato, così come la prescrizione del creduto erariale presupponevano, necessariamente, l'accertamento del fatto che l'atto impugnato direttamente (la seconda intimazione di pagamento) non era stato preceduto dalla regolare notifica di precedenti atti validi.
Di conseguenza, risulta infondato il primo motivo di gravame, relativo al preteso vizio di ultra petizione, una volta che il ricorso investiva in via diretta la (seconda) intimazione di pagamento;
ma i motivi che venivano posti a sostegno del ricorso rendevano poi necessario anche lo scrutinio della regolarità formale degli atti presupposti.
Quanto al secondo motivo di gravame, relativo alla tardiva costituzione dell'ADER, deve invece considerarsi che il d.lgs. 546\1992 pone, all'Ufficio resistente, due termini: il primo (art. 23), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, per costituirsi in giudizio;
ed il secondo (art. 32), di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, per depositare documenti.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato il 19\7\2024; l'ADER si è costituita in giudizio il 4\2\2025, allegando i documenti di cui si dirà di qui a poco;
mentre l'udienza di discussione si è poi tenuta il
13\2\2025.
Di conseguenza, entrambi i termini sono stati nella specie disattesi.
Quanto al primo, tuttavia, occorre considerare (v. Cass. 12672\2025; 2585\2019; 6734\2015) che “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs”.
Ma nella specie l'Ufficio non ha svolto alcuna eccezione non rilevabile d'ufficio, per cui la violazione del primo termine resta priva di conseguenze.
Viceversa, la violazione del secondo termine determina, effettivamente, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti che l'Ufficio ha depositato con la comparsa di costituzione.
E tuttavia, tali documenti sono costituiti dall'atto impugnato (la seconda intimazione di pagamento, in uno con l'inerente relata di notifica), e dalla sentenza che è stata resa, in grado di appello, nell'altro giudizio, il cui oggetto, per quanto detto, era costituito dalla opposizione alla prima intimazione di pagamento.
Il primo documento (atto impugnato) era già presente negli atti di causa, per essere stato depositato anche dal Ricorrente_1; mentre in relazione al secondo (la sentenza) deve considerarsi che il Ricorrente_1 non ha mai contestato l'esistenza di quell'altro giudizio, così come non ne ha negato il contenuto o l'esito: con la conseguenza che la Corte di primo grado, anche senza l'esibizione di quella sentenza, ben sarebbe potuta pervenire alla conclusione del divieto di un nuovo scrutinio do quegli atti presupposti.
Di conseguenza, l'esibizione di quella sentenza risulta ininfluente ai fini della decisione, nel senso che la declaratoria di sua inutilizzabilità non avrebbe sovvertito la conclusione a cui è poi pervenuto il primo
Giudice.
Per completezza d'indagine pare utile rilevare, ulteriormente, che -se anche si volesse ritenere che quel documento risultava invece decisivo- la sua esibizione sarebbe stata allora consentita anche in grado di appello, e questa Corte ben potrebbe tenerne conto oggi.
In conclusione, quindi, va condivisa la conclusione a cui è pervenuto il primo Giudice, secondo cui, per il divieto di “bis in idem”, in questo giudizio è inammissibile un nuovo scrutinio della validità degli atti presupposti e della loro notificazione, per essere quelle questioni già state sollevate col ricorso proposto contro la prima intimazione di pagamento.
Con la conseguenza che -essendo risultata accertata, nell'altro giudizio, la validità di quegli atti presupposti- l'intimazione di pagamento oggi impugnata può essere contestata soltanto per vizi propri: che nella specie sono costituiti dal difetto di motivazione, sotto il duplice profilo dell'omessa allegazione degli atti presupposti (le cartelle e gli avvisi di cui s'è più volte detto); e dell'omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, spese e sanzioni.
La prima doglianza va subito disattesa, ove si consideri (v. Cass. 29968\2019; 2614\2016) che “in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza”.
Conoscenza che nella specie è dimostrata dall'esito dell'altro giudizio di cui s'è detto.
Mentre in relazione ai criteri di calcolo di interessi e spese, occorre considerare che gli stessi sono enunciati nelle inerenti norme di legge: con la conseguenza che incombeva sul contribuente l'onere d'indicare il (diverso) risultato a cui si sarebbe pervenuti facendo corretta applicazione di quei criteri;
mentre una generica contestazione del risultato non vale, per sé sola, ad inficiare la correttezza del calcolo eseguito dall'Ufficio.
Per cui l'appello va complessivamente respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna il Ricorrente_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 6.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 822/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - C.so Maruccino 90 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 69/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220249002133468000 IMU 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un'intimazione di pagamento che gli era stata notificata (il 21\5\2024) dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), relativa ad imposte la cui debenza gli era già stata contestata a mezzo di precedenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, che non erano stati impugnati dal contribuente.
Col ricorso ha eccepito la nullità dell'intimazione, per non essere stati allegati gli atti presupposti in essa richiamati, costituiti, appunto, dalle cartelle e dagli avvisi di cui s'è appena detto.
Ed ha ulteriormente lamentato un difetto di motivazione dell'intimazione, per il fatto che non conteneva l'indicazione dei criteri di calcolo degl'interessi, delle spese e delle sanzioni.
Mentre nel merito ha eccepito la nullità della notifica delle pregresse cartelle ed avvisi, con la conseguenza che, in assenza di validi atti interruttivi, era maturata la prescrizione dei crediti.
In subordine ha lamentato che l'Ufficio non aveva provveduto ad espungere d'ufficio -in applicazione del d.l. 41\2021, convertito nella l. 69\2021- i crediti di valore inferiore a 5.000 lire, contenuti in ruoli emessi prima del 31\12\2010.
Ed ha ulteriormente eccepito che le sanzioni erano state calcolate in misura eccedente il dovuto, in violazione del principio di proporzionalità enunciato dal d. lgs. 158\2015.
L'ADER, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria che risultavano enunciati negli atti presupposti;
e l'incompetenza territoriale, della Corte di G.T. di Pescara, in relazione alle tasse automobilistiche, per le quali era competente la Corte di L'Aquila.
Mentre nel merito ha rilevato che il Ricorrente_1 aveva già impugnato (nel 2022) una precedente intimazione di pagamento, che si fondava sulle medesime cartelle ed avvisi di addebito;
che anche in quella sede aveva eccepito la nullità (o l'inesistenza) della notifica di quegli atti presupposti, e quindi la prescrizione dei crediti;
e che quel ricorso era stato poi sostanzialmente respinto, sia in primo grado che in appello.
Per cui ha eccepito l'inammissibilità di un nuovo scrutinio relativo alla validità di quegli atti prodromici, ed ai vizi della loro notificazione: con la conseguenza che la (seconda) intimazione di pagamento (oggi impugnata) poteva essere contestata soltanto per vizi propri.
E sulla scorta di tali premesse l'Ufficio ha escluso l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, sotto il duplice profilo che era stato individuato col ricorso.
Tali difese sono state poi condivise dalla Corte di primo grado, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in relazione ai crediti di natura non tributaria;
la propria incompetenza per territorio, in relazione alle tasse automobilistiche;
e l'inammissibilità di un nuovo scrutinio delle medesime questioni che avevano già formato oggetto dell'altro giudizio.
Mentre nel merito ha escluso il dedotto difetto di motivazione dell'intimazione oggi impugnata.
Con l'appello il Ricorrente_1 eccepisce la nullità della sentenza, per difetto di motivazione, assumendo che l'oggetto del contendere era costituito dai soli vizi dell'intimazione di pagamento, per cui risultava ultroneo l'esame, fatto dal primo Giudice, degli atti prodromici: sicchè era ultronea la declaratoria di difetto di giurisdizione, in relazione ai debiti di natura non tributaria, e l'accertamento dell'incompetenza territoriale, in relazione alle tasse automobilistiche.
Incompetenza territoriale che era peraltro insussistente, una volta che l'atto impugnato (la seconda intimazione di pagamento) era stato emesso da un Ufficio che aveva sede a Chieti, e quindi all'interno del circondario di competenza del Giudice adito.
L'appellante aggiunge che l'Ufficio s'era costituito tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 32 del d. lgs.
546\1992: per cui la Corte di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la sua comparsa di costituzione, ed i documenti ad essa allegati: con la conseguenza che non avrebbe dovuto tenere conto del fatto -enunciato in quella comparsa ed in quei documenti- che la precedente intimazione di pagamento era stata impugnata a sua volta;
così come non avrebbe dovuto tenere conto dell'esito del relativo giudizio.
Da ultimo, il Ricorrente_1 ribadisce la nullità della notifica degli atti presupposti, e ne fa derivare la nullità (derivata) della (seconda) intimazione, oggi impugnata.
L'Ufficio ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1, per quanto detto, ha impugnato una (seconda) intimazione di pagamento, relativa a somme la cui debenza era già stata enunciata a mezzo di precedenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito (oltre che da una prima intimazione di pagamento, per quanto detto già opposta); ha eccepito la nullità di quegli atti prodromici e della loro notifica;
e ne ha fatto discendere, per un verso, la nullità (derivata) di tale seconda intimazione di pagamento;
e, per altro verso, la prescrizione dei crediti fatti valere dall'Ufficio, per essere decorso il relativo termine, senza che fossero stati notificati atti interruttivi.
Come si vede, quindi, il ricorso aveva ad oggetto diretto la (seconda) intimazione di pagamento;
ma investiva anche gli anzidetti atti presupposti, una volta che la nullità dell'atto derivato, così come la prescrizione del creduto erariale presupponevano, necessariamente, l'accertamento del fatto che l'atto impugnato direttamente (la seconda intimazione di pagamento) non era stato preceduto dalla regolare notifica di precedenti atti validi.
Di conseguenza, risulta infondato il primo motivo di gravame, relativo al preteso vizio di ultra petizione, una volta che il ricorso investiva in via diretta la (seconda) intimazione di pagamento;
ma i motivi che venivano posti a sostegno del ricorso rendevano poi necessario anche lo scrutinio della regolarità formale degli atti presupposti.
Quanto al secondo motivo di gravame, relativo alla tardiva costituzione dell'ADER, deve invece considerarsi che il d.lgs. 546\1992 pone, all'Ufficio resistente, due termini: il primo (art. 23), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, per costituirsi in giudizio;
ed il secondo (art. 32), di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, per depositare documenti.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato il 19\7\2024; l'ADER si è costituita in giudizio il 4\2\2025, allegando i documenti di cui si dirà di qui a poco;
mentre l'udienza di discussione si è poi tenuta il
13\2\2025.
Di conseguenza, entrambi i termini sono stati nella specie disattesi.
Quanto al primo, tuttavia, occorre considerare (v. Cass. 12672\2025; 2585\2019; 6734\2015) che “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs”.
Ma nella specie l'Ufficio non ha svolto alcuna eccezione non rilevabile d'ufficio, per cui la violazione del primo termine resta priva di conseguenze.
Viceversa, la violazione del secondo termine determina, effettivamente, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti che l'Ufficio ha depositato con la comparsa di costituzione.
E tuttavia, tali documenti sono costituiti dall'atto impugnato (la seconda intimazione di pagamento, in uno con l'inerente relata di notifica), e dalla sentenza che è stata resa, in grado di appello, nell'altro giudizio, il cui oggetto, per quanto detto, era costituito dalla opposizione alla prima intimazione di pagamento.
Il primo documento (atto impugnato) era già presente negli atti di causa, per essere stato depositato anche dal Ricorrente_1; mentre in relazione al secondo (la sentenza) deve considerarsi che il Ricorrente_1 non ha mai contestato l'esistenza di quell'altro giudizio, così come non ne ha negato il contenuto o l'esito: con la conseguenza che la Corte di primo grado, anche senza l'esibizione di quella sentenza, ben sarebbe potuta pervenire alla conclusione del divieto di un nuovo scrutinio do quegli atti presupposti.
Di conseguenza, l'esibizione di quella sentenza risulta ininfluente ai fini della decisione, nel senso che la declaratoria di sua inutilizzabilità non avrebbe sovvertito la conclusione a cui è poi pervenuto il primo
Giudice.
Per completezza d'indagine pare utile rilevare, ulteriormente, che -se anche si volesse ritenere che quel documento risultava invece decisivo- la sua esibizione sarebbe stata allora consentita anche in grado di appello, e questa Corte ben potrebbe tenerne conto oggi.
In conclusione, quindi, va condivisa la conclusione a cui è pervenuto il primo Giudice, secondo cui, per il divieto di “bis in idem”, in questo giudizio è inammissibile un nuovo scrutinio della validità degli atti presupposti e della loro notificazione, per essere quelle questioni già state sollevate col ricorso proposto contro la prima intimazione di pagamento.
Con la conseguenza che -essendo risultata accertata, nell'altro giudizio, la validità di quegli atti presupposti- l'intimazione di pagamento oggi impugnata può essere contestata soltanto per vizi propri: che nella specie sono costituiti dal difetto di motivazione, sotto il duplice profilo dell'omessa allegazione degli atti presupposti (le cartelle e gli avvisi di cui s'è più volte detto); e dell'omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, spese e sanzioni.
La prima doglianza va subito disattesa, ove si consideri (v. Cass. 29968\2019; 2614\2016) che “in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza”.
Conoscenza che nella specie è dimostrata dall'esito dell'altro giudizio di cui s'è detto.
Mentre in relazione ai criteri di calcolo di interessi e spese, occorre considerare che gli stessi sono enunciati nelle inerenti norme di legge: con la conseguenza che incombeva sul contribuente l'onere d'indicare il (diverso) risultato a cui si sarebbe pervenuti facendo corretta applicazione di quei criteri;
mentre una generica contestazione del risultato non vale, per sé sola, ad inficiare la correttezza del calcolo eseguito dall'Ufficio.
Per cui l'appello va complessivamente respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna il Ricorrente_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 6.000, oltre accessori di legge, se dovuti.