Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2009, n. 5457
CASS
Sentenza 6 marzo 2009

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La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale, ispirata al criterio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Poiché, però, tale criterio,nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, non può esser addotto come obbligazione sussidiaria e strumentale rispetto alle obbligazioni che, in generale, sorgono per effetto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, operando l'ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l'altro, vieta pratiche discriminatorie, il dirigente, al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 cod.civ.).

In tema di requisiti di idoneità all'incarico dirigenziale di secondo livello del ruolo sanitario, l'art. 15, quarto comma, del d.P.R. 12 ottobre 1997, n. 484 pone una disciplina transitoria intesa a stabilire una continuità, limitata ad un quinquennio, fra vecchio e nuovo ordinamento di accesso agli incarichi dirigenziali, evitando uno iato fra i due ordinamenti o l'estinzione automatica dei diritti alla partecipazione ai bandi per gli incarichi di secondo livello per coloro che avessero già conseguito l'idoneità nel vecchio ordinamento, trovando conforto una siffatta interpretazione anche nel secondo comma del medesimo art. 15, il quale prevede, sino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (di cui all'art. 7 nello stesso d.P.R. n. 484), la possibilità di accedere agli incarichi predetti senza l'attestato di formazione manageriale, ove però si sia in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto, e fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. (Nella specie, le S.U., confermando la decisione della corte territoriale, hanno escluso che la disposizione transitoria esoneri i soggetti che abbiano acquisito l'idoneità in base al precedente ordinamento solo dal requisito del possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione, ma non anche dagli altri requisiti di anzianità specifica di pratica e specializzazione nella disciplina oggetto di incarico stabiliti dall'art. 5 d.P.R. n. 484 cit.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2009, n. 5457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5457
Data del deposito : 6 marzo 2009

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