Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/2005, n. 20994
CASS
Sentenza 28 ottobre 2005

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Indipendentemente dalla irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa regionale (nella specie, legge reg. della Toscana 6 aprile 2000, n. 54) per il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381, l'ordinanza con cui il sindaco dispone l'immediata riduzione delle emissioni degl'impianti entro i limiti normativi fissati, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di un provvedimento distinto ed autonomo, anche se consequenziale all'accertamento della medesima situazione di fatto, e che costituisce esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali conferiti all'autorità comunale dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 a tutela degl'interessi delle collettività che vivono nell'ambito del territorio e della salute pubblica, fine istituzionale, questo, di cui ogni ente territoriale è titolare, e che incide sui diritti soggettivi dei singoli con effetti immediati, degradandoli ad interessi legittimi.

Commentari5

  • 1Le Sezioni Unite allargano le competenze del giudice tributarioAccesso limitato
    Gaetano Reale · https://www.altalex.com/ · 5 maggio 2009

  • 2ElettrosmogAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 marzo 2009

  • 3Consiglio di Stato: il crocifisso esprime l’elevato fondamento dei valori civili dell’ordinamento dello Stato
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 17 febbraio 2006

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO 1.- Premette la ricorrente di avere, in proprio e quale madre dei minori Tizio e Caio, alunni, all'epoca, della scuola media “Vittorino da Feltre” di Abano Terme, chiesto innanzi al TAR Veneto l'annullamento della deliberazione del 27 maggio 2002 del Consiglio di Istituto, nella parte in cui respinge la proposta di escludere tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici in ossequio al principio di laicità dello Stato, lasciandoli esposti nelle aule, sulla base dei seguenti motivi: a) violazione del principio di laicità dello Stato (artt. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione …

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  • 4Il crocifisso deve restare nelle aule in quanto simbolo di valori civiliAccesso limitato
    Pierangela Dagna · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2006

  • 5Consiglio di Stato, esposizione del crocifisso, laicità dello Stato.
    Elisa Olivito · https://www.costituzionalismo.it/ · 15 febbraio 2006

    La sentenza del Consiglio di Stato n. 556 del 2006 conclude un iter giudiziario che, prese le mosse dal ricorso di una cittadina finlandese dinanzi al TAR Veneto, ha lambito finanche la Corte costituzionale. La pronuncia dei giudici di Palazzo Spada sembra tuttavia offrire una quadratura del cerchio che, se esaustiva sul piano squisitamente giudiziario, per le argomentazioni addotte rievoca piuttosto l'immagine di un compromettente vaso di Pandora. Nel merito la decisione non può dirsi inaspettata, riproponendo molte delle deduzioni già presenti nel parere n. 63 del 1988; nondimeno, in diversi passaggi è possibile intravedere un deciso approdo verso considerazioni di non poco rilievo, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/2005, n. 20994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20994
Data del deposito : 28 ottobre 2005

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