Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
Indipendentemente dalla irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa regionale (nella specie, legge reg. della Toscana 6 aprile 2000, n. 54) per il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381, l'ordinanza con cui il sindaco dispone l'immediata riduzione delle emissioni degl'impianti entro i limiti normativi fissati, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di un provvedimento distinto ed autonomo, anche se consequenziale all'accertamento della medesima situazione di fatto, e che costituisce esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali conferiti all'autorità comunale dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 a tutela degl'interessi delle collettività che vivono nell'ambito del territorio e della salute pubblica, fine istituzionale, questo, di cui ogni ente territoriale è titolare, e che incide sui diritti soggettivi dei singoli con effetti immediati, degradandoli ad interessi legittimi.
Commentari • 5
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Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO 1.- Premette la ricorrente di avere, in proprio e quale madre dei minori Tizio e Caio, alunni, all'epoca, della scuola media “Vittorino da Feltre” di Abano Terme, chiesto innanzi al TAR Veneto l'annullamento della deliberazione del 27 maggio 2002 del Consiglio di Istituto, nella parte in cui respinge la proposta di escludere tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici in ossequio al principio di laicità dello Stato, lasciandoli esposti nelle aule, sulla base dei seguenti motivi: a) violazione del principio di laicità dello Stato (artt. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione …
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La sentenza del Consiglio di Stato n. 556 del 2006 conclude un iter giudiziario che, prese le mosse dal ricorso di una cittadina finlandese dinanzi al TAR Veneto, ha lambito finanche la Corte costituzionale. La pronuncia dei giudici di Palazzo Spada sembra tuttavia offrire una quadratura del cerchio che, se esaustiva sul piano squisitamente giudiziario, per le argomentazioni addotte rievoca piuttosto l'immagine di un compromettente vaso di Pandora. Nel merito la decisione non può dirsi inaspettata, riproponendo molte delle deduzioni già presenti nel parere n. 63 del 1988; nondimeno, in diversi passaggi è possibile intravedere un deciso approdo verso considerazioni di non poco rilievo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/2005, n. 20994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20994 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato STOLZI Paolo giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BONOMO Aldo, FELICE VACCARO, giusta procura speciale del Notaio Dott. Arrigo Roveda, depositata in data 2 marzo 2004, in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 79/03 del Tribunale di MONTEPULCIANO, depositata il 10/07/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/05 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Roberto CIOCIOLA, per delega dell'avvocato Paolo STOLZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, giurisdizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 della L n. 689/1981, la S.p.A. R.T.I. (Reti Televisive Italiane) proponeva opposizione avverso le ordinanze:
20/08/2002 n. 12215 del Sindaco del Comune di Abba-dia San Salvatore, con la quale le era stata ordinata, in quanto esercente la rete televisiva nazionale denominata "Canale 5", l'immediata riduzione di potenza degli impianti entro i limiti normativi fissati;
27/01/2003 n. 1522 del responsabile del servizio area tecnica del medesimo Comune, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di E. 8.807, 62 per la violazione dell'art. 4 D.M. 381/98, sanzionato dall'art. 10/5^ della Legge Regionale Toscana n. 54/2000. Eccepiva, per quanto ancora interessa in relazione alle tematiche tutte oggetto del ricorso:
il difetto d'istruttoria e la violazione del contraddittorio nelle rilevazioni effettuate;
il difetto di competenza dell'Amministrazione Comunale rispetto alle azioni di risanamento, atteso che nel caso di specie si verteva nell'ipotesi non di violazione dei valori limite ma di mancata osservanza dei valori di cautela;
la violazione dell'art. 10/5^ della Legge Regionale 54/2000, non essendo la sanzione conseguenza automatica della violazione e potendo, nella specie, essere usata ampia discrezionalità dall'Amministrazione Comunale,
Costituendosi, il Comune di Abbadia San Salvatore deduceva che, eseguiti dall'A.R.P.A.T, sopralluoghi e controlli della situazione, determinata da varie sorgenti di campi elettromagnetici presenti in località Vetta Amiata, con il provvedimento 12215/2002 il Sindaco, su espressa indicazione della detta Agenzia, aveva ordinato alla società R.T.L., gestrice di "Canale 5", l'immediata riduzione delle emissioni del proprio impianto televisivo entro i limiti normativi fissati;
che l'intimata, dopo aver formulato osservazioni e dopo le controdeduzioni dell'Agenzia, non aveva impugnato l'ordinanza, ma aveva comunicato, con nota 27/09/2002, d'avervi ottemperato con la riduzione al 51% della potenza emessa da "Canale 5", e d'avere anche operato la stessa riduzione per le altre emittenti dalla stessa gestite;
che, con il provvedimento 1522/2003, era stato applicato l'art. 10 L.R.T. n. 54/200 ingiungendo alla R.T.L. il pagamento della sanzione pecuniaria di E. 8.607, 62 per violazione dell'art. 4 del D.M. 381/1998. Concludeva, pertanto, sostenendo la improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., la prestata acquiescenza da parte della R.T.I. all'ordinanza impugnata.
Il Giudice Unico del tribunale di Montepulciano, con sentenza 10/07/2003 n. 79, implicitamente affermando la giurisdizione dell'A.G.O., decideva nel merito ed annullava entrambe le impugnate ordinanze.
Avverso tale sentenza il Comune di Abbadia San Salvatore proponeva ricorso per Cassazione affidato a sei motivi, con il primo dei quali ripropone la questione di giurisdizione, di competenza di queste SS.UU..
L'intimata S.p.A. R.T.I. si è costituita, oltre il termine per la proposizione del controricorso, mediante deposito di mandato difensivo valido per la discussione orale alla quale non ha, peraltro, partecipato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo in esame, il Comune ricorrente sostiene il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. relativamente all'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 12215/2002 da parte del Giudice unico del tribunale di Montepulciano.
A tal fine, deduce che, essendo la fattispecie concreta relativa alla materia del servizio pubblico, la domanda d'annullamento dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 12215/2002 di riduzione del livello delle emissioni è soggetta, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 80/1998, alla giurisdizione esclusiva del tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana;
precisa, inoltre, che, in senso negativo, non potrebbe invocarsi il disposto dell'art. 22 L 689/1981, che individua la competenza del giudice ordinario in relazione al giudizio d'opposizione avverso l'atto con cui è irrogata la sanzione amministrativa, in quanto i due distinti atti impugnati in sede di merito appartenevano a diversi procedimenti che, pur collegati, erano fra loro indipendenti.
La censura è fondata.
Premesso ed evidenziato che il Comune ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in relazione alla sola pronunzia d'annullamento dell'ordinanza 12215/2002, con la quale era stata disposta la riduzione della potenza d'emissione, e non anche all'analoga pronunzia resa in ordine all'ordinanza-ingiunzione 1522/2003, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di E. 8.807, 62, devesi rilevare come, in effetti, pur traendo origine da un medesimo procedimento amministrativo d'accertamento della situazione di fatto, i consequenziali interventi dell'Amministrazione locale abbiano costituito estrinsecazione di due distinti ed autonomi poteri attribuiti, da fonti normative diverse, per il conseguimento di differenti finalità mediante manifestazioni di volontà non solo esternate all'esito di due procedimenti anch'essi tra di loro distinti ed autonomi, se pure consequenziali al medesimo accertamento, ma aventi soprattutto natura e regolamentazione giuridica diverse: atto di normazione subprimaria regolatrice del caso singolo con caratteri di contingibilità ed urgenza per la tutela della salute pubblica ex art. 38 L 8.6.90 n. 142 l'ordinanza sindacale 12215/2002, provvedimento amministrativo d'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ex artt. 4 DM 381/98 e 10/5^ L.R. Toscana 54/00 l'ordinanza-ingiunzione dirigenziale 1522/2003.
Tanto ciò è vero, è appena il caso di rilevare, che al giudice a quo non si è chiesta, ne' questi a tanto si è limitato, la disapplicazione dell'ordinanza d'urgenza quale atto presupposto del provvedimento sanzionatorio pecuniario - sindacato consentito all'A.G.O., in materia d'opposizione alle sanzioni amministrative, nei noti limiti dell'accertamento della corrispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione con quelle indicate dalla legge attributiva del potere - ma si sono chieste ed ottenute distinte pronunzie d'annullamento per ciascuno dei provvedimenti impugnati.
Ora, non sembra revocabile in dubbio che, se ex artt. 22 ss. L 24.11.81 n. 689 il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa pecuniaria era impugnabile innanzi all'A.G.O., analoga impugnazione non si poteva proporre avverso l'ordinanza contingibile ed urgente impositiva della riduzione di potenza delle emissioni radioelettriche.
La normativa in base alla quale è stata adottata l'ordinanza 12215/2002 attribuisce, infatti, all'autorità comunale poteri autoritativi e discrezionali a tutela degli interessi delle collettività che vivono nell'ambito del territorio e, nella specie, della salute pubblica, fine istituzionale, questo, di cui ogni ente territoriale è titolare e che incide sui diritti soggettivi dei singoli con effetti immediati, degradandoli ad interessi legittimi, onde la tutela del soggetto cui viene imposto il pati, nella specie il comportamento avente ad oggetto la riduzione di potenza nelle emissioni radioelettriche, non può che esser devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo va sottolineato come nel ricorso ab origine proposto innanzi al tribunale onde ottenere l'annullamento dell'ordinanza, la RTI si fosse limita ad assumere che i presupposti di fatto dell'ordinanza stessa fossero stati accertati irritualmente ed, in ogni caso, erroneamente valutati, deduzioni, queste, che si concretano nella denuncia di uno scorretto esercizio del potere esercitato, senza affatto contestarne la sussistenza in astratto. La giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi, ove la materia non sia diversamente regolata da specifica disposizione di legge, sussiste, per contro, nella sola ipotesi in cui si contesti in radice l'esistenza del potere esercitato, per carenza d'attribuzione di funzioni, dovendo, altrimenti, ogni questione sull'eventuale scorretto esercizio del potere stesso dedursi unicamente innanzi al giudice amministrativo con censura d'illegittimità.
Il primo motivo di ricorso, afferente il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda d'annullamento dell'ordinanza 20/08/2002 n. 12215 del Sindaco del Comune di Abbadia S. Salvatore, va, pertanto accolto, ciò che comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi, concernenti il merito della vicenda.
Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo compensando le spese. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2005