Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 3
La contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e sui costruttori l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione.
In tema di reati edilizi, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato allorquando sia stata accertata, con adeguata motivazione, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015).
In tema di reati edilizi, il rilascio del permesso di costruire non esclude l'affermazione della penale responsabilità per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l'intervento realizzato, né impone l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo, limitandosi il giudice ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio su detto atto amministrativo.
Commentari • 4
- 1. Compatibilità della confisca urbanistica con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizioneJulia Sarno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 3. Lottizzazione abusiva, quale la rilevanza di un eventuale titolo edilizio?Diana Vitale · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2022
L'accertamento della lottizzazione abusiva – fattispecie posta a tutela del potere comunale di pianificazione in funzione dell'ordinato assetto del territorio – costituisce un procedimento autonomo e distinto dall'eventuale rilascio anche postumo del titolo edilizio e, pertanto, nessun rilievo sanante può rivestire il rilascio di un eventuale titolo edilizio, sia ex ante, in presenza di titoli già rilasciati, sia ex post, in presenza di titoli in sanatoria. Il fatto Il Consiglio di Stato con il suo intervento qui in esame, reso in materia di diniego di condono edilizio, si sofferma (tra l'altro) sulla fattispecie della lottizzazione abusiva sottolineando l'autonomia del relativo …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2017, n. 33051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33051 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
3305 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.1562 Vito Di Nicola - Relatore - UP 10/05/2017 Emanuela Gai Antonella Ciriello R.G.N. 39072/2016 Enrico Mengoni Pietro Molino ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore generale della Corte d'appello di Catania 2. GL SE VA, nato a [...] il [...] 3. AN SA AR, nato a [...] il [...] nel procedimento penale nei confronti di GL SE VA, nato a [...] il [...] AN SA AR, nato a [...] il [...] US VA, nato a [...] il [...] rq avverso la sentenza del 15/01/2016 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale con riferimento all'assoluzione dal reato di cui all'art. 323 cod.pen. nei confronti di US, GL TI e AN e chiede l'annullamento della sentenza la con rinvio, dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale per il reato di lottizzazione abusiva;
per GL SE VA e AN SA AR annullamento senza rinvio essendo il reato di cui al capo E) estinto per prescrizione, rigetto nel resto dei ricorsi;
udito l'avv. Li Destri per la parte civile Sportennis spa e in sost.avv. D'Antona per la parte civile Comune di San Gregorio di Catania che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese. udito per l'imputato GL SE VA la prof. avv. Paola Severino e l'avv. Longari: e per l'imputato AN SA AR l'avv. Foresta che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità/rigetto del ricorso del Procuratore generale e l'accoglimento dei motivo di ricorso. udito per l'imputato US l'avv. Peluso che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 gennaio 2016, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha, per quanto qui di rilievo, 1) dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN SA AR in ordine al reato di cui agli artt. 110, 48, 479 cod.pen. (capo B) perchè estinto per prescrizione, 2) assolto GL SE VA, AN SA AR in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 323 cod.pen. (capo C) perché il fatto non costituisce reato, 3) assolto US VA in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323 cod.pen. (capo C) e artt. 110 cod.pen. e 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo E) perché il fatto non costituisce reato, e, per l'effetto ha ridotto la pena inflitta a GL SE VA e AN SA AR, a mesi otto di arresto e € 40.000,00 di ammenda. La Corte d'appello ha confermato la confisca dei terreni abusivamente lottizzati nonché la confisca e demolizione delle opere abusivamente realizzate e 呵 la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore delle costituite parti civili. Gli imputati, oggi ricorrenti, sono stati condannati, con la sentenza impugnata, per avere commesso una lottizzazione abusiva, GL SE VA quale amministratore unico di LE SR proprietaria e committente, AN SA AR quale progettista dei lavori, consistita in opere comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia con realizzazione di un Centro Intrattenimenti nel Comune di San Gregorio di Catania, in zona vincolata paesaggisticamente, in assenza di concessione edilizia dovendo ritenere quella rilasciata illegittima in quanto emessa in violazione di legge, degli strumenti 2 urbanistici (mancanza del necessario nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada ex art. 15 del reg. edilizio, violazione della legislazione urbanistica relativa al calcolo del parcheggi e altezza degli edifici, delle prescrizioni del permesso a costruire nella parte in cui richiama la convenzione di lottizzazione). Fatto commesso in San Gregorio di Catania fino al 09/04/2010. 1.1. La complessa vicenda giudiziaria relativa alla realizzazione del menzionato Centro intrattenimenti richiede una breve ricostruzione dell'iter processuale.
1.1.2. Il Tribunale di Catania, con sentenza emessa all'esito del dibattimento, aveva condannato, per quanto qui di rilievo in connessione con i motivi di ricorso, GL SE VA, AN SA AR e US VA per i reati di abuso in atti d'ufficio (capo C) e di lottizzazione abusiva (capo E), il GL SE VA, amministratore unico di LE SR, quale committente, AN SA AR progettista e direttore dei lavori, US VA quale Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di San Gregorio di Catania, lottizzazione consistita nella realizzazione di opere di trasformazione urbanistica relative alla realizzazione del Centro Intrattenimenti nel Comune di San Gregorio di Catania, in zona paesaggisticamente vincolata, in assenza di idonei titoli abilitativi ovvero di titoli illegittimi per essere stati emessi in violazione di plurime disposizioni normative;
e cioè, in mancanza di necessario nulla osta da parte della Provincia, ex art. 15 del regolamento edilizio per la realizzazione della strada di collegamento;
in violazione dell'art. 4 punto 2 delle NTA del PRG del Comune di San Gregorio di Catania sul calcolo della superfice fondiaria e della conseguente determinazione della superficie edificabile;
in violazione della legislazione urbanistica relativa al calcolo dei parcheggi, dell'altezza degli edifici e della disposizione che imponeva il mantenimento del "verde esistente"; dell'art. 37 NTA del PRG del Comune medesimo, trattandosi di яд un centro commerciale "mascherato" in luogo G1 ove le norme tecniche in questioni consentono la realizzazione di centri di intrattenimento, ricreativi e culturali;
dell'art. 22 comma 2 del d.p.r n. 380 del 2001 ed in particolare gli art. 2, 3 della Convenzione di lottizzazione e dell'art. 5 della medesima secondo cui le varianti comportanti modifiche essenziali avrebbero dovuto essere autorizzate dal Consiglio Comunale (e non mediante DIA), e con le condotte di violazione di legge qui descritte commesso anche il reato di abuso in atti di ufficio, nel quale il US, Dirigente dell'area urbanistica del Comune di San Gregorio di Catania, pubblico ufficiale, curando l'istruttoria della pratica, sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica e rilasciando il permesso a costruire a LE SR, per la realizzazione delle opere oggetto della lottizzazione in violazione di legge (vedi supra), e, poi, non impedendo che la LE SR iniziasse i lavori in variante 3 semplicemente a mezzo DIA, condotte commesse dal pubblico ufficiale US su mandato e istigazione di GL SE e AN, così intenzionalmente procurava a GL, amministratore di LE SR un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'ottenere il rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori che consentivano la realizzazione delle opere in violazione della legge e degli strumenti urbanistici.
1.1.3. Il Tribunale aveva altresì condannato AN SA AR per il reato di falso ideologico, ex art. 110, 81, 48 e 479 cod.pen., contestato nel capo B), consistito nell'attestazione, allegata alla documentazione tecnica del progetto di lottizzazione e destinata ad essere recepita negli atti pubblici autorizzatori e nella convenzione di lottizzazione del 31/03/2006, contenente una errata estensione delle particelle, circostanza che induceva in errore i pubblici ufficiali che istruivano la pratica sulla estensione delle particelle medesime, estensione inferiore a quella indicata nella documentazione allegata.
1.1.4. Con la medesima sentenza, il Tribunale di Catania aveva condannato MP AN, Dirigente del servizio viabilità della Provincia di Catania, per concorso nel reato di lottizzazione di cui al capo E) (reato per il quale è intervenuta, in grado di appello, dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato) e aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 323 cod.pen. contestato nel capo A) al medesimo MP e al AN SA AR, abuso in atti di ufficio relativo al rilascio del nulla osta dell'ente proprietario della strada per la realizzazione delle rotatoria di collegamento con il Centro, in violazione dell'art. 15 del regolamento edilizio, mentre aveva assolto dal medesimo reato di abuso in atti di ufficio GL SE VA per non aver commesso il fatto.
1.1.5. Ed ancora, il Tribunale aveva assolto per non aver commesso il fatto وسو GL SE VA dal reato di falso di cui al capo B), consistito nell'attestazione, allegata alla documentazione tecnica del progetto di lottizzazione e destinata ad essere recepita negli atti pubblici autorizzatori e nella convenzione di lottizzazione del 31/03/2006, contenente una errata estensione delle particelle (per il quale veniva condannato il progettista AN). Il Tribunale, infine, aveva assolto gli imputati GL SE VA, US VA e AN SA AR dal reato di agli artt. 110 e 481 cod.pen. di cui al capo D) perché il fatto non sussiste.
1.2. Investita dell'impugnazione da parte di tutti gli imputati, la Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha, per quanto qui di rilievo, 1) dichiarato non doversi procedere nei confronti di US VA in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, 2) ha assolto GL SE VA, AN SA e US VA dal reato di abuso in atti di ufficio, contestato nel capo C), perché il fatto non costituisce reato, 3) ha assolto il solo US VA dal reato di lottizzazione abusiva di cui al capo E), con la medesima formula, ed ha ridotto, conseguentemente, la pena sospesa inflitta a GL SE VA, AN SA per il reato di lottizzazione abusiva di cui al capo E), confermando nel resto la sentenza impugnata anche con riguardo alla disposta confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate e la demolizione di queste ultime e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Ha poi confermato la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A) nei confronti di MP e AN che avevano appellato la sentenza del Tribunale chiedendo sentenza ex art. 129 comma 2 cod.pen. in presenza di evidenza della prova dell'innocenza. La Corte d'appello, nel confermare la pronuncia di condanna in relazione al reato di lottizzazione abusiva ha, peraltro, escluso la ricorrenza di due delle violazioni di legge contestate e ritenute sussistenti dal Tribunale, segnatamente la violazione dell'art. 4 punto 2 della NTA del PRG del Comune di San Gregorio di Catania sul calcolo della superficie fondiaria, e la violazione dell'art. 37 delle medesime NTA in relazione alla ritenuta configurazione di un centro commerciale mascherato», ritenendo che, all'esito di un sopralluogo, l'opera realizzata fosse un Centro Intrattenimenti per lo svolgimento di attività ricreative.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi il Procuratore generale della Corte d'appello di Catania, e gli imputati GL SE VA, AN SA AR, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto اهر l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione di US VA, GL SE VA e AN SA dal reato di abuso in atti di ufficio di cui al capo C) e, del solo US, quanto al reato di lottizzazione abusiva di cui al capo E). Ha dedotto il ricorrente la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà e manifesta illogicità. Deduce, il ricorrente, il vizio di violazione di legge penale e di quella extrapenale di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riguardo ai capi C) ed E) nella parte in cui la corte territoriale avrebbe escluso la violazione di cui all'art. 4 punto 2 del NTA del PRG di San Gregorio di Catania sul criteri di calcolo della superficie fondiaria e ciò con violazione di legge, in particolare degli artt. 14 e 15 della legge urbanistica regionale. La Corte d'appello avrebbe ritenuto che la sostanziale differenza tra gli artt. 14 e 15 delle NTA cit. fosse data dal regime di disciplina delle opere di urbanizzazione e determinazione degli oneri di urbanizzazione e non inciderebbe sul calcolo della parametro urbanistico, ossia sul calcolo della superficie fondiaria in relazione alla quale viene determinata la costruzione assentibile. La LE aveva sottratto dalla superficie territoriale solamente l'area da cedere alla Provincia di Catania, per la realizzazione della rotatoria pari a mq. 1.417,15, e non le aree costituite dalla viabilità interna al Centro Intrattenimenti pervenendo a una determinazione della superficie fondiaria ben maggiore. La corte avrebbe inspiegabilmente escluso la reale portata distintiva tra gli artt. 14 e 15 cit, in palese violazione di legge e con motivazione illogica e anche con travisamento della prova (testimonianza prof. Bianchi). Dalla macroscopica violazione di legge nell'iter amministrativo discenderebbe anche la erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di abuso in atti di ufficio e del reato di lottizzazione abusiva. In primo luogo, la corte territoriale sarebbe pervenuta, sulla scorta della identica valutazione del compendio probatorio, e segnatamente delle plurime violazioni amministrative nell'iter di rilascio del permesso di costruire, alla condanna di GL SE VA e AN SA AR e all'assoluzione di US VA dal reato di lottizzazione abusiva, per assenza dell'elemento soggettivo in capo a quest'ultimo. In sintesi, la Corte d'appello, яд dopo aver accertato le plurime violazione urbanistiche (l'assenza del nulla osta della Provincia, la violazione del calcolo delle aree parcheggi, l'illegittimità della variante mediante DIA), avrebbe illogicamente escluso l'elemento soggettivo del reato in capo al US sia con riferimento al reato di cui all'art. 323 cod.pen. sia con riferimento al reato di cui all'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001. Il US, quale Dirigente dell'area urbanistica del Comune che aveva avuto incarico di istruire la pratica edilizia, era il firmatario del provvedimenti adottati anche in violazione di legge, sicchè la sua assoluzione, con esclusione del dolo del reato di abuso in atti di ufficio e della colpa nel reato edilizio, sarebbe illogica e contraddittoria e anche fondata sul travisamento della prova (testimonianza IT). 6 In conclusione, la corte etnea sarebbe pervenuta l'assoluzione del US travisando i fatti e con motivazione illogica e contraddittoria;
a fronte della macroscopica illegittimità, avrebbe dovuto ritenere provato l'elemento soggettivo dei reati contestati al US. Con riferimento alle posizioni di GL SE VA e AN SA AR, imputati assolti dal reato di abuso in atti di ufficio perché il fatto non costituisce reato, deduce il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la deliberata e consapevole istigazione o determinazione alla commissione del reato. Le macroscopiche violazione amministrative in uno con la notevole entità dell'interesse favorito, sarebbe elementi idonei a ravvisare il dolo del reato in questione. Il AN, poi, era persona esperta del settore, essendo stato componente della commissione edilizia del Comune di San Gregorio di Catania, e dunque l'aver ricoperto tale cariche rende vieppiù grave e macroscopiche le violazioni urbanistiche accertate. Con riguardo alla posizione del GL SE, la corte avrebbe sottostimato che il predetto era il beneficiario finale delle condotte, oltre al considerevole interesse economico perseguito e ottenuto dal medesimo con l'investimento in oggetto.
2.2. Il ricorso di GL SE VA articola sette motivi. Premette il ricorrente di essere stato assolto dai reati di cui ai capi A) e B) dal Tribunale, e dal reato di abuso in atti di ufficio di cui al capo C) dalla Corte d'appello che ha confermato la sentenza unicamente in relazione alla contravvenzione di lottizzazione abusiva di cui al capo E), contravvenzione per la quale il funzionario comunale è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Premette, ancora, che la Corte d'appello, nel pervenire alla decisione impugnata, ha escluso, all'esito della rinnovazione del dibattimento, la natura di "centro commerciale mascherato", sicchè avendo escluso la violazione dell'art. r9 37 NTA del PRG del Comune di San Gregorio di Catania, conseguirebbe l'insussistenza di un pactum sceleris tra gli imputati che aveva portato all'esclusione del dolo del reato di cui all'art. 323 cod.pen. per il quale gli imputati sono stati assolti.
2.2.1. Tutto ciò premesso, con il primo motivo denuncia la violazione di legge penale in relazione all'art. 323 cod.pen., art. 15 regolamento edilizio del Comune di San Gregorio, art. 3 legge 241 del 1990, 22 Cds, e 45 reg. esec., 4,9 e 37 delle NTA del PRG e art. 15 legge regionale n. 71/78. Premesso che le violazioni di legge contestata quale condotta materiale ex art. 323 cod.pen. sono altresì contestate anche nel reato contravvenzionale di cui all'art. 44 lett. c) cit, la Corte d'appello avrebbe ritenuto mancante il necessario nulla osta rilasciato dalla provincia di Catania, nonostante il GL 7 TI fosse stato assolto dal reato di abuso in atti di ufficio contestato nel capo A) e relativo proprio alla pratica di rilascio del predetto nulla osta, da cui l'impossibilità di ritenere sussistente tale violazione quale elemento costitutivo L del reato di cui all'art. 323 cod.pen. Parimenti la corte territoriale avrebbe errato nell'applicazione della legge extrapenale integratrice della norma penale. In particolare, l'art. 37 del NTA del PRG fornisce un richiamo errato alla legge regionale applicabile, non essendo più in vigore la legge n. 19/72 già abrogata al momento della redazione del PRG nel 1997 dalla legge n. 71/78. Tale legge prevede l'alternativa possibilità di ricorrere a due tipologie di piani di lottizzazione: quello ordinario di cui all'art. 14 ovvero quello c.d. chiuso ad uso collettivo. Dalla diversa scelta discrezionale da parte del progettista, discende un diverso calcolo della superficie assentibile. Nel caso in esame, il progettista avrebbe correttamente applicato il disposto dell'art. 15 cit. sul rilievo che il centro in questione avesse le caratteristiche di "centro chiuso ad uso collettivo", come indirettamente confermato da evidente documentali (interpretazione autentica dell'Assessorato regionale del Territorio e ordinanza TAR Catania) da cui la corretta individuazione del calcolo della superficie da cedere al Comune che prevedeva l'esclusione dalla cessione delle aree asservite al funzionamento dell'insediamento che non rientravano nella c.d. opere di urbanizzazione primaria. Parimenti, la corte avrebbe errato nell'interpretazione della nozione di "verde esistente" di cui all'art. 37 delle NTA come verde esistente da tutelare nella sua integrità, dovendosi interpretare la norma come riferita al verde come tutelato ai sensi della legge regionale n. 71 del 1978 e delle prescrizioni del piano agricolo forestale. L'interpretazione della corte etnea avrebbe così trasformato la zona come zona a inedificabilità assoluta. Anche erronea sarebbe la conclusione della corte di appello sui progetti di variante non avendo tenuto reg conto che la Sovraintendenza aveva rilasciato il nulla osta paesaggistico ex art. 146 d.lgs n. 42 del 2004, in quanto l'intervento proposto era compatibile con il paesaggio sottoposto a tutela, e comunque corretta era la previsione di varianti a mezzo DIA. Da qui l'insussistenza della condotta materiale del reato e la richiesta di annullamento della sentenza con la più favorevole forma del fatto non sussiste.
2.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 323 cod.pen. in relazione alla pronuncia di assoluzione per assenza del dolo. La corte territoriale dopo aver affermato la mancanza di prova dell'istigazione dell'imputato avrebbe erroneamente concluso affermando l'insussistenza del dolo, confondendo la prova della partecipazione concorsuale con la prova dell'elemento soggettivo con conseguente erronea pronuncia di 8 assoluzione perché «il fatto non costituisce reato» in luogo dell'assoluzione per non aver commesso il fatto».
2.2.3. Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, che per evidente ragioni di connessione logiche debbono essere trattati congiuntamente, deduce la violazione di legge penale in relazione agli artt. 30 e 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, art. 15 regolamento edilizio, 22 Cds, e 45 reg. esec., 4, 9 e 37 delle NTA del PRG e art. 15 legge regionale n. 71/78, e il vizio di motivazione (quinto motivo) sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di lottizzazione abusiva. In sintesi, il ricorrente richiama le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso a sostegno dell'insussistenza dei diversi profili di violazione della legge, da cui trae la conclusione della non configurabilità di un'ipotesi di lottizzazione abusiva, ex art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, per assenza di trasformazione urbanistica da intendersi quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale attraverso impianti di interesse privato tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano e ciò sul rilievo che la corte territoriale aveva escluso il mutamento di destinazione d'uso, elemento indefettibile della contravvenzione in questione, sicchè al più si sarebbe trattato di una mera realizzazione di una costruzione non sensibile ovvero non compatibile con la disciplina urbanistica. Pur di fronte all'esclusione della macroscopica illegittimità dell'atto amministrativo, in quanto le violazioni riconosciute sussistenti dalla corte territoriale erano quantitativamente meno numerose di quelle riconosciute sussistenti dal Tribunale, la corte etnea medesima avrebbe contraddittoriamente escluso la buona fede in capo all'imputato e al contempo, l'avrebbe ritenuta sussistente in capo al US VA, pubblico ufficiale a cui si attribuisce la paternità dell'atto amministrativo concessorio. Sarebbe evidente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove avrebbe هو escluso la buona fede dell'imputato, pur in assenza di macroscopiche violazioni, per riconoscerla in capo al pubblico ufficiale. Di poi, la posizione del GL non avrebbe potuto essere equiparata a quella del pubblico ufficiale e neppure a quella del progettista AN in capo del quale la corte riconosce l'elemento soggettivo avuto riguardo alla qualifica professionale.
2.2.4. Con il settimo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'illogicità della stessa che ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa pur in assenza di una macroscopica illegittimità dell'autorizzazione a lottizzare da intendersi quale macroscopica illegittimità percepibile ictu oculi o comunque tale da potere essere avvertita dal comune cittadino dotato di normali cognizioni materia oppure da non sfuggire ad un soggetto informato a livelli minimi di conoscenza normativa. La sentenza impugnata avrebbe escluso la sussistenza nelle specie di un'ipotesi di macroscopiche illegittimità dell'atto amministrativo, e proprio su tale presupposto assolto il pubblico ufficiale coautore dell'atto stesso ritenendolo in perfetta buonafede, e al contempo condannato, escludendo la buona fede, il privato destinatario del provvedimento. Conclude, chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio con la formula perché il fatto non costituisce reato, formula da applicare anche in presenza di una causa ex art. 129 cod.proc.pen., con conseguente revoca della confisca e di demolizione delle opere realizzate.
2.3. Il ricorso di AN SA AR articola, anch'esso, sette motivi.
2.3.1. Con il primo e il secondo motivo denuncia la violazione di legge penale in relazione all'art. 323 cod.pen., 15 regolamento edilizio del Comune di San Gregorio di Catania, art. 3 legge 241 del 1990, 22 Cds, e 45 reg. esec., 4,9 e 37 delle NTA del PRG e art. 15 legge regionale n. 71/78 e di quella processuale in relazione all'art. 129 cod. proc.pen. con riferimento al capo A), per il quale la sentenza ha confermato la dichiarazione di prescrizione del reato, e il vizio di contraddittorietà della motivazione. In sintesi, la Corte d'appello avrebbe equivocato il tenore del c.d. parere preventivo/nulla osta ed avrebbe erroneamente ritenuto la mancanza del nulla osta della Provincia, che avrebbe a cascata condizionato tutto l'iter amministrativo, ritenuto illegittimo anche per la mancanza del citato nulla osta. La motivazione sarebbe anche contraddittoria nella parte in cui aveva escluso il dolo del reato di abuso in atti di ufficio di cui al capo C), che comprende anche la contestata mancanza del nulla osta, mentre, invece, lo avrebbe ritenuto sussistente con riguardo al capo A) per il quale ha escluso l'applicazione dell'art. 129 comma 2 cod.proc.pen. الله 2.3.2. Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, che per evidente ragioni di connessione logiche debbono essere trattati congiuntamente, deduce la violazione di legge penale in relazione agli artt. 30 e 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, art. 15 regolamento edilizio, 22 Cds, e 45 reg. esec., 4,9 e 37 delle NTA del PRG e art. 15 legge regionale n. 71/78 e il vizio di motivazione (quinto motivo) in relazione alla contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di lottizzazione abusiva. Le censure sono esattamente sovrapponibili a quelle esposte (vedi supra 2.2.3) dal ricorrente GL SE a cui si fa rinvio.
2.3.3. Con il settimo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'illogicità della stessa che ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa pur in assenza di una macroscopica illegittimità dell'autorizzazione a 10 lottizzare, da intendersi quale macroscopica illegittimità percepibile ictu oculi o comunque tale da potere essere avvertita dal comune cittadino dotato di normali cognizioni materia oppure da non sfuggire ad un soggetto informato a livelli minimi di conoscenza normativa. La sentenza impugnata avrebbe in modo manifesto escluso la sussistenza nelle specie di un'ipotesi di macroscopiche illegittimità dell'atto amministrativo, e proprio su tale presupposto assolto il pubblico ufficiale coautore dell'atto stesso ritenendolo in perfetta buonafede, e al contempo condannato, escludendo la buona fede, il progettista che aveva fatto affidamento sulla legittimità degli atti autorizzatori rilasciati dalle autorità competenti. Il ricorrente, come emergerebbe dal compendio probatorio, avrebbe usato la normale diligenza e le doverose cautele verificando attentamente la legislazione vigente. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, formula da applicare anche in presenza di una causa ex art. 129 cod.proc.pen., con conseguente revoca della confisca e di demolizione delle opere realizzate.
3. In data 20/02/2017 il difensore di US VA ha depositato memoria con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso del Procuratore generale, perché privo di interesse ad impugnare con riguardo alla violazione di legge di cui all'art. 4 punto 2 NTA del PRG del Comune di San Gregorio di Catania, e manifestamente infondato perché diretto a prospettare censure di fatto, con riguardo alla censura svolta in relazione all'assoluzione dai reati di cui ai capi C) ed E) perché il fatto non costituisce reato.
4. In data 21/02/2017 il difensore della parte civile Sportennis spa ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto dell'impugnazione degli rap imputati e l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale nei confronti di US VA per il reato di lottizzazione abusiva.
5. In data 5 maggio 2017, il difensore di GL SE VA ha depositato memoria con cui, nel riepilogare i motivi di ricorso, ha ribadito le argomentazioni svolte ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
6. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale con riferimento all'assoluzione dal reato di cui all'art. 323 cod.pen. nei confronti di US, GL TI e AN e chiede 11 l'annullamento della sentenza la con rinvio, dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale per il reato di lottizzazione abusiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ragioni di ordine logico e sistematico impongono, in via preliminare, la disamina del ricorso del Procuratore generale, anticipando, sino ad ora, che infondati, ma non manifestamente infondati, sono alcuni motivi di ricorso svolti da GL SE VA e AN SA AR in relazione dal reato di lottizzazione abusiva (terzo, quarto, quinto e sesto motivo di GL SE VA e terzo, quarto, quinto e sesto motivo di AN SA AR). Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dei medesimi per il reato di lottizzazione abusiva perché è estinto per prescrizione, con conferma, per le ragioni che verranno esposte, della disposta confisca dei terreni e di confisca e demolizione delle opere abusivamente realizzate, nonché la conferma delle statuizioni civili in favore delle parti civili costituite. Nel resto i ricorsi degli imputati sono inammissibili.
2. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Catania ha proposto impugnazione contro l'assoluzione degli imputati GL SE VA, AN SA AR e US VA, non ricorrente, dal reato di abuso in atti di ufficio (capo C) e il solo US dal reato di lottizzazioni abusiva di cui al capo E) perché il fatto non costituisce reato. A sostegno dell'imputazione ha dedotto la violazione di legge penale e di quella extrapenale di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale art. 4 punto 2 NTA del PRG del - e la contraddittorietà e illogicità dellaComune di San Gregorio di Catania - яд motivazione (cfr. par.
2.1. del ritenuto in fatto).
2.1. La denunciata violazione dell'art. 4 punto 2 NTA del PRG del Comune di San Gregorio di Catania è fondata per le ragioni qui di seguito esposte, da cui l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale nei confronti del US con riguardo al reato di lottizzazione abusiva per il quale, tuttavia, è maturata la prescrizione. A tale fine, osserva, il Collegio, che l'accertamento della violazione dedotta dal ricorrente Procuratore generale acquisisce rilievo, quale accertamento di fatto, anche nei confronti degli imputati GL SE VA e AN SA AR, condannati per il reato di lottizzazione abusiva, reato per il quale non si è formato il giudicato nei loro confronti, ricorrenti avverso la pronuncia di condanna per il relativo capo della sentenza, 12 così come nei confronti del US, per effetto dell'impugnazione del Procuratore generale. In altri termini, per effetto dell'impugnazione del Procuratore generale non si è formato il giudicato sul punto e il relativo accertamento di fatto, ovvero la violazione dell'art. 4 punto 2 delle NTA, non può ritenersi precluso nei confronti di tutti gli imputati.
2.2. Si tratta della violazione di legge contestata sia nel reato di abuso in atti di ufficio, che in quello di lottizzazione abusiva. E' dato fattuale e non contestato che lo strumento urbanistico adottato dal Comune di San Gregorio di Catania, all'art. 37 delle NTA, prevede che, nella zona G1, dove è stato realizzato l'insediamento di cui si discute, l'edificazione si attui tramite piani di lottizzazione;
a sua volta, la legge regionale n. 71 del 1978, (legge regionale a cui si deve fare riferimento trattandosi di «Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica >> e dunque modificative della legge n. 19 del 1972 richiamata dalle NTA), art. (Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione), prevede che i piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni della rete viaria, degli spazi di sosta e parcheggi, degli spazi per attrezzature di interesse pubblico. Il medesimo art. 37 NTA cit. impone pure che l'edificazione rispetti il parametro Uf (Utilità fondiaria) che non può essere maggiore di 0,5 mq/mq. Peraltro, dalle stesse norme tecniche si stabilisce che all'individuazione della utilità fondiaria si perviene muovendo dalla superfice fondiaria che corrisponde alla superfice del lotto, al netto della parte destinata alle opere di urbanizzazione individuate, dall'art. 9 cit, nelle strade residenziali, negli spazi di sosta e parcheggio e di verde attrezzato. Dunque, alla luce della citata normativa regionale, i piani di lottizzazione devono contenere le aree destinate ad opere di rq urbanizzazione che devono essere detratte dalla superficie netta che poi determina la superficie edificabile assentibile. Ciò posto, l'intervento edilizio in oggetto pacificamente rientra, per espressa indicazione dei proponenti, nell'ipotesi disciplinata nell'art. 37 NTA, come chiaramente indicato all'art. 2 della Convenzione tra la LE SR e il Comune allegata alla memoria di parte civile, "zone per attrezzature sportive culturali e ricreative private G1" che stabilisce che l'edificazione si attua mediante piani di lottizzazione ai sensi dell'art. 39 della legge 19/72, ora art. 21 della legge 71/78. Sono gli stessi proponenti (LE SR) a dire che si tratta di un Centro di Intrattenimento ricadente, nell'art. 37 cit, dunque, non poteva essere qualificato quale opera di urbanizzazione secondaria regolata dall'art. 35 cit., né un centro chiuso a carattere collettivo. 13 1 Tornando all'art. 37 NTA, che stabilisce che l'attività edilizia si attua mediante piani di lottizzazione e rinvia alla legge regionale (ora la legge 71 del 1978) che ne disciplina il contenuto, si deve osservare che, per quanto di qui rilievo, il calcolo della superficie edificabile deve essere determinata, previo calcolo della superfice fondiaria mediante sottrazione dalla superfice netta di quella per le opere di urbanizzazione come previsto dalla legge regionale (art. 9). E' di tutta evidenza che il riferimento all'art. 15 della legge regionale n. 71 del 1978 che, con riguardo il caso di lottizzazione per la realizzazione di un complesso autonomo e chiuso ad uso collettivo (la cui ricorrenza è stata esclusa dalla corte territoriale con motivazione congrua a pag.27-28 della sentenza) e che esclude la sottrazione dell'area destinata alle opere di urbanizzazione interna, che rimangono in capo al lottizzatore, non è invocabile trattandosi di norma eccezionale prevista per la diversa ipotesi di lottizzazione e non di quella disciplinata dall'art. 37 NTA che gli stessi proponenti hanno intenso praticare nel caso in esame. Per effetto del diverso calcolo della superfice fondiaria in violazione della legge urbanistica e delle norme del NTA, la società LE SR ha ottenuto una concessione edilizia che consentiva un intervento edilizio volumetrico pari al doppio dell'assentibile (mq. 16.743,48 in luogo di mq.8.924,08).
2.3. La Corte d'appello di Catania ha, equivocamente, escluso la dedotta violazione argomentando sul rapporto tra l'art. 14 e 15 della legge regionale, non focalizzando l'attenzione su quello che era il nodo centrale, ovvero la violazione dell'art. 4 punto 2 della NTA in relazione al tipo di piano di lottizzazione proposto per l'intervento edilizio, ex art. 37 delle medesime NTA, e della richiamata legge regionale, spostando l'attenzione al diverso regime di disciplina delle opere di urbanizzazione, tra l'ipotesi di cui all'art. 15 (< piani di lottizzazione che rq riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo») e quella di cui all'art. 14. Prova ne è che la parte civile ha dedotto che, pur a fronte di quanto riportato a pag. 55 della sentenza, la sentenza impugnata non avrebbe affatto escluso la violazione di legge menzionata, mentre gli imputati hanno svolto un preciso motivo di diritto sul punto della sentenza. Evidenzia, per inciso, il Collegio, che il tenore letterale della sentenza a pag. 55, non lascia spazio a diversa conclusione: la Corte d'appello, con un errata interpretazione delle legge extrapenale (e anche con motivazione sibillina e illogica) aveva escluso le violazioni di cui ai punti 2 e 4 del capo E), ovvero la violazione dell'art. 4 punto 2 delle NTA e l'art. 37 delle NTA.
2.4. Quanto all'ulteriore motivo di censura del Procuratore generale con cui deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione 14 all'assoluzione dal reato de abuso in atti di ufficio e di lottizzazione abusiva (per il solo US), esso appare, per quanto concerne il reato di abuso in atti di ufficio, di carattere prettamente fattuale, come si desume dallo stesso ricorso nel quale vengono riportate parte delle dichiarazioni del teste IT e diretto a richiede, in definitiva, una rivalutazione del compendio probatorio. Al riguardo, la Corte d'appello, esclusi i profili di macroscopica illegittimità dell'atto amministrativo, ha congruamente e adeguatamente argomentato che non vi era prova certa del dolo intenzionale in capo al pubblico ufficiale US e ciò tenuto conto dell'iter amministrativo come svolto nel caso in esame, e dell'assenza di contatti tra gli imputati privati e il pubblico ufficiale, ponendo in rilievo l'autonomia della decisione del Consiglio comunale, preceduta dalla disamina della pratica da soggetti esperti quali il IT e l'ing. AR, sulle cui dichiarazioni, in parte riportate nel ricorso, il ricorrente Procuratore generale fa leva per ottenere una diversa rivalutazione, rivalutazione che è preclusa in questa sede. Ne consegue che il ricorso del Procuratore generale è sul punto inammissibile. Quanto a US, il ricorso appare fondato essendo la sentenza impugnata illogicamente motivata nella parte in cui ha escluso l'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva in capo al US, quale Dirigente dell'area urbanistica del Comune, che aveva avuto incarico di istruire la pratica edilizia, era il firmatario de provvedimenti adottati anche in violazione di legge, sicchè la sua assoluzione per essere egli "in buona fede" appare contraria a principi di logica e diritto e dovrebbe essere annullata sul punto. Tuttavia, il reato di lottizzazione abusiva è estinto per prescrizione (vedi infra par. 7) e la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla condanna di US VA per essere il reato di lottizzazione abusiva estinto per prescrizione, essendo precluso un nuovo esame sul punto, da parte del giudice di merito, dall'obbligo di immediata declaratoria di non punibilità per prescrizione ex art. rq 129 cod.proc.pen. Come è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod.proc.pen.. 3. Quanto ricorsi degli imputati, deve premettersi che sono comuni, e svolti con argomentazioni sovrapponibili, i motivi di ricorso con cui si deduce la violazione di legge in relazione al capo C) primo motivo di ricorso di GL - 15 SE e terzo motivo di ricorso AN -, la violazione di legge in relazione alla formula assolutoria di cui al capo C) secondo motivo di ricorso di GL - SE e quarto motivo di ricorso AN. Ugualmente sovrapponibili sono le doglianze devolute in un gruppo di motivi ( terzo, quarto, quinto, sesto motivo di GL SE e quinto, sesto e settimo motivo di ricorso per AN) con cui si censura, a vario titolo (violazione di legge e vizio di motivazione), la sentenza di condanna per il reato di lottizzazione abusiva, di cui si invoca una pronuncia di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto/perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca della disposta confisca dei terreni e delle opere ivi realizzate. Per tali ragioni, onde evitare una inutile ripetizione, i motivi comuni vengono trattati congiuntamente.
3.1. Deve, peraltro, darsi atto che AN SA AR ha proposto due motivi di ricorso autonomi, il primo motivo attiene alla violazione di legge penale e processuale con riferimento all'art. 129 cod. proc.pen. in relazione al capo A) per il quale l'imputato è stato prosciolto perché estinto il reato di abuso in atti di ufficio per prescrizione e invoca l'applicazione della formula assolutoria nel merito, e il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione al capo A) per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici del merito avrebbero assolto il AN dal reato di abuso in atti di ufficio di cui al capo C), nel quale costituisce presupposto la violazione di legge contestata nel capo A), e ritenuto sussistente il medesimo reato per il quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. In altri termini l'assoluzione dal capo C) avrebbe dovuto comportare in via logica anche l'assoluzione dal reato di cui al capo A).
4. Nel trattare in primis questi motivi, rileva la Corte la loro inammissibilità.
4.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, come affermato da S.U. n. و 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, in presenza di una causa di estinzione del د reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 10284 16 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013 Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008 Pasculli, Rv. 242191). È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". La Corte d'appello ha fatto applicazione del principio di diritto espresso dalle citate S.U. ed ha correttamente confermato l'intervenuta prescrizione del reato di abuso in atti di ufficio di cui al capo A), già dichiarata dal Tribunale in assenza di prova evidente, argomentando, al contrario, la positiva sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo (cfr. pag. 9 e ss.), da cui l'insussistenza di una prova evidente di innocenza.
4.2. Quanto al vizio di contraddittorietà della motivazione, la doglianza non coglie nel segno: la corte territoriale ha ritenuto provata la violazione di legge, ovvero la mancanza del nulla osta, come previsto dall'art. 15 del regolamento edilizio, contestata quale condotta nei reati di abuso in atti di ufficio di cui ai capi A) e C) e della contravvenzione di lottizzazione abusiva. In particolare, è stata accertata la realizzazione di opere di trasformazione urbanistica del territorio in assenza di titolo perché quello rilasciato è viziato da plurime violazioni di legge, tra cui quella della mancanza del necessario nulla osta dell'ente Provincia proprietario della strada, presupposto indefettibile per la proposizione della lottizzazione, nulla osta sostituito da un "parere favorevole", allegato alla convenzione di lottizzazione, che è stato ritenuto in violazione delle norme in materia di istruttoria amministrativa, ma, soprattutto, degli art. 22 e 45 del Codice della Strada, ed ha accertato che l'iter amministrativo che era frutto di una intesa (pactum sceleris) tra il progettista AN e il pubblico ufficiale MP, ritenuta integrante il reato di cui all'art. 323 cod.pen. contestato nel capo A). Riconosciuta la violazione di legge, la Corte d'appello ha, poi, diversamente valutato l'impatto di questa nel contesto delle altre fattispecie اهو di reato, traendo le diverse conclusioni in riferimento a ciascuna di queste, ed ha confermato la prescrizione per il reato di cui al capo A), in assenza di prova evidente della innocenza, ha assolto dal reato di cui al capo C), per mancanza di dolo, ed ha confermato la contravvenzione di lottizzazione abusiva in presenza dell'elemento soggettivo della colpa. Alcuna contraddittorietà e/o illogicità manifesta è predicabile.
5. Venendo a trattare i motivi comuni, inammissibili sono il primo motivo di ricorso di GL SE VA e il terzo motivo di ricorso di AN SA AR con il quale i ricorrenti censurano, sotto il profilo della violazione di 17 legge penale e della legge extrapenale di cui di deve tener conto nell'applicazione della legge penale, contestate nella condotta materiale del reato di cui all'art. 323 cod.pen. (capo C), sussistendo in capo agli imputati assolti dal reato perché il fatto non costituisce reato», l'interesse ad impugnare per ottenere un proscioglimento con la più ampia formula "perché il fatto non sussiste". I ricorrenti articolano censure in relazioni alle singole violazioni contestate che sono in parte generiche, perché meramente ripetitive delle stesse censure già devolute nei motivi di appello e disattese dal giudice dell'impugnazione con motivazione giuridicamente corretta, in parte manifestamente infondate.
5.1. Manifestamente infondata è la censura di violazione di legge con riferimento alla mancanza di nulla osta da parte dell'ente Provincia proprietario della strada, violazione che integrava anche la condotta del reato di abuso di atti di ufficio contestato nel capo A) per il quale il Tribunale e la Corte d'appello hanno accertato la materialità del fatto e la partecipazione nel reato dell'MP e del AN, imputati prosciolti per prescrizione del reato. L'accertata violazione di legge è un dato processualmente indiscusso rispetto al quale alcun rilievo assume che, con riferimento al capo A), il GL sia stato assolto. L'assoluzione del GL dal reato di abuso in atti di ufficio per non aver commesso il fatto non fa venir meno l'accertata violazione di legge, sicchè la concessione edilizia rilasciata a LE SR era stata emanata in mancanza del necessario nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, come previsto dall'art. 15 regolamento edilizio, perché illegittimo l'atto (frutto delle condotte di cui all'art. 323 cod.pen. descritte nel capo A) e perché mancante il medesimo nulla osta, con riferimento all'accesso a valle del Centro.
5.2. Per le ragioni esposte al par.
2.2 del considerato in diritto, manifestamente infondata è la censura di violazione dell'art. 4 punto 2 delle NTA sul corretto dimensionamento del piano di lottizzazione. rq 5.3. Meramente ripetitiva di quella già devoluta nei motivi di appello in relazione all'interpretazione della nozione del «verde esistente», contenuta nell'art 37 NTA del PRG, censura correttamente disattesa dalla corte territoriale. La doglianza ripropone una diversa e non condivisibile interpretazione del dato normativo dell'art. 37 NTA che prevede che «gli edifici e le attrezzature dovranno avere ubicazione e ingombri tali da non pregiudicare l'integrità del verde esistente», che dovrebbe riferirsi al c.d. «verde vincolato» secondo il piano forestale che, già svolta nei motivi di appello, è stata disattesa dalla corte territoriale sul corretto rilievo che "nessuna norma avalla tale interpretazione" anche alla luce dell'interpretazione "autentica" del redattore del piano prof. 18 Bianchi. La doglianza era ora riproposta negli stessi termini e, come tale, è inammissibile. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693).
5.4. Manifestamente infondata è l'ulteriore censura che riguarda la violazione di legge con riguardo alla legittimità dell'esecuzione di lavori mediante DIA in relazione ai progetti di variante del 22/01/2007, 25/01/2008 e 7/03/2008. Rileva il Collegio che risulta accertato, in punto di fatto nella sentenza impugnata, la presentazione di tre progetti di variante a mezzo DIA;
risulta, altresì, accertata la violazione del permesso di costruire nella parte in cui rg richiama la Convenzione di lottizzazione che rispettivamente all'art. 2 e 5 della stessa e segnatamente dall'art. 5 che stabiliva che le varianti di sostanziale modifica dell'impianto urbanistico della lottizzazione avrebbe dovuto essere autorizzate dal Consiglio Comunale. La sentenza impugnata ha, poi, argomentato come le varianti depositate dovevano essere considerate come un nuovo piano in quanto comportavano un cambio i destinazione d'uso in commerciale per il 20%, oltre che un cambio della modalità di accesso viaria al Centro, sicchè l'esecuzione dei lavori in variante dovevano essere considerati senza titolo perché realizzati mediante titolo illegittimo (DIA). In tale situazione priva di consistenza appare la doglianza diretta a censurare il travisamento della prova con riguardo al profilo dell'esistenza di un successivo parere della 19 Sopraintendenza di rilascio di nulla osta ex art. 146 del d.lgs n. 42 del 2004 in * 3 relazione alla sistemazione area parcheggi con piantumazione di essenze arboree, in presenza della violazione della stessa convenzione di lottizzazione e del permesso di costruire che la richiamava. E' sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità (su cui infra) secondo cui in materia edilizia, integra il reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'esecuzione di opere in violazione di una convenzione di lottizzazione, in quanto quest'ultima, inserendosi nel procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l'approvazione del piano di lottizzazione, configura un modulo organizzativo attraverso cui si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto (Sez. 3, n.3911 del 05/07/2016, Lemp, Rv. 269143; Sez. 3,n. 17834 del 25/01/2011, Casamento e altri, Rv. 250138).
6. E' fondata, invece, la censura di violazione di legge di cui all'art. 323 cod.pen., oggetto del secondo motivo del ricorso di GL SE e quarto motivo di ricorso di AN, per avere la Corte d'appello erroneamente interpretato gli elementi del reato di concorso in abuso in atti di ufficio pervenendo alla formula assolutoria del fatto «non costituisce reato» in luogo della formula «per non aver commesso il fatto>>. Gli imputati GL SE VA e AN SA AR sono stati assolti dal reato di concorso in abuso di atti di ufficio, commesso dal pubblico ufficiale US VA, perché la corte territoriale non ha ravvisato alcun contributo istigatorio in capo ai ricorrenti rispetto al fatto commesso dall'intraneus pubblico ufficiale US VA ed ha assolto i predetti con la formula perché il fatto non costituisce reato per assenza del dolo. L'aver ritenuto l'assenza di condotta di istigazione (concorso morale) in capo agli imputati significa che alcun contributo concorsuale, nella forma del rq concorso morale, è stato ritenuto sussistente e non già che il contributo vi è stato, seppur mancante del dolo. Pertanto, l'epilogo assolutorio della Corte d'appello perchè il fatto non costituisce reato non è conforme alla decisione, dovendo gli imputati essere assolti dal reato di cui al capo C) con la formula per non aver commesso il fatto>>.
7. Quanto al reato di lottizzazione abusiva, oggetto di plurime e comuni censure svolte nei motivi di ricorso da entrambi i ricorrenti, assume decisivo rilievo la intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in presenza di 2 20 0 ricorso non inammissibile con riguardo al quarto motivo di GL SE VA e sesto motivo di AN SA AR. Il reato è stato commesso, come da contestazione, fino al aprile 2010, momento dal quale è iniziata a decorrere il termini di prescrizione che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. è maturata, in presenza di sospensioni in primo grado per giorni 159 e per giorni 135 in grado di appello, il 16 gennaio 2016. Peraltro, i motivi di ricorso debbono essere valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc.pen. e ai fini della disposta confisca dei terreni.
8. Le questioni a vario titolo devolute (violazione di legge e vizio di motivazione) formulate dalle difese pongono i problemi della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva nonostante il rilascio di provvedimenti abilitativi, del rapporto tra il medesimo reato e quello di costruzione abusiva, dell'ammissibilità della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e dei beni ritenuti oggetto del reato di lottizzazione abusiva, nonostante l'assenza di qualunque condanna per tale reato.
8.1. Sotto il primo profilo, pacifica è la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva nonostante il rilascio di provvedimenti amministrativi abilitanti allorchè questi siano contrari alle norme di legge statale, regionale, agli strumenti urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione dei medesimi. Invero, secondo l'orientamento che può dirsi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il rilascio della concessione edilizia non esclude l'affermazione della responsabilità penale per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove si riscontri la difformità dell'opera realizzata, o realizzanda, rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme rg tecniche di attuazione del piano regolatore generale, e non impone nemmeno una "disapplicazione" dell'atto amministrativo, limitandosi, il giudice, ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, poiché una volta che constati il contrasto tra la lottizzazione e la normativa urbanistica, giunge all'accertamento dell'abusiva realizzazione di opere edilizie prescindendo da qualunque giudizio sull'atto amministrativo (cfr. Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993, Borgia, Rv. 195359, nonché, più recente, Sez. 3, n. 55003 del 16/0672016, Sottillaro, Rv 269288; Sez. 3, n. 36366 del 16/06/2015, Faiola, Rv. 265034, e Sez. F, n. 33600 del 23/08/2012, Lo Vullo, Rv. 253426). 21 E' altrettanto pacifica l'affermazione, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte di cassazione, che la contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione.
8.2. Ciò posto, nel caso in scrutinio è stato accertato, con motivazione adeguata e immune da censure, che LE SR ha iniziato opere che hanno comportato una trasformazione urbanistica di terreni in forza di un permesso costruire e di una convenzione di lottizzazione che presentavano plurime violazioni di prescrizioni legge regionale e degli strumenti urbanistici, sicchè correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato contestato dopo la verifica della non conformità dell'intera lottizzazione alle previsioni della legge regionale e della pianificazione urbanistica, già viziata ab origine. Segnatamente nella vicenda in esame, è stata accertato che la convezione di lottizzazione presentava già plurimi vizi all'origine poiché: 1) era mancate l'indefettibile nulla osta dell'ente proprietario della strada di collegamento tra la rete viaria e il Centro, avendo il AN allegato un mero parere favorevole, frutto del reato di abuso in atti di ufficio di cui al capo A) con riguardo all'accesso a monte delle rotatoria, ed essendo mancante qualsivoglia atto con riguardo al secondo accesso a valle della rotatoria, 2) era corredata da documentazione tecnica al progetto, redatta dal AN, nella quale si attribuiva una maggiore estensione delle particelle che andavano a rg comporre la superficie territoriale dell'intero lotto (reato di falso di cui al capo B) per il quale è intervenuta sentenza da parte del Tribunale e dichiarazioni di estinzione per prescrizione nel giudizio di appello), 3) determinava il calcolo della superfice assentibile, in violazione dell'art. 4 punto 2, 37 NTA del PRG e della legge regionale n. 71 del 1978, così da realizzare un significativo aumento di volumetria rispetto a quella assentibile dalla corretta applicazione delle norme tecniche (vedi supra par.
2.2 del considerato in diritto), 4) comportava la distruzione del verde esistente, l'errato calcolo della superficie di parcheggio e il mancato rispetto delle altezze degli edifici ed infine seguiva la realizzazione di opere in variante a mezzo DIA in contrasto con la stessa convenzione di lottizzazione, sicchè correttamente, giudici del merito, hanno ritenuto che l'autorizzata trasformazione del territorio si era posta in contrasto 22 con gli strumenti urbanistici, con la legge regionale e con la stessa convenzione : : quanto all'illegittima previsione di variante a mezzo DIA. Alcun dubbio sulla configurabilità del reato contestato sul rilievo che le opere realizzate, consistite nella costruzione del Centro intrattenimenti in oggetto, abbiano comportato una trasformazione urbanistica di terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, delle norme di attuazione e della legislazione regionale siciliana. A tale proposito va ribadito il consolidato principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale è configurabile il reato di lottizzazione abusiva, e non il diverso reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380 del 2001, allorchè l'intervento, per le sue dimensioni o caratteristiche, è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale laddove, diversamente, nel secondo, l'intervento per la dimensione del manufatto, non presuppone opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Bagliani, Rv 266811; Sez. 3, n. 17834 del 25/01/2011, Casamento e altri, Rv 250138; Sez. 3, n. 9446 del 21/01/2010, Lorefice, Rv 246340; Sez. 3, n. 3481 del 18/12/2008, Guttà, Rv 242289). Nel dare continuità a questo orientamento, correttamente la corte territoriale, in continuità con la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente il reato di lottizzazione abusiva e ciò in quanto la trasformazione edilizia o urbanistica dei terreni sia realizzata con difformità tipologiche, volumetriche, strutturali e di destinazione d'uso rilevanti. E' ben vero che la Corte d'appello, a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha escluso la violazione dell'art. 37 NTA sotto il profilo della destinazione d'uso non ritenendo che fosse stato realizzato un "centro commerciale mascherato", accertamento in punto di fatto non più in discussione in assenza di impugnazione del PG;
ciò non di meno la portata della difformità sul piano volumetrico e le altre riscontrate violazioni dello strumento urbanistico (verde esistente, parcheggi e altezza) consentono di ritenere violata la riserva pubblica di programmazione territoriale, a nulla rilevando che le opere realizzate fossero state oggetto di permesso di costruire fondato, si ribadisce, sulle plurime violazioni di prescrizione. In altri termini, ciò che lo strumento urbanistico consentiva, ex art. 37 NTA del PRG (Zone per attrezzature sportive, culturali e ricreative private), era la realizzazione di un Centro intrattenimenti, la cui edificazione doveva rispettare certi parametri di dimensionamento, non doveva pregiudicare l'integrità del verde esistente e doveva sistemare l'area non edificata in verde attrezzato, prescrizione del tutto disattese come accertato, sicchè l'opera realizzata ha certamente leso, per la quantità e qualità delle violazioni, la riserva pubblica di 23 programmazione del territorio a nulla rilevando, come sostengono i difensori dei ricorrenti, l'accertato rispetto della destinazione d'uso per avere escluso, la corte d'appello, la natura di centro commerciale mascherato dell'opera concretamente realizzata. Le modalità attraverso cui si è estrinsecata concretamente l'attività edilizia di LE SR sul terreno oggetto di lottizzazione ha determinato uno stravolgimento del territorio tale per cui è stata violata la riserva pubblica di programmazione del territorio.
8.3. Date queste premesse, si appalesa priva di pregio appare la censura di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della esclusione di macroscopiche illegittimità dell'atto amministrativo che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto comportare sia il riconoscimento della buona fede in capo agli imputati sia la correttezza della qualificazione giuridica. Rinviando a breve la trattazione del profilo dell'elemento soggettivo del reato contravvenzionale, l'aver riconosciuto un numero inferiore di violazione delle prescrizioni (quinto e settimo motivo di ricorso di GL SE) non fa venir meno il reato contestato, tenuto conto che ciò che rileva non è tanto il numero delle violazioni riscontrate, quanto la loro consistenza ed essenza tale per cui si possa dire che l'opera realizzata comporti una radicale trasformazione del territorio nel senso di realizzazione di un'opera edilizia difforme rispetto all'opera che la programmazione del territorio, in attuazione della riserva pubblica, prevede nel caso concreto. Da qui l'infondatezza, ma non la manifesta • infondatezza, deĽmotivi di ricorso proposto dai ricorrenti in punto differenza tra il reato contestato e il diverso reato di costruzione abusiva.
9. Infine, la sentenza impugnata non appare manifestamente illogica e/o contradditoria la riferibilità del reato di lottizzazione abusiva agli imputati, reato contravvenzionale che è integrato anche dalla condotta meramente colposa. هو La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente in capo al AN, progettista e redattore del piano, già componente della Commissione edilizia del Comune di San Gregorio di Catania, la colpa e ciò sul corretto e duplice rilievo che, da un lato, le specifiche competenze tecniche non potevano indurre il predetto a fare affidamento sulla legittimità degli atti autorizzativi rilasciati e, dall'altro, che il piano, presentato dai privati, conteneva una pluralità di violazioni delle prescrizioni ed era privo del necessario nulla osta della Provincia. Quanto al GL SE VA, proprietario dell'area e committente dei lavori è sufficiente richiamare il principio affermato da questa Corte secondo cui il committente dei lavori edilizi risponde dell'illecito previsto 24 dall'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ove non vigili sull'osservanza, da parte dell'esecutore, della normativa edilizia, in quanto questi è titolare di una posizione di garanzia derivante dalla predetta normativa (Sez. 3, n 47434 Rousi del 24/11/2011, Lettieri, Rv. 251636). Obbligo di vigilanza a cui il committente è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse. Motivazione che non appare manifestamente illogica. Consegue l'infondatezza del sesto motivo di ricorso di GL SE VA e del settimo motivo di ricorso di AN SA AR. 10. Legittima è la statuizione della confisca dei terreni e delle opere interessate dalle attività di lottizzazione abusiva. Il tema dell'ammissibilità della confisca di beni ritenuti oggetto del reato di lottizzazione abusiva, nonostante l'assenza di una condanna per tale reato, ha dato luogo ad un ampio dibattito dottrinale. Va anzitutto rilevato che gli approdi più recenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, assunti all'indomani della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte E.D.U. del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, ric. N. 17475/09), ritengono legittima la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna. Ci si riferisce, per la giurisprudenza costituzionale, alla sentenza della Corte costituzionale, n. 49 del 2015 e all'ordinanza n. 187 del 2015, nonché, per la giurisprudenza di legittimità, tra le tante, Sez. 3, n. 15888 del 08/04/2015, Sannella, Rv. 266628, Sez. 3, n. 16803 del 08/04/2015, Boezi, Rv. 263585, Sez. 4, n. 31239 del 23/06/2015, Giallombardo, Rv. 264337). In particolare, con l'ordinanza n. 187 del 2015, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Rieti dell'art. 44 comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001, anche per req erroneità di un presupposto interpretativo, ha affermato che « la sentenza della Corte EDU nel caso Varvara può essere letta nel senso che la confisca urbanistica non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale, posto che il rispetto delle garanzie previste dalla CEDU richiede solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa;
che i canoni dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme avrebbero dovuto orientare il giudice a quo verso tale soluzione;
che, infatti, esigere la condanna penale per l'applicazione di una sanzione di carattere amministrativo (quale è, secondo la giurisprudenza costante, la confisca di una lottizzazione abusiva), per quanto assistita dalle garanzie della "pena" ai sensi dell'art. 7 della CEDU, determina l'integrale assorbimento della misura nell'ambito del diritto 25 penale e rappresenta una soluzione di dubbia compatibilità con il «principio di こ sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l'ultima ratio, deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire» (sentenza n. 487 del 1989; in seguito, sentenza n. 49 del 2015). Nella sentenza n. 49 del 2015, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, sollevati da questa Sezione e dal Tribunale ordinario di Teramo, la Corte, considerando anche quanto affermato nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara
contro
Italia e 20 gennaio 2009, Sud DI SR e altri
contro
Italia, ha precisato che di per sè, non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato, misura, quest'ultima, che il giudice penale è tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 comma 2. La Corte, anche in questa occasione, ha espressamente criticato l'interpretazione che i giudici remittenti avevano tratto dalla sentenza Varvara. Dopo aver ricordato che «sfugge al rimettente che il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, appena ribadito, è, ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007)», essa ha affermato che «nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte, perciò, il giudice a quo non avrebbe potuto assegnare, in sede interpretativa, all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, un significato che la stessa Corte di cassazione reputa incostituzionale» e che «nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. rg Quest'ultimo, anzi, è doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica». Pertanto la sentenza della Corte EDU nel caso Varvara può essere letta nel senso che la confisca urbanistica non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale, posto che il rispetto delle garanzie previste dalla CEDU richiede solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa», mentre «ai fini dell'osservanza della CEDU rileva non la forma della pronuncia con cui è applicata una misura sanzionatoria ma la pienezza dell'accertamento di responsabilità, tale da vincere la presunzione di non colpevolezza». Tale accertamento, prosegue la Corte costituzionale, «è compatibile con una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato 26 conseguente alla prescrizione», e pertanto, allo stato e salvo ulteriori sviluppi della giurisprudenza europea (in seguito al deferimento alla Grande Camera di controversie attinenti a confische urbanistiche nazionali, nei ricorsi n. 19029/11, n. 34163/07 e n. 1828/06 oggi non decisi), deve ritenersi erroneo, secondo il Giudice delle Leggi, il convincimento, formulato dai rimettenti come punto di partenza dei dubbi di costituzionalità, che la sentenza Varvara sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva. Ritiene il Collegio, nella condivisione dei principi affermati dal Giudice delle Leggi, che vada confermata la disposta confisca dei terreni lottizzati, nonché la confisca e distruzione delle opere abusivamente realizzate, avendo la Corte territoriale ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità dei ricorrenti GL SE VA e AN SA AR per la lottizzazione abusiva loro contestata, legittimamente confermando, all'esito di tale disamina, la confisca già disposta dal primo giudice con conseguente rigetto dei motivi di ricorso in ragione della loro infondatezza. 11. I ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Sportennis spa e Comune di San Gregorio di Catania, non ostandovi la pronuncia di estinzione del reato (Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, P.G. in Caruso e altri, Rv. 26731, Sez. 2., n 3186 del 11/12/2012, Montagna, Rv. 254448) e in presenza, comunque, di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. Al fine della determinazione della liquidazione deve rilevarsi che l'avv. Li Destri ha rassegnato le conclusioni e depositato note spese sia in proprio, quale difensore della parte civile Sportennis spa che quale sostituto processuale della parte civile Comune di San Gregorio di Catania. Tenuto conto che è consentito al rq difensore di parte civile la designazione di un sostituto processuale (Sez. 6, n. 33228 del 14/05/2014, Stano, Rv 260171), che ha facoltà di svolgere l'attività difensiva e dunque depositare conclusioni e nota spese, anche l'attività da questi svolta per conto del sostituito deve essere liquidata dovendosi considerare come attività svolta come unico difensore di più parti. Pertanto si stima congrua la liquidazione della somma di complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge. 12. Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di GL SE VA, AN SA AR e US VA in ordine reato di lottizzazione abusiva di cui al capo E) della rubrica perché estinto per prescrizione e nei confronti di GL SE VA e 27 AN SA AR in ordine reato di cui al capo C) per non aver commesso il fatto. I ricorsi del Procuratore generale e di GL SE VA e AN SA AR devono essere dichiarati inammissibili nel resto. Devono essere confermate le statuizioni relative alla disposta confisca e GL SE VA, AN SA AR e US VA devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili Sportennis s.p.a. e Comune di San Gregorio di Catania che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GL SE VA, AN SA AR e US VA in ordine reato di lottizzazione abusiva di cui al capo E) della rubrica perché estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GL SE VA e AN SA AR in ordine reato di cui al capo C) per non aver commesso il fatto. Dichiara nel resto inammissibili il ricorso del Procuratore generale e di GL SE VA e AN SA AR. Conferma le statuizioni relative alla disposta confisca e condanna GL SE VA, AN SA AR e US VA alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili Sportennis s.p.a. e Comune di San Gregorio di Catania che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge. Il Consigliere estensore Il Presidente Emerals of Vito Di Nicola Emanuela Gar Todilicica DEPOSITATA IN CANCELLEMA - 7 LUG 2017 AL CANCELLIERE Luand Sani 28