Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2017, n. 33051
CASS
Sentenza 10 maggio 2017

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La contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e sui costruttori l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione.

In tema di reati edilizi, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato allorquando sia stata accertata, con adeguata motivazione, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015).

In tema di reati edilizi, il rilascio del permesso di costruire non esclude l'affermazione della penale responsabilità per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l'intervento realizzato, né impone l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo, limitandosi il giudice ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio su detto atto amministrativo.

Commentari4

  • 1Compatibilità della confisca urbanistica con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
    Julia Sarno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 3Lottizzazione abusiva, quale la rilevanza di un eventuale titolo edilizio?
    Diana Vitale · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2022

    L'accertamento della lottizzazione abusiva – fattispecie posta a tutela del potere comunale di pianificazione in funzione dell'ordinato assetto del territorio – costituisce un procedimento autonomo e distinto dall'eventuale rilascio anche postumo del titolo edilizio e, pertanto, nessun rilievo sanante può rivestire il rilascio di un eventuale titolo edilizio, sia ex ante, in presenza di titoli già rilasciati, sia ex post, in presenza di titoli in sanatoria. Il fatto Il Consiglio di Stato con il suo intervento qui in esame, reso in materia di diniego di condono edilizio, si sofferma (tra l'altro) sulla fattispecie della lottizzazione abusiva sottolineando l'autonomia del relativo …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2017, n. 33051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33051
Data del deposito : 10 maggio 2017

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