Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di lottizzazione abusiva, il giudice, anche quando pronuncia sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, può disporre, sulla base di adeguata motivazione sull'attribuibilità del fatto all'imputato, la confisca del bene lottizzato, atteso quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015, anche considerata la pronuncia della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c/Italia.
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1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 16803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16803 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 08/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2007
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 39692/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IE N. IL 07/08/1964;
LI AZ IN N. IL 26/12/1964;
BE PI N. IL 27/04/1960;
LI IN N. IL 29/10/1963;
avverso la sentenza n. 1065/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. LEONI MARCO foro di Roma, sost. Proc. Avv. PETRICOLA OSVALDO di Terracina.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/10/2012 ha riformato la decisione emessa il 25/9/2009 dal Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, tra cui figuravano ZI IA, LI AZ OL, BE ET e LI NA, in ordine ai reati loro ascritti ai capi a), b), c), d), e), g), h), i), l) ed m) della rubrica (concernenti ipotesi di lottizzazione abusiva e connessi abusi edilizi e violazioni paesaggistiche) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena originariamente inflitta a ZI RO e LI AZ OL per la violazione di sigilli di cui al capo f), confermando la confisca del terreno e riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento in favore della costituita parte civile. Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un primo motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della lottizzazione abusiva, assumendo che dall'istruzione dibattimentale non sarebbe emersa la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato nella forma della lottizzazione negoziale, ne' risulterebbero trasformazioni irreversibili del fondo attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione. Non sarebbe stata, inoltre, considerata la effettiva natura e consistenza delle opere realizzate. La dedotta insussistenza della lottizzazione abusiva, poi, avrebbe dovuto comportare la restituzione dell'area agli aventi diritto e non anche la confisca.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamentano la violazione di legge con riferimento alla conferma del giudizio di responsabilità per la contestata violazione di sigilli, in quanto gli interventi realizzati sull'immobile in sequestro sarebbero stati di scarsa consistenza e finalizzati ad impedirne il deterioramento.
Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso è connotato da estrema genericità e si risolve in una mera manifestazione di dissenso rispetto alle argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame, unitamente alla indicazione di alcuni principi generali in materia di lottizzazione abusiva.
In realtà la Corte del merito ha chiaramente individuato la condotta posta in essere, che ha correttamente qualificato come lottizzazione abusiva richiamando gli esiti del giudizio di primo grado. A tale proposito i giudici del gravame rappresentano che gli imputati avevano acquistato, prò indiviso ed in parti uguali, un appezzamento di terreno avente una superficie complessiva di mq 1217 destinato ad area verde e soggetto a vincolo paesaggistico in quanto situato a meno di 300 metri dal mare, sciogliendo dopo meno di un anno la comunione ed assegnando, a ciascun nucleo familiare, un lotto di circa 262 mq, lasciando in comunione una parte dell'area destinata alla strada di accesso ai lotti.
Seguivano opere di delimitazione della strada di accesso ai lotti e di costruzione di manufatti sui singoli lotti. Quello realizzato sul lotto dei coniugi ZI - LI AZ veniva sottoposto a sequestro e, ciò nonostante, fatto oggetto di successivi lavori accertati in due diverse occasioni e consistiti nello spostamento di una serranda, messa in opera di una grondaia e verniciatura di pali di sostegno. La Corte di appello, dopo aver evidenziato che tutte le opere realizzate avrebbero richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire, hanno posto in evidenza che l'intento lottizzatorio era chiaramente desumibile dalle modalità di acquisto dell'area e la sua successiva suddivisone e che l'utilizzazione del fondo a scopo edilizio era inequivocabilmente dimostrata dalla realizzazione di singoli manufatti destinati a civile abitazione.
2. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni giuridicamente corrette e del tutto sufficienti a giustificare la ritenuta sussistenza, sotto i profili oggettivo e soggettivo, dei reati poi dichiarati prescritti.
Per ciò che concerne, in particolare, la lottizzazione abusiva, occorre ricordare come si abbia una lottizzazione negoziale quando la trasformazione di un'area venga attuata attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Come emerge dalla descrizione medesima, la lottizzazione negoziale si configura sulla base di situazioni che la giurisprudenza amministrativa e quella penale di questa Corte indicano come elementi indiziari.
L'elencazione di tali indici rivelatori dell'intento lottizzatorio, come ricordato pure nell'impugnata decisione, non è tassativa e, sempre secondo la citata giurisprudenza, essi non devono necessariamente coesistere, ritenendosi sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (v. ex pi. Cons. Stato, Sez. 5 n. 3136, 14 maggio 2004; Cons. Stato Sez. 4 n. 2004, 31 marzo 2009; Sez. 3, n. 39078 del 13/7/2009, Apponi e altri, non massimata sul punto).
Inoltre, la terminologia utilizzata nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1 per descrivere la lottizzazione negoziale (in particolare, il termine "frazionamento") è stata letta dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che tale attività non deve necessariamente avvenire attraverso un'apposita operazione catastale che preceda le vendite o, comunque, gli atti di disposizione, potendosi anche realizzare mediante ogni altra forma di suddivisione di fatto, atteso che il termine "frazionamento" deve ritenersi utilizzato dal legislatore in modo atecnico e, pertanto, riferito a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, tanto che "...può configurarsi, perciò, lottizzazione negoziale anche nell'ipotesi in cui venga stipulato un solo atto di trasferimento a più acquirenti, i quali pervengano nella disponibilità e/o nel godimento di quote di un terreno indiviso e questo, anzi, è un meccanismo al quale si è fatto frequentemente ricorso proprio con l'intento di aggirare, attraverso una forma stipulatoria "mascherata", il divieto di lottizzazione posto dal legislatore (Sez. 3, n. 6080 del 26/10/2007 (dep.2008), Casile e altri, Rv. 238978. Conforme, Sez. 6, n. 48472 del 28/11/2013, P.M. in proc. D'Amato e altri, Rv. 257457).
Nel caso in esame al mero frazionamento è poi seguito, come hanno fatto opportunamente rilevare i giudici del merito, la effettiva realizzazione di edifici destinati ad abitazione, cosicché l'intento lottizzatorio già evidenziato dalle dimensioni dell'area, della sua destinazione, dalle modalità di acquisto e successiva divisione risulta platealmente confermato, potendosi nei fatti accertare individuare un classico esempio di lottizzazione mista, perché caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali.
3. Per quanto riguarda la disposta confisca, occorre ora tener conto di quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 26/3/2015. Nei giudizi di legittimità costituzionale del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, sollevati da questa Sezione e dal Tribunale
ordinario di Teramo, la Corte, considerando anche quanto affermato nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara
contro
Italia e 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri
contro
Italia, ha precisato che di per sè, non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest'ultima, che il giudice penale è tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2), rilevando, altresì, che allo stato, e salvo ulteriori sviluppi della giurisprudenza europea (in seguito al deferimento alla Grande Camera di controversie attinenti a confische urbanistiche nazionali, nei ricorsi n. 19029/11, n. 34163/07 e n. 1828/06), deve perciò ritenersi erroneo il convincimento, formulato dai rimettenti come punto di partenza dei dubbi di costituzionalità, che la sentenza Varvara sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva.
Ciò posto, rileva il Collegio che, nella fattispecie, la Corte territoriale ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità dei ricorrenti per la lottizzazione abusiva loro contestata, legittimamente confermando, all'esito di tale disamina, la confisca già disposta dal primo giudice.
4. Palesemente infondato risulta anche l'ulteriore motivo concernente la violazione dei sigilli apposti sul manufatto realizzato dai coniugi ZI - LI AZ.
La violazione di sigilli si colloca tra i delitti contro la pubblica amministrazione, nell'interesse della quale garantisce la custodia di cose mobili o immobili da eventuali atti di disposizione o manomissione da parte di soggetti non autorizzati.
Appare quindi evidente che l'esigenza di assicurare la conservazione e l'identità di una cosa va intesa come tutela della intangibilità del bene da ogni intervento di disposizione o manomissione assicurata dai sigilli per ordine dell'autorità o perché stabilito dalla legge, cosicché a nulla rileva neppure la natura conservativa dell'intervento, poiché la mera violazione del vincolo imposto, indipendentemente dal suo scopo, essendo rivolta ad eludere la volontà manifestata con l'apposizione dei sigilli, è di per sè idonea al perfezionamento del reato.
Nel caso in esame, tra l'altro, tali finalità di conservazione del bene cui si riferiscono i ricorrenti risultano smentite dalla mera descrizione degli interventi effettuata in sentenza, la quale evidenzia, piuttosto, opere di completamento e rifinitura del manufatto abusivamente realizzato.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015