Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 1
La circostanza che sia scaduto il termine di 48 ore previsto dall'art. 321 comma terzo-bis cod. proc. pen. per la convalida del sequestro preventivo disposto dal P.M., non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 cod. proc. pen. e imporre lui stesso il vincolo reale sul bene; il termine per la convalida, infatti, non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice, in quanto non è possibile ritenere che l'esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 42898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42898 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Presidente del 28/09/2004
Dott. DE MAIO Guido Consigliere SENTENZA
Dott. FIALE Aldo Consigliere N. 01106
Dott. MANCIANI Franco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETTI CIRO Consigliere N. 021812/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SI IA LI N. IL 14/06/1937;
avverso ORDINANZA del 19/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Soscia Ezio (Itri).
MOTIVAZIONE
Con decreto del 27.2.04 il GIP del Tribunale di Latina convalidò il sequestro delle opere effettuato di iniziativa dal Comando Stazione di Itri del Corpo Forestale dello Stato e dispose il sequestro preventivo delle stesse in danno di De IM IA DE, indagata in relazione alla realizzazione di quelle opere per il reato di cui all'art. 44 D.L.vo 380/01. Avverso tale decreto l'indagata propose istanza di riesame, che il Tribunale di Latina ha rigettato con ordinanza del 19.4.2004, contro la quale ricorre il difensore dell'indagata.
Il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 125 e 177 c.p.p., lamentando, innanzi tutto, che non era "mai stata notificata la richiesta del PM di convalida del provvedimento cautelare reale, per cui era stata "preclusa la possibilità... di venire a conoscenza del rispetto dei termini di cui all'art. 321 co. 3 bis cpp". La censura è infondata. Innanzi tutto, infetti, l'ordinanza impugnata ha precisato, nella sua parte iniziale, la scansione temporale dei singoli atti, verificandone anche il rispetto delle prescritte formalità.
D'altra parte, l'eventuale inosservanza del termine per la convalida (inosservanza che è posta a base della censura) non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, perché è pacifico che il termine in questione non è perentorio e la caducazione consegue soltanto alla mancanza della convalida stessa;
ciò perché il giudice ben può, anche nelle situazioni di urgenza in esame, imporre il vincolo reale avvalendosi delle attribuzioni concessegli in via ordinaria dall'art. 321 cpp;
ne deriva che il termine di cui all'art. 321 co. 3 bis non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del GIP, appunto perché non è possibile ritenere l'esercizio del potere attribuito in via ordinaria al giudice assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del PM (giurisprudenza consolidata: cfr, tra le molte, Cass. sez. 6^, 15.3.96 n. 5023, Pastena, rv. 204527).
In ordine al merito della decisione, il ricorrente lamenta che "nel provvedimento del GIP... si fa riferimento alle opere realizzate, ma non viene specificata ne' tantomeno descritta... le presunte opere difformi al progetto approvato". Anche tale censura è infondata, avendo il Tribunale precisato che le denunciate difformità sono relative a "uno sbancamento delle dimensioni di m. 15,40 x 14,30" e a "una strada di accesso di m. 73,00 x 4,50". La puntualizzazione in tal senso deve ritenersi sufficiente, soprattutto ai fini dell'attuale fase cautelare e in relazione alla fluidità dell'imputazione che necessariamente caratterizza la fase delle indagini preliminari;
tanto più, d'altra parte, che è la censura a mancare della necessaria specificità, in quanto avrebbe il ricorrente dovuto precisare le ragioni per le quali tanto lo sbancamento che la strada di accesso dovevano ritenersi pienamente rispettosi del progetto approvato (non essendo sufficiente, al riguardo, il richiamo, del tutto generico, ai movimenti di terra e alla strada di accesso, di cui alla terza pagina del ricorso). Il ricorrente deduce, infine, la falsa applicazione della legge- quadro 353/2000 e della conseguente L.R. Lazio 39/2002, in relaz. al rilievo, addotto ex novo dal Tribunale, secondo cui la zona sarebbe stata "percorsa da incendio"; a tale riguardo, il ricorrente rileva sul punto che dagli atti "non risulta che la zona sia stata interessata da incendio in epoca precedente al rilascio della concessione edilizia"; che, comunque, non è applicabile la legge 353/2000 art. 4, "in quanto lo stesso è stato modificato nel senso più favorevole al titolare della concessione" e anche perché la zona interessata dalle nuove opere non è "pascolo arborato" ma "seminativo arborato". L'esame di tale motivo è del tutto superfluo, perché il Tribunale ha prospettato il relativo argomento ("...anche tenendo presente che la zona in questione è stata percorsa da incendio in data 14.7.99") in via del tutto sussidiaria, essendo gli altri rilievi pienamente giustificativi della conferma della misura cautelare.
Deve, pertanto, concludersi che, essendo infondate tutte le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004