Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 42898
CASS
Sentenza 28 settembre 2004

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La circostanza che sia scaduto il termine di 48 ore previsto dall'art. 321 comma terzo-bis cod. proc. pen. per la convalida del sequestro preventivo disposto dal P.M., non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 cod. proc. pen. e imporre lui stesso il vincolo reale sul bene; il termine per la convalida, infatti, non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice, in quanto non è possibile ritenere che l'esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del P.M..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 42898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42898
    Data del deposito : 28 settembre 2004

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