Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 15404
CASS
Sentenza 21 gennaio 2016

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Massime1

In tema di reati edilizi, integra il reato di lottizzazione abusiva cd. "materiale" o fisica, e non quello di costruzione senza titolo abilitativo, l'intervento che consista nella realizzazione di un nuovo fabbricato che, per caratteristiche o dimensioni, sia idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica di lottizzazione abusiva attribuita dal giudice di merito alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale articolato su quattro piani, frazionato in undici unità immobiliari, mediante ristrutturazione con modifica non autorizzata della originaria destinazione d'uso direzionale, variazione di sagoma e prospetti).

Commentario1

  • 1Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività edilizia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023

    La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 15404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15404
Data del deposito : 21 gennaio 2016

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