Articolo 37 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 36Articolo 38
Versione
4 maggio 1973
Art. 37.
Avviso di ricevimento

I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente