Sentenza 24 novembre 2011
Massime • 1
Il committente dei lavori edilizi risponde dell'illecito previsto dall'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ove non vigili sull'osservanza, da parte dell'esecutore, della normativa edilizia, in quanto questi è titolare di una posizione di garanzia derivante dalla predetta normativa. (In motivazione la Corte ha precisato che la responsabilità del committente trova fondamento proprio nell'omissione di vigilanza cui questi è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse).
Commentario • 1
- 1. I soggetti attivi del reato edilizioGiovanni Catanzaro · https://www.diritto.it/ · 29 aprile 2015
NORME DI RIFERIMENTO: – Codice penale. Artt. 41, 42, 43, 357, 358, 359, 360. – Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001). Art. 44. Sanzioni penali – Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001). Art. 29. Responsabilità del titolare del permesso di costruire del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI ATTIVI DEL REATO Ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili degli abusi edilizi di natura amministrativa e penale, la normativa vigente stabilisce all'art. 29 del T.U. in materia edilizia n. 185/2001, che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2011, n. 47434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47434 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 24/11/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2507
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 23678/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS NC, nato il [...];
avverso la sentenza del 6.4.2011 della Corte di Appello di Trieste;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Lettieri Nicola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza resa in data 6.4.2011 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa il 4.2.2010 dal Tribunale di Udine, sez. dist.di Cividale del Friuli, con la quale SS NC era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni dieci di arresto (sostituiti con la corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 380,00 di ammenda) ed Euro 5.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) ascritto ("perché, in qualità di proprietario, in concorso con CO IZ esecutore dei lavori, realizzava il riordino fondiario dei terreni contraddistinti catastalmente al foglio n. 19 mappali n. 188 e 244 del Comune censuario di Povoletto con degli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale, segnatamente effettuando dei lavori di sbancamento con asportazione di materiale ghiaioso e riporto del terreno vegetale (ml. 3,80) in quantità superiore al limite di quaranta centimetri previsto dalla L.R. n. 52 del 1991, art. 6, comma 2, in assenza di concessione edilizia"), concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.
Riteneva la Corte che gravasse sul committente l'obbligo di accertarsi della esecuzione dei lavori in conformità delle prescrizioni amministrative, con conseguente individuazione, in capo all'imputato, di una precisa posizione di garanzia. Era indubitabile, poi, la immediata possibilità, anche per un profano, di accertare le violazioni poste in essere nella esecuzione dello scavo (esso era stato realizzato con una profondità di ben metri 3,80, anziché cm 40). Sicché il SS, con un controllo diligente, avrebbe potuto impedire le violazioni poste in essere;
2) Ricorre per cassazione il SS, a mezzo dei difensore, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3. La sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla testimonianza del coimputato IZ CO. Non essendo però ancora passata in giudicato la sentenza emessa nei confronti del medesimo, trovava applicazione il disposto di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 533 c.p.p., comma 2. Dalle dichiarazioni del CO emergeva che il SS era stato presente sul cantiere fino a quando lo scavo aveva raggiunto i 40-60 cm. Una volta asportato il materiale autorizzato non vi era alcuna necessità di controlli. Egli si era trovato di fronte al fatto compiuto, avendo il CO proseguito gli scavi di sua iniziativa, e , non solo non aveva ottenuto un guadagno dall'asporto abusivo, ma aveva subito un danno. Con il terzo motivo denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 è reato "proprio", dal momento che il precetto penale è diretto non a chiunque, ma soltanto a coloro che, in relazione all'attività edilizia, rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto. A norma del cit., art. 29, infatti, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo". 3.1.1) Risulta pacificamente accertato dai giudici di merito che: a) il SS nel settembre 2006 aveva presentato una comunicazione di esecuzione di interventi di riordino fondiario e bonifica...per il miglioramento produttivo, mediante riporto di terreno vegetale (la comunicazione prevedeva che l'area interessata dai lavori non sarebbe stata superiore ad un ettaro, che i movimenti complessivi di inerti non avrebbero superato i 2.000 metri cubi e che lo strato agrario superficiale asportato e sostituito non avrebbe ecceduto lo spessore di 40 cm;
b) il SS aveva incaricato della esecuzione dei lavori IZ CO, titolare, insieme al padre, della ditta "Dordolo"; c) lo scavo eseguito, come emergeva a seguito di sopralluogo di personale della Polizia Municipale, era invece profondo m. 3,80 (pag.3 e ss. sent.Trib., cui rinvia la Corte di Appello).
Correttamente, pertanto, la Corte di merito, sulla base di tali acquisizioni e richiamando anche la giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che "permane la responsabilità del committente , che trova il fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse. Ogni committente ha l'obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative.. (Cass.pen.sez.3 n. 37299 del 4.10.2006, Rv.235075). Il SS, in quanto committente, aveva una precisa posizione di garanzia derivante dalla normativa sopra richiamata, che gli imponeva di esercitare la dovuta vigilanza per impedire qualsiasi violazione. A prescindere, quindi, dalle dichiarazioni del coimputato CO ed indipendentemente dal fatto che fosse o meno presente sul cantiere, egli era tenuto ad esercitare, con la normale diligenza, la necessaria vigilanza. E se l'avesse esercita, come ineccepibilmente rileva la Corte territoriale, avrebbe impedito la realizzazione dell'evento, potendo anche un profano percepire che lo scavo posto in essere si spingeva fino a m.3,80, invece dei 40 cm. consentiti. Il ricorrente, quindi, deve rispondere a titolo di colpa, quanto meno per omessa vigilanza, del reato contravvenzionale ascritto ( Già il Tribunale aveva rilevato in proposito che, anche a voler dar credito alla tesi difensiva, "si configurerebbe comunque a carico dell'imputato un mancato controllo sull'andamento dei lavori, addebitabile a sua colpa" pag.5).
3.2) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011