Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2011, n. 47434
CASS
Sentenza 24 novembre 2011

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Massime1

Il committente dei lavori edilizi risponde dell'illecito previsto dall'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ove non vigili sull'osservanza, da parte dell'esecutore, della normativa edilizia, in quanto questi è titolare di una posizione di garanzia derivante dalla predetta normativa. (In motivazione la Corte ha precisato che la responsabilità del committente trova fondamento proprio nell'omissione di vigilanza cui questi è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse).

Commentario1

  • 1I soggetti attivi del reato edilizio
    Giovanni Catanzaro · https://www.diritto.it/ · 29 aprile 2015

    NORME DI RIFERIMENTO: – Codice penale. Artt. 41, 42, 43, 357, 358, 359, 360. – Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001). Art. 44. Sanzioni penali – Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001). Art. 29. Responsabilità del titolare del permesso di costruire del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI ATTIVI DEL REATO Ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili degli abusi edilizi di natura amministrativa e penale, la normativa vigente stabilisce all'art. 29 del T.U. in materia edilizia n. 185/2001, che il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2011, n. 47434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47434
Data del deposito : 24 novembre 2011

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