Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
Il difensore della parte civile cui sia stata conferita procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., può designare un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa, derivandogli tale potere direttamente dall'art. 102 cod. proc. pen. pur se la procura alle liti non contenga alcuna previsione al riguardo.
Commentario • 1
- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2014, n. 33228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33228 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 14/05/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 798
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 39575/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST NI N. IL 19/08/1947;
avverso la sentenza n. 7317/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. BECCIA Marco, che si riporta alle conclusioni scritte;
Udito il difensore Avv. PINO Ernesto, quale sostituto processuale dell'Avv. SACRIPANTI Salvatore Fabrizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 dicembre 2012 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 17 marzo 2010, che dichiarava NO TO colpevole del reato di cui all'art. 368 c.p., condannandolo alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile RT SE, che veniva incolpato, con denunzia-querela presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Latina in data 30 dicembre 2005, del reato di circonvenzione di incapace, per avere indotto RT ID, sorella del denunciante, a compiere atti di disposizione patrimoniale in favore della sorella RI, moglie del RT, avendole donato la nuda proprietà di due immobili, rispettivamente in data 11 gennaio 1992 e in data 25 ottobre 1997.
2. Avverso la su indicata sentenza ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 420-ter c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., per avere la Corte d'appello illegittimamente rigettato un'istanza difensiva inoltrata via fax in data 18 dicembre 2012, con la quale veniva avanzata richiesta di rinvio dell'udienza del 19 dicembre 2012 per concomitanti impegni professionali. Nell'istanza, in particolare, la difesa aveva evidenziato il proprio impegno, nella stessa giornata e in una diversa sede giudiziaria, per la trattazione di quattro, complessi, procedimenti penali, due dei quali con imputati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere;
aveva altresì rappresentato, unitamente all'assenza di codifensori, la necessità della personale presenza nel procedimento a carico dell'imputato, non essendo possibile procedere alla nomina di sostituti processuali ex art. 102 c.p.p.. La Corte d'appello, tuttavia, ha omesso di effettuare un'adeguata valutazione comparativa dell'impedimento addotto e della probabilità che lo stesso determinasse la sua assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 533 c.p.p., per essere stata affermata la colpevolezza dell'imputato nonostante la presenza di elementi oggettivi di segno contrario, legati alla particolarità del rapporto affettivo parentale che lo univa ad RT ID, e indicativi di un dubbio legittimo sullo status psicofisico della stessa e sulla regolarità dei suoi atti di disposizione patrimoniale. L'atto di denunzia - querela trovava infatti la sua origine nel repentino cambio di atteggiamento di RT ID nei confronti dell'imputato, oltre che nell'oggettiva impossibilità di avere un colloquio con lei, fatto mai verificatosi in precedenza. Non sono state inoltre valutate le circostanze relative al fatto che egli non ha intrapreso alcuna azione legale volta al recupero di quanto legittimamente dovutogli a titolo ereditario, ne' le missive depositata dalla difesa, comprovanti la natura del rapporto intercorrente fra i due fratelli, ciò che legittimava i dubbi di NO quando la sorella improvvisamente il proprio atteggiamento nei suoi confronti.
2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 533 c.p.p. e art. 368 c.p., per assoluta carenza di motivazione, avendo la Corte d'appello ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia, senza esplicitare le relative argomentazioni, sebbene la difesa avesse richiesto la valutazione di una serie di elementi e circostanze (contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi, contegno serbato dall'imputato, legittimità del dubbio circa la volontarietà dei comportamenti assunti dalla RT negli ultimi anni di vita) disattesi dal Giudice di primo grado, ma sintomatici della buona fede che aveva mosso l'agire dell'imputato.
2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 76, 523 e 102 c.p.p., per essersi la persona offesa dal reato costituita parte civile nel giudizio di primo grado sottoscrivendo un atto con il quale il difensore veniva formalmente investito della qualifica di procuratore speciale, mentre nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi alla Corte d'appello in data 19 dicembre 2012 venivano depositate le conclusioni e la nota spese da parte di un sostituto del difensore nominato ex art. 102 c.p.p.: tale attività, in quanto propria del procuratore speciale, non poteva delegarsi ad un sostituto processuale, operando quest'ultimo in maniera vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale. Ne discende, pertanto, l'invalidità delle conclusioni depositate dal sostituto del procuratore speciale, in quanto promananti da un soggetto non legittimato.
3. Con memoria depositata in Cancelleria in data 6 maggio 2014 il difensore della parte civile ha diffusamente illustrato una serie di argomentazioni critiche riguardo alla fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che il difensore del ricorrente ha depositato in data odierna, presso la Cancelleria di questa Sezione, un'istanza di rinvio della trattazione del procedimento, chiedendo un termine a difesa per avere ricevuto la nomina solo in data 13 maggio 2014.
La richiesta non può essere accolta poiché, come già affermato da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 26/02/2014, Rv. 258266), il dettato dell'art. 108 c.p.p. non può trovare applicazione nel giudizio di legittimità.
L'art. 614 c.p.p., infatti, prevede l'intervento meramente eventuale del difensore nel dibattimento innanzi alla Corte di Cassazione (mentre l'art. 611, come è noto, stabilisce, addirittura, che, salva l'ipotesi in cui sia diversamente disposto, per i procedimenti in camera di consiglio il contraddittorio abbia natura meramente cartolare, con esclusione - dunque - dell'intervento tanto del Procuratore generale, quanto del difensore). Il modello strutturale e le connotazioni proprie del giudizio di legittimità, infatti, conferiscono il massimo risalto agli scritti difensivi e, in primo luogo, ovviamente, al ricorso, di talché il difensore, anche se nominato dopo la presentazione del ricorso stesso, può, al più, limitarsi all'illustrazione dei contenuti dell'atto scritto e all'eventuale approfondimento delle questioni di diritto già illustrate, appunto, nel ricorso e negli atti (scritti) accessori. Ne discende che l'art. 108 cod. proc. pen. non si applica all'ipotesi di revoca o rinuncia del precedente - e nomina del nuovo - difensore, che si siano verificate nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità.
5. Ancora in via preliminare deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo di doglianza (v., supra, il par. 2.1.), avendo la Corte d'appello, con ordinanza emessa in data 19 dicembre 2012, correttamente ritenuto l'intempestività della comunicazione dell'impedimento difensivo, inviata per telefax solo alle ore 17.48 del giorno precedente, sul rilievo che il concorrente impegno professionale dinanzi ad altra Autorità giudiziaria (ossia, il Tribunale penale di Latina) emergeva da un decreto di citazione a giudizio risalente alla data del 24 aprile 2012.
Al riguardo, invero, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto buon governo del quadro di principii in questa Sede ormai da tempo delineato (da ultimo, Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 254200; Sez. 2, n. 20693 del 12/05/2010, dep. 01/06/2010, Rv. 247548), poiché l'impedimento a comparire del difensore in ragione di un contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato, e può quindi costituire legittima causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del Giudice con un congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni.
6. Nel merito, inammissibili devono ritenersi la seconda e la terza doglianza, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso, invero, la Corte territoriale ha proceduto, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze probatorie.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dall'imputato e l'ha puntualmente disattesa, ponendo in evidenza, segnatamente: a) l'univocità del contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte in dibattimento, nel senso della idoneità mentale e libertà di autodeterminazione di RT ID;
b) la conferma al riguardo proveniente da una relazione psichiatrica in atti, che ha evidenziato l'assenza di disturbi, qualitativi o quantitativi, del pensiero, unitamente ad una buona capacità ideativa e ad una generale normalità delle sue funzioni psichiche;
c) la circostanza di fatto che l'imputato non aveva più visto la sorella dal lontano 1992; d) l'assenza di elementi di prova circa la presenza di uno stato di incapacità della defunta RT ID all'epoca nella quale furono compiuti gli atti di disposizione patrimoniale oggetto di denuncia per circonvenzione d'incapace.
Secondo una linea interpretativa pacificamente tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, dep. 18/07/2012, Rv. 253254; Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, dep. 29/01/2010, Rv. 245849), la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
Ne discende che la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa solo quando sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205 del 06/11/2009, dep. 01/12/2009, Rv. 245541).
A tale quadro di principii si sono pienamente uniformati i Giudici di merito, allorquando hanno concordemente posto in rilievo, sulla base di una valutazione analitica e globale del compendio probatorio in atti, il dato, decisivo, che le affermazioni provenienti dall'imputato nel momento in cui ha denunziato fatti specifici e circostanziati, attribuiti in maniera diretta al RT, non erano basate su precise circostanze di fatto, ne' potevano esserlo, atteso che egli non vedeva la sorella da circa tredici anni. Il convincimento al riguardo espresso, peraltro, non poteva ragionevolmente trarsi dal dato, in sè neutro, del compimento di atti di liberalità nei confronti di un'altra sorella - moglie del RT SE - e, tanto meno, dal fatto che la stessa RT ID aveva, molti anni prima, disdetto telefonicamente un incontro con lo NO.
7. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
8. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la quarta doglianza, ove si consideri, sulla base di una pacifica regula iuris in questa Sede elaborata (da ultimo, Sez. 3, n. 36818 del 14/06/2011, dep. 12/10/2011, Rv. 251032), che il difensore della parte civile, cui sia stata conferita procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., ben può designare un sostituto, il quale ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa. Il difensore della parte civile, investito della rappresentanza tecnica, può dunque nominare un sostituto anche se la procura alle liti rilasciatagli non contenga alcuna previsione al riguardo, derivandogli il relativo potere direttamente dall'art. 102 c.p.p.. 9. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre al rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2014