Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 9446
CASS
Sentenza 21 gennaio 2010

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Il reato di lottizzazione abusiva fisica o materiale si distingue da quello di costruzione senza titolo abilitativo in quanto, nel primo, l'intervento, per le sue dimensioni o caratteristiche, è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale laddove, diversamente, nel secondo, l'intervento per la dimensione del manufatto, non presuppone opere di urbanizzazione primaria e secondaria. (Nella specie, si trattava di numerosi bungalows abusivamente realizzati su un'estesa area adibita a verde agricolo, resi funzionali da un complesso di opere di urbanizzazione primaria, in assenza di qualsiasi convenzione lottizzatoria.).

La procedura di completamento dell'opera abusiva, prevista dall'art. 35, comma tredicesimo, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, non trova applicazione per i lavori di completamento di opere oggetto di illecita lottizzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che eventuali autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per lavori di completamento della lottizzazione abusiva sarebbero illegittime perchè in contrasto con la legge).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 9446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9446
Data del deposito : 21 gennaio 2010

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