Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2016, n. 3911
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Sentenza 5 luglio 2016

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In materia edilizia, integra il reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'esecuzione di opere in violazione di una convenzione di lottizzazione, in quanto quest'ultima, inserendosi nel procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l'approvazione del piano di lottizzazione, configura un modulo organizzativo attraverso cui si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto. (Fattispecie di sequestro preventivo di fabbricato rurale realizzato in difformità dal piano di lottizzazione approvato, nella quale la S.C. ha affermato che la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici costituisce accertamento di natura fattuale, e che l'erronea intepretazione delle norme di piano, in quanto atti amministrativi di natura generale subordinati a leggi e regolamenti, non integra "violazione di legge" censurabile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2016, n. 3911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3911
    Data del deposito : 5 luglio 2016

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