Sentenza 16 luglio 2008
Massime • 1
In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità. (Conf. sent. nn. 39225 e 39983 del 2008, non massimate).
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La massima Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio ha quale unica parte offesa la pubblica amministrazione a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto; dalla natura monoffensiva della fattispecie in questione, nel senso che l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, consegue che il privato controinteressato può solo, eventualmente, assumere la veste di danneggiato (Cass. sez. 3, n. 18811 del 14/04/2010 cc. - dep. 19/05/2010; Cass. sez. 6, ord. a 44999 del 26/10/2005 cc. - dep. 07/12/2005). Vuoi …
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La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2008, n. 39220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39220 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 16/07/2008
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 3257
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 41990/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di ROMA;
e da:
PA OS (P.C.) N. IL 23/04/1958;
nei confronti di:
1) RE IA OSRIA N. IL 07/07/1948;
2) DE BE DE AU E HW AB N. IL 08/02/1956;
avverso la SENTENZA del 04/05/2007 CORTE DI APPELLO di ROMA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PAOLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile limitatamente a RE MA OS e inammissibilità nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. COCCIOLI Alberto;
Uditi i difensori Avv. STORTONI Luigi per RE, Avv. PICOTTI Lorenzo per DE BE DE AU e CH, Avv. MANNA Adelmo per entrambe.
FATTO
Con sentenza in data 4 maggio 2007 la Corte d'Appello di Roma, così parzialmente riformando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha assolto MA OS RR dall'imputazione di diffamazione in danno di SA PA, con la formula "perché il fatto non costituisce reato"; ha inoltre tenuto ferma l'assoluzione di RI DE BE DE AU e CH dalla stessa imputazione, a titolo di concorso, con la formula "per non aver commesso il fatto".
L'imputazione era nata dal fatto che la RR aveva inoltrato al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia un esposto, firmato anche dall'Avv. DE BE, nel quale accusava la PA, giudice di una causa civile in corso fra l'esponente e il proprio marito CO TI, di essere incorsa in "vistose, marcate forme di parzialità", dimostrando "manifesto favore processuale verso il TI e atteggiamento negativo e di sfavore" nei confronti dell'esponente. Ha ritenuto la Corte di merito che fosse applicabile alla RE la scriminante del diritto di critica, risultando sussistere sia il requisito della verità dei fatti, sia quello della continenza. Sotto il primo aspetto quel collegio si è fatto portatore della tesi secondo la quale l'accusa rivolta al giudice di "favore processuale" verso l'altra parte si riferiva, obiettivamente, alla ripetuta emissione di provvedimenti favorevoli alla controparte, così come l'accusa di parzialità si riferiva alla illegittimità di tali provvedimenti (parziali in quanto tutti favorevoli alla stessa parte), con inevitabile trasposizione di censura dagli atti alla persona fisica. Sotto il secondo aspetto ha osservato che nelle critiche non era ravvisabile un effettivo e specifico attacco gratuito alla persona.
Hanno proposto ricorso per cassazione la parte civile, per il tramite del difensore munito di procura speciale, e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma.
La parte civile, col primo dei suoi quattro motivi, deduce erronea applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., a una fattispecie nella quale erano rivolti al giudice trasparenti addebiti di malafede, disonestà intellettuale, non imparzialità e non terzietà nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, con evidente denigrazione della persona offesa e travalicamento dei limiti della continenza.
Col secondo motivo sottolinea le falsità contenute nell'esposto in riferimento alla pretesa molteplicità dei provvedimenti sfavorevoli all'imputata, alla omissione di provvedimenti richiesti, al trattamento riservato alle parti in relazione alle lettere da essi inviate;
ribadisce, inoltre, il valore offensivo delle e-spressioni usate, al di là delle benevola interpretazione ad esse data dal giudice di appello.
Col terzo motivo la parte civile rivolge le sue critiche al passo della motivazione nel quale si sostiene che, pur in presenza di una prescrizione già maturata, debba addivenirsi alla assoluzione quando manchi la piena prova della colpevolezza dell'imputato. Col quarto motivo, prendendo in osservazione la posizione della De RO, denuncia carenza di motivazione in ordine alla conferma della sua assoluzione con la formula "per non aver commesso il fatto".
Il ricorso del Procuratore Generale sviluppa, in diversa forma espositiva, censure sostanzialmente analoghe a quelle della parte civile, rimproverando in aggiunta alla Corte d'Appello di non aver confutato le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della pronuncia di condanna, con particolare riferimento alla raggiunta prova della volontà, in capo alle firmatarie dell'esposto, di rivolgere alla UL l'addebito di mala fede.
Vi è agli atti una memoria difensiva nell'interesse dell'imputata De RO, con la quale si eccepisce l'inammissibilità dei ricorsi.
DIRITTO
Le censure mosse dai ricorrenti alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, lungi dall'essere inammissibili, attesa la loro specificità e la corretta indicazione dei passi della motivazione fatti oggetto del gravame, si rivelano in massima parte fondate.
Occorre premettere che, stante il tempo decorso dall'epoca dei fatti e la conseguente maturazione del termine prescrizionale di sette anni e sei mesi con decorrenza dal 13 novembre 1998, il reato cui l'imputazione si riferisce risulta ormai estinto, come esattamente osservato già in sede di merito.
Errata è, piuttosto, la conseguenza che se ne trae nella sentenza impugnata, secondo cui in linea di diritto la declaratoria della causa di estinzione del reato richiederebbe la piena prova dell'esistenza di esso e della sua commissione da parte dell'imputato, così da rendersi recessiva rispetto ad un'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. La tesi contrasta con l'inequivocabile tenore della norma contenuta nell'art. 129 c.p.p., comma 2, in base alla quale la pronuncia liberatoria nel merito può
essere emessa soltanto quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (o perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso, o ancora perché il fatto non costituisce reato, ovvero perché non è previsto dalla legge come reato). Nè può fondatamente sostenersi che la più recente giurisprudenza di legittimità si sia espressa in senso contrario, atteso che la sentenza di tal segno più vicina nel tempo risale al 5 giugno 1992 (ric. Perri), mentre in epoca successiva si è affermato il principio giuridico, fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a tenore del quale "in presenza di una causa estintiva del reato, (amnistia), l'obbligo del Giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., postula che le circostanza idonee ad escludere la esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento" (così Cass. Sez. Un. 9 febbraio 1995, Cardillo;
v. anche Cass. 2 dicembre 1997, Fraticello, e la recente Cass. 18 febbraio 2008, Palladini). Tanto era opportuno precisare ai fini di una corretta impostazione del discorso giuridico, la valutazione circa la penale illiceità del fatto rendendosi comunque doverosa, nel caso di specie, in quanto sollecitata dall'azione risarcitoria della ricorrente parte civile. In punto di fatto, la materialità dell'addebito mosso alle imputate trova conferma nel tenore dell'esposto, la cui disamina è consentita in questa sede in virtù del richiamo fattovi dal capo d'imputazione. In esso è dato cogliere l'uso di espressioni attributive al giudice SA UL di "vistose marcate forme di parzialità", di "manifesto favore processuale verso il DO e "atteggiamento negativo e di sfavore" nei confronti dell'esponente; nonché l'accusa al magistrato di avere omesso di provvedere sulle sue istanze di revoca o di modificazione dell'ordinanza di assegnazione della casa familiare al marito e di aver tenuto atteggiamenti differenziati verso le parti in ordine alle lettere da queste inviate. Il carattere obiettivamente lesivo della reputazione della UL, proprio delle espressioni usate e della condotta attribuitale, non può essere revocato in dubbio. Descrivere un magistrato come autore di atti viziati da parzialità, perché improntati a manifesto favore processuale verso una parte e ad atteggiamento negativo e di sfavore nei confronti dell'altra, significa negargli il riconoscimento delle qualità essenziali per un giudice: il quale, prima ancora della preparazione professionale, della laboriosità e diligenza, deve porre al servizio della giustizia la sua incondizionata serenità e imparzialità;
conseguentemente, se quanto dichiarato nell'esposto rispondesse a verità, non potrebbe non scaturirne un giudizio quanto mai spregiativo nei confronti della persona ivi descritta. Nè meritano consenso le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado nel minimizzare la portata diffamatoria dello scritto. Si osserva, nella sentenza impugnata, che la "parzialità" di cui tratta l'esposto sarebbe riferita all'esito dei provvedimenti emessi, tutti favorevoli alla controparte della RR;
analogamente il "favore" mostrato nei confronti del OT - come il correlativo "sfavore" verso l'esponente - sarebbe il frutto di una constatazione obiettiva dei risultati negativi conseguiti dalle proprie istanze. Ma la sottigliezza di tali inter-pretazioni non è vincente sul significato letterale delle espressioni usate nel linguaggio comune, ove il termine "parzialità" - soprattutto se riferito a un giudice - evoca inequivocabilmente l'immagine di chi prenda le parti di uno dei due contendenti;
mentre il "manifesto favore processuale" è chiaramente da intendere non come il risultato del giudicare, ma come la causa della scelta decisionale.
Siffatti elementi descrittivi (in chiave aspramente critica) della personalità della Dott.ssa UL colorano, poi, di più preciso significato l'addebito di aver omesso di provvedere sulle istanze della RR: la quale, in correlazione con l'accusa di parzialità, implica la convinzione che le pretese omissioni siano state volontariamente dirette a favorire la controparte. Quest'ultimo addebito, che viene in rilievo congiuntamente all'altro, riferito all'atteggiamento diversificato verso le parti in relazione alle lettere irritualmente indirizzate al giudice dall'una e dall'altra (atteggiamento additato come spia dell'aprioristico favore verso un contendente a discapito dell'altro), ricollega il giudizio critico all'attribuzione di specifici comportamenti;
in ordine ai quali si rende necessaria la verifica di verità, affinché possa dirsi correttamente esercitato il diritto di tutelarsi mediante un esposto all'autorità disciplinare, secondo i principi dettati da consolidata giurisprudenza formatasi in tema di esercizio del diritto di critica (v. Cass. 13 giugno 2007, Tortoioli;
Cass. 6 giugno 2006, Moncalvo;
Cass. 25 febbraio 2005, Ferrara). Un accertamento nella direzione indicata è totalmente mancato da parte della Corte d'Appello: la quale, muovendo dalla fallace attribuzione alle espressioni usate nello scritto di un significato ben diverso da quello che ne era proprio, ha ritenuto il lessico adottato strettamente connesso al diritto di presentare un esposto, senza neppure interrogarsi sulla veridicità del fatti, se non identificandola inappropriatamente nella reiterata emissione di provvedimenti sfavorevoli all'esponente. È invece mancata qualsiasi indagine sulla veridicità della denunciata omissione di provvedimenti, assertivamente sollecitati da istanze della RR, e in genere su fatti dimostrativi dell'atteggiamento di precostituito sfavore nei confronti di costei. 11 giudizio così espresso è perciò viziato da una vistosa carenza motivazionale, che ha la sua radice in un'errata valutazione giuridica della portata lesiva dello scritto in questione.
La pronuncia assolutoria emessa nei confronti della RR deve, per quanto sopra, essere annullata.
Quanto alla posizione dell'Avv. DE BE DE AU e Schwanenefeld, va ribadito innanzi tutto che secondo diritto l'assoluzione nel merito, in presenza di una causa di estinzione del reato, non può derivare che dalla constatazione dell'esistenza di una prova evidente dell'innocenza dell'imputato; il che non è a dirsi nel caso di specie, in cui - stabilita la valenza diffamatoria dell'esposto - va rimessa in discussione la concreta applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.. D'altra parte il motivo di appello con cui la parte civile sosteneva - in contrasto col primo giudice - il coinvolgimento del legale nella responsabilità giuridica per il contenuto dello scritto, assumendo che la sottoscrizione di esso non aveva soltanto il valore di un'accettazione della qualità di domiciliatario, ma di piena condivisione di quanto ivi affermato, è rimasto privo di risposta nella sentenza di appello, la quale ha confermato l'assoluzione di tale imputata con la formula adottata in prime cure (per non aver commesso il fatto), senza motivare specificamente sul punto. Anche in tale parte la sentenza richiede, pertanto, di essere cassata.
L'annullamento deve essere senza rinvio per quanto riguarda gli effetti penali, attesa la già rilevata prescrizione del reato ascritto alle due imputate. Relativamente agli effetti civili, invece, va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, in applicazione dell'art. 622 c.p.p.. Il giudice di rinvio provvederà, ove del caso, alla statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008