Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità di accertamenti autoptici e chimico-tossicologici eseguiti su un cadavere non si applica la disposizione prevista dall'art. 511 cod. proc. pen., in quanto si tratta di atti irripetibili, inseriti nel fascicolo per il dibattimento, e dei quali il giudice può disporre la lettura indipendentemente dall'esame del consulente. (Fattispecie relativa ad atti compiuti all'estero trasmessi al giudice italiano da autorità giudiziaria straniera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2013, n. 27954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27954 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/06/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1274
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 50090/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA TO n. il 4.1.1951;
2) DI MI n. il 2.1.1953;
3) Marittima Etnea s.r.l. - responsabile civile;
avverso la sentenza n. 1834/2006 pronunciata dalla Corte d'appello di Catania il 2.12.2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 18.6.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per le parti civili gli avv.ti Abbate A. e G.M. Gentile che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per il responsabile civile, l'avv.to Raimondo Romano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato TA TO l'avv.to Malfa G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato DI MI l'avv.to A. Passanisi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 2.12.2011, la corte d'appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza in data 1.12.2005 con la quale il tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, ha condannato TO TA ed MI DI alla pena di un anno di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in cooperazione tra loro e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di IC AG, deceduto in data 25.1.1999 a bordo della motocisterna denominata "Mary Wonsild" al momento in navigazione verso la cittadina finlandese di Naantali.
Ai due imputati, nelle rispettive qualità di comandante e di primo ufficiale di coperta della nave, era stata contestata la condotta colposa (poiché adottata in violazione dei tradizionali parametri della colpa generica e delle procedure elaborate in base alla migliore scienza ed esperienza tecnica del settore) consistita nell'avere l'DI impartito (e l'TA avallato) l'ordine, diretto al AG, di provvedere alla rimozione, dal fondo delle cisterne della nave, dei residui di carico di light virgin naphta precedentemente trasportato, senza prima aver disposto che si procedesse all'idonea pulizia delle cisterne, alla misurazione dei valori dell'ossigeno e del grado di tossicità dell'aria e senza aver fornito e imposto l'uso della dotazione individuale di sicurezza (autorespiratore e sagola di collegamento) necessaria al fine di evitare che, attraverso il raschiamento del fondo delle cisterne, si determinasse l'emanazione di vapori tossici, con gravissimi rischi per l'incolumità del lavoratore;
che, infatti, nell'occasione, dopo aver iniziato il lavoro di raschiamento del fondo delle cisterne, a causa dell'inalazione di vapori tossici contenuti in detto ambiente, decedeva sul posto per intossicazione da idrocarburi alifatici. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati e la Marittima Etnea s.r.l. in qualità di responsabile civile.
2.1.1. - TO TA ricorre sulla base di cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale in relazione agli artt. 511, 512, 512-bis e 514, art. 526, comma 1-bis in relazione all'art. 111 Cost., artt. 696, 727 e 729 c.p.p.. Nel dettaglio, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia erroneamente affermato di non aver utilizzato le dichiarazioni degli autori degli accertamenti autoptici e chimico-tossicologici condotti sul cadavere del lavoratore deceduto (soggetti non esaminati in sede dibattimentale), essendosi pretesamente limitata a utilizzarne i soli accertamenti effettuati in termini descrittivi;
affermazione contraddetta dallo stesso contenuto della documentazione trasmessa dall'estero (peraltro, in violazione della disciplina sulle rogatorie internazionali), comprensiva, non solo di meri accertamenti descrittivi, bensì di valutazioni tecniche d'indole soggettiva (come quelle relative alla causa del decesso del lavoratore ritenuta all'esito degli esami autoptici e chimico-tossicologici allegati), con la conseguente non acquisibilità di tali atti al fascicolo del dibattimento, siccome inutilizzabili ai fini della decisione. L'utilizzazione processuale di tali atti, avvenuta attraverso la relativa valutazione operata dai periti dell'ufficio, ha necessariamente comportato l'invalidazione delle relazioni e delle dichiarazioni di questi ultimi, con la conseguente irrimediabile compromissione del ragionamento probatorio articolato dai giudici del merito a sostegno della condanna pronunciata, atteso che (anche alla luce dei principi sanciti nella sentenza Cass., Sez. Un., n. 27918/2010, Rv. 250197) l'utilizzazione delle dichiarazioni di soggetti non sottoposti all'esame dibattimentale siccome residenti all'estero, presuppone necessariamente l'avvenuta regolare citazione degli stessi mediante rogatoria (o sulla base di altre convenzioni di cooperazione giudiziaria), oltre all'accertamento dell'assoluta e oggettiva impossibilità degli stessi a comparire al dibattimento:
presupposti nella specie del tutto insussistenti.
2.1.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale in relazione agli artt. 359 e 431 c.p.p., avendo la corte territoriale qualificato gli accertamenti autoptici eseguiti all'estero secondo il paradigma di cui all'art. 360 c.p.p. (ossia quali accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero), laddove gli stessi avrebbero dovuto considerarsi, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., quali atti compiuti da ausiliari del pubblico ministero, come tali insuscettibili d'essere inseriti nel fascicolo del dibattimento. 2.1.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale in relazione all'art. 152 disp. att. c.p.p., artt. 225 e 230 c.p.p., per avere la corte territoriale ritenuta legittima l'avvenuta preclusione alle parti della possibilità di esaminare i propri consulenti tecnici nel contraddittorio, in assenza di un'adeguata motivazione.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1, per avere la corte territoriale trascurato di evidenziare l'effettivo ricorso, non solo di ragionevoli dubbi sulla colpevolezza degli imputati, bensì dei presupposti per la loro piena assoluzione;
nonché della violazione dell'art. 10 preleggi e art. 522 c.p.p., per avere la corte territoriale ritenuto la violazione, da parte dell'imputato, di disposizioni riguardanti procedure operative elaborate in base alla migliore tecnica ed esperienza del settore, approvate da atti normativi entrati in vigore successivamente alla commissione del fatto;
violazione, in ogni caso, mai contestata all'imputato.
2.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di rispondere alla censura avanzata in sede di appello con riguardo all'ordinanza in data 1.12.2005 con la quale il giudice di primo grado aveva immotivatamente interrotto la discussione del difensore dell'TA, asseritamente viziata da irrilevanti divagazioni, e invece del tutto pertinente e funzionale alla difesa dell'imputato, con la conseguente nullità dell'ordinanza e di tutti gli atti ad essa successivi.
2.1.5. - Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della condotta colposa contestata all'imputato, identificata nell'aver "avallato" l'ordine impartito al AG dal primo ufficiale di coperta per la bonifica delle cisterne della nave, là dove l'TA, in qualità di comandante, era rimasto del tutto all'oscuro di tale iniziativa.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia omesso di tener conto della censura avanzata avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto esistente, nel pozzetto accanto al quale era stato trovato morto il AG, residui di prodotti tossici nell'ordine di qualche decina di litri, laddove, dalle disposizioni del teste RR, nessuna conferma di tale dato era stata positivamente acquisita.
Quanto all'ambito delle disposizioni normative nella specie applicabili, il ricorrente sottolinea come, a mente della convenzione "Marpol" (Convenzione di Londra del 12.11.1973, nella specie applicabile), le precauzioni riferite alla bonifica delle cisterne contenenti prodotti tossici imponevano, proprio in relazione a circostanze di fatto identiche a quelle occorse nel caso di specie, di procedere mediante l'adeguata ventilazione degli ambienti, come puntualmente avvenuto, all'interno della nave de qua, in forme e secondo modalità pienamente idonee a lasciar ritenere completamente bonificate le cisterne alla cui definitiva pulizia era stato solo successivamente destinato il AG, come confermato dalle deposizioni degli esperti tecnici escussi nel corso del dibattimento, inspiegabilmente trascurate dalla corte territoriale. D'altro canto, la corte territoriale aveva omesso di tener conto dell'avvenuta verificazione strumentale della sicura accessibilità alle cisterne a seguito dell'integrale scarico del prodotto in esse contenuto e della relativa bonifica, nonché della documentazione formata ad esito di tale esame e delle relative conferme testimoniali rilevabili dalla deposizione del teste RR, sceso nelle cisterne insieme al AG.
Sulla base di tali premesse, rileva il ricorrente come nessuna prova fosse stata raggiunta in ordine alla violazione di norme regolamentari o di comune esperienza da parte dell'imputato, ne' circa la presenza di residui tossici all'interno delle cisterna della nave al momento della discesa del lavoratore deceduto. Quanto alla prova del nesso causale relativo alla morte del lavoratore marittimo, sottolinea il ricorrente come gli stessi periti dell'ufficio avevano sollevato rilevanti dubbi interpretativi in ordine alle reali quantità di esano e peritano disciolte nel sangue del AG e alla relativa reale incidenza causale sul decesso del lavoratore, anche alla luce della ritenuta insufficienza della documentazione autoptica e tossicologica ricevuta dall'estero a fugare con ragionevole certezza la prospettabilità di spiegazioni alternative dell'evento; evento da ritenersi in ogni caso imprevedibile per il comandante della nave, avendo quest'ultimo puntualmente verificato l'effettiva adozione, su tutti i luoghi sottoposti al suo comando, del piano di sicurezza redatto dall'armatore nel rispetto delle norme di legge.
Da ultimo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genetiche, nella specie ricondotta, dalla corte territoriale, a presupposti di fatto solo genericamente richiamati;
difetto di motivazione da ritenersi comune alla mancata verifica dell'applicazione dell'art. 533 c.p.p., nonché alla mancata spiegazione della contraddittorietà
della sentenza di primo grado con riguardo all'acquisizione della documentazione proveniente dall'estero, prima negata e successivamente disposta.
2.2.1. - Con il proprio ricorso, MI DI censura la sentenza d'appello in forza di sette motivi d'impugnazione. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 511, 512 e 512-bis, art. 526, comma 1-bis in relazione all'art. 111 Cost., art. 696, 727 e 729 c.p.p.. Sul punto, il ricorrente ribadisce come la "presunta" parte descrittiva della consulenza autoptica redatta dal medico finlandese già contenesse valutazioni soggettive, con particolare riguardo allo stato dei polmoni della vittima, alla circostanza che nell'organismo del lavoratore deceduto non fossero state trovate modifiche patologiche, ovvero là dove veniva indicato il ricorso di una grande quantità di idrocarburi alifatici nel sangue della vittima, oltre all'indicazione della causa del decesso del lavoratore ricondotta a intossicazione da idrocarburi alifatici.
Tali dichiarazioni (unitamente alla documentazione relativa agli esami tossicologici condotti in Finlandia) erano state pertanto utilizzate in modo illegittimo nel processo (e segnatamente nel corso del procedimento peritale disposto d'ufficio), in assenza (oltre che di una regolare rogatoria per l'acquisizione della documentazione inviata dall'estero e per la citazione dei testi) di alcuna prova circa l'assoluta e oggettiva impossibilità del medico e del chimico finlandese a sottoporsi all'esame dibattimentale (anche a mente della sentenza Cass., Sez. Un., n. 27918/2010, Rv. 250197), a nulla rilevando la circostanza costituita dalla riferita utilizzazione delle sole parti della documentazione proveniente dall'estero arbitrariamente definite "descrittive".
2.2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale in relazione agli artt. 359 e 431 c.p.p., avendo la corte territoriale qualificato gli accertamenti autoptici eseguiti all'estero riconducendoli al paradigma di cui all'art. 360 c.p.p. (ossia quali accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero), laddove gli stessi avrebbero dovuto considerarsi, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., quali atti compiuti da ausiliari del pubblico ministero, come tali insuscettibili d'essere inseriti nel fascicolo del dibattimento.
2.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale in relazione all'art. 152 disp. att. c.p.p., artt. 225 e 230 c.p.p., per avere la corte territoriale ritenuta legittima l'avvenuta preclusione alle parti della possibilità di esaminare i propri consulenti tecnici nel contraddittorio, in assenza di un'adeguata motivazione.
2.2.4. - Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale ascritto all'imputato la violazione di disposizioni riguardanti procedure operative elaborate in base alla migliore tecnica ed esperienza del settore, approvate da atti normativi entrati in vigore successivamente alla commissione del fatto;
violazione, in ogni caso, mai contestata all'imputato.
2.2.5. - Con il quinto motivo (nel ricorso designato come sesto), il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della condotta colposa contestata all'imputato, identificata nell'aver impartito al AG l'ordine di procedere alla definitiva bonifica delle cisterne della nave. Sul punto (con particolare riguardo all'ambito delle disposizioni normative nella specie applicabili), il ricorrente sottolinea come, a mente della convenzione "Marpol" (Convenzione di Londra del 12.11.1973, nella specie applicabile), le precauzioni riferite alla bonifica delle cisterne contenenti prodotti tossici imponevano, proprio in relazione a circostanze di fatto identiche a quelle occorse nel caso di specie, di procedere mediante l'adeguata ventilazione degli ambienti, come puntualmente avvenuto, all'interno della nave de qua, in forme e secondo modalità pienamente idonee a lasciar ritenere completamente bonificate le cisterne alla cui definitiva pulizia era stato solo successivamente destinato il AG, come confermato dalle deposizioni degli esperti tecnici escussi nel corso del dibattimento, inspiega-bilmente trascurate dalla corte territoriale.
D'altro canto, la corte territoriale aveva omesso di tener conto dell'avvenuta verificazione strumentale della sicura accessibilità alle cisterne a seguito dell'integrale scarico del prodotto in esse contenuto e della relativa bonifica, nonché della documentazione formata ad esito di tale esame e delle relative conferme testimoniali rilevabili dalla deposizione del teste RR che, sceso nelle cisterne insieme al AG, aveva escluso la persistenza, nel pozzetto accanto al quale era stato trovato morto il AG, di residui di prodotti tossici.
Quanto alla prova del nesso causale relativo alla morte del lavoratore marittimo, sottolinea il ricorrente come gli stessi periti dell'ufficio avevano sollevato rilevanti dubbi interpretativi in ordine alle reali quantità di esano e pentano disciolte nel sangue del AG e alla relativa reale incidenza causale sul decesso del lavoratore, anche alla luce della ritenuta insufficienza della documentazione autoptica e tossicologica ricevuta dall'estero a fugare con ragionevole certezza la prospettabilità di spiegazioni alternative dell'evento.
2.2.6. - Con il sesto motivo (nel ricorso designato come settimo), il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione della condotta colposa dell'imputato, non essendo stata raggiunta alcuna prova in ordine alla violazione di norme regolamentari o di comune esperienza da parte dell'imputato, stante l'oggettiva imprevedibilità dell'evento e avendo in ogni caso l'imputato operato nel pieno rispetto del piano di sicurezza codificato redatto dall'armatore in coerenza alla disciplina internazionale vigente in materia.
2.2.7. - Con il settimo motivo (nel ricorso designato come ottavo), il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ritenuto sussistente l'aggravante della violazione delle norme poste a prevenzione degli infortuni sul lavoro, là dove, nel caso di specie, nessuna norma precauzionale a garanzia della sicurezza del lavoro poteva dirsi esistente (e quindi violata), ne' che una simile violazione potesse aver causalmente contribuito a determinare la morte del AG.
Peraltro, nella specie, l'eventuale adozione di normative specifiche destinate a prevenire gli infortuni nell'ambito del lavoro marittimo era avvenuta unicamente (nel luglio del 1999 con l'emanazione del D.Lgs. n. 271 del 1991) in epoca successiva al decesso del AG, con la conseguente illegittimità di ogni contestazione di violazioni di norme cautelari riferibili a fonti normative non vigenti al momento della commissione del fatto.
2.3.1. - La Marittima Etnea s.r.l. ricorre, ai fini degli interessi civili, sulla base di due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt 40 e 589 c.p., avendo la corte territoriale proceduto in modo insoddisfacente - e sulla base di presunzioni in massima parte inespresse - alla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e il decesso del lavoratore marittimo. Nella specie, i giudici del merito avrebbero addebitato agli imputati il ricorso di una condotta omissiva colposa senza peraltro procedere, in chiave controfattuale, all'adeguata ricostruzione degli estremi della corrispondente condotta alternativa lecita causalmente idonea a impedire l'evento.
In particolare, nessuna prova e stata raggiunta circa l'esistenza di diversi litri di prodotto dannoso all'interno del pozzetto nei pressi del quale era stato rinvenuto il cadavere del lavoratore;
ne' i giudici del merito avevano proceduto ad accertare l'effettiva idoneità causale dell'inalazione di detti vapori rispetto alla determinazione della morte del AG.
2.3.2. - Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 40, 42, 43 e 589 c.p., avendo i giudici del merito omesso di specificare con chiarezza gli estremi dell'addebito rivolto al comandante della nave, consistito nell'aver "avallato" l'ordine impartito dal primo ufficiale al lavoratore successivamente deceduto, senza alcuna specificazione circa l'eventuale conoscenza, da parte del comandante, dell'effettuazione delle operazioni in esame, ne' se le stesse fossero state convenientemente delegate al primo ufficiale o se tale avallo fosse stato consapevolmente prestato dal comandante.
Quanto alla posizione della DI, la società ricorrente, nel richiamarsi ai motivi di impugnazione proposti dallo stesso imputato nei confronti delle sentenze di merito, sottolinea l'inidoneità delle deposizioni testimoniali valorizzate dalla corte territoriale al fine di concretizzare le norme cautelari asseritamente violate dall'imputato, avuto riguardo all'irriducibile astrattezza e genericità delle stesse, prive di immediati e diretti riferimenti alle occorrenze del caso concreto.
2.4. - Con memoria depositata in data 11.6.2013, le parti civili hanno concluso per la dichiarazione d'inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. - I primi due motivi di ricorso proposti dall'TA e dall'DI (parr. 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.2.2.) - unitariamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati.
Secondo il giudizio dei ricorrenti, le dichiarazioni del medico settore e dell'analista chimico che hanno proceduto all'autopsia e all'analisi chimico-tossicologica sul cadavere del AG, avrebbero dovuto essere considerate in coerenza al paradigma di cui agli artt. 511 ss. c.p.p., e come tali avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili per non essere stati sottoposti, i dichiaranti, al contraddittorio delle parti nel corso del dibattimento, essendo propriamente mancata la prova (al di là delle formalità relative alla citazione degli stessi mediante rogatoria) dell'obiettiva e assoluta impossibilità di sottoporre gli stessi all'esame dibattimentale.
Sul punti i ricorrenti richiamano i principi sanciti da Cass., Sez. Un., n. 27918/2010, Rv. 250197 (secondo cui, ai i fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512-bis c.p.p., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959), sottolineando il dato che i giudici del merito si fossero del tutto disinteressati della prova dell'assoluta e oggettiva impossibilità dei testimoni di comparire in dibattimento, limitandosi a rilevare di aver disposto l'utilizzazione processuale, non già delle "dichiarazioni" di tali tecnici, bensì solo delle parti asseritamente "descrittive" dei loro elaborati.
In contrasto con quanto asserito dai ricorrenti, ritiene questa corte (in tal senso superando anche la discussa discriminazione tra gli aspetti "descrittivi" e i momenti valutativi riferibili alle dichiarazioni dei tecnici de quibus), che le dichiarazioni del medico settore e dell'analista chimico non possano in alcun modo essere ricondotte al paradigma di cui agli artt. 511 ss. c.p.p., trattandosi nella specie propriamente di accertamenti tecnici non ripetibili (cfr. art. 360 c.p.p.) compiuti in una fase delle indagini preliminari in cui ancora non erano stati individuati i soggetti da sottoporre a eventuale investigazione (stante la natura ancora necessariamente esplorativa delle indagini tecniche disposte) e che, pertanto, non potevano essere circondati dalle specifiche garanzie di tutela del contraddittorio analiticamente descritte nel medesimo art. 360 c.p.p.. In tale ipotesi, infatti, si trattava di dover procedere al compimento di accertamenti descrittivi richiedenti specifiche competenze e caratterizzati dal fatto di riguardare persone o cose il cui stato era soggetto a modificazioni: con la conseguenza che i relativi esiti (nella forma di una relazione di consulenza) dovevano ritenersi certamente inseribili all'interno del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., senza alcuna necessità di un esame dibattimentale dei redattori dell'accertamento ai fini dell'utilizzabilità degli esiti dello stesso.
Al riguardo, vale richiamare l'insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del quale la consulenza tecnica medico-legale, in quanto ha natura di atto non ripetibile, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio (come nel caso di specie), va inserita nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., lett. c) ed è, pertanto, utilizzabile indipendentemente dall'esame del consulente (Cass., Sez. 1, n. 8082/2010, Rv. 246328; Cass., Sez. 1, n. 7324/1995, Rv. 201920; Cass., Sez. 1, n. 1000/1995, Rv. 204060;
Cass., Sez. 6, n. 4812/1993 Rv. 194544). Sul punto, converrà richiamare l'insegnamento delle sezioni unite di questa corte là dove insiste sul carattere di "irripetibilità" della descrizione di cose o persone d'interesse per lo sviluppo delle indagini, o per la celebrazione del processo, quando si tratti di situazioni modificabili per il decorso del tempo. In tali casi, la non ripetibilità dell'atto trova un'indiretta conferma normativa nelle disposizioni dell'art. 354, commi 2 e 3 (che abilita la polizia giudiziaria a compiere rilievi sullo stato delle cose, dei luoghi e delle persone nel caso di pericolo di alterazione, dispersione o modificazione), art. 360 (che abilita il pubblico ministero, in situazioni analoghe, a disporre accertamenti tecnici non ripetibili utilizzabili nel dibattimento) e art. 391-decies c.p.p., commi 2 e 3 (ove si fa espresso riferimento alla documentazione di atti non ripetibili compiuti dal difensore in occasione dell'"accesso ai luoghi" e agli accertamenti tecnici non ripetibili). Queste norme consentono infatti, in deroga alla disciplina ordinaria, di svolgere attività investigativa - la cui documentazione è utilizzabile in dibattimento - a soggetti che di regola non dispongono dei relativi poteri proprio perché in dibattimento non sarebbe più possibile dare luogo al corrispondente mezzo di prova se non con la perdita della genuinità e quindi dell'affidabilità dell'atto. La conferma che il concetto di non ripetibilità è strettamente ricollegato (anche) alla modificazione di cose, luoghi e persone si rinviene nel disposto dell'art. 117 disp. att. c.p.p., che estende la disciplina dell'art. 360 c.p.p. agli accertamenti che modifichino le situazioni indicate, e dell'art. 223 disp. att. c.p.p. che prevede una particolare disciplina per le analisi di campioni con l'espressa previsione di acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali di analisi non ripetibili e dei verbali di revisione di analisi.
In conclusione, ciò che giustifica l'attribuzione della qualità di non ripetibilità a un atto della polizia giudiziaria, del pubblico ministero o del difensore è la caratteristica di non essere riproducibile in dibattimento. Ma ciò non è sufficiente: nel bilanciamento d'interessi tra la ricerca della verità nel processo e sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova è necessario che l'atto abbia quelle caratteristiche di genuinità e affidabilità che possono derivare soltanto da quell'attività d'immediata percezione cristallizzata in un verbale che inevitabilmente andrebbe dispersa ove si attendesse il dibattimento (Cass, Sez. Un., n. 41281/2006, Rv. 234906). Giova infine evidenziare come l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate (v., in termini, Cass., Sez. 2, n. 24776/2010, Rv. 247750). Del tutto correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno fornito ai periti dell'ufficio gli esiti di tali accertamenti tecnici irripetibili compiuti all'estero; così come altrettanto legittimamente detti periti hanno utilizzato gli esiti di tali accertamenti per le esigenze della relativa elaborazione peritale. Nessun profilo di nullità può infine essere ascritto alle modalità di trasmissione della documentazione dall'estero, avendo la corte territoriale fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento sul punto dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in assenza di rilievi da parte delle autorità governative, ben può perfezionarsi, attraverso la diretta trasmissione della documentazione dall'autorità giudiziaria estera a quella italiana, una pattuizione tra le parti interessate idonea a derogare alla disciplina convenzionale di assistenza giudiziaria (art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 215), con la conseguente assenza di alcun profilo d'inutilizzabilità processuale degli atti così trasmessi (cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 8588 del 06/11/2007 Ud. (dep. 27/02/2008 ) Rv. 238952; Cass., Sez. 6, n. 36852/2004, Rv. 230075). 3.2. - La prima parte del terzo motivo del ricorso dell'TA e il terzo motivo di ricorso dell'DI (parr.
2.1.3 e 2.2.3.) devono ritenersi inammissibili, avendo i ricorrenti omesso di indicare le specifiche ragioni in forza delle quali la mancata assunzione della prova costituita dalla deposizione dei consulenti tecnici di parte, avrebbe assunto caratteri di decisività ai fini del giudizio;
ossia, in quale modo l'assunzione di tali prove avrebbe orientato il giudizio in un senso diverso da quello raggiunto dai giudici del merito.
Sul punto, vale richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo a una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (Cass., Sez. 6, n. 37173/2008, Rv. 241009; Cass., Sez, 2, n. 2827/2005, Rv. 233328; Cass., Sez. 1, n. 46954/2004, Rv. 230589). 3.3. - Le restanti argomentazioni contenute nel terzo motivo di ricorso dell'TA (par. 2.1.3.) e il quarto motivo del ricorso dell'DI (par. 2.2.4.) devono ritenersi, per un verso, inammissibili per difetto di specificità (essendosi l'imputato limitato a invocare genericamente il mancato rilievo, da parte dei giudici del merito, del ragionevole dubbio sulla propria responsabilità o i presupposti per la propria piena assoluzione), e, per altro verso, infondate (là dove alludono a contestazioni riferite a norme entrate in vigore successivamente alla commissione del fatto), avendo i giudici del merito espressamente rinvenuto, nella condotta degli imputati, evidenti profili di colpa generica, così come riscontrati sulla base della violazione delle regole della miglior scienza ed esperienza tecnica, puntualmente rilevate e ricostruite attraverso il richiamo delle prove testimoniali acquisite nel corso del processo.
3.4. - Deve ritenersi del tutto privo di rilievo (e conseguentemente inammissibile) il quarto motivo di ricorso dell'TA (par. 2.1.4.) riguardante l'asserita nullità dell'ordinanza mediante la quale il giudice di primo grado ha interrotto la discussione del difensore dell'imputato, avendo quest'ultimo omesso di individuare gli aspetti di concreta lesività implicati dall'adozione di tale provvedimento meramente ordinatorio e organizzativo del tribunale, peraltro marginalmente destinato a soddisfare l'unica necessità di contenere l'ambito delle discussioni difensive in un contesto argomentativo di ragionevole pertinenza con i temi del processo.
3.5. - Il quinto motivo del ricorso dell'TA (par. 2.1.5.); il quinto e il sesto motivo dell'DI (parr.
2.2.5 e 2.2.6.) e i due motivi di ricorso della Marittima Etnea s.r.l. (parr.
2.3.1 e 2.3.2.), in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte, possono essere congiuntamente trattati.
Nella specie, i ricorrenti contestano il ricorso di profili di colpa ascrivibili alle relative condotte, così come contestate nei rispettivi capi d'imputazione, e la mancata prova di un effettivo nesso di causalità tra dette condotte e il decesso del lavoratore marittimo.
Sul punto, varrà evidenziare come i giudici del merito abbiano ritenuto di negare alcuna rilevanza a qualsivoglia criterio d'imputazione soggettiva del fatto legato alla violazione di canoni o regole cautelari positivizzate, escludendo il ricorso di alcun profilo di colpa specifica in capo agli imputati e viceversa procedendo alla ricostruzione di regole di esperienza dagli stessi in ipotesi violate, nella prospettiva dei tradizionali parametri della colpa generica.
Da questo punto di vista, in termini di piena coerenza e fedeltà al dettato normativo richiamato, la corte territoriale ha escluso che la convenzione "Marpol" del 1973 (Convenzione di Londra del 12.11.1973) potesse assumere qualsivoglia rilevanza nella prospettiva della protezione dei lavoratori marittimi, avendo il giudice d'appello correttamente ritenuto come tale convenzione individuasse regole cautelari non direttamente connesse alla specifica prevenzione di eventuali infortuni sul lavoro legati al trasporto o alla gestione di prodotti oleosi (o comunque tossici), bensì al diverso scopo di prevenire lo sversamento in mare, anche accidentale, di prodotti di tale natura, prospettandosi, pertanto, come testo normativo diretto alla tutela d'interessi d'indole eminentemente ambientale. Appare significativo, in tal senso, come lo stesso DI abbia in questa sede (sia pure ad altri fini) sottolineato l'inesistenza della violazione, da parte degli imputati, di alcuna norma cautelare riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, tanto in effetti dovendo escludersi sulla base della lettura e interpretazione della convenzione "Marpol" richiamata.
Conseguentemente, la corte ha ritenuto inutilizzabili i principi o le regole contenute in tale convenzione, motivando, in modo pienamente lineare sul piano argomentativo (e peraltro in termini di logica coerenza con il tenore letterale della fonte normativa de qua), come la classe dei rischi cautelati dal rispetto di tali regole non riguardasse in via diretta e specifica la materia degli infortuni sul lavoro o, in generale, la tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori marittimi, bensì la prevenzione di rischi di ben altra e diversa natura.
Muovendo da tali premesse, la corte territoriale - con motivazione dotata di piena coerenza in termini logici e di conseguente linearità sul piano argomentativo - ha affermato, sulla base degli elementi di prova testimoniale complessivamente acquisiti, come l'intensa ventilazione disposta per la bonifica delle cisterne, seppur coerente alle previsioni cautelari della richiamata convenzione "Marpol", non apparisse in alcun modo sufficiente ai fini della tutela dell'incolumità dei lavoratori destinati a svolgere le proprie prestazioni all'interno di dette cisterne, valorizzando le dichiarazioni dei diversi testimoni i quali (specificamente indicati e apprezzati nelle rispettive qualificazioni tecnico-scientifiche) hanno complessivamente confermato il carattere assolutamente imprudente della decisione di procedere allo svolgimento di attività di bonifica all'interno di tali cisterne mediante l'apporto di lavoratori nelle specifiche condizioni in cui queste si trovavano al momento del fatto;
e tanto, in ragione degli apprezzabili, significativi e rilevanti rischi d'inalazione di vapori tossici dovuti all'eventuale (e peraltro dai due imputati concretamente prevedibile) permanenza di residui del prodotto in precedenza trasportato e appena scaricato.
È appena il caso di evidenziare - con riguardo alle censure sollevate dagli imputati in relazione alla trascurata considerazione, da parte dei giudici del merito, delle dichiarazioni sul punto rese dai testimoni individuati dagli stessi imputati - come, anche nel processo di ricostruzione delle regole cautelari rilevanti ai fini dell'esame della condotta degli imputati, per la correttezza e la logicità della motivazione della decisione di merito, non occorre che il giudice dia conto, in essa, della valutazione di ogni specifico elemento di prova sottoposto alla sua valutazione, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata ed egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. 6, n. 11984/1997, Rv. 209490). Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, e altre di conferma). In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla corte di cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio moti-vazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente sulla base del proprio differente soggettivo punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787;
Cass., Sez. 1, n. 1083/1998, Rv. 210019). Ciò premesso, quanto all'identificazione delle componenti omissive della colpa contestata a entrambi gli imputati (in correlazione alle rispettive posizioni di garanzia), del tutto correttamente la corte territoriale ha evidenziato come apparisse pienamente esigibile da entrambi (ciascuno nella rispettiva qualità e in relazione al proprio profilo professionale e funzionale), tanto il dovere di acquisizione di una più matura e adeguata consapevolezza delle potenzialità offensive del prodotto trasportato, quanto il conseguente dovere di adozione delle necessaire precauzioni indispensabili a scongiurare i rischi connessi al contatto con tale prodotto, con particolare riferimento all'implementazione di più rigorose procedure cautelari (onde prevenire l'infortunio poi verificatosi), ivi compresa l'utilizzazione della dotazione antinfortunistica specificamente indicata in sentenza (autorespiratore con sagola di collegamento).
Con particolare riguardo alla posizione di garanzia nella specie assunta dall'TA, vale richiamare il principio statuito da questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comandante della nave, in forza della disposizione di cui all'art. 295 c.n. (che a lui attribuisce in modo esclusivo la direzione della manovra e della navigazione) e sulla base dei principi generali in materia di tutela del lavoro, è responsabile dei danni occorsi agli addetti alle operazioni di carico e scarico (Cass., Sez. 4, n. 16028/2003, Rv. 225425). Tale posizione di garanzia del comandante della nave, in relazione all'osservanza delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere da questi delegata solo ad un membro dell'equipaggio munito competenze specifiche (Cass., Sez. 4, n. 16028/2003, Rv. 225425, cit.): occorrenza, nella specie, rimasta del tutto sfornita di alcun positivo e idoneo riscontro.
Un discorso non dissimile chiede di essere svolto con riguardo alla ricostruzione della prova dei nessi causali tra le condotte degli imputati e il decesso del lavoratore.
Sul punto, i giudici del merito, muovendo dai dati certi costituiti dalle evidenze obiettive rivenienti dall'esame autoptico e dalle analisi tossicologiche condotte sul corpo del lavoratore (dai quali è emerso il dato dell'esistenza di grosse quantità di idrocarburi alifatici nel sangue del lavoratore), hanno rinvenuto, attraverso le espressioni dei periti d'ufficio, la legge scientifica di copertura dell'evento connesso all'esposizione del lavoratore a un ambiente verosimilmente a rischio sotto il profilo dell'inalazione di vapori tossici, associando, alla rilevata tossicità dei residui di prodotto verosimilmente ancora contenuti all'interno delle cisterne della nave (obiettivamente ricavabile dai dati della scheda di sicurezza della light virgin naphta), i dati costituiti 1) dalla specifica posizione in cui fu trovato il lavoratore all'interno della cisterna (ossia ripiegato su se stesso sui residui solidi del precedente carico, sicuramente più pericolosi e nocivi dei semplici vapori eventualmente esistenti all'interno della cisterna), nonché 2) la rilevata inesistenza di plausibili spiegazioni alternative del decesso del lavoratore (non avanzate in termini meramente congetturali), stante l'assoluta regolarità delle condizioni cardiache del AG a fronte di una condizione polmonare viceversa incline a deporre per la presenza di un edema polmonare emorragico compatibile con un'ipotesi d'intossicazione acuta da inalazione di vapori di idrocarburi, riscontrabile anche in assenza di un'esposizione ad alte concentrazioni.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che i giudici del merito abbiano ricostruito il nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento mortale oggetto d'esame sulla base di una valutazio-ne condotta in termini di elevata probabilità logica, prossima alla certezza, adeguatamente corroborata, sul piano concreto, dal vigore rappresentativo degli elementi probatori complessivamente acquisiti al processo e indicati in sentenza, altresì idonei ad escludere l'eventuale incidenza di un decorso causale alternativo di per sè idoneo a determinare l'evento (cfr., su tali aspetti, Cass., Sez. Un., n. 30328/2002, passim, e successive conformi).
3.6. - Da ultimo, dev'essere disatteso il motivo di ricorso dell'TA relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (par. 2.1.5), avendo la corte territoriale specificamente radicato tale decisione al richiamo della peculiare modalità dei fatti e della gravità della colpa degli imputati, così come descritti in sentenza e in coerenza ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; così come deve essere respinto il motivo di ricorso dell'DI relativo alla pretesa mancata violazione di alcuna norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (par. 2.2.7.), essendosi i giudici del merito (al fine di procedere alla valutazione della condotta degli imputati) specificamente impegnati, con immediato riferimento al caso concreto, alla complessiva ricostruzione delle norme cautelari direttamente riguardanti la prevenzione dei rischi per l'incolumità e la vita dei lavoratori marittimi.
Con riguardo tale ultimo aspetto (anche in relazione ai connessi profili coinvolgenti o computo dei termini di prescrizione del reato contestato agli imputati), vale richiamare il principio statuito da questa corte di legittimità ai sensi del quale, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratore (Cass., Sez. 4, n. 28780/2011, Rv. 250761).
4 - Al riscontro dell'infondatezza di tutte le ragioni di doglianza avanzate dai ricorrenti segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili costituite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili CE TE, AG MA RO e AG VI, liquidate per la CE in Euro 4.000,00 oltre IVA e CPA, e per i AG, in complessivi Euro 4.800,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013