Sentenza 2 marzo 1998
Massime • 1
La mancata osservanza delle norme degli artt. 157, comma settimo, e 59 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen. costituisce causa di nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 171 dello stesso codice, solo quando impedisce all'interessato il conseguimento dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale (Nella specie, in cui si trattava della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato mediante deposito dell'atto presso la casa comunale con invio dell'avviso, a mezzo posta, nel domicilio dello stesso imputato - ricevuto da persona identificata, qualificatasi "nipote" dell'interessato -, la Corte di cassazione, pur in mancanza di un secondo accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, ha ritenuto conseguito comunque lo scopo dell'atto, essendo avvenuta la consegna dell'avviso presso il domicilio dell'imputato a persona legata allo stesso da rapporto di parentela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1998, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 02/03/98
1. Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto ALBAMONTE " N. 274
3. " EP LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo CORTESE " N. 43176/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR DO
avverso la sentenza in data 21.7.1997 della Corte di appello di Caltanissetta. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere EP LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Vincenzo GALGANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 21.7.1997 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna di NC EP alla pena di un anno di reclusione e di PP DO alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, inflitta loro dal locale Pretore. I due imputati erano stati dichiarati responsabili del reato previsto dall'art. 343 c.p., per aver offeso il prestigio di un magistrato in udienza.
2. Il PP ricorre per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p. per inosservanza dell'art. 157 c.p.p. Già in sede di appello si era dedotta la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio emesso il 2.12.1992 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. La notifica era stata infatti eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale senza il previo esperimento del secondo tentativo di notifica diretta previsto dall'art. 157.7 c.p.p. Inoltre la relata di mancata notifica presso l'abitazione non reca l'indicazione dell'orario di accesso, in violazione dell'art. 59 disp.att. c.p.p.;
b) violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all'art.597 c.p.p. La Corte di appello ha affermato che la notifica deve considerarsi regolare in quanto è stato raggiunto lo scopo dell'atto: ma ciò è smentito dalla contumacia dell'atto. Inoltre la sentenza omette del tutto di motivare in ordine al mancato secondo accesso previsto dall'art. 157.7 c.p.p. per la notifica presso l'abitazione.
3. Il ricorso è infondato.
L'atto in contestazione venne infatti notificato mediante deposito nella casa comunale e spedizione dell'avviso di raccomandata, avviso che fu ricevuto da persona identificata per Consiglio Augusto e qualificata come "nipote" dell'imputato. È esatto il rilievo del ricorrente, che richiama l'art. 157.7 c.p.p. e l'art. 59 disp. attuaz. c.c.p. per affermare che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire, secondo le prescritte modalità, un secondo accesso per la ricerca dell'imputato.
Ma questa Corte ha già statuito che l'inosservanza di queste prescrizioni, pur rendendo irregolare la notifica, compromette l'esercizio del diritto di difesa ed è causa di nullità - a norma di quanto dispone l'art. 171 c.p.p. - solo quando impedisce all'interessato il conseguimento dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale (Cass., sez. IV, 10 dicembre 1996, Rossetti, rv. 207.156).
Nella specie un tale effetto deve escludersi, perché la consegna dell'avviso presso il domicilio dell'imputato a persona legata allo stesso da rapporto di parentela deve indurre a ritenere conseguito lo scopo dell'atto.
Nè assume rilievo in senso contrario, potendo ben essere ricondotta a varie altre ragioni, inclusa la libera scelta dell'interessato, la mancata presentazione del PP al giudizio celebrato nei suoi confronti davanti alla Corte di appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998