Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1998, n. 7482
CASS
Sentenza 2 marzo 1998

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La mancata osservanza delle norme degli artt. 157, comma settimo, e 59 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen. costituisce causa di nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 171 dello stesso codice, solo quando impedisce all'interessato il conseguimento dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale (Nella specie, in cui si trattava della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato mediante deposito dell'atto presso la casa comunale con invio dell'avviso, a mezzo posta, nel domicilio dello stesso imputato - ricevuto da persona identificata, qualificatasi "nipote" dell'interessato -, la Corte di cassazione, pur in mancanza di un secondo accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, ha ritenuto conseguito comunque lo scopo dell'atto, essendo avvenuta la consegna dell'avviso presso il domicilio dell'imputato a persona legata allo stesso da rapporto di parentela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1998, n. 7482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7482
    Data del deposito : 2 marzo 1998

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