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21 gennaio 2001
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16 giugno 2023
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Art. 391-decies. (( (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). ))
(( 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui e' applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, e' inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facolta' previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facolta' di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facolta' di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c) )).
(( 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui e' applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, e' inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facolta' previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facolta' di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facolta' di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c) )).
Commentari • 20
- 1. 9 Febbraio 2020 - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/ · 9 febbraio 2020 · 310.2605
Gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art 360 c.p.p. e la prova scientifica Nell'ambito del diritto processuale penale gli accertamenti tecnici non ripetibili, disciplinati principalmente dall'art 360 c.p.p. e dall'art. 391 decies c.p.p., sono gli accertamenti che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione per cause naturali o a causa della stessa attività accertativa e che, data la loro irripetibilità, sono […]
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Giurisprudenza • 28
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2012, n. 17349Provvedimento: […] 3. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato censurando il provvedimento per violazione degli artt. 327 bis e 391 decises c.p.p. e art. 24 Cost. in quanto, a suo giudizio, l'art. 327 bis consente l'espletamento di indagini difensive in ogni stato e grado del procedimento (quindi, anche nell'eventuale giudizio di rinvio e nel possibile giudizio di revisione), non si tratta di accertamento irripetibile (perché verrebbe sottratta solo una minima quantità di inchiostro) e, comunque, l'eventuale irripetibilità dell'atto sarebbe fronteggiabile con la procedura prevista dall'art.391 decies c.p.p. (che prescrive l'avviso al Pubblico Ministero).Leggi di più...
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