Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7766 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
21 22 tu di ER VORTE SUPREMA07766/03 REPUBBLICA ITALIANA EVENT DA IMPOSTA DI BOLLON NOME DEL POPOL ITALIANO DEL 26-10-72 CASSAZIONE Oggetto Excension forsale SEZIONE TERZA CIVILE Pignoramento carversion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: w Presidente NICASTRO Dott. Gaetano R.G.N. 9993/01 - Rel. Consigliere Cron. VITTORIA Dott. Paolo 17119 Rep. 2035 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere- Dott. Giovanni Battista PETTI Ud.14/02/03 SEGRETO Consigliere Dott. Antonio - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AZ LI, RN TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELL'OLMATA 30, presso lo studio dell'avvocato ADRIANA ROMOLI, difesi dagli avvocati PIERO VIOLANTE, MARCO ZANNA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA, con sede in Chieti, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Pace, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F PAOLUCCI DE' 2003 CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO 429 -1- SANDULLI, difesa dall'avvocato PIERLUIGI PENNETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
AN SN, PA NA, DI NU IL, ON TE, OL IO ER, ES IO;
intimati avverso la sentenza n. 386/00 del Tribunale di CHIETI, emessa 1'11/05/00 e depositata il 23/10/00 (R.G. 1066/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Pierluigi PENNETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio EP che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo controversia sorta nel corso di una espropriazione 1. - La forzata immobiliare promossa nei confronti di MP D'ZI. Dagli atti presentati dalle parti emergono i seguenti elementi di fatto. 2. - La debitrice D'ZI, nel processo iscritto al RGE. 48/1992 del tribunale di Chieti, con ricorso del 26.4.1995, presentava istanza per la conversione del pignoramento. Esponeva che, al momento, risultavano iscritti allo stato passivo sette creditori, di ciascuno dei quali indicava generalità ed ammontare del credito, per un ammontare complessivo di L. 162.274.132 oltre le spese di esecuzione, e depositava la somma di L. 33.000.000 pari al quinto del totale dei crediti.
2.1. Il giudice dell'esecuzione, con decreto 4.5.1995, disponeva la sospensione delle operazioni di vendita, fissava l'udienza del 7.11.1995 per la comparizione delle parti avanti a sé, assegnava alla ricorrente il termine del 17.10.1995 per la notifica della ordinanza agli interessati e stabiliva che le note relative ai loro crediti dovessero essere depositate almeno dieci giorni prima dell'udienza.
2.2. Nella udienza del 7.11.1995, mentre creditori comparsi si richiamavano alle note presentate, ed altri chiedevano termine per depositarle, il procuratore della ricorrente chiedeva che la verifica dei crediti fosse congruamente rinviata, sì da consentire alla parte di ottenere l'erogazione di un mutuo già richiesto e poter concludere una transazione con i creditori. 3 2.3. Il giudice dell'esecuzione, rilevato che la ricorrente non disponeva delle somme necessarie per effettuare il versamento delle somme che si sarebbe trattato di determinare, in presenza della opposizione di creditori muniti di titolo esecutivo e considerato che l'esecuzione era iniziata già nel 1992, revocava di sospensione e fissava per l'incanto il giornol'ordinanza 17.10.1996. 2.4. L'8.10.1996, la D'ZI, unitamente a VI IA, suo coniuge ed anch'esso debitore e proprietario dei beni presentavano una istanza con cui chiedevano che il pignorati, giudice dell'esecuzione, ripristinata la sospensione del processo e convocate le parti, determinasse la somma necessaria per la conversione del pignoramento e le modalità del suo deposito. Chiedevano anche ed in via subordinata il rinnovo delle operazioni di determinazione del prezzo d'asta. Con decreto del 10.10.1996, steso in calce al ricorso, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, dopo aver richiamato la precedente ordinanza del 17.11.1995, con cui considerava d'avere definitivamente rigettato l'istanza di conversione. -- Nell'udienza del 17.10.1996 i debitori reiteravano la 2.5. richiesta che si provvedesse sulla istanza di conversione, richiesta che era però rigettata. - VI IA e MP D'ZI, con ricorso depositato 3 il 22.10.1996, hanno proposto opposizione agli atti esecutivi. Hanno sostenuto che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di come sull'istanza di provvedere sull'istanza di conversione, 4 rinnovazione della stima dei beni ed hanno chiesto di annullare i provvedimenti del 7.11.1995, 10.10.1996 e 17.10.1996. Nel ricorso i debitori si sono dichiarati disposti ad effettuare il versamento della somma residua necessaria per l'estinzione del debito.
4. Il tribunale di Chieti, con sentenza 23.10.2000, ha rigettato l'opposizione. Ha considerato che sulla istanza di conversione si era provveduto con l'ordinanza del 17.11.1995, che l'aveva rigettata, e perciò la relativa opposizione avrebbe dovuto essere proposta nei successivi cinque giorni né il termine per l'opposizione poteva essere riaperto dalle istanze di revoca. D'altra parte, il giudice della esecuzione ha il dovere di determinare la somma da versare sol quando ritenga che la richiesta di conversione sia ammissibile. Infine, non appariva censurabile che l'istanza di rinnovo della stima fosse stata respinta con decreto. 5. - VI IA e MP D'ZI hanno chiesto la cassazione della sentenza. Ha resistito con controricorso la Cassa di risparmio della provincia di Chieti. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene due motivi. 2. - Il primo denunzia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 495, terzo e (1 ) quarto comma, dello stesso codice). 5 I ricorrenti svolgono questi argomenti. Il giudice dell'esecuzione, nella udienza del 17.11.1995, non provveduto a determinare la ulteriore somma da depositare, ha perché si è basato sulla dichiarazione del difensore, circa la necessità della debitrice di disporre di un maggior tempo per procurarsi il denaro necessario. Sul punto avrebbe invece dovuto sentire direttamente la parte. Del resto, la dichiarazione del difensore non impediva che la somma da depositare fosse determinata. Se poi la somma non fosse stata versata, avrebbe potuto invece pronunciarsi la decadenza dal diritto alla conversione. 2.1. - La cassazione della sentenza, col secondo motivo, è stata chiesta per difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 617, secondo comma). I ricorrenti lamentano che il tribunale abbia dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione presentata il 22.10.1996, senza però affatto considerare che ne era stata oggetto l'ordinanza 17.10.1996, con cui era stata rigettata l'istanza di revoca dei provvedimenti 10.10.1996 e 7.11.1995. 2.3. - I due motivi possono essere esaminati insieme. Il secondo è infondato. Il primo diviene di conseguenza inammissibile. 3. - L'opposizione è stata respinta per due ragioni. La prima ragione è stata, che la richiesta di conversione era stata rigettata già con l'ordinanza del 17.11.1995 e che la parte avrebbe potuto e dovuto impugnare quell'ordinanza nei successivi 6 cinque giorni, se avesse avuto interesse a vedere determinata somma da depositare;
aveva invece presentatoallora la ulteriore istanze di revoca di quell'ordinanza, dopo che il termine per impugnarla era scaduto, ma il rigetto di una istanza di revoca non riapre il termine per l'opposizione. Questo secondo punto della decisione si fonda su un principio di diritto che la Corte ha altra volta affermato. Nella sentenza 23 febbraio 1998 n. 1943 è stato preso in considerazione il regime dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione sulla istanza con cui gli si chiede di modificare о revocare un suo precedente provvedimento, facendo esercizio del potere che gli è dato dall'art. 487 cod. proc. civ. Si è considerato che non sono suscettibili di impugnazione i provvedimenti di diniego con cui il giudice dell'esecuzione, anche per la motivazione addotta, non altera la posizione fatta alla parte dal provvedimento di cui il giudice rifiuta la modifica o la revoca: in questi casi, consentire l'opposizione agli atti contro il provvedimento negativo significherebbe infatti riaprire a favore della parte decadutane la possibilità di far valere i vizi di cui era affetto il provvedimento precedente. Orbene, i ricorrenti, nel secondo motivo, hanno sostenuto che, nel dichiarare inammissibile la loro opposizione, il tribunale non ha affatto considerato che l'opposizione era stata tempestivamente proposta contro l'ordinanza 17.10.1996, con cui il giudice aveva rifiutato di revocare i precedenti provvedimenti del 10.10.1996 e del 17.11.1995. 7 Ma si è visto che, al contrario, il tribunale ha detto che il rigetto dell'istanza di revoca non valeva a riaprire il termine per impugnare quei precedenti provvedimenti. Fissato che questo punto della decisione è dunque conforme a diritto, ci si deve allora soffermare sull'altro, ovverosia sulla interpretazione che il tribunale, come il giudice della esecuzione prima di lui, nei provvedimenti del 17 e del 10.10.1996, ha dato della prima ordinanza del 17.11.1995, come di una ordinanza che aveva rigettato l'istanza di conversione ed aveva così chiuso il subprocedimento aperto da quella istanza, così pregiudicando l'interesse a vederlo completato con la determinazione della somma da depositare. Di questa interpretazione, non è stata svolta critica né nel secondo motivo né nel primo. Concludendo, la prima ragione su cui il tribunale ha fondato la propria decisione, attaccata col secondo motivo, basta invece a sorreggerla e dunque i ricorrenti non hanno interesse a vedere esaminata l'altro motivo. - Il ricorso è rigettato.
4. I ricorrenti sono condannati a rimborsare, in solido tra 5. loro, le spese di questo grado del giudizio alla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti. Le spese sono liquidate nel dispositivo. Alla somma liquidata in 3.000 Euro per onorari, si deve aggiungere il rimborso forfettario delle spese generali, nella 8 misura del 10 per cento di tali onorari (art. 15 della tariffa forense).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti le spese del giudizio di cassazione, con gli accessori come per legge, liquidando le spese in complessivi 3.100 Euro, 3.000 dei quali per onorari, aggiunto a questi il rimborso delle spese generali. Così deciso il giorno 14 febbraio 2003 in Roma nella camera di della terza sezione civile della Corte suprema diconsiglio cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore свиби я Hm IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancellerie jogch 6 MDG 2003. IL CANCELLIERE CT Dott.ssa Mana Aietro CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 22-7-03 serie 4 al n.27185 versate € 129,11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) CASSAZION IL DIRETTORE D. CANCELLERIA (F. Filippi Sceffpino) R P U S