Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 11116
CASS
Sentenza 7 gennaio 2014

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In tema di intercettazioni telefoniche, la previsione dell'art. 267 cod. proc. pen. secondo cui "il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", si riferisce unicamente alle operazioni previste dal precedente art. 266; ne consegue che la cosiddetta "masterizzazione" dei dati delle conversazioni registrate può legittimamente essere svolta da soggetti diversi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui esecuzione da parte di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.

Non è configurabile alcuna nullità nè inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in conseguenza di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, effettuata fuori dei locali della Procura della Repubblica dove sono state eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, e di omessa verbalizzazione di tale attività. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la "masterizzazione" siccome consistente nel trasferimento su supporti informatici di quanto registrato, è operazione diversa dalla "registrazione" e che i casi di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di cui all'art. 271 cod. proc. pen., in quanto tassativi, non possono essere oggetto di applicazione analogica).

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  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 11116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11116
Data del deposito : 7 gennaio 2014

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