Sentenza 7 gennaio 2014
Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche, la previsione dell'art. 267 cod. proc. pen. secondo cui "il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", si riferisce unicamente alle operazioni previste dal precedente art. 266; ne consegue che la cosiddetta "masterizzazione" dei dati delle conversazioni registrate può legittimamente essere svolta da soggetti diversi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui esecuzione da parte di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.
Non è configurabile alcuna nullità nè inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in conseguenza di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, effettuata fuori dei locali della Procura della Repubblica dove sono state eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, e di omessa verbalizzazione di tale attività. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la "masterizzazione" siccome consistente nel trasferimento su supporti informatici di quanto registrato, è operazione diversa dalla "registrazione" e che i casi di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di cui all'art. 271 cod. proc. pen., in quanto tassativi, non possono essere oggetto di applicazione analogica).
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 11116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/01/2014
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 16
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA SI - rel. Consigliere - N. 38256/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI;
contro
- IT AN n. 4/01/1979 a ROMA;
- US LE n. 2/02/1983 a ROMA;
nonché da:
- LI CI n. 9/02/1964 a ROMA;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di SASSARI in data 13/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SI Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del PM, con conseguente annullamento dell'ordinanza nei confronti di OR SI e TA DR, e per l'inammissibilità del ricorso di AE CI;
udite, per la ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Gabriella Pinna Nossai del Foro di Sassari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/06/2013, depositata in data 17/06/2013, il tribunale del riesame di SASSARI: a) rigettava la richiesta di riesame presentata dall'indagata LI CI;
b) annullava, nei confronti di IT AN e US LE, l'ordinanza emessa in data 15/05/2013 dal GIP del medesimo tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per reati in materia di stupefacenti;
la misura cautelare era stata disposta in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, il US e il IT risultano indagati del reato di cui all'art. 110 c.p., artt. 73 ed 80 TU Sup. per aver in concorso tra loro ceduto circa 40 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish, trasportandola dalla Sardegna alla Penisola, cedendola alla LI ed ad altro coindagato non impugnante (tale ALLOCCA MAURIZIO); la LI, oltre ad essere indagata per la ricezione del predetto quantitativo di stupefacente (capo e), risulta indagata per tre episodi di spaccio di sostanze stupefacenti (capi g), h) ed i).
2. Ha proposto tempestivo ricorso il PM presso il Tribunale di Sassari, impugnando l'ordinanza predetta, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, in particolare, il vizio di mancanza,
contraddittorietà, illogicità della motivazione in relazione all'insussistenza dei gravi indizi di reità in capo agli indagati IT e US in ordine al contestato reato di cui agli artt. 110 c.p. 73 ed 80 T.U. Stup. (capo e); in sintesi, si duole il PM
ricorrente per aver il tribunale erroneamente ritenuto non integrato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., comma 1, riferendo di una contraddittoria compresenza di elementi,
fondanti il provvedimento cautelare del GIP, in relazione a fatti incompatibili tra loro e con la ricostruzione del fatto sub e), sostenendo che non sarebbe stato chiarito in base a quali elementi esterni, fatti certi o pacificamente acquisiti agli atti, ovvero a proposizione valutative non meramente apodittiche, siasi potuto attribuire agli indagati la specifica condotta contestata;
l'ordinanza del GIP, deduce invece il PM ricorrente, ben chiarisce gli indizi di colpevolezza che emergono in relazione agli indagati, nè le presunte incongruenze risultano dalla lettura dell'ordinanza genetica, rilevandosi, peraltro, che la decisione impugnata sembrerebbe fondarsi su ritenute incongruenze desumibili solo dal raffronto della ricostruzione dei fatti operata dal GIP con una nota di polizia del 29/05/2012, anziché sulla specifica critica del ragionamento fondante il provvedimento genetico e sulla sua globale valutazione degli elementi in atti;
inoltre, deduce il ricorrente, la decisione risulterebbe fondata su una valutazione del tutto segmentata e disorganica dei gravi indizi ricavabili dagli atti e, invece, correttamente presi in considerazione dal GIP, difettando dunque quella lettura d'insieme dei molteplici elementi offerti dagli atti e richiamati nell'ordinanza annullata quanto ai due indagati, avendo il tribunale del riesame omesso di considerare o altrimenti interpretare alcuni dati assolutamente rilevanti, sminuendone nel contempo altri.
3. Ha proposto, inoltre, tempestivo ricorso il difensore cassazionista dell'indagata LI CI, impugnando l'ordinanza predetta, deducendo sei motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
3.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p. per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p.; in sintesi, si duole la ricorrente per aver il tribunale del riesame respinto la censura relativa al difetto di motivazione del decreto autorizzativo emesso dal GIP in data 22 maggio 2012, ritenendo non necessario che lo stesso debba essere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge (gravi indizi di reato ed indispensabilità) con riferimento specifico a ciascun soggetto nei cui confronti si procede e, ancora, ritenendo esaustiva la motivazione di secondo grado per relationem di tale provvedimento, in quanto "rinviante" all'atto di polizia.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 268 c.p.p.; in sintesi, si duole la ricorrente per aver il tribunale del riesame escluso che dal verbale d'inizio e fine operazioni o da altri atti potesse desumersi che le registrazioni delle comunicazioni, di cui era stato autorizzato l'ascolto "in remoto", non fossero avvenute per mezzo degli impianti esistenti negli uffici della Procura della Repubblica, il tutto però in assenza della compiuta documentazione delle relative operazioni ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 1. 3.3. Deduce, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p., comma 4; in sintesi, si duole la ricorrente per aver il tribunale del riesame affermato che, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni, non sarebbe vietata la c.d. masterizzazione dei dati in luogo diverso, laddove, invece, la censura difensiva mossa in sede di riesame verteva sull'eccepita illegittimità della predetta operazione di masterizzazione da parte di personale civile, laddove l'art. 267 c.p.p., comma 4, esclude la facoltà di delega o sub-delega a personale diverso dalla PG delle operazioni d'intercettazione.
3.4. Deduce, con il quarto motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p., comma 3; in sintesi, si duole la ricorrente per aver il tribunale del riesame respinto la censura difensiva circa la generica e ripetitiva motivazione adottata da parte del GIP in tutti i provvedimenti emessi in ordine alla valutazione della permanenza dei presupposti per la prosecuzione delle operazioni di intercettazione, nessuno dei quali conterrebbe alcun riferimento specifico al soggetto nei cui confronti è disposta la proroga e, inoltre, sarebbe motivato per relationem operando un integrale richiamo alle note della PG, con conseguente integrazione del vizio, già in precedenza dedotto, che si sostanzierebbe in una completa omissione della motivazione o in una motivazione apparente.
3.5. Deduce, con il quinto motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari;
in sintesi, si duole la ricorrente per aver il tribunale confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale ritenendo sussistere il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato con motivazione apodittica e generica, senza alcun riferimento alla posizione dell'indagata, ne' porre alcuno sforzo integrativo della motivazione dell'ordinanza genetica, limitandosi ad aderire alla motivazioni apparenti del GIP, affermando l'esistenza di esigenze di difesa sociale fondate essenzialmente sulla gravità dell'ipotesi accusatoria e sui precedenti penali dell'indagata; inoltre, deduce l'omessa motivazione del tribunale del riesame in ordine alla circostanza, dedotta in sede di discussione, secondo cui le esigenze cautelari risulterebbero affievolite da decorso del tempo.
3.6. Deduce, infine, con il sesto motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari;
in sintesi, si duole la ricorrente per aver il tribunale confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale senza motivare in ordine alla censura, sollevata in sede di riesame, in ordine alla mancanza di qualsiasi motivazione dell'ordinanza genetica circa il tempo decorso dai fatti ascritti, atteso che il provvedimento restrittivo era stato emesso ad oltre un anno di distanza dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso della LI dev'essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
4. Deve premettersi che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio prognostico di "elevata probabilità di colpevolezza", tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché di tipo "statico" e condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995). La specifica valutazione prevista in merito all'elevata valenza indiziante degli elementi a carico dell'accusato, che devono tradursi in un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla sua colpevolezza, mira, infatti, a offrire maggiori garanzie per la libertà personale e a sottolineare l'eccezionalità delle misure restrittive della stessa.
Il contenuto del giudizio da farsi da parte del giudice della cautela è evidenziato anche dagli adempimenti previsti per l'adozione dell'ordinanza cautelare.
L'art. 292 c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995, prevedendo per detta ordinanza uno schema di motivazione vicino a quello prescritto per la sentenza di merito dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), impone, invero, al giudice della cautela sia di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, di indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti e di giustificare l'esito positivo della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, sia di esporre le ragioni per le quali ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa, e comunque a favore dell'accusato (comma 2, lett. c) e c bis).
4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511). A norma dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n. 31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Relativamente alle regole da seguire, questo Collegio ritiene che, alla stregua del condivisibile orientamento espresso da questa Corte, dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nel delineare i confini del libero convincimento del giudice cautelare con il richiamo alle regole di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pone un espresso limite legale alla valutazione dei "gravi indizi".
4.2. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).
4.3. Per quanto di interesse in questa sede, essendo stata impugnata l'ordinanza del tribunale del riesame, investito esclusivamente della richiesta inerente la sostituzione della custodia carceraria in quella detentiva domiciliare, il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).
Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685).
5. Tanto premesso è quindi possibile affrontare i profili di censura svolti dalla ricorrente LI che, all'evidenza possono essere suddivisi in due gruppi, un primo gruppo (motivi dal n. 1 al n. 4) con cui vengono prospettate altrettante violazioni della legge processuale penale e, un secondo gruppo (motivi n. 5 e n. 6), con cui vengono invece prospettate doglianze afferenti a pretesi vizi motivazionali, peraltro limitati al solo profilo del periculum, ovvero alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari sottese alla misura custodiale applicata;
ciò, del resto, si desume dalla stessa lettura dell'impugnata ordinanza, in cui il collegio della cautela chiarisce come la difesa non avesse avanzato specifiche doglianze tese a porre in discussione le ipotesi accusatorie formulate nei suoi confronti;
quanto al profilo del periculum, peraltro, l'ordinanza impugnata indica le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione di rigetto dell'impugnazione cautelare di merito, chiarendo come la particolare gravità dei fatti ascritti all'indagata, i numerosi precedenti penali a suo carico, anche specifici per evasione, escludano l'applicazione di misure cautelari attenuate rispetto a quella custodiale detentiva applicata. Deve, poi, evidenziarsi un ulteriore elemento che rende inammissibili tutti i motivi di ricorso di natura "processuale" prospettati dalla AE;
ed invero, come si desume dall'ordinanza impugnata, i motivi concernenti sia la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni che la dedotta insussistenza delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari vennero prospettati, in sede di riesame, unicamente dalla difesa dei coindagati OR e TA, non dalla difesa AE. Ciò sarebbe sufficiente a qualificare il ricorso inammissibile, in quanto il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3, che prevede l'inammissibilità del ricorso se proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è applicabile anche nel caso di mancata deduzione in sede di riesame poiché il relativo procedimento, avendo carattere sostanziale di impugnazione del merito, si presenta equiparabile all'appello (Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993 - dep. 21/10/1993, Foti, Rv. 195324). Non avendo, infatti, prospettato la AE in sede di riesame, alcuna doglianza di tipo "processuale", con riferimento in particolare alla nullità e/o inutilizzabilità delle intercettazioni, tutti e quattro i motivi di ricorso proposti davanti a questa Corte devono essere dichiarati inammissibili.
6. Gli stessi, peraltro, si appalesano manifestamente infondati per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Quanto al primo motivo (violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p.), è sufficiente richiamare quanto puntualmente esposto nell'ordinanza impugnata (v. pag. 2), in sede di rigetto del corrispondente motivo sollevato dalla difesa degli indagati OR e TA;
ambedue i requisiti (gravi indizi di reato ed indispensabilità) che, a detta della difesa, sarebbero assenti con riferimento specifico a ciascun soggetto nei cui confronti si procede, in realtà - chiarisce il tribunale del riesame - risultano presenti del provvedimento genetico;
analogamente deve affermarsi con riferimento all'ulteriore profilo di doglianza, secondo cui non sarebbe esaustiva la motivazione di secondo grado per relationem di tale provvedimento, in quanto "rinviante" all'atto di polizia. Quanto affermato dal collegio della cautela, risponde puntualmente ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte, in particolare dovendosi ricordare che in tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, non essendo necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, è consentito che detta motivazione (che ben può richiamare atti contenuti nella richiesta del PM o che siano comunque nella disponibilità delle parti) si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi (Sez. 5, n. 776 del 15/02/2000 - dep. 09/03/2000, Coppola G, Rv. 215980).
Non dev'essere, infatti, dimenticato che l'onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga, è assolto anche "per relationem", mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi, essendo preclusa al giudice l'integrazione di una motivazione mancante - intesa questa anche come motivazione solo apparente perché meramente riproduttiva del dato normativo - ma non quella di una motivazione incompleta, insufficiente o inadeguata, emendabile dal giudice al quale la doglianza venga prospettata, sia esso quello di merito, che deve utilizzare gli esiti delle intercettazioni, o quello dell'impugnazione, nella fase di merito o in quella di legittimità (Sez. 1, n. 9764 del 10/02/2010 - dep. 11/03/2010, Femia, Rv. 246518).
6.2. Quanto al secondo motivo (violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p. per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 268 c.p.p.), al fine di evidenziarne la manifesta infondatezza è sufficiente in questa sede richiamare ancora una volta quanto esposto nell'ordinanza impugnata (v. pag. 2) in sede di rigetto dell'eccezione proposta dai coindagati, si legge nell'ordinanza che il PM ha autorizzato l'ascolto remoto non contestuale delle intercettazioni e che, da nessuno degli atti indicati dalla difesa (verbale d'inizio e fine operazioni o da altri atti), potesse desumersi che le registrazioni delle comunicazioni, di cui era stato autorizzato l'ascolto "in remoto", non fossero avvenute per mezzo degli impianti esistenti negli uffici della Procura della Repubblica;
tra l'altro, nulla vieta, si legge nell'ordinanza, che la masterizzazione dei dati sia compiuta in un luogo diverso, trattandosi di operazione concettualmente diversa dalla registrazione.
Il Collegio condivide le argomentazioni esposte dal giudice della cautela, in quanto non risulta da alcun atto che il presupposto fondante la doglianza difensiva siasi verificato, ossia che le operazioni di registrazione siano state eseguite fuori dai locali della Procura;
sul punto, peraltro, è pacifico, anche secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, che ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni l'unica condizione è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 - dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395; le stesse Sezioni Unite, peraltro, hanno precisato, con riguardo all'attività di riproduzione, ovvero di masterizzazione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali). A ciò si aggiunga, che l'art. 268 c.p.p., comma 1, la cui violazione è stata dedotta dalla difesa, in realtà
prevede la sola verbalizzazione delle operazioni di registrazione e non altro. Nessun rilievo, dunque, può attribuirsi all'eventuale mancata verbalizzazione delle operazioni di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, non essendo qualificabile tale omissione ne' in termini di nullità (stante il noto principio di tassatività: art. 177 c.p.p.), ne' in termini di inutilizzabilità, espressamente prevista per la violazione dell'art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, cui rinvia l'art. 271 c.p.p., comma 1. Del
resto, come già affermato da questa Corte, i casi di divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 c.p.p., sono tassativi, dovendosi peraltro escludere ogni possibilità di applicazione analogica di tali divieti (v., tra le tante: Sez. 4, n. 20130 del 28/02/2005 - dep. 27/05/2005, Littera, Rv. 231368): in essi non può pertanto ricomprendersi la mancata verbalizzazione delle operazioni di masterizzazione.
Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"Non sussiste alcuna nullità ne' inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui l'operazione di masterizzazione dei dati relativi alle conversazioni registrate non sia svolta nei locali della procura della Repubblica dove sono state eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, ne' sia stata curata la verbalizzazione di tali operazioni, prevedendo espressamente l'art. 268 c.p.p., comma 1, la sola verbalizzazione delle operazioni di registrazione ne' potendo i casi di divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 c.p.p., in quanto tassativi, essere analogicamente applicati".
6.3. Quanto al terzo motivo (violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p. per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p., comma 4), ancora una volta, al fine di escluderne qualsiasi fondatezza, è sufficiente rilevare che tale motivo non venne chiaramente prospettato, in sede di riesame, non solo dalla AE, ma nemmeno dalla difesa dei coindagati OR e TA. Lo stesso tribunale, infatti, ha motivato riferendosi alla natura delle operazioni di masterizzazione, sottolineando come si tratti di qualcosa di concettualmente diverso dalla registrazione. Ciò dimostra, quindi, che il motivo, come proposto, si poneva come aspecifico, in quanto lo stesso giudice della cautela non era riuscito a cogliere con chiarezza il profilo di doglianza (peraltro esposto, lo si ricorda ancora una volta, dai soli coindagati e non dalla AE). Va qui ricordato che l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati (v., sul punto: Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008 - dep. 28/10/2008, Falcioni ed altri, Rv. 241477). Ciò, dunque, è sufficiente a qualificare il ricorso inammissibile, in quanto il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3, che prevede l'inammissibilità del ricorso se proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è applicabile anche nel caso di mancata deduzione in sede di riesame poiché il relativo procedimento, avendo carattere sostanziale di impugnazione del merito, si presenta equiparabile all'appello (Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993 - dep. 21/10/1993, Foti, Rv. 195324). In ogni caso, la manifesta infondatezza del motivo, discende da quanto già esposto a proposito del precedente motivo di ricorso;
ed invero, la norma di cui si evoca la violazione (art. 267 c.p.p., comma 4), nel prevedere che "il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", si riferisce ovviamente alle operazioni previste dall'art. 266 c.p.p., ossia le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni;
qualsiasi altra "operazione" diversa, ancorché correlata, qual è la masterizzazione, non rientra nella previsione normativa evocata;
legittimamente, dunque, l'operazione di masterizzazione dei dati registrati può essere svolta da personale civile, trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui esecuzione ad opera di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali. Dev'essere, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"L'art. 267 c.p.p., comma 4), nel prevedere che il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria si riferisce unicamente alle operazioni previste dall'art. 266 c.p.p.; ne consegue che l'operazione di masterizzazione dei dati delle conversazioni registrate può legittimamente essere svolta da soggetti diversi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, trattandosi di operazione estranea alla nozione di registrazione, la cui esecuzione ad opera di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali".
6.4. Quanto al quarto motivo (violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 271 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p., comma 3), ancora una volta, al fine di escluderne la fondatezza, è sufficiente richiamare in questa sede quanto già adeguatamente esposto dal tribunale del riesame a sostegno delle ragioni del rigetto dell'analoga istanza sollevata dai coindagati;
si legge nell'ordinanza impugnata, che il PM, nel richiedere le proroghe, si sia richiamato alle note del NORM, implicitamente aderendovi, e che il GIP abbia motivatamente accolto le richieste, illustrando il relativo passaggio argomentativo. Questo Collegio condivide quanto affermato dal giudice della cautela, rinviando a quanto sopra già esposto a proposito della legittimità del rinvio "per relationem", non ravvisandosi il vizio denunciato, atteso che il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda - come nel caso in esame - a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione (Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004 - dep. 27/01/2005, P.G. in proc. Tornasi ed altri, Rv. 230453).
7. Passando, infine, ad analizzare i due profili di doglianza afferenti all'asserito vizio motivazionale (motivi n. 5 e n. 6 del ricorso LI), in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritiene questa Corte possibile la loro trattazione unitaria, atteso che gli stessi, pur formalmente denunciando, contestualmente, un duplice vizio motivazionale, esprimono nella sostanza doglianze attinenti ad al profilo del periculum oggetto del percorso logico - argomentativo che sostiene il provvedimento impugnato.
Di tali motivi, ad avviso del Collegio, emerge, all'evidenza, sia la manifesta infondatezza che la genericità.
Da un lato, infatti, la ricorrente si limita a riproporre le medesime doglianze già espresse davanti al tribunale del riesame senza tener conto delle argomentazioni offerte dal giudice del gravame a confutazione delle originarie censure, apparendo dunque il motivo aspecifico, ossia generico ed indeterminato, in quanto ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del riesame, risultando tale motivo carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (v. tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Dall'altro lato, il motivo appare comunque manifestamente infondato. Ed invero, l'impugnata ordinanza motiva adeguatamente circa l'insussistenza della dette carenze motivazionali dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, dando atto di averne criticamente valutato le ragioni nel momento in cui valorizza quegli elementi che escludono il dedotto vizio motivazionale.
7.1. In particolare, l'ordinanza impugnata indica le ragioni logico- giuridiche poste a fondamento della decisione di rigetto dell'impugnazione cautelare di merito, chiarendo come la particolare gravità dei fatti ascritti all'indagata, i numerosi precedenti penali a suo carico, anche specifici per evasione, escludano l'applicazione di misure cautelari attenuate rispetto a quella custodiale detentiva applicata. Si tratta, all'evidenza, di motivazione che, seppure nella sinteticità del suo apparato motivazionale, soddisfa adeguatamente quell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 c.p.p., ritagliando il giudizio di permanenza delle esigenze cautelari sulla persona dell'indagata (il riferimento alla gravità dei fatti alla stessa ascritti ed ai precedenti penali, specifici, per evasione, è chiaro e non lascia adito a dubbi) e dando conto dell'adeguatezza della misura applicata (nel senso che il suo vissuto processuale e la predetta gravità non consentivano l'applicazione di altra misura cautelare di difesa sociale diversa da quella carceraria); ne', poi, può ritenersi rilevante la circostanza, secondo cui la motivazione non conterrebbe alcuna indicazione su quanto dedotto dalla difesa in sede di discussione, nel senso che le esigenze cautelari risulterebbero affievolite da decorso del tempo. Ed invero, dev'essere qui ricordato che il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari, nel caso di specie nemmeno prospettati dalla ricorrente in sede di ricorso, non potendo qualificarsi, di per sè, come elemento idoneo a suffragare tale tesi, la mera circostanza che il provvedimento restrittivo era stato emesso ad oltre un anno di distanza dai fatti (Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013 - dep. 06/06/2013, Sisti, Rv. 255832).
8. A non diversa conclusione deve pervenirsi quanto al ricorso proposto dal PM avverso l'ordinanza impugnata, relativamente alla posizione dei coindagati US e IT.
Ed invero, anche alla luce delle memorie di replica depositate all'ud. 7/01/2014, i profili di doglianza esposti dal PM ricorrente, non sembrano cogliere nel segno, laddove evidenziano i profili di contraddittorietà e manifesta illogicità dell'apparato motivazionale della decisione impugnata. Ed invero, il ricorso si articola in censure di merito che mirano ad una rilettura, in astratto plausibile, dei fatti, valorizzando elementi "svalutati" e/o trascurati dal tribunale del riesame, ma che, in questa sede, ed allo stato, non consentono a questa Corte di sindacare la legittimità del provvedimento impugnato, la cui tenuta motivazionale, sotto il profilo della gravità indiziaria, non presenta profili di illogicità manifesta o contraddittorietà. Ed invero, è stato più volte autorevolmente affermato da questa Corte che, pur dopo la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa (o più adeguata o ad essa favorevole, nell'ottica della parte impugnante) delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510).
9. Il ricorso del PM dev'essere, pertanto, rigettato. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso della LI segue, invece, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M..
Dichiara inammissibile il ricorso di AF CI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014