Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
Costituisce legittima espressione del diritto di critica, tale da escludere la punibilità del fatto, l'uso, da parte del preside di istituto, dell'espressione "futili e superficiali", in risposta alle considerazioni contenute nella lettera di un insegnante inviata in precedenza agli stessi destinatari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2016, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
02200-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2898/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO IDnte - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.14510/2016 CARLO ZAZA Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/12/2015 del TRIBUNALE di MACERATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per Udit i i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Di Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 05/05/2014, il Giudice di pace di Macerata aveva dichiarato EL OC colpevole del reato di diffamazione (perché, comunicando con più persone mediante una missiva inviata a tutti i membri del consiglio di classe, offendeva, attraverso l'attribuzione di un fatto determinato, la reputazione della Prof.ssa RA NO affermando quanto segue: ... i riferimenti in premessa e a corollario della sua lettera si ritengono incomprensibili, futili e superficiali, con evidenti cadute di stile che sfiorano l'offesa nei miei confronti»: fatto commesso il 27/04/2012) e di minaccia (sempre in danno di RA NO) e aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investito dell'impugnazione dell'imputata, il Tribunale di Macerata, con sentenza deliberata il 18/12/2015, ha assolto EL OC dal reato di minaccia e, rideterminate in melius la pena irrogata e la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione EL OC, attraverso il difensore avv. G. M. Mazzei, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo lamenta mancanza della condizione di procedibilità, in quanto nella denuncia presentata dalla persona offesa non può ravvisarsi alcuna richiesta di punizione del colpevole. Il secondo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 595 cod. pen. Gli aggettivi "futile" e "superficiale" sono comunemente utilizzati nella prassi giudiziaria, senza che da ciò scaturiscano procedimenti per ingiuria o diffamazione. Le espressioni utilizzate dalla ID OC erano puramente critiche, non potevano essere considerate espressione di dura disapprovazione o riprovazione caratterizzate dall'asprezza dei toni, erano chiaramente ed espressamente riferite al contenuto e alle frasi scritte dalla Prof.ssa NO nella propria missiva e non alla persona, non costituivano disprezzo per l'autore del comportamento, non erano gravemente infamanti e inutilmente umilianti e non trasmodavano in un'aggressione verbale al soggetto criticato. I riferimenti contenuti nella missiva della ricorrente a derive personalistiche ed egocentriche 2 dimostra l'intenzione della ID di recuperare il rapporto con la NO, concretizzandosi, quelle espressioni, in un attestato di stima nei confronti della persona offesa, che, come dalla stessa evidenziato nella denuncia, ha riconosciuto e spiegato che la frase non era a lei rivolta. Il terzo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 599 cod. pen. La risposta della ID fu conseguenza della lettera inviata da NO a tutto consiglio di classe, nella quale erano contenute esplicite accuse e frasi ingiuriose nei confronti della ricorrente, accusata di averla "accantonata", di aver usurpato le funzioni attribuitele e di anteporre velleità personali al bene comune. La missiva di NO era tesa a screditare e ad offendere la ID OC e la sua professionalità, la cui risposta era del tutto proporzionata agli attacchi ricevuti, sicché è applicabile al caso di specie l'art. 599 cod. pen.
3. Con raccomandata del 09/11/2016 pervenuta a questa Corte in data 11/11/2016, il difensore e procuratore speciale della parte civile avv. S. M. Ghio ha trasmesso una memoria con la quale chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa mette conto ribadire che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014 - dep. 14/05/2014, Cutri', Rv. 259618; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015 - dep. 22/12/2015, Ciotti, Rv. 265935; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 - dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252711): la memoria trasmessa nell'interesse della parte civile non ha osservato il termine indicato, sicché non può essere presa in considerazione. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei termini e per le ragioni che di seguito si indicheranno.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato dal giudice di appello, con rilievo neppure oggetto di censura da parte della ricorrente, la denuncia presentata dalla persona offesa conteneva la richiesta di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, richiesta, all'evidenza, univocamente dimostrativa della manifestazione di una volontà di perseguire l'autore del fatto. A ciò si aggiunga che il verbale di ricezione delle 3 dichiarazioni della persona offesa fa espresso riferimento alla querela, il che conferma la manifesta infondatezza della censura.
3. Il secondo motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.
3.1. In premessa, mette conto richiamare in estrema sintesi, da un lato, gli aspetti essenziali della vicenda nella quale il fatto oggetto di imputazione si inserisce e, dall'altro, le valutazioni svolte dalla sentenza di appello a conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di diffamazione. Alcuni giorni prima del fatto (precisamente, il 24/04/2012) l'imputata aveva ricevuto una lettera nella quale RA NO giustificava la scelta di dimettersi dal ruolo di segretario verbalizzante attribuendo alla decisione il carattere di una sana contestazione verso quanti, indiscutibilmente, più competenti di me, antepongono velleità personali al bene comune». La missiva di NO, a sua volta, si ricollegava alla sostituzione della stessa, quale segretario verbalizzante, con una docente estranea al consiglio di classe in corso e, precisamente, con la Vice ID Francesca NI, la quale, come risulta dalla sentenza di primo grado, ha dichiarato che quando fu «chiamata a scrivere materialmente il verbale nessuno ebbe a fare obiezioni o rimostranze». La sentenza impugnata ha richiamato la frase di cui all'imputazione, sottolineando che essa utilizza aggettivi "futili" e "superficiali" dal valore - chiaramente spregiativo nei confronti dell'interlocutrice; tali espressioni, osserva ancora il giudice di appello, appaiono in chiara contiguità logica e consequenzialità espressiva con una frase successiva che faceva riferimento a derive personalistiche ed egocentriche che non le [ossia, a NO] appartengono»: le espressioni, rileva il Tribunale di Macerata, «appaiono un chiaro attacco personale alla interlocutrice, che si insinua (sia pur celandosi formalmente sotto apparenti negatorie) avere scritto la precedente missiva per egocentrismo, invidia e frustrazione»: di qui la conclusione secondo cui la missiva integra, unitariamente considerata, un'offesa alla persona della NO, accusata di avere scritto per sentimenti riprovevoli e indicativi di problematiche - personali espressioni prive di valore e profondità, chiaramente frutto delle carenze personali alla stessa addebitate». Il giudice di appello ha poi escluso che le espressioni in questioni siano giustificate dall'esercizio del diritto di critica, in quanto «i toni usati appaiono del tutto trascendenti rispetto alle necessità dell'atto né il contesto era tale (ad es. agone politico) da legittimare coloriture suggestive anche ingiuriose».
3.2. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (Sez. 5, n. 6758 del 21/01/2009 - dep. 17/02/2009, Bertocchi, Rv. 243335): essenziale, dunque, è lo scrutinio relativo, oltre che alla eventuale valenza intrinsecamente lesiva della dignità umana del destinatario rivestita dall'espressione in questione e alla direzione della stessa, ossia la verifica se essa si sia diretta all'azione oggetto dei rilievi critici del titolare di una posizione sovraordinata ovvero se, pur traendo spunto dalla censura di una determinata condotta, si sia tradotta in un attacco personale all'individuo. In altri termini, non esorbitano dall'area della liceità penale le contestazioni che non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente (Sez. 5, n. 31624 del 24/06/2008 - dep. 29/07/2008, Bregoli, Rv. 241179), posto che anche nei rapporti tra persone esercenti la medesima attività professionale, è consentito manifestare giudizi negativi sull'operato del collega, nel legittimo esercizio del diritto di critica, che deve però rimanere nell'ambito di un dissenso espresso in termini corretti, misurati ed obiettivi e non assumere toni lesivi della dignità morale e professionale del collega (Sez. 6, n. 5490 del 24/04/1985 - dep. 28/05/1985, Zanelli, Rv. 169532). Non esorbitano dai limiti richiamati le espressioni ascritte a EL OC: gli aggettivi "futili” e “superficiali" usati nella missiva dell'imputata per qualificare alcuni riferimenti della precedente lettera indirizzata, ai medesimi destinatari, da RA NO risultano univocamente circoscritti, appunto, a tale lettera, e non trasmodano in un attacco personale alla dignità dell'insegnante. Rilievo, questo, ulteriormente confermato dalla riconducibilità della missiva della persona offesa e, quindi, della risposta da parte della ricorrente a un episodio - la sostituzione quale verbalizzatrice della NO con altra insegnante di diversa classe (anzi, con la Vice ID) - che, come riferito dalla stessa NI, non aveva suscitato alcuna immediata obiezione o rimostranza. D'altra parte, per attribuire alle espressioni contestate natura di attacco personale all'insegnante NO, il giudice di appello fa leva sul prospettato legame logico-espressivo tra la frase contenente la qualificazione come "futili" e "superficiali" di alcuni dei riferimenti della missiva di RA NO e la frase successiva, che richiama derive personalistiche ed egocentriche», indicate nella missiva della preside come non appartenenti alla NO, ma che la sentenza impugnata ritiene solo apparentemente negatorie. Sul punto, in disparte qualsiasi considerazione sul fatto che la frase successiva non è espressamente richiamata nell'imputazione, decisivo è il rilievo - puntualmente dedotto dal ricorso che la querela di RA- 5 NO, confermata in toto nel corso dell'esame dibattimentale (come si desume dalla sentenza di primo grado), evidenziava che la stessa querelante aveva riferito tali espressioni ad altri insegnanti, dalla NO individuati. Il che, indipendentemente dalla fondatezza della valutazione della NO circa l'individuazione dei destinatari delle espressioni in questione, spezza il legame logico-espressivo delineato dal giudice di appello e priva la ratio decidendi della pronuncia di condanna del presupposto in fatto sul quale si fonda la sua giustificazione. -Ne consegue, che assorbite le ulteriori censure la sentenza impugnata deve essere annullata: in considerazione della completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100), - l'annullamento deve essere disposto senza rinvio "perché il fatto non costituisce reato", formula, questa, che, secondo l'orientamento autorevolmente affermato da questa Corte, consegue all'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008 - dep. 28/10/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240814), nel caso di specie, dell'esercizio del diritto di critica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 17/11/2016. I Consigli estensore Il IDnte JR DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 GEN 2017 IL PUNZIONARIO PRIDIZIARIO Camel anzuse изин