Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 776
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Sentenza 15 febbraio 2000

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In tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, non essendo necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, è consentito che detta motivazione (che ben può richiamare atti contenuti nella richiesta del PM o che siano comunque nella disponibilità delle parti) si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi. Peraltro, un eventuale difetto di motivazione, potendo essere sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell'impugnazione cautelare, non dà luogo a nullità ne' ad inutilizzabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 776
    Data del deposito : 15 febbraio 2000

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