Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, non essendo necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, è consentito che detta motivazione (che ben può richiamare atti contenuti nella richiesta del PM o che siano comunque nella disponibilità delle parti) si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi. Peraltro, un eventuale difetto di motivazione, potendo essere sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell'impugnazione cautelare, non dà luogo a nullità ne' ad inutilizzabilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SE Consoli Presidente del 15/02/2000
1. Dott. R.L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " P. Perrone " N. 776
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " G. Marasca " N. 40005/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul proposto da OP SE
avverso l'ord.za 4.8.99 trib. Palermo
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato udito il Pubblico Ministero nella persona Dr. Galasso A. che ha concluso l'ann.to c.r.
udito il difensore Avv. V. Galluffo
Motivi della decisione
Il gip del tribunale di Palermo adottava ordinanza custodiale nei confronti di OP SE, quale partecipe della cosca trapanese di "Cosa Nostra", facente capo al latitante IR VI. Il tribunale del riesame confermava il provvedimento, sulla scorta delle dichiarazioni del collaborante IN, già commercialista di fiducia del IR, che ha riferito della particolare protezione che costui accordava all'indagato, praticante nel suo studio, quale persona di fiducia che curava gli affari del clan. E tale ruolo è stato confortato da numerose intercettazioni dalle quali emerge chi il OP si è attivato per una serie di appalti, pilotandone la aggiudicazione, grazie al concorso di imprenditori disponibili. Il tribunale stima sussistenti le esigenze cautelari ex art. 274 cpp, a conferma della presunzione normativa di cui all'art. 275, 3^ c. cpp.
- Ricorre il difensore, che denuncia la nullità delle intercettazioni, in quanto eseguite sulla scorta di decreti privi del necessario supporto motivazionale.
Viene pur dedotto il vizio ex art. 606, lett. e) cpp poiché il ruolo di partecipe è stato desunto dalla dimestichezza con la famiglia IR, che trova plausibile e legittima spiegazione nei risalenti rapporti amicali con i figli del capo, oltre che nella comunanza di interessi e nel rapporto societario inerente alcune attività imprenditoriali .
Generica, infine, sarebbe la valutazione circa i "pericola libertatis".
Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. - I decreti autorizzativi delle intercettazioni possono esaurirsi nella sommaria esposizione degli elementi da cui è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria un'analitica esposizione di tali elementi (cass. sez. II, 10.10.97, n. 2873, Viveri). Essi sono legittimi anche se la motivazione richiami un atto contenuto nella richiesta del p.m. e, comunque, nella disponibilità delle parti (sez. V, 6.12.97, n. 4716, Catapano). Il difetto di motivazione lamentato, d'altro canto, non dà luogo a nullità ne' ad inutilizzabilità, se sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali dal giudice dell'impugnazione. Non hanno miglior pregio le ulteriori censure, costituenti il nucleo del ricorso.
A fronte di un contesto argomentativo ampio e perspicuo in ordine al compendio indiziario, le confutazioni del ricorrente non fanno che fornire una "lettura" alternativa, chiaramente lambendo in tal modo il discrimine con le censure in punto di fatto.
Manifestamente infondata è la doglianza circa le esigenze cautelari, posto che al riguardo vige una presunzione normativa, in ragione del nomen iuris del reato addebitato, superabile solo in virtù di specifici elementi idonei a neutralizzarla, che non risultano dedotti nella specie.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione ex art. 94 disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000