Sentenza 11 dicembre 2009
Massime • 1
L'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie; ne consegue che deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente. (Fattispecie in tema di acquisto, detenzione e trasporto di una stessa sostanza stupefacente nell'ambito di un unitario progetto di spaccio in località diversa dal luogo di deposito).
Commentari • 5
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Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
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L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2009, n. 9477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9477 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/12/2009
Dott. SERPICO CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2201
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 41936/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI CE nato a [...] il [...];
avverso sentenza della Corte di Appello di Cagliari resa in data 10 luglio 2007;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza oggetto del presente ricorso, ha confermato quella del Gup Tribunale della stessa città emessa in data 20 novembre 2006, con la quale è stato dichiarata la responsabilità di RI CE per il reato di cessione di circa 2 Kg e gr. 200 di cocaina e non doversi procedere per la detenzione di 2 chili della medesima sostanza stupefacente, per essere stato già giudicato con sentenza sempre di quel GUP del 7 dicembre 2004. Il fatto oggetto di detta pronuncia, non ancora passata in giudicato in punto di pena, aveva tratto origine dall'arresto in flagranza del RO, trovato in possesso insieme ai correi AS e TR, di 2 chili di droga.
La sentenza del 20 novembre 2006, impugnata dinanzi alla Corte, aveva ad oggetto l'imputazione di detenzione di un più ampio quantitativo di cocaina, pari a 6 kg circa, che i tre coimputati AS e TR e RO avevano acquistato ed importato in Sardegna;
in particolare quest'ultimo aveva avuto il compito di suddividere la sostanza nelle quantità che dovevano essere consegnate ai clienti e di custodirla in un luogo sicuro, da egli stesso reperito. La Corte confermava la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sia in ordine alla quantità di stupefacente originariamente importata, sia in ordine al ruolo specifico del RO. Escludeva l'invocata ipotesi del ne bis in idem poiché nella fattispecie, le due condotte non erano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità, poiché i tre imputati avevano ricevuto lo stupefacente il 27 settembre 2003, lo stesso giorno ne avevano ceduto gr. 200 a certo pilloni e due giorni dopo, il 29, 2 chili a certo Giua, così che non essendo maturate le cessioni e la detenzione in un unico contesto, dovevano ritenersi entrambe sussistenti;
riteneva, infine, sussistente la aggravante dell'ingente quantità, tale da soddisfare un numero molto elevato di potenziali acquirenti. Ricorre il RO e deduce con articolati motivi, inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione alla sussistenza di una pluralità di violazioni dell'art. 73, D.P.R. cit. e alla conseguente negazione dell'esistenza del precedente giudicato;
in estrema sintesi, nega che gli episodi di cessione siano condotte autonome e concorrenti, restando invece assorbite nella detenzione, poiché comunque le diverse ipotesi gradualmente indicate dalla citata norma realizzano una sola volta l'offesa e la contestualità della plurima violazione deve essere intesa in senso relativo. Insiste inoltre nel negare che quand'anche RI fosse concorso nella detenzione, non per questo avrebbe avuto un ruolo penalmente rilevante nella vendita e considera la affermata sussistenza della aggravante erronea ed idonea a violare i principi di proporzione ed eguaglianza;
denuncia che la mancata concessione delle generiche è immotivata e ragguaglia il mancato riconoscimento del ne bis in idem a una forma di contestazione a catena di differenti espressioni di uno stesso fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come già questa Corte ha avuto modo di osservare, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative. Con la duplice conseguenza: da un lato, della configurabilità del reato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste;
e, dall'altro, per quanto qui interessa, dell'esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave.
Perché ciò si verifichi occorre la presenza di queste circostanze:
a) che si tratti dello stesso oggetto materiale;
b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso;
c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (per tutte, v., tra le tante, Cass., Sez. 4A, 12 gennaio 1996, Caparco;
Cass., Sez. 2A, 18 gennaio 1996, Mura;
Cass., Sez. 6A, 4 marzo 1996, Segafredo;
Cass., Sez. 6A, 16 marzo 1998, Casa;
Cass., Sez. 6A, 17 novembre 1999, D'Antoni ed altri;
Cass., Sez. 6A, 10 aprile 2002, Labbouz ed altro;
Cass., Sez. 6A, 12 dicembre 2002, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bombasaro ed altri). Qualora, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati;
unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (v. Cass., Sez. 5A, 11 aprile 2000, Spadoni ed altro). Nel caso in esame, con motivazione non aderente ai sopra enunciati principi, la Corte ha affermato la duplicità delle condotte incriminate, partendo tuttavia dal dato di fatto incontestabile e richiamato esplicitamente nella sentenza che le stesse consistessero nella detenzione di un più ampio quantitativo di droga (di circa sei Kg, importato in Sardegna mediante trasporto ad opera di un corriere con la nave Genova/Olbia), nel trasferimento immediato del carico, presso un deposito, considerato sicuro nella disponibilità del RI, vicino alla sua abitazione sita in San Gavino e nell'ulteriore detenzione in tale località, previo prelievo da parte dei correi AS e TR di 2 Kg e 200 gr ceduti a due diversi acquirenti.
Non è chi non veda che le ipotesi contestate, svoltesi in un unico contesto temporale, non sono altro che frammenti funzionali alla realizzazione di unica condotta di detenzione e trasporto, senza soluzione di continuità, di una stessa sostanza stupefacente nell'ambito di un unitario progetto di spaccio in località diversa dal luogo di deposito, in più dosi e tempi differenziati;
è quindi ravvisatole (attesa l'alternatività formale delle condotte tipiche previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) una pluralità di azioni illecite nell'ambito di un solo reato, in una sorta di progressione criminosa. Contrariamente a quanto osservato nella impugnata sentenza, l'intervallo temporale tra la detenzione e la cessione effettuata dai correi a nulla rileva, poiché, ed è lo stesso giudicante a sottolinearlo, il distacco della quantità spacciata da costoro avvenne contestualmente al deposito presso il RI e quindi a tale contesto va riferita la finalità perseguita, restando in concreto indifferente, ai fini che ci occupano, che la materiale consegna sia avvenuta in data successiva e peraltro prossima. Altrimenti ragionando, nel caso del RI, cui lo spaccio è attribuito a titolo di concorso, l'elemento psicologico del reato, ravvisabile come è logico al momento della condotta di suddivisione della sostanza ai fini della spaccio, sorreggerebbe anche, duplicandosi illogicamente, le fasi esecutive della vendita, in realtà già ideata e programmata e compresa nella originaria detenzione.
Ne discende che non può essere ipotizzato ed in tal senso la decisione della Corte Cagliaritana non può essere condivisa ne' il concorso formale ne' la continuazione nei confronti del RI, imputato di acquisto, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti relativamente ad episodio svoltosi in unico contesto come è avvenuto nella fattispecie.
Viceversa, poiché il reato contestato al RI, come detto, va ricondotto ad unità con quello già contestato per la detenzione della intera quantità ai fini di spaccio dei sei Kg di cocaina, e già giudicato con sentenza passata in cosa definitiva, la sentenza impugnata è da annullare a sensi dell'art. 620 c.p.p. per ostacolo del precedente giudicato, come sostenuto dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto è stato già oggetto di precedente giudicato.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010