Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato deve considerarsi revocabile dall'imputato che l'ha presentata fino a che non abbia prodotto i propri effetti e cioè finchè non sia stato emesso dal giudice il provvedimento dispositivo del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2008, n. 19528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19528 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 667
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 017648/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA MA N. IL 28/11/1967 alias JU ND N. IL 23/11/67;
2) RE DA N. IL 04/01/1976;
3) DL EN N. IL 17/07/1977;
avverso SENTENZA del 13/11/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il GUP del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava, per la parte che qui rileva, GJ AR alias SH ND alla pena di anni dieci, mesi due di reclusione ed Euro 52.678,00, GA VE e DL KE alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 25.882,00, ciascuno, per violazione della legge sugli stupefacenti, con la concessione delle attenuanti generiche alla GA ed alla DL, valutate prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, e la diminuente per la scelta del rito abbreviato.
A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Bari confermava l'impugnata sentenza e motivava la propria decisione, in risposta alle deduzioni degli appellanti e ai fini che in questa sede interessano, con considerazioni che possono così riassumersi: a) correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Bari, posto che in tale città - dove era stata avviata l'operazione di esportazione verso la Grecia, direzione Albania, dell'auto da utilizzare per il successivo trasporto della droga dall'estero in Italia - doveva ritenersi iniziata l'operazione di introduzione della droga in territorio italiano: di tal che del tutto irrilevante, ai fini della competenza territoriale, doveva considerarsi la circostanza che la droga, importata poi in Italia, era stata sequestrata in territorio di Cremona dove era avvenuto anche l'arresto del GJ;
b) legittimamente il G.I.P. aveva ritenuto inammissibile la revoca della richiesta di giudizio abbreviato, perché formulata tardivamente e cioè appena prima dell'inizio della discussione;
c) del tutto condivisibile appariva la valutazione del primo giudice circa il trattamento sanzionatorio riservato al GJ, avuto riguardo all'assoluta gravità della condotta illecita, caratterizzata dall'introduzione in Italia di un quantitativo di droga pesante sufficiente per il confezionamento di 67.416 dosi medie: piuttosto appariva alquanto mite la pena inflitta agli altri coimputati, complici nel medesimo reato di importazione di un così cospicuo quantitativo di droga;
d) appariva fuori dubbio la colpevolezza delle due donne, quali corree nel medesimo reato addebitato al Gjita, essendo state esse ben individuate quali future "ricettrici" del carico di droga;
e) quanto alla pena, risultava già piuttosto mite la sanzione inflitta alla GA ed alla DL, che erano riuscite ad ottenere un favorevole trattamento sanzionatorio in virtù della confessione resa.
Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione i sunnominati imputati formulando censure che possono sintetizzarsi come segue, con riferimento alle singole posizioni:
A) GJ AR. Il ricorrente deduce le seguenti doglianze: 1) Violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Bari, sotto i seguenti profili: il reato di importazione di droga si consuma nel luogo in cui interviene l'accordo; nella concreta fattispecie, essendo ignoto il luogo dell'accordo, la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata con riferimento all'ultimo luogo dove era avvenuta una parte dell'azione, vale a dire Cremona nel cui territorio la droga era stata sequestrata ed il GJ arrestato;
2) violazione di legge, poiché avrebbero errato i giudici del merito nel ritenere intempestiva la revoca della richiesta di rito abbreviato: in base al nuovo assetto normativo di cui alla L. n. 479 del 1999 - che ha attribuito all'imputato una scelta potestativa, quanto alla richiesta di giudizio abbreviato - dovrebbe ritenersi possibile la rinunzia da parte dell'imputato stesso, alla richiesta del rito alternativo, purché la rinunzia stessa intervenga prima del formale inizio della discussione;
3) vizio motivazionale in ordine all'entità della pena, anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche;
B) GA VE e DL KE, con unico atto di gravame - 1) Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego della qualificazione del fatto come favoreggiamento ai sensi dell'ari 378 c.p. ed all'entità della pena.
All'odierna udienza è stata rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza, avanza dal difensore del GJ (alias SH ND) per prospettato concomitante impegno professionale, come da provvedimento di cui al verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché basati su censure ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell'appello, manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche concernenti apprezzamenti di merito relativi al trattamento sanzionatorio incensurabili in questa sede.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 - RV. 193046). Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l'appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame.
Manifestamente infondata è la censura relativa alla competenza territoriale, dedotta dal GJ. Tale questione è stata correttamente risolta dalla Corte d'Appello con riferimento al primo segmento dell'azione in territorio italiano, Bari: vale a dire la predisposizione e l'esportazione dell'auto destinata a ricevere, all'estero, il carico di droga da importare in Italia. Avendo riguardo al luogo in cui era stata commessa siffatta attività, precedente e strumentale a quella, successiva, di importazione della droga, legittimamente è stata radicata la competenza per territorio in Bari, con esatta applicazione della disciplina di settore (art. 8 c.p.p., comma 3): sul punto, cfr. Sez. 4, n. 11170 del 14/01/2005
(cc.) - dep. 22/03/2005 - imp. Agosti, Rv. 231144, secondo cui "in tema di competenza territoriale, con riferimento all'ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti, allorché si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga sul territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente e il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione. (Nella fattispecie, il luogo di materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto all'estero e il luogo ove è stato concretamente progettato e organizzato il viaggio)".
Priva di qualsiasi fondamento è altresì la doglianza concernente la statuizione con la quale i giudici del merito hanno ritenuto inammissibile la richiesta di revoca della domanda di rito abbreviato. La questione deve essere innanzi tutto inquadrata nei suoi esatti termini. Posto che il rito abbreviato era stato già ammesso dal G.U.P., in accoglimento della richiesta dell'imputato (il quale aveva dunque esercitato una facoltà che, a seguito della riforma di cui alla L. n. 479 del 1999, si è trasformata in vero e proprio diritto "potestativo", quanto alla richiesta di rito abbreviato incondizionato, posto che al giudice non è concesso alcun margine di valutazione per disattendere la richiesta), appare del tutto improprio parlare di revoca della richiesta di rito abbreviato:
ed invero, una volta intervenuto, come nella concreta fattispecie, il provvedimento del giudice di ammissione al rito alternativo, non più di revoca della richiesta dovrebbe parlarsi, bensì di revoca del provvedimento del giudice di ammissione al rito (e si tratta di problema di tutt'altro tipo, con questioni di diversa e più complessa portata). Con riferimento alla specifica questione dedotta dal ricorrente, che concerne la revoca della richiesta di rito abbreviato, bastano solo alcune considerazioni. Prima della riforma introdotta con la L. n. 479 del 1999, non si dubitava che la richiesta di rito abbreviato integrasse una mera proposta, come tale revocabile fino a che non fosse intervenuto il consenso del p.m..:
coerentemente si affermava che la revoca della richiesta era preclusa una volta formatosi l'accordo, unilateralmente irresolubile, e, a maggior ragione, una volta disposto il giudizio abbreviato. Ora, che il consenso del p.m. non è più previsto, appare logico ritenere che la richiesta possa considerarsi revocabile fino a che non abbia prodotto i propri effetti, cioè finché non sia stato emesso il provvedimento dispositivo del rito. Nel caso in esame si era giunti, come si è detto, addirittura al momento immediatamente precedente le conclusioni, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato:
dunque, la richiesta di rito abbreviato aveva ormai prodotto i suoi effetti già con il provvedimento del giudice di ammissione al rito abbreviato, con conseguente irrevocabilità della richiesta stessa per quanto sopra già detto. Da sottolineare che nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 28355/04, imp. Vicentini, RV. 229590) è stata affermata l'irrevocabilità della richiesta di rito abbreviato una volta formulata, e quindi addirittura anche prima del provvedimento del giudice: "la facoltà riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al D.L. n. 341 del 2000, art. 8, comma 1, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che, anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del rito abbreviato, in base alle quali il giudice ne è investito per effetto della sola volontà della parte, la richiesta di procedere con rito abbreviato, una volta formulata, non è revocabile. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato come disciplinato nel 1995, aveva chiesto nel giudizio di rinvio di procedere con rito ordinario, sulla scorta di argomenti tratti dalla nuova regolamentazione medio tempore intervenuta)".
Per quel che riguarda infine il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del convincimento espresso, sottolineando la rilevante gravità dell'azione delittuosa commessa dal GJ.
Passando all'esame dei ricorsi della GA e della DL - identiche censure dedotte con unico atto di gravame - va sottolineata l'assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte di merito, richiamando anche la confessione delle imputate, ha evidenziato che non poteva essere posta in dubbio la colpevolezza delle due donne, per il medesimo reato ascritto al GJ, essendo stato ben accertato che le stesse erano le destinatane della partita di droga importata in Italia. Per quel che riguarda la pena, la Corte di merito ha ritenuto già mite il trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice, ottenuto dalle imputate, anche in virtù della concessione delle attenuanti generiche, solo grazie alla confessione. Per mera completezza argomentativa, è appena il caso di sottolineare che, ai fini dell'entità della pena, con riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti, non può assumere rilievo il più favorevole trattamento sanzionatorio entrato in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto la pena inflitta dal primo giudice adeguata e congrua in relazione alla gravità del fatto: pena del tutto legale anche in relazione ai parametri della nuova normativa, nonché calcolata muovendo da una pena base comunque ben superiore al minimo quale stabilito dalla legge previgente (otto anni di reclusione).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008