Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2005, n. 16716
CASS
Sentenza 11 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il giudice di appello assolve al dovere di motivazione in ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti in correità se richiama la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991 ad opera del giudice di primo grado, la cui pronuncia sul punto è divenuta definitiva, perché fa rinvio, con procedimento argomentativo legittimo, alle valutazioni espresse in merito dal primo giudice, dalle quali non ritiene di discostarsi.

Il sopralluogo di polizia giudiziaria autorizzato dal pubblico ministero in corso di istruttoria dibattimentale, che si renda necessario ed urgente per l'accertamento di una circostanza utile ai fini delle valutazioni di credibilità di un testimone, non costituisce un accertamento peritale, come tale vietato dal disposto dell'art. 430 cod. proc. pen., e dunque può essere utilizzato per le opportune contestazioni durante l'esame.

In tema di giudizio abbreviato, la previsione di cui all'art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000, conv. con legge n. 144 del 2000, di definizione immediata dei procedimenti, per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, anche già pendenti in grado di appello, nella parte in cui prescrive che la richiesta di giudizio abbreviato sia proposta nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, deve essere letta come riferita alla prima udienza in cui la richiesta può essere utilmente accolta per il verificarsi della "condicio iuris" della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2005, n. 16716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16716
    Data del deposito : 11 febbraio 2005

    Testo completo