Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
La connessione tra procedimenti determina lo spostamento della competenza per territorio solo se i procedimenti stessi si trovano nella medesima fase processuale.
Commentari • 2
- 1. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Le Sezioni unite preparano il terreno per un ripensamento delAndrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La competenza per connessione si trova spesso al centro del dibattito giurisprudenziale. Dall'introduzione del nuovo codice, sui suoi presupposti sono sorti svariati contrasti interpretativi, frutto di raffigurazioni discordanti di quel principio del «giudice naturale precostituito per legge», delineato dalla nostra Carta fondamentale. La sentenza delle Sezioni unite che si presenta si spinge all'interno di questo spinoso problema e rivisita alcuni dei capisaldi che hanno sinora caratterizzato l'esegesi della materia. 2. Si trattava «di stabilire se la competenza per connessione di cui agli artt. 15 e 16 cod. proc. pen. [fosse] o meno subordinata alla pendenza dei procedimenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 26857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26857 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1723
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 9553/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. LATINA;
nei confronti di:
1) TRIBUNALE DI ROMA;
ordinanza n. 21/2010 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 26/02/2010 nel procedimento penale
contro
:
RA GA e altro;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
OSSERVA
con sentenza in data 16/11/09 il Tribunale di Roma in composizione collegiale - davanti al quale RA GA e EN EP erano stati rinviati a giudizio per rispondere di concorso in una rapina aggravata commessa il 31/7/08 ai danni di un istituto di credito romano e in altri reati commessi tra il luglio e il settembre di quell'anno, tra cui violazioni delle leggi sulle armi e ricettazione - ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e ha ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina.
Ciò sul rilievo che avanti la Corte di assise di quella città pendeva un procedimento a carico degli stessi RA e EN per l'omicidio di PI MA, loro complice nella rapina, e per reati di violazione delle leggi sulle armi e ricettazione riguardanti la stessa pistola oggetto delle analoghe imputazioni delle quali il Tribunale di Roma era stato investito.
Con ordinanza in data 26/2/10 il GUP del Tribunale di Latina, investito da richiesta di rinvio a giudizio, ha sollevato conflitto negativo di competenza negando, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, la ravvisabilità di un unico disegno criminoso tra tutti i reati oggetto dei due procedimenti e rilevando che comunque la riunione degli stessi non era possibile in quanto la locale Corte di assise aveva già definito il giudizio di primo grado a carico del RA pronunciando sentenza in data 3/2/10, mentre l'EN era stato condannato in esito a giudizio abbreviato con sentenza in data 17/7/09. Il conflitto, ammissibile in rito, va senz'altro risolto con la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma alla stregua del costante orientamento di questa Corte (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 29/1/98, Presti, rv. 210.004; 8/4/04, Confl., in proc. Darocz e altro, rv. 227.947; 14/5/09, Confl., in proc. Macaluso) secondo cui la connessione tra più procedimenti, ferma restando la sua natura di criterio originale ed autonomo di attribuzione della competenza, può determinarne lo spostamento solo se i procedimenti si trovano nella stessa fase processuale, il che invece non è nel caso di specie.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010