Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38320 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
38320-25
Composta da: IA LI RE AM LU NE AN IA OR EL GI RA ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
-Presidente-
Relatore -
SENTENZA
Procuratore Generale presso Corte d'appello di Palermo
nel procedimento nei confronti di: ELTR RC nato a [...] il [...] TT AN AN nata a [...] il [...]
Sent. n. sez. 1529/2025 CC - 16/10/2025 R.G.N. 20059/2025
ELTR AR PO DR nato Arlesheim (CH) il 25/09/1981 ELTR IA IA CA nata a [...] il [...] ELTR MA TA IA nata a [...] il [...]
avverso il decreto del 07/04/2025 della Corte d'appello di Palermo
udita la relazione svolta dal Consigliere GI RA;
lette:
- la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Mariella De Masellis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
- la memoria presentata dagli avvocati Tullio Padovani, Francesco Centonze, Filippo Dinacci, Lodovica Beduschi, Francesco Bertorotta che, nell'interesse del proposto e dei terzi interessati, hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità o rigettare il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del giorno 7 aprile 2025 (dep. il 5 maggio 2025): - la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte avverso il decreto in data 13 marzo 2024, con il quale il Tribunale di Palermo aveva rigettato la proposta avanzata nei confronti di RC ELTR di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con obbligo di soggiorno) e della confisca ex artt. 6 e 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dei beni intestati allo stesso proposto nonché alla moglie AN AN TT e ai figli AR PO DR ELTR, IA IA CA ELTR, MA TA IA ELTR;
l'inammissibilità è stata dichiarata per la mancanza di legittimazione attiva discendente dall'art. 593-bis cod. proc. pen.; - la Corte di appello ha anche rigettato l'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso il medesimo decreto, che ha confermato nel merito.
1.1. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato, in precedenza, anche la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca, presentata ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 con la proposta del Procuratore della Repubblica, fissando l'udienza per provvedere su quest'ultima nel contraddittorio delle parti (cf. decreto del 9 giugno 2022 - dep. il 29 giugno 2022). La Corte distrettuale aveva rigettato gli appelli, del medesimo Proponente e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, contro il primo decreto (cfr. decreto del 24 ottobre 2022- dep. il 20 gennaio 2023). Questa Corte aveva dichiarato inammissibile il successivo ricorso per cassazione del Procuratore generale distrettuale (cfr. sentenza n. 46350 del 20 settembre 2023).
2. Avverso il decreto decisorio di secondo grado del 7 aprile 2025 il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 593-bis cod. proc. pen., erroneamente posto dalla Corte di appello a fondamento della declaratoria di inammissibilità del gravame della stessa Parte pubblica ricorrente. La norma codicistica non sarebbe applicabile al procedimento di prevenzione nel quale le impugnazioni sono disciplinate dall'art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011, norma speciale il cui comma 1 prevede espressamente la proposizione dell'appello da parte sia del procuratore della Repubblica presso il tribunale sia dal procuratore generale presso la corte di appello.
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2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte distrettuale avrebbe rigettato l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale unicamente riportando il contenuto di precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale e dalla stessa Corte di appello (come si trarrebbe dall'uso del corsivo nel decreto di secondo grado), senza confrontarsi con quanto esposto con il gravame del Procuratore della Repubblica, bensi limitandosi a dichiararlo infondato.
3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo in ragione della fondatezza del primo motivo, da ritenersi assorbente, deducendo quanto segue. Come già evidenziato dalla giurisprudenza, il rapporto tra processo penale e procedimento di prevenzione, caratterizzati da differenze funzionali e strutturali, si porrebbe in termini di autonomia (espressa nell'art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011). L'art. 10, comma 4, d. lgs. n. 159 cit., applicabile anche alle misure di prevenzione patrimoniali (in virtù del richiamo di cui all'art. 27, comma 2, dello stesso decreto) «rinvia all'art. 680 cod. proc. pen. - per quanto concerne la proposizione e la decisione dei ricorsi - "fatte salve le disposizioni del decreto 159/2011"; dunque, le disposizioni comuni non espressamente previste né derogate dalle norme "speciali" oper[erebbero] anche nel procedimento di prevenzione, quale modello "oggettivamente" differenziato, in ragione del tipo di accertamento, purché compatibili con la sua struttura» (cfr. requisitoria). Ne deriverebbe la prevalenza della disciplina speciale posta dal codice antimafia che contempla, tra i soggetti legittimati a interporre appello, sia il procuratore della Repubblica presso il tribunale sia il procuratore generale distrettuale (essendo il gravame consentito agli stessi soggetti ai quali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, deve essere inviata la comunicazione del decreto del Tribunale); il che sarebbe giustificato dalle richiamate differenze strutturali tra procedimento di prevenzione e processo penale, alla luce pure della finalità deflattiva a base dell'art. 593-bis cod. proc. pen. (che la requisitoria ha evidenziato sulla scorta della genesi della norma e dell'interpretazione di essa compiuta da Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, [...], Rv. 284490-01).
4. I difensori del proposto e dei terzi interessati hanno presentato una memoria congiunta, con la quale hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità o di rigettare il ricorso.
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Dopo aver svolto una premessa e richiamato i provvedimenti reiettivi sia della domanda cautelare di sequestro sia della proposta di confisca, avanzate nei confronti di RC ELTR, hanno dedotto: - la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso;
l'inammissibilità dell'appello interposto dal Procuratore generale ricorrente, chiedendo di rilevarla ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso poiché ha denunciato irritualmente il vizio di motivazione, non ricorrendo comunque neppure un'ipotesi di motivazione apparente.
4.1. La difesa ha rappresentato che:
- contrariamente a quanto esposto nel primo motivo di ricorso, dalla lettera dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 non si trarrebbe l'attribuzione di alcun potere concorrente [...] alla proposizione del ricorso in appello tra il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale distrettuale, poiché la norma individuerebbe i soggetti astrattamente legittimati all'impugnazione senza disporre in ordine alle modalità ed alle condizioni attraverso cui tale impugnazione può essere proposta»; - la disposizione dovrebbe essere letta in «combinato disposto con l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 159/11, secondo cui "salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione del ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza;
e, dunque, con l'art. 680, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi del quale, con riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (e, quindi, delle misure di prevenzione), "si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti"»; -in conclusione, in ordine alle modalità ed alle condizioni che legittimano la proposizione dell'appello, il d.lgs. n. 159 del 2011 rinvierebbe alle disposizioni generali sulle impugnazioni poste dal codice di procedura penale (ossia agli artt. 568 ss., contenuti nel libro IX, titolo I;
cfr. memoria). Dunque, occorrerebbe avere riguardo all'art. 570, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. e, in particolare, alla clausola di riserva in esso contenuta (salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento») e, per l'appunto, all'art. 593-bis, comma 2, cit. in forza del quale con riguardo all'appello - la legittimazione del procuratore generale distrettuale a impugnare la decisione di primo grado viene meno quando il procuratore della Repubblica
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non presti acquiescenza ad essa (come si trarrebbe pure da Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, [...], Rv. 283754-01).
In senso contrario non varrebbe:
assumere che l'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. detta una disciplina ad hoc applicabile soltanto all'impugnazione delle sentenze e non dei decreti emessi nei procedimenti di prevenzione, deduzione in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (secondo cui il termine "sentenza" deve sempre essere interpretato alla luce di un criterio sostanziale e secondo una logica di natura estensiva, si da farvi ritenere assorbito qualunque provvedimento idoneo a definire la res iudicanda con autorità di cosa giudicata»; cfr. CGUE, 12/10/2017, C-278/16, Sleutjes) e con la disciplina posta dal d.lgs. n. 159 del 2011 che qualifica decreto il provvedimento decisorio che contiene tutti i requisiti tipici della sentenza (cfr. Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 - dep. 2010, Galdieri, Rv. 245174-01); - obiettare che l'art. 593-bis, comma 2, cit. è collocato «appena al di fuori del perimetro delle disposizioni generali in materia di impugnazioni e non sarebbe oggetto del riferito rinvio (ex artt. 10, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011 e 680, comma 3, cod. proc. pen.), trattandosi di asserto contraddetto dallo stesso decreto ricorso in considerazione della natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione;
tanto che la giurisprudenza di legittimità (già nella vigenza della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) ha affermato che ad esso si applica il divieto di reformatio in peius posto dall'art. 597 cod. proc. pen., disposizione pure collocata al di fuori del perimetro delle disposizioni generali in tema di impugnazioni. Di conseguenza, non ricorrerebbe la denunciata violazione di legge.
4.2. In ogni caso, l'appello del Procuratore generale della Corte di appello di Palermo sarebbe inammissibile per difetto di specificità (intrinseca ed estrinseca) e tale inammissibilità potrebbe essere qui dichiarata ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (di certo applicabile al procedimento di prevenzione). L'atto di gravame, infatti, si sarebbe limitato a riproporre, in termini del tutto generici ed apodittici, le medesime argomentazioni già poste a fondamento della proposta e dei precedenti atti di impugnazione (dei provvedimenti inerenti alla richiesta di sequestro), senza confrontarsi minimamente con la motivazione del decreto decisorio di primo grado né in tema di pericolosità sociale del proposto né in tema di sproporzione tra redditi e impieghi.
4.3. Infine, il ricorso sarebbe inammissibile anche nella parte in cui ha censurato il rigetto dell'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, poiché ha prospettato irritualmente il vizio di motivazione, non ricorrendo con evidenza una motivazione apparente deducibile sub specie
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della violazione di legge (anche a voler qualificare come motivazione per relationem l'iter argomentativo esposto nel decreto di secondo grado, dato che la Corte distrettuale ha compiutamente disatteso le doglianze sollevate).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre preliminarmente dare atto che appare, in linea di principio, corretta la prospettazione contenuta nel primo motivo di impugnazione, secondo cui nel procedimento di prevenzione non operano le limitazioni al potere di impugnazione del Procuratore generale poste dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. a mente del quale per quanto qui rileva - il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto [...] qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento». Dunque, erroneamente la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame del Procuratore generale distrettuale in forza di tale norma, ossia perché proposto da un soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.). Purtuttavia, quel gravame era inammissibile poiché privo della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca, con la conseguenza che risultano non osservate le disposizioni dell'art. 581 cod. proc. pen. (art. 591, comma 1, lett. c), cit.); tale inammissibilità va qui rilevata (art. 591, comma 4, cit.) e si deve provvedere alla rettificazione del decreto impugnato, nei termini di seguito esposti, dato che l'error iuris in discorso non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo, proprio perché l'appello del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo era inammissibile (cfr. art. 619, comma 1, cod. proc. pen.), sia pure per ragioni diverse da quelle in esso esplicitate. Ne discende che inammissibile è oggi il ricorso per cassazione del Procuratore generale volto a far valere una erronea pronuncia di inammissibilità del presupposto appello, inammissibilità che invece non è rilevabile.
2.1. Il d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) reca la disciplina, per l'appunto, del procedimento di prevenzione e ad esso occorre anzitutto fare riferimento anche in tema di impugnazioni. Nel caso in esame, in cui è stata avanzata proposta di applicazione sia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia della confisca, viene in rilievo la disciplina posta dall'art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011 a proposito delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misure personali che, in virtù
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dell'espresso rimando contenuto nell'art. 27, comma 2, stesso decreto, regola pure le impugnazioni dei provvedimenti con i quali il tribunale dispone il rigetto della richiesta di confisca (di seguito il testo dell'art. 27 cit., rubricato Comunicazioni e impugnazioni, nella parte qui di interesse: «1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. [...]*). L'art. 10 cit. (rubricato Impugnazioni) che è «la norma fondamentale delle impugnazioni e, più in particolare, la «norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, [...] estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione» (cosi, per tutte, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, [...], Rv. 277156 01; cfr. pure Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, [...], Rv. 269590-01) - sotto il profilo che si esamina, così dispone: - «Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito» (comma 1); «Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni (comma 3); Salvo quando [recte: quanto] è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza (comma 4). Dunque, per quel che attiene alla parte pubblica, l'art. 10, comma 1, cit. individua nominatim i soggetti legittimati a proporre appello (nelle forme del ricorso) sia nel procuratore della Repubblica presso il tribunale sia nel procuratore generale presso la corte di appello. E ciò a differenza dei soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello: difatti, nell'art. 10, comma 3, cit. la parte pubblica viene genericamente indicata come «pubblico ministero». L'art. 10, comma 4, cit., poi, prevede l'osservanza (in quanto applicabili) delle norme del codice di procedura penale che regolano i ricorsi relativi
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sicurezza (peraltro, solo in ordine alla
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all'applicazione delle misure di <<proposizione oltre che alla introduttivi dei detti giudizi di impugnazione in materia di misure di prevenzione), con una clausola di salvaguardia: e cioè salvo quando [recte: quanto] è stabilito nel d. lgs. n. 159 del 2011, ossia senza dubbio nei precedenti commi dello stesso art. 10. decisione» dei ricorsi, forma degli atti Orbene, dalla clausola di salvaguardia appena menzionata e dalla lettera delle norme in discorso si trae che il rinvio contenuto nell'art. 10, comma 4, cit. - da riferirsi all'art. 680 cod. proc. pen., compreso il comma 3, che dispone a sua volta l'osservanza delle «disposizioni generali sulle impugnazioni» e, dunque, dell'art. 570 che fa salva la previsione del successivo art. 593-bis, comma 2 - non è incondizionato: non solo perché opera nei limiti in cui le norme del codice di rito penale in discorso siano applicabili ma, a monte, perché per espressa previsione di legge restano ferme le disposizioni del d. lgs. n. 159 del 2011. In sostanza, nel codice antimafia la legittimazione ad impugnare è espressamente regolata dalla speciale disciplina posta dall'art. 10; e, secondo i principi cui si uniforma il rapporto tra norme, difetta allora il presupposto per fare riferimento, a proposito della legittimazione ad appellare, al codice di procedura penale e, in particolare, all'art. 593-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 3, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11). Tali norme, con riferimento al procedimento penale e, vieppiù, "con specifico riferimento all'appello avverso le sentenze di primo grado», «ha significativamente modificato il rapporto paritario, disegnato nella disciplina codicistica previgente, tra la legittimazione ad impugnare del pubblico ministero di primo grado e quella del pubblico ministero di secondo grado» (rispetto alla previsione dell'art. 570, comma 1, cod. proc. pen. che «prevedeva (e continua, in generale, a prevedere), ai fini dell'esercizio del potere di impugnazione, il principio della tendenziale uguale posizione per il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello, in quanto titolari di concorrenti legittimazioni tra loro indipendenti») e, in particolare, «per il solo appello, alla legittimazione "prioritaria" del procuratore della Repubblica presso il tribunale [ha] affiancat[o] una legittimazione del procuratore generale presso la corte di appello "secondaria" o, come efficacemente asserito dalla dottrina, "sussidiaria" ovvero "condizionata"» (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, [...], Rv. 28449001, che richiama pure Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, [...], non massimata sul punto). La lettera della legge, ad avviso del Collegio, non consente una diversa esegesi. Il che impone di richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il «fondamentale criterio ermeneutico è il rispetto del dato letterale dei
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testi normativi, che costituisce un limite insuperabile anche qualora si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla Relazione illustrativa (cfr. Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023 dep. 2024, L., Rv. 286153 01: «Il principio dell'inderogabile necessità di rispettare il dato letterale del testo di legge, anche in caso di interpretazione estensiva, è oggetto di costante enunciazione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte e della Corte costituzionale»; *quello letterale "non è un criterio interpretativo ma il limite d'ogni altro metodo ermeneutico" (Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, [...], Rv. 213494-01)»; cfr. pure Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [...], Rv. 287095 01, in motivazione, che richiama Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, [...], rv. 283369 - 01; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, [...], Rv. 273934 01); e come si trae da «sia dall'art. 12 preleggi, sia dall'art. 101, secondo comma, Cost.» «l'unico criterio ermeneutico impiegabile per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica»; questa è consentita>, anche in materia processuale, però, solo "[s]e una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione", e vietata, inoltre, dall'art. 14 preleggi in relazione a leggi penali o eccezionali» (ivi, che richiama Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, [...], Rv. 267885-01; Sez. 1, n. 4128 del 12/06/1997, [...], Rv. 208428-01). Per quanto qui più direttamente rileva, dunque, il criterio dell'interpretazione logica e sistematica "non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa" (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, [...], Rv. 283639-01; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, [...], Rv. 273934-01; Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, [...], Rv. 267885-01)*. Ne deriva che in disparte l'operazione interpretativa di tipo analogico effettuata dalle Sezioni Unite in relazione al regime di impugnazione del provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione nega l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. controllo giudiziario volontario;
cfr. Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, [...], Rv. 27715601) - a proposito della legittimazione ad appellare i provvedimenti di rigetto di una proposta come quella de qua non è consentita qualsivoglia operazione che vada oltre la lettera della legge. Il che esime dal dilungarsi per rimarcare che: - le Sezioni Unite, con riguardo al mezzo per impugnare il provvedimento che rigetta la richiesta di applicazione del controllo giudiziario c.d. volontario, hanno comunque fondato la propria interpretazione sull'art. 10 d. lgs. 159 del 2011, ossia sulla disciplina interna al codice antimafia, valorizzando la
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disposizione generale in seno alla specifica regolamentazione dettata per le misure di prevenzione (che contempla altre previsioni difformi da quelle del codice di rito, tra l'altro, in materia di impugnazioni: si pensi, per tutte, ai termini per impugnare e ai motivi di ricorso per cassazione: cfr. art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011; Sez. U, n. 46898/2019, [...], cit.); - allo stesso modo, le Sezioni Unite avevano colmato «la lacuna, costituita dalla mancanza», nell'art. 27, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011 (prima della legge 17 ottobre 2017, n. 161), «di una specifica previsione dell'impugnabilità del provvedimento reiettivo della richiesta di confisca non preceduta dal sequestro dei beni [...] in virtù del rinvio ai principi generali che regolano il sistema dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali, come desumibili dal complesso normativo del d.lgs. n. 159 del 2011>, principi tratti in particolare dalle disposizioni del medesimo art. 10 (Sez. U, n. 20215/2017, [...], cit.); - comunque, l'art. 593-bis cod. proc. pen. pone, nell'ambito della disciplina del processo penale di cognizione, un'eccezione alla regola posta dall'art. 570 cod. proc. pen. in ordine alla legittimazione a impugnare del pubblico ministero, ponendo i limiti sopra compendiati per il solo appello (Sez. U, n. 21716/2023, [...]); e, in quanto eccezione, non può operare in via analogica al di fuori del casi espressamente previsti, come per l'appunto ribadito dalle Sezioni Unite (nei termini poco sopra esposti). D'altra parte, il regime per l'appello del pubblico ministero, in materia di prevenzione, in parte qua diverso da quello proprio del giudizio penale, è conforme alla caratterizzazione del procedimento di prevenzione stesso, come ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite: l'Alto consesso non ha mancato di rilevare richiamando la giurisprudenza costituzionale e i parametri posti dalla Convenzione EDU che il procedimento di prevenzione, pur a fronte della sua giurisdizionalizzazione, «presenta, rispetto al processo penale, connotazioni e finalità del tutto autonomi, al punto che, anche alla luce delle varie riforme succedutesi nel tempo, è ormai incontestata la piena autonomia» - per quanto qui interessa edelle cadenze [] che contraddistinguono il primo rispetto al secondo», fermo restando il rispetto dei «canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta (cfr. Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, [...], Rv. 288300-01): diritto che non può dirsi pregiudicato in ragione della legittimazione concorrente ad appellare del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello.
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2.2. All'applicazione dell'art. 593-bis cod. proc. pen. all'appello avverso i decreti decisori del tribunale di prevenzione (ex artt. 6 e 7, comma 1; 23, comma 1, e 24 d. lgs. 159 del 2011) non potrebbe pervenirsi neppure sostenendo l'abrogazione tacita dell'art. 10, comma 1, d. lgs. 159 del 2011. Vero è che l'art. 593-bis è stato inserito nel codice di procedura penale dall'art. 3, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, ossia successivamente all'emanazione del codice antimafia e alla novella ad esso ex lege n. 161 del 2017, che ne ha interessato pure l'art. 27. Tuttavia, al di là dell'ipotesi di abrogazione per dichiarazione espressa del legislatore (che di certo qui non ricorre), le leggi «non sono abrogate che [...] per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore» (art. 15 Prel.), ossia per l'appunto - per abrogazione tacita (cfr. Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277470). A tale ultimo riguardo, le Sezioni Unite hanno ricordato che «il riconoscimento della fattispecie dell'abrogazione tacita deve essere accertato con il massimo rigore, al fine di preservare il ruolo del giudice penale rispetto alla legge e scongiurare il rischio che il medesimo giudice possa vedersi attribuito o comunque svolgere "il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.)" (sent. n. 115 del 2018) (Sez. U, n. 17615 del 23/02/2023, [...], Rv. 284480-01). Proprio tale rigore conduce ad escludere l'abrogazione tacita dell'art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui attribuisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale e al procuratore generale presso la corte di appello una legittimazione concorrente ad appellare. Difatti, non ricorre alcuna incompatibilità tra tale disposizione e quella di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen. (dettata per il procedimento penale, come già rilevato, quale eccezione alla regola posta dall'art. 570 cod. proc. pen.); e non può rinvenirsi nel d.lgs. n. 11 del 2018, quantunque rechi disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), 1) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103), una disciplina esaustiva, ossia una regolamentazione dell'intera materia delle impugnazioni nel nostro sistema processuale. Il che è a dirsi a fortiori se si pone mente nuovamente alla già rilevata specialità della disciplina dettata, per il procedimento volto all'applicazione delle misure di prevenzione, dal d.lgs. 159 del 2011. 2.3. In conclusione, come anticipato, ha errato sul piano procedimentale la Corte distrettuale allorché ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore generale sull'art. 593-bis, comma 2, cit., anziché
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Cif
tenere ferme le disposizioni contenute nell'art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011. Ciò non esime questa Corte dal verificare se, comunque, la pronuncia di inammissibilità dell'appello del Procuratore generale sia da tenere ferma sulla base di una diversa analisi giuridica. Con la conseguenza che la diversa causa di inammissibilità andrebbe rilevata "ora per allora" ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
2.4. L'appello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, infatti, era inammissibile per difetto di specificità.
2.4.1. La giurisprudenza, già anteriormente alla modifica dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha chiarito che l'appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve uniformarsi ai parametri di specificità, posti dallo stesso articolo a pena di inammissibilità delle impugnazioni (Sez. 6, n. 28825 del 21/09/2017 - dep. 2018, Scuto, Rv. 273664 - 01: in tema di misure di prevenzione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di appello del pubblico ministero avverso il decreto di rigetto della proposta che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., non contenga l'enunciazione specifica sia del capo oggetto di impugnazione che dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di revisione del giudizio di primo grado»; Sez. 2, n. 16553 del 31/03/2022, [...], Rv. 282965 01: l'appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve qualificarsi come impugnazione ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, compreso l'art. 581 cod. proc. pen., sicché deve essere ritenuto inammissibile per difetto di specificità l'appello che non contenga l'enunciazione dei motivi»; cfr. pure Sez. 6, n. 33578 del 03/06/2021, [...], n.m.; Sez. 5, n. 7047 del 05/11/2019, dep. 2020, [...], n.m.; Sez. 1, n. 21739 del 07/03/2019, [...], n.m.). Tale affermazione deve essere ribadita anche in relazione al testo dell'art. 581 cod. proc. pen. come riscritto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (da applicarsi ratione temporis, considerato che il Tribunale di Palermo ha rigettato la proposta con decreto del 13 marzo 2024, dep. il 18 marzo 2024; e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo risulta aver proposto il gravame con atto depositato il 28 marzo 2024).
2.4.2. Si è già rilevato come, a proposito del regime delle impugnazioni contenuto nel d.lgs. n. 159 del 2011, l'art. 10, comma 4, cit. - si ribadisce, salve le previsioni speciali dello stesso codice antimafia - preveda l'osservanza, *in quanto applicabili», delle norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, ossia anche dell'art. 680, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui <<si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni».
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Tra esse vi è l'art. 581 cod. proc. pen., per l'appunto incluso nel Titolo I del Libro IX del codice di rito che contiene le disposizioni generali sulle impugnazioni. Per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01 argomentando in relazione all'ordito normativo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con considerazioni che senz'altro conservano rilievo per la disciplina successivamente posta hanno rimarcato come gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo» del giudizio di impugnazione, si collochino entramb[i] nel Titolo 1 ("Disposizioni generali"») del Libro IX ("Impugnazioni"); analogamente, si rinvia a Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, [...], Rv. 285305 01; e, in materia di misure di prevenzione, a Sez. 2, n. 16553/2022, [...]; nello stesso senso Sez. 2, n. 26510 del 09/04/2024, [...], Rv. 286495 01, in motivazione, e Sez. U, n. 30355/2025, [...], cit., hanno argomentato nel presupposto condiviso dell'operatività, con riguardo alle impugnazioni nel procedimento di prevenzione, dei principi generali sulle impugnazioni.
2.4.3. Ciò posto, come in parte anticipato, la giurisprudenza di legittimità, prima della modifica dell'art. 581 cod. proc. pen. ex d. lgs. n. 250 del 2022, ha in più occasioni affermato sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata;
fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, [...], Rv. 277811- 01, nonché Sez. U, n. 8825/2016 - dep. 2017, Galtelli, cit., la cui esegesi è stata in sostanza recepita dal Legislatore del 2017). Inoltre, in relazione al disposto dell'art. 581 cit. anteriore alla novella del 2022, si è osservato che il giudice d'appello [...] può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione [...] quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata» («ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado»: Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, [...], Rv. 281978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, [...], Rv. 278859-01).
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Tale linea ermeneutica è stata ribadita, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, affermando che il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale» (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, [...], Rv. 288005 01); e ciò nel presupposto, che il Collegio condivide, che tali parametri operino anche per il nuovo art. 581 cod. proc. pen. Difatti, il nuovo comma 1-bis dell'art. 581 cit. (secondo cui l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»), correla l'inammissibilità del gravame al difetto di specificità. E, in effetti, la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022 con asserti riferiti giudizio penale che, come già chiarito, devono estendersi anche al procedimento di prevenzione - ha esplicitato che, al fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza», con il nuovo comma 1-bis si è inteso «codifica[re] il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata» (e, dunque, del decreto che conclude il procedimento di prevenzione, che ha natura di sentenza: cfr. Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 - dep. 2010, Galdieri, Rv. 245174 01; Sez. 6, n. 40999 del 01/10/2015, [...], Rv. 264742-01)«rivestita dal giudizio di appello» (cfr. Relazione illustrativa, p. 333). Tanto che, anche sulla scorta del testo oggi vigente, si è riferita la valutazione sull'inammissibilità proprio all'aspecificità del gravame, sub specie del suo contenuto critico rispetto alla sentenza impugnata (Sez. 5, n. 15897/2025, cit.: «la valutazione sull'inammissibilità dell'atto di appello per aspecificità, prevista dal nuovo art. 581 cod. proc. pen., non rispond[a]e a logiche di tipo "grafico", orientate sul peso "quantitativo" delle parole utilizzate, ma impone l'analisi del loro contenuto critico rispetto alla sentenza impugnata e, qualora di tale critica non vi sia traccia, bensì l'impugnazione si muova lungo direttrici avulse dalla sentenza, il vizio di genericità estrinseca, da mancato confronto, deve ritenersi integrato»; cfr. pure Sez. 5, n. 28468 del 08/05/2025, [...], Rv. 288430-01, in motivazione).
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Cf
3. Nel caso in esame, come esposto, il Tribunale di Palermo aveva, una prima volta, rigettato la richiesta di sequestro del Proponente, valutando gli elementi addotti sia sotto il profilo del giudizio c.d. constatativo e della collocazione nel tempo della pericolosità del proposto, sia sotto il profilo della conseguente possibilità di affermare nell'ottica propria del sequestro - la derivazione dai suoi illeciti della provvista impiegata per l'acquisto dei beni in proposta, con riguardo anche al difetto di sproporzione rispetto al reddito dichiarato e alle entrate di cui non ha ravvisato elementi dimostrativi d'illiceità. Tale statuizione era stata confermata a seguito dell'appello cautelare (e la Corte di merito aveva argomentato rispetto alle doglianze sollevate, escludendo elementi indiziari atti ad affermare che tutto il patrimonio costruito del proposto fosse stato costituito mediante un'impresa mafiosa, collocandone nel tempo la pericolosità sociale e rilevando la discrasia tra essa e l'acquisto di cespiti, nonché il difetto di acquisti sproporzionati che potessero riferirsi alla disponibilità di redditi illeciti); e questa Corte, con sentenza n. 46350 del 2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione cautelare di seconda istanza (non ravvisando le denunciate violazioni di legge e, segnatamente, l'apparenza della motivazione;
e ritenendo generico il ricorso per cassazione nella parte relativa ai parametri di apprezzamento della prova dichiarativa). Successivamente, nel decreto che ha deciso sulla proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e della confisca, il Tribunale, dopo aver riportato il contenuto dei detti provvedimenti sulla domanda cautelare, quanto alla chiesta applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha esplicitato le ragioni per cui pur a fronte delle condanne irrevocabili riportate dal proposto, degli elementi tratti dagli altri procedimenti penali instaurati nei suoi confronti e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nel corso delle indagini che hanno condotto alla presentazione della proposta ha escluso l'attualità della sua pericolosità sociale (valorizzando la collocazione nel tempo dei fatti). Il Giudice di primo grado ha richiamato come dato coerente con la propria conclusione le valutazioni espresse dal Magistrato di sorveglianza di Milano in data 7-8 settembre 2020 nel provvedimento che ha revocato la misura di sicurezza a ELTR. Ancora, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti della confisca esaminando gli elementi che corredavano le proposte del Procuratore della Repubblica (anche alla luce della data delle condotte che il Proponente ha inteso valorizzare rispetto agli acquisti dei beni ed esaminando i dati relativi ai flussi finanziari da VI SC a RC ELTR e le relative causali); ed ha dato conto dell'inidoneità degli elementi sopravvenuti, ossia
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Of
acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, a determinare una diversa conclusione e, dunque, l'accoglimento della proposta: - sia sotto il profilo del tempus della pericolosità sociale di RC ELTR (qualificata, quale indiziato di appartenere a un'associazione di cui all'articolo 416-bis cod. pen.; generica, come persona che vive abitualmente, almeno in parte con i proventi di attività delittuose, pur dando conto dell'incompiuto approfondimento, nella proposta, del conseguimento da parte di ELTR di profitti dai reati lucrogenetici per cui ha riportato condanna) e, in particolare, dell'attualità di essa a fronte della collocazione cronologica degli illeciti a lui attribuiti;
- sia sotto il profilo della derivazione illecita secondo il disposto dell'art. 24 d. lgs. 159 del 2011 dei beni oggetto della domanda ablativa (intestati allo stesso ELTR e ai suoi stretti congiunti), facendo nuovamente riferimento, oltre che al requisito della sproporzione, anche alla correlazione temporale tra pericolosità e acquisti e nuovamente traendone il difetto di elementi dimostrativi dell'origine radicalmente illecita del patrimonio del proposto anche rispetto alle ingenti dazioni ricevute da VI SC). A tale ultimo riguardo, il Collegio di primo grado ha fatto espresso riferimento agli elementi esposti nell'informativa della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze del 15 settembre 2021 e nella relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero (comprese le vicende riguardanti la vendita di Villa Comalcione e Villa Otto), sia esplicitando le ragioni per cui non ha ritenuto che taluni di essi fossero ulteriori rispetto a quelli già allegati con la proposta e la contestuale richiesta di sequestro, sia esaminando quelli effettivamente non offerti prima. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto che le risultanze in discorso - e le operazioni economiche che da esse sono emerse non consentissero di attribuire al proposto altri fatti di reato;
per quel che qui più direttamente rileva alla luce delle censure poi avanzate dal Procuratore generale presso la Corte di appello innanzi alla Corte distrettuale, quanto alla vicenda legata alla vendita di Villa Comalcione, il Tribunale ha rilevato la genericità della ricostruzione compiuta nell'informativa anche al fine della sussunzione dell'operazione nella fattispecie descritta dall'art. 512-bis cod. proc. pen. (segnatamente, sub specie del prescritto elemento soggettivo); e, quanto all'acquisizione di Villa Otto, ha disatteso la prospettazione dell'Ufficio proponente (sempre nell'ottica di una <intestazione fittizia dell'immobile» ex art. 512-bis cod. pen.) sulla scorta di una analitica disamina delle conversazioni intercettate e delle relazioni tra proposto e intervenienti.
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cf
3.1. L'atto di appello del Procuratore generale distrettuale aveva contestato la correttezza di tali conclusioni, nei termini che seguono. In primo luogo, aveva sostenuto: che «le ulteriori risultanze rassegnate dagli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze del 15 settembre 2021 avrebbero denota[t]o indubitabilmente l'attualità della pericolosità sociale del ELTR quantomeno cd. "semplice" ex art. 1 Codice Leggi Antimafia id est dei soggetti dediti a reati lucrogenetici»; e che «le vicende relative alla "vendita di Villa Comalcione" i cui proventi "furono utilizzati per l'acquisto di una villa nella Repubblica Dominicana (nella lista dell'Unione Europea sui paradisi fiscali) e quella relativa all'acquisto di "Villa Otto"> avrebbero «denota[t]o la protrazione del ELTR nell'agere illecito». A tale ultimo riguardo, il Procuratore generale aveva richiamato «il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni intercettate in data 4 e 20 dicembre 2020», riportate alla p. 57 del decreto appellato, qualificandolo come dimostrativo del «<continuo utilizzo di stratagemmi per mascherare la sottostante e reale causale della continue ingentissime provviste finanziarie ricevute dal ELTR (e dai suoi familiari) e sempre sottaciute all'Autorità Giudiziaria»; e ha negato che fosse dirimente il richiamo al provvedimento con il quale il Giudice di sorveglianza aveva revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata poiché aveva avuto riguardo anche all'età e alle condizioni di salute del proposto, irrilevanti rispetto all'attualità della sua pericolosità sociale in assenza di circostanze positive ... idonee ... ad evidenziare il mancato abbandono di logiche criminali che emergerebbero dalle risultanze investigative rassegnate dalla D.I.A. di Firenze (cfr. atto di appello). Inoltre, l'atto di appello del Procuratore generale aveva soggiunto: che il Tribunale di Palermo, pur ritenendo parziale la ricostruzione del patrimonio del proposto e dei terzi interessati, non ne avrebbe stigmatizzato le «carenze ricostruttive [...] ascrivibili all'uso di istituzioni finanziarie non "collaboranti" (come il ricorso a Paradisi fiscali) da cui certamente inferire elementi di valutazione per una sicura illiceità delle operazioni economico-finanziarie» (iv); e che «non appa[rirebbero] affatto condivisibili» «poiché fondate su una mera presunzione assertiva che invece, ex adverso, depongono a corroborare l'assunto del Pubblico Ministero circa la natura illecita delle disponibilità finanziarie - le conclusioni tratte dallo stesso Giudice di primo grado a proposito del «dato progressivo negativo» registrato, tra le annualità in cui il proposto ha manifestato pericolosità, solo nel 2009 e 2010, e alla compensazione di esso tramite il rilevante surplus accumulato nelle precedenti annate» nonché comunque alla possibilità tramite esso di giustificare una cospicua quota delle spese del 2009 (ivi).
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Cf
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Dunque, può qui rilevarsi che rispetto al piano argomentativo ampio con cui il Tribunale di Palermo aveva indicato i plurimi profili che hanno condotto a ritenere l'infondatezza della proposta di applicazione delle misure di prevenzione - sia sotto il profilo del tempus della pericolosità manifestata da RC ELTR, sia sotto quello della derivazione dei beni oggetto della domanda ablativa dagli illeciti a lui attribuiti l'atto di appello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo si era limitato a prospettare la mancata adesione del primo Giudice alla lettura alternativa dell'Organo proponente, segnatamente alla luce dei dati contenuti nella informativa della D.I.A. di Firenze (già menzionata), richiamati con enunciati per dir cosi onnicomprensivi e, dunque, non specifici, che non hanno espresso alcun elemento di effettiva censura del decreto di primo grado, così caratterizzandosi per il difetto specificità
intrinseca.
Oltre a ciò, l'atto di appello difettava di specificità estrinseca: - poiché non aveva sollevato doglianze correlate compiutamente alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, nella parte in cui non aveva argomentato rispetto agli elementi già uniti alla proposta, non considerati atti a giustificare l'applicazione delle misure e non aveva neppure chiarito in che termini l'apprezzamento di essi potesse mutare in virtù dei più limitati dati su cui lo stesso gravame si è incentrato;
e, quanto alla misura personale, perché non aveva considerato che il Tribunale aveva richiamato gli elementi esposti nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza (che ha revocato la libertà vigilata applicata a RC ELTR) per corroborare le ragioni già spese nel decreto di primo grado ma non come dato fondante della decisione sull'attualità della pericolosità sociale, muovendo dunque anche al riguardo censure non puntualmente correlate alle ragioni della decisione di primo grado. In conclusione, l'inammissibilità dell'appello del Procuratore generale distrettuale <assume rilievo preclusivo rispetto alla denuncia in questa sede della mancata disamina, da parte della Corte di appello, delle doglianze sollevate con il medesimo gravame (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, cit.). La Parte pubblica, dunque, in questa sede può ritualmente ricorrere unicamente per muovere censure alla decisione di secondo grado nella parte in cui ha disatteso l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione.
4. Anche il secondo motivo, relativo al rigetto dell'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, è inammissibile.
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Cf
4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) ma si può denunciare l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione quale violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, [...], Rv. 260246-01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, [...]; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, [...], Rv. 270080-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, [...], Rv. 257007-01). La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437-01); in altri termini, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [...], Rv. 196361-01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, [...], Rv. 265244). Proprio in materia di prevenzione, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che: - <<non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la [..] sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33451/2014, [...], cit., che richiamano Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, [...], Rv. 229305; cfr. pure Sez. 2, n. 16553/2022, [...]);
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- in sede di legittimità è possibile svolgere [...] il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profil[i] la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. lgs 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271511, in motivazione;
cfr. Sez. 2, n. 16553/2022, [...]).
4.2. Il secondo motivo di ricorso ha assunto la «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del decreto di appello, poiché sarebbe pervenuto al rigetto del gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale solo trascrivendo il contenuto di precedenti provvedimenti del Tribunale e dalla stessa Corte distrettuale e, nel resto, lo avrebbe dichiarato infondato senza confrontarsi con il contenuto dell'atto di appello in discorso. Al di là dell'enunciazione del vizio di motivazione, contemplato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non deducibile, pure ritenendo - in virtù del potere di questa Corte di qualificare i motivi di ricorso sulla base del contenuto dell'atto di impugnazione (arg. ex Sez. 4, ord. n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447-01) - che sia stata prospettata l'apparenza della motivazione, è dirimente osservare quanto segue. La giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha affermato l'ammissibilità della motivazione per relationem anche mediante il rinvio puntuale a documenti e decisioni già presenti in atti», fermo restando che l'ampiezza di tale rinvio deve essere proporzionato alle concrete esigenze motivazionali nell'ambito delle finalità che la legge attribuisce alla motivazione quale strumento di trasparenza e controllabilità della decisione che non esaurisce la propria funzione all'interno delle relazioni tra le parti processuali» (Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, [...], Rv. 265338-01, che richiama Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, [...], Rv. 246465; cfr. pure Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, [...], Rv. 276770 -01). Con precipuo riferimento al provvedimento di appello che confermi la decisione di primo grado, ha precisato che la motivazione per relationem è consentita, purché le censure formulate contro la prima decisione <<non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi», in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la decisione gravata, «non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle
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quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate»; «tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione» (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575-01; conf. Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016, [...], Rv. 268360 01; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, [...], Rv. 223061-01). Ed anzi «la motivazione per relationem è consentita quando i motivi di appello si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal giudice di primo grado senza apportare alcun elemento di novità» (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879-01). Nel caso in esame, alla luce delle già esposte cadenze del procedimento - nel corso del quale vi era stato il rigetto della domanda cautelare (da parte del Tribunale e della Corte di appello, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto delle denunciate violazioni di legge) e il decreto decisorio del Tribunale aveva affermato l'inidoneità degli elementi sopravvenuti a sostenere l'accoglimento della proposta -, non può dirsi che la Corte di appello, con il decreto impugnato, sia incorsa in una motivazione apparente sol perché ha fatto riferimento, riportandone il testo, al decreto di primo grado (che aveva ripercorso pure le precedenti decisioni in tema di sequestro) e al precedente provvedimento sull'appello cautelare della stessa Corte di merito ed ha affermato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, «con appello ai limiti dell'inammissibilità, non aveva mosso compiute censure al decreto decisorio del Tribunale né a quanto esposto nei provvedimenti relativi alla cautela, affermando come già il primo Giudice che non fosse sopravvenuto alcun elemento idoneo a inficiare il piano argomentativo già espresso dalle precedenti decisioni. Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso è generico poiché ha inteso prospettare assertivamente la mancata disamina dei motivi di appello presentati dal Procuratore della Repubblica e, dunque, la motivazione del tutto mancante -facendo mero rimando ad essi. Difatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 35964/2014 - dep. 2015, cit.; cfr. pure Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853-02). E ciò è a dirsi
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anche per quel che qui rileva quando si adduce la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato derivante dall'omesso esame di specifiche questioni sottoposte al giudice», in particolare «quando esso rinvil, con la tecnica della motivazione per relationem, a quell[o] di primo grado, caso in cui l'onere deduttivo della parte non può dirsi soddisfatto solo dolendosi di una fisiologica evenienza processuale che diventa patologica solo quando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello che vanno chiaramente allegate> (Sez. 3, n. 35964/2014 - dep. 2015, cit.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso il 16/10/2025. Il Consigliere estensore GI RA hines fromph
Il Presidente IA LI Mane Venerell
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Z 6 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
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