Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
L''obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza facendo rinvio al contenuto dello stesso atto di appello, limitandosi a definire "inequivocabile" il significato contenuto delle conversazioni intercettate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 46080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46080 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
46 0 8 0/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1901 Carlo Citterio Stefano Mogini CC 29/10/2015- Pierluigi Di Stefano R.G.N. 34039/2015 Massimo Ricciarelli : Ersilia Calvanese Relatore - ha pronunciato la seguente ! SENTENZA - Sui ricorsi proposti da .
1. BI IB, nato in [...] il [...] 2. EZ IE EN RB, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 26/09/2014 del Tribunale del riesame di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Firenze accoglieva l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. del P.M. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di BI IB e EZ IE EN RB in relazione a reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ed applicava al primo la misura cautelare della custodia in carcere e al secondo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Era stato provvisoriamente contestato al BI di aver effettuato tra il mese di marzo 2012 ed il mese di marzo 2014 plurime cessioni di eroina in quantitativi da 1 a 100 grammi alla volta, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti minorenni (capo A), e al EZ di aver detenuto e ceduto in più occasioni tra il mese di maggio e il mese di agosto 2013 eroina, cocaina ed hashish in quantitativi da 1 a diverse decine di grammi alla volta. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari in relazione alla posizione del EZ aveva ritenuto insufficienti ad integrare la gravità indiziaria a suo carico i soli servizi di appostamento e le intercettazioni telefoniche, risultando imprecisate le condotte contestate e i soggetti coinvolti come acquirenti. Il Tribunale ravvisava la gravità indiziaria in relazione alle condotte ascritte ai predetti e, con specifico riferimento al EZ, nel rinviare all'esposizione probatoria contenuta nell'atto di appello, riteneva inequivocabile il tenore delle conversazioni intercettate, grazie alle quali tra l'altro costui era stato tratto in arresto al ritorno da un viaggio a Perugia dove si era recato per rifornirsi di eroina. Ad avviso del Tribunale, sussistevano per entrambi le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. Nel caso del BI, l'attività di spaccio si presentava organizzata nei minimi particolari con soggetti minorenni pronti ad assumersi tutta la responsabilità : delle condotte, con un "parco clienti" rilevante e fedele e con collaudate tecniche di spaccio, effettuato in posti appartati avvalendosi anche di clienti tossicodipendenti per i trasporti e consegne. Inoltre, il BI si presentava come soggetto privo di regolare lavoro che viveva sistematicamente dello spaccio e che non disponeva di un domicilio idoneo. Per il EZ, il Tribunale riteneva la sussistenza del rischio di reiterazione di delitti analoghi in considerazione della pluralità delle condotte poste in essere ed adeguata a far fronte ad esso la misura degli arresti domiciliari.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorrono per cassazione i difensori degli indagati, con atti distinti. Per BI, si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 292 cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari: il ricorrente lamenta che la motivazione in ordine alla : sussistenza delle esigenze cautelari, facendo riferimento alla sola circostanza che il BI fosse dedito con professionalità ed abitualità allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia, oltre che carente, in contrasto con i parametri della attualità e concretezza indicati dall'art. 292 cod. proc. pen., nella misura in cui non fa alcun riferimento ad essi, pur essendo i fatti datati di quasi due anni addietro. 2 9 Per EZ, sono articolati due motivi di impugnazione, con cui il difensore lamenta: la mancanza ed illogicità manifesta della motivazione e l'erronea applicazione di legge, con riferimento alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen.: l'ordinanza impugnata risulterebbe del tutto priva di un logico apparato argomentativo idoneo a sostenere l'assunto accusatorio, in quanto basato su conversazioni intercettate riportate in modo sommario e per relationem e dalle quali sono tratte presunte interpretazioni, senza operare una valutazione critica degli elementi indiziari e della loro gravità. Secondo ricorrente, risulterebbero incerti sia i supposti acquirenti sia il quantitativo della droga oggetto di cessione, a riprova dell'inconsistenza del quadro indiziario. - la mancanza ed illogicità manifesta della motivazione e l'erronea applicazione di legge, con riferimento alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, considerata soprattutto l'epoca dei fatti, affidandosi per il resto a formule di stile del tutto generiche. L'ordinanza impugnata inoltre avrebbe utilizzato come parametro la gravità del fatto contestato, in violazione con quanto previsto dalla novella del 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di BI IB è manifestamente infondato. Le conclusioni in merito al giudizio cautelare sono adeguatamente motivate in ordine alla valutazione della concretezza e della attualità del pericolo di ་ recidivazione e risultano conformi ai principi che la Suprema Corte, in varie occasioni, ha affermato, ancor prima dell'intervento della legge n. 47 del 2015, in tema di attualità e concretezza del suddetto pericolo. Si è affermato invero che "ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico" (così Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857). : Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha evidenziato gli elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) ed attuali idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi, lumeggiando sulla elevata 3 9 capacità a delinquere dell'indagato desunta dalla condotta connotata da particolare disinvoltura e sistematicità. I Giudici a quibus hanno infatti indicato quali elementi sintomatici la capacità di iniziativa ed intraprendenza oltre che di scaltrezza dell'indagato emerse dalle indagini (attività di spaccio organizzata nei minimi particolari, ricorso a soggetti minorenni pronti ad assumersi le responsabilità delle condotte, rilevanza e fedeltà del "parco clienti", collaudate tecniche per il trasporto e consegna dello stupefacente), nonché il sistematico ricorso di questi all'attività di spaccio quale unica fonte di reddito. Elementi che quindi non si collocano, come si propone nel ricorso, in un'ottica meramente retrospettiva dei fatti, ma che denotano la permanenza del pericolo di recidiva, nonostante il tempo trascorso dai fatti. Il ricorso di BI IB deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell'ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell'impugnazione - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 28 disp. reg. cod. proc. pen.
2. Fondato è invece il ricorso di EZ IE EN RB. La giurisprudenza di legittimità ritiene che la motivazione dei provvedimenti giudiziali possa consistere nel rinvio puntuale a documenti e decisioni già presenti in atti, ma ha anche affermato che l'ampiezza di tale rinvio deve essere proporzionato alle concrete esigenze motivazionali nell'ambito delle finalità che la legge attribuisce alla motivazione quale strumento di trasparenza e controllabilità della decisione che non esaurisce la propria funzione all'interno delle relazioni tra le parti processuali (Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010 - dep. 30/03/2010, P.M. in proc. C. e altri, Rv. 246465). Pertanto si è ritenuto legittimo il mero rinvio ad altri atti del procedimento quando si intendano fare propri contenuti essenzialmente descrittivi о ricostruttivi della realtà che l'autorità giudiziaria condivide, mentre è stata valutata non sufficiente la medesima metodologia di motivazione in presenza di documenti complessi e contenenti aspetti valutativi e, a maggior ragione, quando la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario. Nel caso in esame, in presenza di un precedente provvedimento che aveva escluso nei confronti dell'indagato EZ la gravità indiziaria delle condotte delittuose descritte nel capo d), ritenendo insufficienti a tal fine i risultati dei servizi di appostamento e le intercettazioni telefoniche, dai quali era possibile soltanto desumere al più supposizioni sull'oggetto dei contatti avuti dall'indagato, l'ordinanza impugnata si limita, attraverso il mero rinvio all'atto di appello del P.M., a definire in modo del tutto assertivo che il tenore delle telefonate ivi indicate fosse "inequivocabile”. In tal modo l'ordinanza impugnata ha del tutto eluso, ai fini della corretta motivazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il compito indeclinabile del giudice di merito di interpretare gli elementi indiziari a disposizione, di valutarne il contenuto con prudente apprezzamento e, quindi, di esternare le ragioni logiche che rendono attendibile una conclusione anziché un'altra (nella specie, la conclusione del primo giudice sulla inconferenza e/o inidoneità delle risultanze investigative). Ne consegue pertanto in relazione a EZ IE EN RB l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per un nuovo esame, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare siffatte lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa sede stabiliti. L'accoglimento del ricorso dell'indagato quanto alla gravità indiziaria finisce per riverberarsi anche sul tema delle esigenze cautelari, destinate ad essere rivalutate ove, in sede di rinvio, non venga mantenuta inalterata la struttara composita della contestazione mossa al ricorrente. La disamina della relativa doglianza risulta dunque assorbita dagli annullamenti con rinvio sopra evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di BI IB che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. reg. cod. proc. pen. Annulla l'ordinanza impugnata quanto a EZ IE EN RB e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Così deciso il 28/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Carlo Citterio Depositato in Cancefferia citter 20 NOV 2015 oggi, EL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO