Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 46080
CASS
Sentenza 29 ottobre 2015

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L''obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza facendo rinvio al contenuto dello stesso atto di appello, limitandosi a definire "inequivocabile" il significato contenuto delle conversazioni intercettate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 46080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46080
    Data del deposito : 29 ottobre 2015

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