Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 28825
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Sentenza 21 settembre 2017

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L'atto di appello del pubblico ministero (nella specie, in materia di misure di prevenzione), già sottoscritto da un magistrato della procura, può essere presentato, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., anche da personale interno alla stessa procura, incaricato della consegna, senza necessità di un atto formale di delega, purchè vi sia la garanzia dell'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività dell'atto di appello in calce al quale risultavano apposti il timbro e la firma del magistrato della procura, il timbro e la firma del cancelliere che aveva proceduto al deposito nonché altro timbro recante l'incarico ad un addetto della segreteria per il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado che risultava documentato dai registri di passaggio).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché 3, 5 legge 27 dicembre1956, n. 1423 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art., 2, Prot. 4 CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, e dell'art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n.575 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1, Protocollo 1 CEDU, con riferimento alla conformità al principio di tassatività delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare la legge" e della fattispecie di pericolosità dell'indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, in quanto, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente: a) la violazione delle suddette prescrizioni generiche, applicabili anche in base alla legge n. 575 del 1965, non integra il contenuto precettivo del reato previsto dall'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; b) il giudizio di pericolosità specifica del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, non si fonda su una situazione di mera contiguità ideologica o di "vicinanza" al gruppo criminale, ma richiede una condotta concreta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi.

In tema di misure di prevenzione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di appello del pubblico ministero avverso il decreto di rigetto della proposta che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., non contenga l'enunciazione specifica sia del capo oggetto di impugnazione che dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di revisione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio la Corte, in considerazione della possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale e della conseguente autonomia dei capi riguardanti ciascuna misura, ha annullato parzialmente il decreto della Corte di appello, la quale, ritenendo che, in caso di rigetto della proposta, il capo relativo al rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non fosse autonomo, ma ricompreso in quello relativo al rigetto della misura di prevenzione personale, aveva accolto l'appello del pubblico ministero, riguardante esclusivamente il tema dell'attualità della pericolosità del proposto, ed aveva applicato al proposto sia la misura della sorveglianza speciale che quella confisca).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 28825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28825
    Data del deposito : 21 settembre 2017

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