Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 3
L'atto di appello del pubblico ministero (nella specie, in materia di misure di prevenzione), già sottoscritto da un magistrato della procura, può essere presentato, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., anche da personale interno alla stessa procura, incaricato della consegna, senza necessità di un atto formale di delega, purchè vi sia la garanzia dell'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività dell'atto di appello in calce al quale risultavano apposti il timbro e la firma del magistrato della procura, il timbro e la firma del cancelliere che aveva proceduto al deposito nonché altro timbro recante l'incarico ad un addetto della segreteria per il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado che risultava documentato dai registri di passaggio).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché 3, 5 legge 27 dicembre1956, n. 1423 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art., 2, Prot. 4 CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, e dell'art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n.575 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1, Protocollo 1 CEDU, con riferimento alla conformità al principio di tassatività delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare la legge" e della fattispecie di pericolosità dell'indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, in quanto, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente: a) la violazione delle suddette prescrizioni generiche, applicabili anche in base alla legge n. 575 del 1965, non integra il contenuto precettivo del reato previsto dall'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; b) il giudizio di pericolosità specifica del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, non si fonda su una situazione di mera contiguità ideologica o di "vicinanza" al gruppo criminale, ma richiede una condotta concreta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi.
In tema di misure di prevenzione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di appello del pubblico ministero avverso il decreto di rigetto della proposta che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., non contenga l'enunciazione specifica sia del capo oggetto di impugnazione che dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di revisione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio la Corte, in considerazione della possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale e della conseguente autonomia dei capi riguardanti ciascuna misura, ha annullato parzialmente il decreto della Corte di appello, la quale, ritenendo che, in caso di rigetto della proposta, il capo relativo al rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non fosse autonomo, ma ricompreso in quello relativo al rigetto della misura di prevenzione personale, aveva accolto l'appello del pubblico ministero, riguardante esclusivamente il tema dell'attualità della pericolosità del proposto, ed aveva applicato al proposto sia la misura della sorveglianza speciale che quella confisca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 28825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28825 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
28825-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1704/17 Giovanni Conti Presidente - Giorgio Fidelbo Relatore - CC 21/09/2017- Massimo Ricciarelli R.G.N. 7856/17 Orlando Villoni Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) TO EB, nato il [...] a [...] 2) PI RI, nata il [...] a [...]; 3) TO ER, nata il [...] a [...]; 4) TO TT, nata il [...] a [...]; H. 5) TO VA, nato il [...] ad [...] avverso il decreto del 12/05/2016 - 09/01/2017 emesso dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 10-16 luglio 2008 il Tribunale di Catania ha rigettato la proposta del Questore in data 24 maggio 2011 di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale di cui alla legge n. 575 del 1965 nei confronti di EB TO. I giudici, pur riconoscendo l'esistenza di una originaria pericolosità del proposto, ne hanno escluso l'attualità, in considerazione dell'avvenuto sequestro del patrimonio personale e societario dello TO e dei suoi familiari avvenuto nel settembre del 2001 nell'ambito del processo penale a cui è stato sottoposto;
sulla richiesta della misura di prevenzione patrimoniale hanno ritenuto di non poter formulare il giudizio di sproporzione tra fonti e impieghi, che avrebbe giustificato la confisca.
2. La Corte d'appello di Catania, con il decreto indicato in epigrafe, accogliendo l'appello del procuratore generale, ha applicato allo TO la misura dei prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, oltre alle prescrizioni di legge, inoltre gli ha imposto il versamento di una cauzione di euro 100.000,00 e, infine ha disposto la confisca delle quote della società IG di proprietà di EB TO e dei suoi familiari, quali terzi interessati, e dei beni immobili appartenenti a tale società, nonché la confisca delle quote di altre società e di beni immobili facenti capo sempre allo TO, meglio indicati negli elenchi allegati al provvedimento, molti dei quali intestati o riferibili ai suoi familiari, RI PI, VA MI TO, TT TO e ER MA TO, ad eccezione dei beni acquistati prima del 1990. I giudici di secondo grado hanno valorizzato i risultati del processo penale cui lo TO, parallelamente, è stato sottoposto, sostenendo la sussistenza della sua pericolosità sociale sin dal rinvio a giudizio, avvenuto nel 2004, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (clan UD), nonché in base all'attività integrativa di indagine, che portava ad una contestazione suppletiva nel giugno 2008, secondo cui lo TO, in forza della sua appartenenza al clan UD, avrebbe aperto e gestito nuovi centri 2 commerciali DESPAR, gestiti assieme ai rappresentanti della famiglia mafiosa. Tali accuse sarebbero state confermate dalla sentenza di primo grado, intervenuta nell'aprile 2010, che lo ha ritenuto imprenditore colluso, inserito nell'associazione criminale intorno al 1983-1984. 3. Nell'interesse di EB TO hanno proposto ricorso per cassazione i suoi difensori di fiducia, avvocati Franco Coppi e Giovanni Grasso.
3.1. Con il primo motivo si deduce l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore generale avverso il decreto del Tribunale per violazione dell'art. 582 cod. proc. pen.. Si censura la risposta offerta sul punto dalla Corte d'appello, sottolineando che dagli atti non risulta chi abbia proposto l'impugnazione, chi l'abbia ricevuta, quando sia stata presentata, con la conseguenza che sono da ritenere violate le forme di cui al citato art. 582 cod. proc. pen., in quanto la semplice ricezione dell'impugnazione da parte della segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, attraverso il registro di passaggio, non integra la formalità di comunicazione dell'atto come previsto dalla legge. Dall'inammissibilità deriverebbe, secondo la difesa, l'annullamento del decreto impugnato.
3.2. Anche con il secondo motivo si fa valere l'inammissibilità dell'appello sotto il diverso profilo della assoluta mancanza di motivi ex art. 581 cod. proc. pen., ritenuto applicabile anche in materia di procedimento di prevenzione, in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale. Si assume che l'atto di impugnazione si limita a censurare il decreto di primo grado esclusivamente in relazione all'attualità della pericolosità personale di TO, omettendo ogni considerazione riguardo alla misura di prevenzione patrimoniale, anch'essa respinta dal Tribunale, con la conseguenza che la decisione relativa a tale misura era da considerare sottratta alla cognizione del giudice di appello. Nel motivo si contesta la risposta che sulla questione ha dato la Corte d'appello, respingendo la eccezione di inammissibilità, e si sottolinea come a nulla rilevi che il Tribunale avrebbe potuto limitarsi a rigettare la richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sulla base dell'assenza dei requisiti per l'applicazione di quella personale, in quanto il primo giudice ha comunque affrontato tema della misura patrimoniale con una articolata motivazione, sicché in ogni caso tale capo o punto avrebbe dovuto essere fatto oggetto di impugnazione. Infine, si osserva che il pubblico ministero avrebbe dovuto 3 Er sempre indicare i motivi posti a sostegno dell'appello, anche in relazione alle misure patrimoniali. Anche in questo caso, l'inammissibilità dell'appello dovrebbe comportare l'annullamento del decreto di applicazione della misura patrimoniale.
3.3. Con il terzo motivo si assume che l'appello andava vagliato sulla base dei parametri previsti dalla disciplina sul ricorso per cassazione, parametri nella specie del tutto carenti, sicché si sarebbe dovuto ritenere inammissibile l'impugnazione. In particolare, si sostiene che il decreto non preceduto da sequestro con cui si rigetta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca non è appellabile, ma ricorribile solo in cassazione, sicché l'appello andava qualificato correttamente come ricorso;
tuttavia, avendo il pubblico ministero proposto appello anche per la misura personale il ricorso, eventualmente così qualificato, sarebbe stato convertito in appello, conversione che comunque avrebbe richiesto un vaglio secondo i parametri di ammissibilità di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. 3.4. Il quarto motivo affronta il tema della ritenuta pericolosità dello TO. Si assume che la Corte d'appello sia incorsa in una errata applicazione della legge avendo del tutto trascurato di prendere in considerazione la componente prognostica del giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto: più precisamente si rileva come "l'iter motivazionale della Corte catanese è integralmente rivolto alle vicende passate e non si rinviene una sola, minima considerazione sulla effettiva persistenza del pericolo di reiterazione di condotte antisociali (...); manca, insomma, qualsivoglia valutazione prognostica che consenta di qualificare come probabile il ripetersi di condotte antisociali". Peraltro, si sottolinea come la Corte d'appello abbia ignorato una serie di fattori incompatibili con la ritenuta permanenza della pericolosità e puntualmente dedotte dalla difesa in apposite memorie, tra cui l'intervenuto sequestro dei beni, evidenziato dal primo giudice e alcune denunce presentate da TO tra il 1998 e il 1999 per le estorsioni subite. Tali omesse considerazioni delle deduzioni difensive sono ritenute particolarmente gravi nell'ambito di un procedimento originato dall'appello del pubblico ministero, sottolineando invece la necessità che il "ribaltamento" della decisione necessitava di una "motivazione rafforzata". Con lo stesso motivo viene sottoposto a critica il decreto impugnato là dove valorizza alcuni fatti emersi nell'ambito del procedimento penale cui è stato 4 sottoposto lo stesso TO, fatti che vengono utilizzati a dimostrazione della sussistenza della pericolosità, ma in modo del tutto acritico: il riferimento è al rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., risalente però al 2004; all'attività integrativa di indagine con contestazione suppletiva, senza considerare che da tale imputazione TO è stato poi assolto;
alla sentenza di primo grado, in cui tra l'altro si affermava che TO sarebbe diventato organico all'associazione mafiosa intorno al 1983-1984, cioè più di trent'anni fa. Inoltre, si lamenta della mancata considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte d'appello di Catania in sede di rinvio, con riferimento alla data in cui TO avrebbe definitivamente rotto con l'associazione, data che è stata individuata nel settembre 2009, coincidente con la denuncia di TO nei confronti del reggente del clan, gesto che è stato ritenuto sintomatico di una inequivoca rottura dei rapporti con l'associazione mafiosa. Questa circostanza sarebbe stata ignorata dalla Corte d'appello, che per affermare la sussistenza della pericolosità attuale ha valorizzato solo il fatto della titolarità delle quote di IG in capo a TO e ai suoi familiari. In sostanza, si sottolinea la assenza di motivazione in ordine al profilo temporale, cioè al notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti sui quali si fondava la richiesta di applicazione della misura e il momento della decisione, che si è avuta nel gennaio del 2017, con il ribaltamento del decreto del Tribunale (2008), sulla base di una richiesta di applicazione della misura del 2001, in relazione ad un reato che sarebbe stato commesso nella metà degli anni '80. In altri termini, si sostiene che il decreto impugnato non contenga alcuna valutazione sulla perdurante attitudine soggettiva a realizzare condotte pericolose, adagiandosi sull'inaccettabile presunzione per cui «semel mafioso semper mafioso». Nell'ambito dello stesso motivo si rileva la assenza di motivazione in ordine alla durata della misura di prevenzione personale.
3.5. Il quinto motivo si occupa della misura di prevenzione patrimoniale e, in special modo, della disposta confisca della IG s.p.a.. Dopo aver riassunto la disciplina in materia, sottolineando, anche sulla base di un parere pro veritate prodotto in giudizio, che ai fini della confisca occorrono la prova della provenienza illecita o la prova della sproporzione dei beni, che non vi è 5 nessuna inversione dell'onere probatorio e che l'accertamento della provenienza illecita ovvero della sproporzione deve essere condotto sui singoli beni, si assume che la Corte d'appello abbia violato tali criteri incorrendo in altrettante violazioni di legge. In particolare, si assume che i giudici della prevenzione in sede di appello, disponendo la confisca della società IG - che invece i giudici penali avevano ritenuto non confiscabile in quanto in essa era confluito anche capitale lecito -, sono ricorsi alla categoria dell'impresa mafiosa, pervenendo così ad una confisca generale dell'intero patrimonio, confisca non prevista nell'ordinamento italiano. Richiamando parte della giurisprudenza di legittimità, si evidenzia come nel caso di accrescimenti con capitali illeciti di beni già nella disponibilità del proposto lecitamente acquisiti, la confisca deve essere limitata alla quota ideale del bene, proporzionata al reimpiego dei profitti illeciti ○ non giustificati, evitando la confisca indiscriminata e generale. Tuttavia, nella specie si contesta la sussistenza stessa dell'impresa mafiosa, in quanto: a) l'attività imprenditoriale di TO si è formata molto prima del suo ingresso nel clan mafioso, avvenuto nella metà degli anni '80; b) le imprese del proposto non hanno mai utilizzato metodi mafiosi. Inoltre, la Corte d'appello non menziona neppure la motivazione con cui nel decreto del Tribunale si escludeva la presenza di flussi sospetti di denaro nelle casse della società, non confrontandosi con tali conclusioni riccamente argomentate.
3.6. Con il sesto motivo si passa a censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la confisca delle quote societarie delle società diverse dalla IG nelle quali la famiglia TO aveva partecipazioni - totalitarie, nonché dei beni immobili acquistati da TO successivamente alla costituzione della IG. Si assume che tali confische siano del tutto prive di motivazione, giustificate apoditticamente in base al ragionamento che si tratterebbe di reimpiego dei proventi di IG e, inoltre, omettendo ogni accertamento sui singoli beni, oggetto così di una confisca totalitaria.
3.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art.
2-ter legge n. 575 del 1965, in relazione alla assenza di motivazione sulla ritenuta esistenza del requisito della sproporzione tra fonti ed impieghi del nucleo familiare di TO. Si censura la motivazione della Corte d'appello, fondata sulle argomentazioni della sentenza della Corte d'appello di Catania nel processo penale, sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione, sottolineando come 6 nel decreto impugnato si prescinda del tutto dalla motivazione del giudice di primo grado, fondata sulla perizia disposta, che aveva escluso non solo la provenienza illecita dei beni, ma anche l'esistenza di una sproporzione rispetto alle entrate;
inoltre, la Corte d'appello non si sarebbe confrontata neppure con le deduzioni difensive contenute nell'ampia memoria depositata. Anche in questo caso si sottolinea che i giudici non hanno compiuto un accertamento sui singoli beni, ma hanno proceduto ad una valutazione indiscriminata dell'intero patrimonio.
3.8. Con l'ottavo motivo si censura il decreto per aver disposto la confisca in assenza del provvedimento di sequestro.
3.9. Con il nono motivo si denuncia la violazione dell'art.
2-ter legge n. 575 del 1965 in relazione alla confisca disposta nei confronti dei beni dei terzi, coniuge e figli di EB TO, in assenza del requisito della disponibilità da parte di quest'ultimo, nonché in assenza, anche grafica, della motivazione.
3.10. Con il decimo motivo si deduce la violazione dell'art.
3-bis legge n. 575 del 1965 per omessa motivazione sulla determinazione del quantum della cauzione di buona condotta.
3.11. In data 12 maggio 2017 i difensori hanno depositato una memoria con formulazione di motivi aggiunti. In relazione al motivo con cui si è sostenuta l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per specificità dei motivi, si rappresenta che sulla questione sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte, proprio in rapporto alla delibazione di ammissibilità in appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli). Con riferimento al motivo avente ad oggetto l'attualità della pericolosità, nella memoria si citano una serie di decisioni di legittimità che contrastano l'approccio del decreto impugnato là dove ha trascurato il profilo temporale. Con un nuovo motivo, che trova occasione nella recente sentenza della Corte EDU, De Tommaso c. Italia, si chiede di sollevare la questione di costituzionalità degli artt. 1, 2 legge n. 575 del 1965 nonché 3 e 5 legge n. 1423 del 1956 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 4 della CEDU, inoltre dell'art.
2-ter legge n. 575 del 1965 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale della CEDU. 7 Infine, si rappresenta che la sentenza depositata il 16 marzo 2017 dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione, che ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello di Catania emessa nel procedimento penale, contiene una serie di accertamenti che possono avere rilievo nel procedimento di prevenzione. In particolare, si sottolinea che l'annullamento ha riguardato anche l'individuazione del momento finale della partecipazione di TO all'associazione, fermo restando che tale momento non è collocabile in data successiva al settembre 2009; inoltre, la sentenza in questione ha ritenuto non comprovata l'intestazione fittizia dei beni sequestrati di cui risultano titolari soggetti diversi dallo TO;
infine, è stato affermato che la società IG è impresa lecitamente costituita. Si conclude chiedendo l'annullamento del decreto impugnato e, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale.
3.12. In data 31 maggio 2017 sono state depositate ulteriori note difensive nell'interesse di EB TO.
4. Hanno proposto ricorso anche i terzi interessati, cioè il coniuge e figli del proposto.
4.1. Nell'interesse di RI PI moglie del proposto -, l'avvocato Giovanni Grasso con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 581, inammissibilità comma 1, lett. c) e 591 cod. pen., con conseguente dell'appello presentato dal pubblico ministero, per assoluta assenza dei motivi in relazione alla misura patrimoniale nei confronti dei terzi interessati. Più precisamente, si assume che alla mancanza di tali motivi consegua che il capo e il punto del decreto appellato inerente il rigetto della richiesta della misura patrimoniale debba ritenersi escluso dalla cognizione della Corte d'appello, perché di fatto non devoluto. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.
2-ter legge n. 575 del 1965. Si sostiene che non siano stati rispettati gli standard probatori previsti per ritenere accertata la provenienza illecita dei beni, provenienza che deve essere provata dall'accusa e che deve risultare da indizi certi, univoci e concordanti;
inoltre, tale accertamento deve essere condotto con riferimento ai singoli beni. Nella specie, invece, la Corte d'appello ha proceduto ad una confisca "totalitaria", omettendo l'analisi bene per bene e ignorando le diverse 8 conclusioni cui era pervenuto il primo giudice che aveva ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra fonti ed impieghi sulla base di una perizia. Si assume che se si fosse effettuata una analisi su ciascun bene con riferimento agli acquisti fatti dalla PI sarebbe stato evidente che le risorse erano largamente sufficienti per coprire tali acquisti, che sarebbero stati ritenuti del tutto leciti. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.
2-ter legge cit. e la mancanza di motivazione, in relazione all'applicazione della confisca di prevenzione nei confronti dei terzi per assenza del requisito della disponibilità dei beni da parte del proposto. In data 31 maggio 2017 nell'interesse di RI PI sono state depositate note difensive.
4.2. L'avvocato Francesca Ronsisvalle, difensore di TT TO, ha proposto motivi analoghi a quelli dedotti nell'interesse di RI PI, insistendo sull'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero e sulla violazione dell'art.
2-ter legge n. 575 del 1965, sotto il duplice profilo della violazione degli standard di accertamento della provenienza illecita dei beni e della sproporzione nonché della omessa motivazione e dimostrazione della disponibilità dei beni da parte del proposto. Con riferimento a quest'ultimo motivo si sottolinea, da un lato, come nella specie non operi la presunzione di cui all'art.
2-ter, ultimo comma, cit. per i beni acquistati dai familiari del proposto in quanto si tratta di acquisti di molto antecedenti la proposta della misura di prevenzione, dall'altro lato, come la Corte d'appello abbia del tutto omesso la motivazione in relazione alla prova offerta da TT TO circa la piena disponibilità dei propri beni, in particolare l'immobile sito in San Giovanni La Punta via Duca degli Abruzzi e il terreno adiacente in via Deledda.
4.3. Anche nel ricorso proposto nell'interesse di ER TO, dagli avvocati Francesca Bilardo e Maria Letizia Galati, si eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per mancanza assoluta dei motivi di impugnazione e del petitum. Con un secondo motivo si deduce l'inosservanza degli artt. 4 legge n. 1423 del 1956 e 2-ter legge n. 575 del 1965. Si assume che ER TO, oltre ad essere del tutto estranea ai fatti, non ha alcun rapporto con la IG 9 яя s.p.a., che i giudici hanno considerato impresa mafiosa, e che fa capo al proposto, sicché i beni confiscati alla ricorrente, terzo interessato, sono beni strettamente personali, di cui ella ha la piena ed esclusiva disponibilità. Per quanto riguarda la casa di abitazione di via Duca degli Abruzzi, acquistata il 10.2.1998 (non nel 1999 come erroneamente riportato nel decreto) non vi è alcun elemento di prova che la ricolleghi alla IG s.p.a.; i due terreni siti in via Deledda sono di donazione paterna e anche per essi è da escludere ogni collegamento con la società IG;
l'appartamento e la cantina siti in Letojanni sono oggetto di una donazione della madre, del tutto estranea ai fatti. Per tali beni la confisca viene giustificata in quanto costituirebbero il reimpiego dei proventi illeciti della IG s.p.a., ma si tratta di affermazione generica e priva di riscontri. Infine, riguardo alla quota societaria di Maxi Sconto s.r.l., anch'essa oggetto di confisca, si rileva che la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore avendo ritenuto, contrariamente al vero, che sarebbe una società partecipata dalla EB TO s.p.a. poi incorporata nella IG s.p.a., peraltro, i giudici avrebbero contraddetto se stessi avendo espressamente escluso la confiscabilità di beni dei terzi interessati acquistati anteriormente alla costituzione di IG s.p.a.: la maxi Sconto s.r.l. sarebbe infatti stata costituita nel 1978, cioè in epoca antecedente alla costituzione della IG.
4.4. Nel ricorso proposto nell'interesse di VA MI TO, da parte dell'avvocato Vincenzo Melia, i primi tre motivi coincidono con quelli contenuti nel ricorso del proposto, relativi all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 e 3 legge n. 1423 del 1956 e 2-ter legge n. 575 del 1965, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, in assenza della pericolosità sociale del proposto. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art.
2-ter legge n. 575 del 1965 per l'indiscriminata e totalitaria confisca dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare di EB TO e dei terzi interessati. Con il sesto motivo si censura il provvedimento impugnato per l'inosservanza degli artt.
2-ter e 14 legge cit., per aver condotto una analisi indifferenziata sui beni e averli ritenuti fittiziamente intestati ai terzi 10 99 interessati, omettendo ogni valutazione in ordine alla effettiva disponibilità degli stessi, peraltro evitando di confrontarsi con le articolate e specifiche deduzioni difensive in cui si evidenziavano le date di acquisto dei beni intestati al ricorrente. In data 24 maggio 2017, il difensore di VA MI TO ha depositato una memoria in cui ribadisce alcuni dei motivi dedotti nel ricorso.
5. In data 30 maggio 2017 il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una memoria confutando i motivi dedotti nei ricorsi, con particolare riferimento alle deduzioni relative alla inammissibilità dell'appello del pubblico ministero e alla rilevanza, nel presente procedimento, della sentenza n. 12853/2017 della Sezione II della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dedotto nell'interesse di EB TO è infondato. Nel ricorso si assume la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., in quanto non risulta il soggetto che ha presentato l'atto di appello, né quando sarebbe stato depositato, e si rileva che la ricezione dell'impugnazione da parte dell'ufficio del pubblico ministero, attraverso il registro di passaggio, è da ritenersi irrituale. La Corte d'appello ha respinto tale eccezione, affermando che l'atto di impugnazione è stato inizialmente presentato nella segreteria della Procura generale in base ai regolamenti e alle prassi di quell'ufficio e che, in ogni caso, in calce all'atto risultano apposti il timbro e la firma del sostituto procuratore generale, il timbro di deposito (15/09/2008), la firma del cancelliere che ha proceduto al deposito ed infine altro timbro recante l'incarico ad un addetto della segreteria della Procura generale per la presentazione dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado, tempestivamente depositato come documentato dai registri di passaggio. Sulla base di tale ricostruzione non vi sono spazi per ritenere né l'irritualità della presentazione dell'impugnazione, né la tardività. Infatti, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero non è indispensabile la presenza del magistrato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, essendo sufficiente che l'atto di 11 impugnazione, già sottoscritto da un magistrato della procura, sia presentato da personale interno all'ufficio della stessa procura, incaricato della consegna. Del resto l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. contempla la figura dell'incaricato, senza prescrivere particolari formalità per il conferimento dell'incarico, che può avvenire anche oralmente, sempre che, considerata la natura del rapporto dello stesso con il titolare della impugnazione, si abbia la garanzia in ordine alla autenticità della sottoscrizione (cfr., Sez. 6, n. 2642 del 30/09/1993, Tocci, Rv. 195888; Sez. 5, n. 12754 del 21/10/1998, Trimarco, Rv. 213420). Nella specie, la Corte ha precisato come la tempestività dell'appello sia dimostrata dal registro di passaggio, che documenta l'avvenuta presentazione del gravame in cancelleria del giudice da parte di persona incaricata formalmente dal pubblico ministero.
2. Sono invece fondati i ricorsi del proposto e dei terzi interessati nelle parti in cui deducono l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per l'assoluta mancanza di motivi in ordine alle misure di prevenzione patrimoniale.
2.1. L'oggetto dell'appello riguarda esclusivamente il tema dell'attualità della pericolosità di EB TO, trascurando del tutto ogni profilo inerente la misura di prevenzione patrimoniale, la cui proposta di applicazione era stata rigettata dal Tribunale, al pari della misura di prevenzione personale. Invero, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero contiene un rapido con riferimento al sequestro alla circostanza che "la libera accenno - - disponibilità del patrimonio potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi", ma si tratta di un'affermazione del tutto apodittica, in quanto non vengono minimamente spiegate le ragioni che dovrebbero giustificare la misura di prevenzione patrimoniale e, inoltre, manca ogni valutazione critica sul provvedimento impugnato nella parte relativa agli aspetti patrimoniali. Tale assenza di motivi è tanto più rilevante dal momento che il decreto del primo giudice affrontava il tema della misura patrimoniale con adeguata motivazione, con la conseguenza che l'impugnazione avrebbe dovuto avere ad oggetto specifico tale capo. 11 12 2 Inoltre, nessun accenno viene fatto alla misura patrimoniale nei confronti dei terzi interessati, anzi va sottolineato che l'appello riguarda solo la posizione del proposto, sicché i capi del decreto del Tribunale che hanno rigettato la richiesta della misura patrimoniale nei confronti dei terzi non sarebbero stati neppure devoluti alla cognizione del giudice di appello.
2.2. La Corte territoriale ha respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo che in caso di rigetto della misura personale non vi sarebbe un capo della decisione sulla misura patrimoniale da poter essere impugnato;
concetto ribadito con riferimento ai terzi interessati, sostenendo che "nel caso di rigetto della proposta di misura di prevenzione personale, oggetto dell'appello è detto unico capo della decisione, cui i terzi interessati sono estranei", ma che una volta impugnato tale decreto, con la conseguente richiesta di emissione di decreto di applicazione sia della misura personale, che di quella patrimoniale, "riemerge l'interesse dei terzi, i quali sono chiamati ad intervenire in sede di appello".
2.3. La risposta fornita dai giudici di secondo grado non può essere condivisa. La Corte d'appello, nel ritenere che in presenza del rigetto della misura personale non vi sia un capo autonomo da impugnare riguardante la misura patrimoniale, ma che questa sia ricompresa, di fatto, nell'eventuale impugnazione che abbia ad oggetto la misura di prevenzione personale, non considera che a seguito delle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, è stata introdotta nel nostro sistema la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, con la conseguenza che oggi deve ritenersi spezzato il nesso di necessaria presupposizione tra misure personali e misure reali. Questa riforma ha accentuato la diversità fisiologica sul piano strutturale tra misure personali e patrimoniali: infatti, per le prime il presupposto della pericolosità attuale è indispensabile, dal momento che sarebbe irragionevole ipotizzare che ad una persona non più pericolosa si possano applicare misure di sicurezza personali;
per le seconde invece, il concetto di pericolosità, non riguardando una persona ma una res, deve essere inteso in modo diverso perché la strutturale staticità dei beni non consente evoluzioni apprezzabili in merito. Er 13 Più precisamente, le Sezioni unite di questa Corte hanno sottolineato che la possibilità di applicazione disgiunta non ha introdotto nel nostro ordinamento una actio in rem, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene, precisando che la pericolosità si trasferisce alla res per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile (Sez. U, n. 4880, del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262604). Peraltro, si è ritenuto che l'introduzione della applicazione disgiunta delle misure patrimoniali da quelle personali, non ha fatto mutare la natura giuridica della confisca di prevenzione, che non è sottoposta al principio di irretroattività, e che, ai sensi dell'art. 200 cod. pen., può essere applicata anche ai fatti precedenti alla entrata in vigore della legge citata (cfr., Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Gabriele, Rv. 257638, che ha ribadito che il giudice deve comunque accertare la pericolosità sociale del proposto ai fini della applicazione della misura patrimoniale, ancorché ne venga esclusa l'attualità). Questo allentato rapporto tra le due misure di prevenzione, operato dalla riforma cui si è fatto riferimento e che, come si è visto, trova applicazione retroattiva, non può non avere ricadute anche sul piano delle impugnazioni, nel senso che non appare sostenibile l'orientamento richiamato dalla Corte d'appello, secondo cui l'impugnazione del capo del provvedimento che ha ad oggetto la misura personale, ricomprende, automaticamente, anche il capo riguardante la misura di prevenzione patrimoniale. L'avvenuta interruzione del nesso di necessaria presupposizione tra misure personali e misure reali, con la possibilità che le due misure abbiano presupposti limitatamente diversi, impone oggi che l'impugnazione si riferisca specificamente alle due diverse misure. Nella specie, l'appello appare carente nell'enunciazione specifica sia del capo relativo alle misure patrimoniali, sia dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di "revisione" del giudizio di primo grado, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., disposizione che trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione. 14 2.4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, limitatamente alle misure di prevenzione disposte nei confronti del proposto e dei terzi interessati ricorrenti. Per questi ultimi l'accoglimento del motivo relativo all'inammissibilità dell'appello assorbe tutte le altre eccezioni e deduzioni;
devono ritenersi assorbiti anche il terzo motivo proposto nell'interesse di EB TO, nonché i motivi dal quinto al nono, tutti relativi alla misura di prevenzione patrimoniale.
3. Per il resto il ricorso del proposto è infondato.
3.1. In particolare, con il quarto motivo si censura, sotto diversi profili, la ritenuta attualità della pericolosità di EB TO. Occorre ribadire come nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3- ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e oggi confermato dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, sicché è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi di illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29)05/2014, Repaci, Rv. 260246). Nella specie, quarto motivo, sebbene formalmente presentato come violazione di legge, finisce per censurare la motivazione del decreto impugnato. Invero, la giurisprudenza di legittimità ritiene che ricorra la violazione di legge anche nel caso in cui il decreto ometta del tutto di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi prospettati dalla parte che, singolarmente considerati, sarebbero tali da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080): ciò non si è verificato nella fattispecie in esame, in cui non è stato evidenziato alcun elemento che avesse una tale valenza probatoria e, soprattutto, la Corte d'appello non ha mancato di confrontarsi con tutti gli elementi offerti dalla difesa, ritenendo, sulla base di una motivazione che non può certo considerarsi apparente, sussistente la pericolosità attuale del proposto. да 15 3.2. A proposito di motivazione, nel ricorso si lamenta che la Corte d'appello, ribaltando la decisione di primo grado, non abbia operato una "motivazione rafforzata". Al riguardo si osserva che nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare in peius la decisione di rigetto della proposta adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del decreto di appello (Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, Occhiuto, Rv. 271395, Sez. 6, n. 31634 del17/05/2017, Lamberti, Rv. 270707). La regola della necessità della rinnovazione, così come affermato dalle Sezioni unite Dasgupta, si applica solo con riferimento al giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato, secondo il canone del giudizio sulla colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", che non trova spazio nel procedimento di prevenzione, in cui non vi sono reati da accertare, ma giudizi di pericolosità da verificare, peraltro soggetti ad essere rapportati costantemente alla situazione di fatto che li ha determinati. Del resto, nel caso di un decreto di appello che abbia riformato in peius una decisione di primo grado non è richiesta neppure una motivazione rafforzata. Infatti, anche in questo caso il principio di diritto che impone una motivazione maggiormente persuasiva della decisione di appello che abbia riformato quella assolutoria di primo grado è sempre stato riferito all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e cioè alla necessità che l'imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Ancora una volta le differenze strutturali tra il processo ordinario e quello di prevenzione impediscono di "esportare" i principi cui si è fatto riferimento e che trovano il loro campo di applicazione solo nel processo penale.
3.3. Con riferimento alla attualità della pericolosità sociale va ribadito che deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, anche se, come nel caso in esame, con esito negativo;
ne consegue che il giudice di appello deve compiere la verifica circa l'esistenza di tale presupposto rifacendosi a quel momento (cfr., Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Barone, Rv. 248797; Sez. 6, n. 33706 del 20/06/2017, Minniti, Rv. 271028). Ebbene, la Corte d'appello ha rilevato che all'epoca della decisione di primo grado (luglio 2008) il giudice non avrebbe tenuto conto e valutato che la pericolosità sociale del proposto poteva essere desunta dal provvedimento 16 а di rinvio a giudizio, avvenuto nel 2004, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, denominata clan UD e dalla successiva contestazione suppletiva dell'11 giugno 2008: secondo tali imputazioni EB TO avrebbe fatto parte del clan UD, finanziandolo per ottenere in cambio protezione, riciclando i proventi illeciti dell'associazione mafiosa, avvalendosi della appartenenza al clan per incrementare la presenza delle sue imprese sul mercato (punti vendita DESPAR), fornendo denaro per acquisto di armi e droga;
inoltre, avrebbe gestito nuovi centri commerciali a Palermo e provincia, in comune con il clan UD e con quelli alleati di ET LA, RN AN, VA Lo CC e SS Lo CC. In sostanza, il Tribunale non avrebbe valutato gli elementi sopravvenuti alla proposta del Questore (24 maggio 2001), cioè il rinvio a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa (2004) e l'attività integrativa di indagine del 2008, desumendo la mancanza dell'attualità della pericolosità dalla perdita della disponibilità del patrimonio oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento penale, senza considerare che, nonostante il sequestro e l'amministrazione giudiziaria, il preposto aveva partecipato all'apertura di nuovi centri commerciali a Palermo, gestiti, come si è detto, unitamente al clan UD e ad altre famiglie mafiose. Gli elementi indicati dai giudici di appello hanno una valenza fortemente indiziaria, da cui è stata desunta la pericolosità del proposto, inoltre, con riferimento all'epoca della decisione, si caratterizzano per essere attuali, dal momento che il rinvio giudizio è successivo alla richiesta del Questore e i risultati dell'indagine integrativa sono coevi alla decisione di primo grado. Sulla base di questa situazione indiziaria la Corte territoriale ha censurato il provvedimento di rigetto del Tribunale, assumendo che vi erano i presupposti per ritenere sussistente la pericolosità di EB TO e per applicare la misura di prevenzione personale.
3.4. Il ricorso insiste molto sul dato temporale, che non sarebbe stato preso in considerazione: in particolare, si sottolinea come a fronte di un accertato reato associativo, commesso dallo TO intorno agli anni 1983- 1984, il rapporto con l'organizzazione criminale si sarebbe di fatto sospeso dal 2000/2001, epoca della sottoposizione del proposto ad altro processo penale, cui è seguita una richiesta di applicazione della misura di prevenzione nel 17 2001, con un provvedimento di rigetto del Tribunale del 2008, motivato dalla carenza di attualità della pericolosità, giudizio ribaltato nel 2017 dalla Corte d'appello che ha applicato le misure di prevenzione. In sostanza, secondo questa ricostruzione il profilo temporale sarebbe stato del tutto trascurato, laddove il Tribunale aveva escluso proprio l'attualità della pericolosità sul presupposto che si trattava di fatti molto remoti nel tempo. Invero, una tale ricostruzione trascura di considerare ciò che invece la Corte d'appello ha valorizzato e cioè gli elementi sopravvenuti alla richiesta del Questore, costituiti, come si è visto, dalla richiesta di rinvio a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa e dalla successiva contestazione suppletiva. Sicché, la decisione si fonda prevalentemente su tali elementi che sono fortemente indiziari circa l'appartenenza dello TO all'associazione mafiosa, con la conseguenza che il giudizio sulla pericolosità si fonda sulla base di elementi connotati dall'attualità rispetto al momento della decisione di primo grado. Indicativo della pericolosità non è solo il reato associativo commesso e accertato nella metà degli anni ottanta, ma soprattutto gli ulteriori atti del processo penale, iniziato quasi contemporaneamente a questo procedimento di prevenzione, che dimostra una persistente pericolosità sociale dello TO in quanto permane la sua appartenenza all'associazione mafiosa.
3.5. Come è noto il concetto di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa ha una portata più ampia di quello di "partecipazione", richiesto ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.: infatti, la "partecipazione" richiede una presenza attiva del soggetto nell'ambito del sodalizio criminoso (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), mentre la nozione di "appartenenza" si sostanzia in una situazione di contiguità all'associazione nel cui ambito può ricondursi ogni comportamento che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, costituendo una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa, e, nel contempo, denoti la pericolosità specifica che sottende al trattamento prevenzionale (Sez. 2, n. 19943 del 21/02/2012, Stefano, Rv. 252841; Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074). Tuttavia, anche utilizzando una lettura più restrittiva della nozione di appartenenza, secondo cui la situazione di contiguità necessaria ad integrarla deve risolversi in un contributo fattivo proveniente dal proposto alle attività 18 ed allo sviluppo del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 3941 del 08/01/2016, Gaglianò, Rv. 266541), volta ad evitare un'eccessiva dilatazione del concetto, deve riconoscersi che vi siano ugualmente indizi per ritenere lo TO "appartenente" all'associazione, considerando quali contributi fattivi, in favore dell'organizzazione, non solo gli stretti rapporti commerciali con il clan UD, fino alla gestione comune dei centri commerciali, ma anche le attività di riciclaggio e finanziamento dell'associazione, cui si riferisce l'imputazione del 2004. In questo modo l'appartenenza dello TO non viene affermata in termini di mera contiguità ideologica ovvero di riconosciuta frequentazione con soggetti coinvolti nel sodalizio, ma viene evocata in quanto rende un contributo concreto al gruppo. In altri termini, l'appartenenza rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione viene identificata, nella specie, in una condotta che si manifesta comunque in maniera funzionale agli scopi associativi, escludendo situazioni di mera contiguità al gruppo criminale.
3.6. La Corte d'appello risponde anche alle deduzioni difensive che, sempre in relazione al profilo temporale, hanno censurato il provvedimento là dove desume l'attualità della pericolosità dai risultati delle indagini integrative, senza considerare che, nel processo penale, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, i giudici del rinvio hanno confermato l'assoluzione dello TO rispetto ai fatti di cui alla contestazione suppletiva, con la conseguenza che verrebbe meno una circostanza ritenuta rilevante per sostenere l'attualità della pericolosità. Secondo la Corte d'appello l'avvenuta assoluzione dai "fatti di Palermo e provincia" non ha fatto venire meno gli indizi costituiti dall'apertura dei centri commerciali, nel senso che ciò che è stato escluso dalla sentenza è l'esistenza di un accordo con i clan finalizzato a quello che era stato definito un "grande progetto"; ma questo, secondo i giudici, non esclude l'esistenza degli indizi in base ai quali ritenere che lo TO e il clan UD abbiano intrapreso attività commerciali a Palermo, con il "benestare" delle famiglie che controllavano il territorio dove tali centri sono sorti. A riprova di questa tesi i giudici riferiscono dell'episodio dell'estorsione che si voleva realizzare ai danni di uno di questi centri da parte di componenti del clan Lo CC, tentativo "bloccato" da VA Lo CC, perché, si ritiene, proprio quest'ultimo avrebbe autorizzato l'apertura del centro. Er 19 Dunque, secondo il decreto impugnato la sentenza del giudice del rinvio ammette l'apertura da parte dello TO di centri commerciali in territorio palermitano;
mentre non ritiene raggiunta la prova in ordine all'esistenza di un accordo tra i clan e alla gestione comune dei centri, carenza probatoria attribuita all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, FR. Tuttavia, i giudici della prevenzione non hanno mancato di evidenziare come lo stesso collaboratore abbia riferito che SS Lo CC gli aveva parlato "di una sua gestione personale con i catanesi", precisando inoltre di poter individuare nel riferimento ai catanesi le persone che egli conosceva, cioè EL LA, IC SE e un certo IE. Sulla base di questi elementi si è ritenuta la sussistenza di un consistente quadro indiziario in ordine alla gestione dei supermercati in comune tra lo TO e i UD e i Lo CC, "limitatamente al territorio di loro competenza e non nell'intera Sicilia occidentale", indizi che dimostrerebbero la "vicinanza" dello TO all'associazione mafiosa, dal momento che il "permesso" di aprire e gestire centri commerciali in un territorio controllato da famiglie di cosa nostra può giustificarsi, nella ricostruzione che ha fatto la Corte d'appello, solo per un associato ovvero un imprenditore molto "vicino" all'organizzazione.
3.7. D'altra parte, la circostanza che il proposto sia stato assolto in ordine ai fatti oggetto della contestazione suppletiva, su cui molto insiste la difesa, non è di per sé un argomento dirimente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità esclude che la sentenza di assoluzione, anche irrevocabile, possa comportare un'automatica esclusione della pericolosità sociale del proposto. Come è noto si riconosce la possibilità di utilizzare nel procedimento di prevenzione elementi di prova tratti da procedimenti penali in corso o già definiti. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma, al riguardo, il principio di autonomia del procedimento di prevenzione dal processo penale, evidenziandone le profonde differenze funzionali e strutturali. Tale rapporto di autonomia tra i due procedimenti consente, dunque, al giudice della prevenzione di utilizzare elementi di prova di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità (Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, Grillone, Rv. 260482). да 2 020 Nel caso in cui il processo penale sia stato definito con sentenza occorre distinguere in base al tenore ed al carattere irrevocabile o meno della pronuncia. Con particolare riferimento alla categoria degli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, Mannina, Rv. 265862 ha affermato che qualora il proposto sia stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. il giudice della prevenzione può fare riferimento a tale condanna come ad un "fatto" di per sé dimostrativo dell'appartenenza al contesto mafioso, non essendo esigibili ulteriori oneri motivazionali sul punto e men che meno la rivisitazione dell'effettiva valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della decisione assunta in sede penale. Diversamente, qualora non si sia ancora formato il giudicato, il giudice della prevenzione può utilizzare il compendio probatorio acquisito nel processo penale senza però potersi riferire sic et simplicter alla sentenza di condanna non definitiva. In tal caso, dunque, il giudice dovrà procedere ad un'autonoma valutazione degli elementi probatori, spiegando le ragioni della loro idoneità a rivelare la sussistenza dei presupposi normativi che legittimano l'applicazione della misura di prevenzione, e confrontandosi, nel giudizio di impugnazione, con le obiezioni della difesa sul loro valore effettivamente indiziante. Tornando al caso della sentenza di assoluzione è possibile un'autonoma valutazione di quegli stessi elementi indizianti ritenuti non sufficienti per un affermazione di penale responsabilità, a condizione che non ne sia stata esclusa la veridicità (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261591; Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, Grillone, Rv. 260482; Sez. 5, n. 9505 del 17/01/2006, Pangallo, Rv. 233892). In tal caso, secondo quanto affermato da Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819, il giudice della prevenzione dovrà dare atto in motivazione delle ragioni per cui i medesimi elementi probatori o indiziari siano sintomatici della attuale pericolosità del proposto. Ebbene, nel caso in esame la Corte d'appello ha operato un'autonoma valutazione di elementi ritenuti insufficienti dal giudice penale, nella specie individuando nell'ambito delle dichiarazioni rese dal FR i contenuti in relazione ai quali la sentenza penale non aveva escluso del tutto la veridicità, spiegando, con una motivazione adeguata, le ragioni per cui quegli stessi 21 elementi potessero giustificare l'attualità della pericolosità dello TO. La ritenuta sussistenza dell'attualità della pericolosità si salda, quindi, con la sentenza penale di primo grado che ha ritenuto lo TO "imprenditore colluso", dopo essere stato un "imprenditore vittima", qualificandolo vero e proprio partecipe dell'associazione mafiosa di cui sarebbe divenuto organico intorno alla metà degli anni ottanta, con il "duplice ruolo di finanziatore e riciclatore e rivestendo altresì un tutt'altro che secondario ruolo politico, oltre a contribuire ai fini associativi con altre attività collaterali" (la Corte d'appello sottolinea come su tali punti della sentenza penale si sia formato il giudicato).
3.8. Il decreto oggetto del ricorso risponde anche ad un'ulteriore censura della difesa, secondo cui, sulla base della sentenza (penale) del giudice del rinvio che ha evidenziato che nel settembre del 2009 lo TO sporse denuncia
contro
EB UD per una minaccia di rapimento del figlio, avrebbe dovuto riconoscersi l'avvenuto recesso dall'associazione mafiosa del proposto, considerando che la denuncia indirizzata nei confronti di colui che era il reggente del clan "rappresenti un chiaro elemento di discontinuità e manifesti la perdita dell'affectio societatis". Secondo i giudici dell'appello di prevenzione la sentenza citata ha ritenuto cessata nel settembre del 2009 la permanenza del reato, ma non anche la pericolosità dello TO. Precisano i giudici che la sentenza in questione, nel confermare l'applicazione della misura della libertà vigilata, a seguito della condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ha ritenuto di non poter escludere in concreto la sussistenza della pericolosità, in considerazione, tra l'altro, "della lunga militanza dello TO all'interno del sodalizio criminale e del fatto che l'imputato, pur avendo sporto denuncia nei confronti di EB UD il piccolo nel settembre del 2009, non abbia rivelato alcunché in relazione ai rapporti intrattenuti per lungo tempo con il sodalizio criminale e ormai definitivamente accertati". Peraltro, la Corte territoriale ricostruisce in modo puntuale le vicende e le ragioni che hanno portato alla denuncia nei confronti di EB UD, spiegando che la c.d. "sospensione" del rapporto tra l'associazione mafiosa e lo TO era strumentale per favorire un esito favorevole del processo penale al quale lo TO era sottoposto, esito che avrebbe consentito di fatto la sua reintegrazione nella disponibilità delle quote dell'ALIGRUP s.p.a., cioè della società rimasta nella titolarità formale dello TO e che veniva utilizzata per да 22 perseguire gli obiettivi della stessa associazione criminosa. Vi era quindi una concordanza di interessi nel tentare di evitare la condanna dello TO, in quanto in tal modo si sarebbe evitata la confisca della società e dei beni in capo allo stesso. Da qui l'impegno di GI UD a fornire testimoni che rendessero dichiarazioni favorevoli allo TO (episodio della falsa dichiarazione di NI IA che disse di essersi recato da TO per prelevare il provento di un'estorsione); e le assicurazioni dello stesso TO circa la sua fedeltà al clan, malgrado la "sospensione". Tuttavia, tali assicurazioni non avevano convinto EB UD "il piccolo" che, al fine di ricordare quali fossero gli impegni del proposto verso l'associazione, minaccia un finto rapimento del figlio di TO, episodio che porterà quest'ultimo a presentare la denuncia. In questi termini i giudici giustificano le ragioni per le quali dalla denuncia non possano trarsi argomenti per sostenere la cessazione del vincolo associativo: si tratta di una motivazione che trova fondamento nella sentenza penale di rinvio e che, per le ragioni sopra indicate, non merita le censure proposte dalla difesa. Peraltro, l'avere escluso che con la citata denuncia del 2009 lo TO abbia operato un effettivo recesso dall'associazione e, soprattutto, l'avere riconosciuta la persistenza della pericolosità, consente di ritenere superate quelle censure difensive che sostengono che i giudici della prevenzione avrebbero trascurato di prendere in considerazione la "componente prognostica del giudizio di attualità della pericolosità". Nella specie, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale è stata effettuata in relazione ad un soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa e il giudizio di pericolosità non è derivato esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, ma è stato il risultato di una verifica in concreto operata dai giudici circa la persistenza della pericolosità del proposto, giustificando la sussistenza di tale pericolosità tenuto conto, come si è visto, del periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione.
3.9. Circa il motivo con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla durata della misura di prevenzione personale, si osserva che l'applicazione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni si giustifica in relazione alla complessiva e articolata 23 да motivazione che i giudici hanno offerto in ordine alla pericolosità sociale del proposto, il quale per un lungo periodo di tempo ha intrattenuto rapporti di affari, anche illeciti, con l'associazione mafiosa rappresentata dal clan UD.
4. Infondato è anche il decimo motivo, in quanto la determinazione dell'ammontare della cauzione, che consegue ex lege, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che tiene conto del patrimonio del де proposto: nella specie, la cauzione di euro 100.000 disposta nei confronti di EB TO, appare del tutto proporzionata rispetto al volume di affari suo e delle società che a lui fanno capo.
5. Nella memoria presentata dai difensori di EB TO, oltre a ribadirsi alcuni dei motivi già dedotti per i quali si rinvia a quanto in - precedenza affermato -, si segnala la sentenza n. 12853 del 05710/2016 e depositata il 16/03/2017, con cui la Seconda sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Catania, resa quale giudice di rinvio in data 17/09/2015, evidenziando come, anche a seguito di tale ultima decisione, la questione della individuazione del momento finale della partecipazione dello TO all'associazione è ancora aperta. Sul punto si rileva come, anche in relazione alla richiamata sentenza della Corte di cassazione, possano valere le argomentazioni spese dai giudici della prevenzione, i quali, come si è già detto, hanno distinto tra momento della consumazione del reato associativo contestato allo TO, e attualità della sua pericolosità sociale, di cui si è dimostrata la persistenza anche successivamente alla data del settembre 2009. 5.1. Infine, con la memoria la difesa di TO chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 legge n. 575/1965, 3 e 5 legge n. 1423/1956 per contrasto con l'art. 117 Cost, in relazione all'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 4 della Cedu, nonché dell'art.
2-ter legge n. 575/1965 per contrasto con l'art. 117 Cost, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo Addizionale Cedu. Tale richiesta trova il suo fondamento nella sentenza del 23/02/2017, De Tommaso v. Italia, con cui la Corte Edu ha censurato, sotto diversi aspetti, la normativa italiana in materia di misure di prevenzione;
sebbene tali censure abbiano riguardato esclusivamente 2 24 4 questioni attinenti alla c.d. pericolosità generica, assumono i difensori che si tratta di considerazioni che possono valere anche per le ipotesi della c.d. pericolosità qualificata. In particolare, evidenziano come lo stesso concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa non si concilia con l'esigenza di tassatività e prevedibilità che devono avere le norme, anche nella materia della prevenzione, come richiesto dalla citata sentenza De Tommaso;
inoltre, sottolineano che le censure rivolte dalla Corte Edu alle prescrizioni previste dalla legge n. 1423/1956 possono riguardare anche le prescrizioni destinate ai soggetti per i quali si assume la pericolosità specifica, anch'esse caratterizzate da genericità e indeterminatezza. Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità sia, nella specie, da ritenere manifestamente infondata. Innanzitutto, va ribadito che la sentenza De Tommaso, a cui la memoria dei difensori dello TO fa continuo riferimento, ha affermato che la I. n. 1423 del 1956 è redatta "in termini vaghi ed eccessivamente generali", in quanto né i destinatari (art. 1) né il contenuto delle misure di prevenzione (artt. 3 e 5) sono stati definiti con sufficiente precisione e chiarezza, sicché essa non si riferisce alle misure di prevenzione collegate, come nel caso in esame, al presupposto della pericolosità specifica. Peraltro, va detto che, ancor prima della sentenza De Tommaso, ma soprattutto dopo di essa, nella giurisprudenza di questa Corte si sono registrati una serie di arresti volti a valorizzare le opzioni interpretative maggiormente coerenti con il principio di tassatività nonché a ridimensionare le ricadute della sentenza De Tommaso nel sistema della prevenzione, sottolineando che essa si è riferita ad una fattispecie specifica adottata sulla base della legge del 1956 e su presupposti disancorati dalla base fattuale ritenuta necessaria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Peraltro, su tali temi sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 40076 del 27 aprile 2017, Paternò, muovendo dalle considerazioni svolte dalla Corte Edu, hanno escluso che la violazione delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", per la loro genericità, rientrino nel contenuto precettivo del reato previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, dando della norma penale una lettura "tassativizzante", attraverso un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Tale decisione delle Sezioni Unite costituisce una risposta alle censure contenute nella memoria in 25 oggetto, nella parte in cui evidenzia che analoghe prescrizioni, la cui inosservanza è punita con una sanzione penale, sono previste anche dalla legge n. 575/1965. Per quanto concerne, invece, il concetto di appartenenza ad una associazione mafiosa, deve rilevarsi come anche in questa materia la giurisprudenza di legittimità, negli ultimi tempi, stia operando una rilettura delle disposizioni in un'ottica di recupero dei necessari caratteri di tassatività e di prevedibilità. Recenti decisioni hanno proposto una lettura restrittiva della nozione di appartenenza, finalizzato ad evitare un'eccessiva dilatazione di tale concetto, comprensivo di un ambito indefinito e soprattutto sganciato da ogni condotta materiale riferibile all'interessato, precisando che la situazione di contiguità necessaria ad integrarla deve risolversi in un contributo fattivo proveniente dal proposto alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso (così, Sez. 6, n. 3941 del 08/06/2016, Gaglianò, Rv. 266541). Tale interpretazione, utilizzata anche in questa sede, è stata ripresa da Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, che, rifiutando approcci interpretativi tesi a degradarne il significato in termini di mera contiguità ideologica, comunanza di cultura mafiosa e riconosciuta frequentazione con soggetti coinvolti nel sodalizio, ne ha sottolineato la portata "tassativizzante" in linea con le sollecitazioni contenute nella sentenza De Tommaso. Ad avviso della Corte, infatti, la nozione di "appartenenza" evoca "il far parte o almeno il rendere un contributo concreto al gruppo", sicché l'impropria dilatazione del termine in chiave di connotazione del comportamento sarebbe non solo di per sé illegittima, ma foriera di una possibile esposizione del sistema interno a nuove denunce di violazione dei parametri convenzionali. Oggi, può dirsi che questa giurisprudenza è divenuta diritto vivente, in quanto è stata recepita pienamente dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512 - successiva alla data in cui questo Collegio ha assunto la decisione -, hanno adottato un'interpretazione restrittiva della nozione di "appartenenza" affermando il principio di diritto secondo cui "il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale". дя 26 Peraltro, sempre le Sezioni Unite Gattuso, hanno anche stabilito che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto, precisando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Ne consegue che anche sotto quest'ultimo profilo emerge la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità posta nell'interesse di EB TO.
6. In conclusione, il decreto impugnato va annullato senza rinvio, nei confronti di tutti i ricorrenti, per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniali;
il ricorso di EB TO va invece rigettato nel resto, con la conferma del decreto relativamente alla misura di prevenzione personale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alle misure di prevenzione patrimoniali. Rigetta nel resto il ricorso di EB TO. Così deciso il 21/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti Ju ti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 GIU 2018 MADICIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 27