Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio, anche se puntuale, agli atti del procedimento, quando questi ultimi non abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vizio di motivazione carente è ravvisabile, a maggior ragione, quando la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 12464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12464 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/03/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 408
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 41698/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, nel procedimento a carico di:
C.M. , nato a (omesso) ;
P.G. , nato a (omesso) ;
PE.Al. , nato a (omesso) ;
M.A. , nato a (omesso) ;
D.S.C. , nato a (omesso) ;
V.S. , nato a (omesso) ;
F.M. , nato a (omesso) ;
B.G. , nato a (omesso) ;
Avverso le ordinanze in data 16 Ottobre 2009 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni di Roma, con le quali nei confronti dei suddetti indagati il processo è stato sospeso e disposta la messa alla prova ai sensi del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28 fino alla data del 29 febbraio 2012;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento delle ordinanze con rinvio;
Uditi i Difensori, Avv. COPPI per F. , Avv. DANIELE per Pe. , Avv. BERNARDI per B. e M. , Avv. Squitieri per V. , che hanno concluso per il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. RILEVA
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) commesso in danno di una ragazza minorenne nella notte fra il (omesso) .
In corso di udienza preliminare il Giudice dell'udienza preliminare ha respinto una prima volta ((omesso) ) la richiesta degli indagati in favore dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova;
motivava il provvedimento con l'assenza totale dei presupposti di applicazione e di concreta praticabilità dell'istituto per essere carente qualsiasi segnale di effettiva e non strumentale resipiscenza e carente la comprensione delle gravi conseguenze che le condotte illecite hanno provocato alla persona offesa e alla sua famiglia. A seguito di nuova istanza di messa alla prova da parte degli indagati il Giudice dell'udienza preliminare in data 15 maggio 2009 ha incaricato i servizi sociali di svolgere accertamenti e in esito agli stessi ha emanato in data 16 ottobre 2009 le singole ordinanze con le quali ha ammesso gli indagati alla messa alla prova, sospendendo il processo fino alla data del 29 febbraio 2012. Avverso tali provvedimenti il Pubblico ministero propone ricorso per cassazione con unico motivo che si riferisce a tutti e ciascuno dei provvedimenti adottati dal Giudice delle indagini preliminari. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, commi 1, 2 e 3 avendo riguardo anche al contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice in data 14 novembre 2008. Osserva il ricorrente che tutte le ordinanze contengono una motivazione solo apparente, così sussistendo il vizio di carenza di motivazione, che si sostanzia in pochissime frasi stereotipate sostanzialmente uguali per tutti gli indagati. Per tutti il provvedimento si fonda sulla presenza di "segni di resipiscenza" e per cinque di essi (C. , P. , Pe. , M. , B. ) anche sulla "volontà di riparare il danno". Tale motivazione contrasta con l'obbligo per il giudice di dare conto in modo non formale delle ragioni della decisione, obbligo che assume carattere particolarmente stringente, come evidenziato da plurime decisioni di legittimità, quando la norma di legge attribuisca all'organo giudicante un ampio potere discrezionale non ancorato a precisi parametri. Nel caso in esame, dopo avere nel 2008 respinto la prima istanza di messa alla prova, affermando in modo radicale la insussistenza dei presupposti e delle prospettive dell'istituto alla luce del comportamento degli indagati, il Giudice dell'udienza preliminare un anno dopo ha rovesciato il proprio giudizio senza offrire alcuna effettiva motivazione di questa mutata posizione, e ciò assume un particolare rilievo alla luce della gravità elevata del fatto e delle conseguenze prodotte sulla persona offesa.
OSSERVA
Il ricorso deve essere accolto apparendo evidente la carenza di motivazione denunciata.
Le Difese dei ricorrenti hanno chiesto alla Corte di procedere ad una integrazione della parte motiva, riconosciuta da sola insufficiente a sostenere la decisione, mediante un duplice richiamo. In primo luogo, mediante il richiamo "per relationem" sia al provvedimento del 15 maggio 2009 con il quale il Giudice di merito incaricò i servizi sociali affinché procedessero a nuovi accertamenti concernenti le istanze di messa alla prova nel frattempo depositate dagli indagati, sia al contenuto delle relazioni redatte dai servizi sociali per ciascuno degli stessi indagati. In secondo luogo, mediante il richiamo al contenuto della parte dispositiva dei singoli provvedimenti, che per ciascun indagato elenca le attività che dovranno essere svolte e costituisce chiara indicazione delle concrete finalità del progetto di messa alla prova.
Sotto un diverso profilo le Difese hanno rilevato che i provvedimenti impugnati sono stati adottati dal tribunale al termine di un iter ampio e partecipato che si è concluso con il parere favorevole dello stesso Pubblico ministero.
Così sintetizzati gli argomenti che le Difese hanno prospettato per contrastare le censure mosse dal Pubblico ministero ricorrente, la Corte considera quanto segue.
La valutazione delle diverse argomentazioni prospettate dalle parti, che esauriscono gli aspetti principali del tema della decisione, non possono prescindere da tre elementi di tatto;
l'evidente gravità delle condotte e del danno causato alla persona offesa;
l'esistenza di un precedente provvedimento di rigetto di istanze di messa alla prova che giungeva al termine di specifici accertamenti;
l'assenza nei provvedimenti oggi impugnati di qualsiasi richiamo specifico agli atti rilevanti (si legge, infatti, "visti gli atti del procedimento penale nei confronti di"). Ora, non vi è dubbio che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la motivazione dei provvedimenti giudiziali possa consistere nel rinvio puntuale a documenti e decisioni già presenti in atti, ma questa Corte ritiene che l'ampiezza di tale rinvio debba essere proporzionato alle concrete esigenze motivazionali nell'ambito delle finalità che la legge attribuisce alla motivazione quale strumento di trasparenza e controllabilità della decisione che non esaurisce la propria funzione all'interno delle relazioni tra le parti processuali e riveste o rivestirà in futuro anche una rilevanza pubblica. Se, dunque, il mero rinvio ad altri atti del procedimento risulta sufficiente quando si intendano fare propri contenuti essenzialmente descrittivi o ricostruttivi della realtà che l'autorità giudiziaria condivide, a parere della Corte la medesima metodologia di motivazione non può ritenersi sufficiente allorché si è in presenza di documenti complessi e contenenti aspetti valutativi e, a maggior ragione, quando la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario. Per tali ragioni la Corte ritiene di non poter condividere le argomentazioni presentate dalle Difese e di dover valutare come fondate le censure mosse dal ricorrente.
Tale conclusione non può essere messa in discussione, come indirettamente prospettato dalle Difese in sede di discussione, dalla circostanza che lo stesso ricorrente avesse in precedenza prestato parere favorevole alla richiesta di messa alla prova e, dunque, prestato consenso alla decisione assunta dal Tribunale. Qui, infatti, non si discute di un vizio di contraddittorietà o illogicità della motivazione che potrebbe in ipotesi risultare privo di rilevanza rispetto ad una decisione condivisa, con conseguente assenza di interesse all'impugnazione; il tema della decisione, infatti, concerne la radicale carenza di motivazione, che si traduce in una violazione della legge che impone una motivazione non formale, e ciò legittima il Pubblico ministero a richiedere un controllo da parte di questa Corte.
Le ordinanze impugnate debbono pertanto essere annullate con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Roma.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010