Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 12464
CASS
Sentenza 4 marzo 2010

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L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio, anche se puntuale, agli atti del procedimento, quando questi ultimi non abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vizio di motivazione carente è ravvisabile, a maggior ragione, quando la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 12464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12464
    Data del deposito : 4 marzo 2010

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