Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, o, in mancanza, alla Corte più vicina, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022
Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 40999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40999 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
40 9 9 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI CONTI - Presidente SENTENZA - - Rel. Consigliere - 1666 N. Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO MOGINI N. 36545/2015 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LI N. IL 10/04/1980 avverso la sentenza n. 7406/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 22/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
9.corasanit eu la correzime Udit i difensor Avv.; /15 RG 1 ORDINANZA 1. Con sentenza 16917 del 22.1-23.4.15 questa Corte ha annullato con rinvio il decreto n. 11/09 del 3.6.13, emesso dalla Corte d'appello di Salerno, limitatamente all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale (con rigetto nel resto del ricorso). Il presidente del Collegio per le misure di prevenzione della Corte di Salerno ha restituito il fascicolo, evidenziando la mancanza dell'individuazione specifica del Giudice del rinvio, nel dispositivo o nel testo della motivazione, per l'eventuale correzione/integrazione.
2. Rileva la Corte che effettivamente la giurisprudenza più recente e ormai consolidata afferma il carattere giurisdizionale del procedimento di prevenzione e quindi la natura sostanziale di sentenza che va attribuita al decreto che delibera su una richiesta di applicazione di misura di prevenzione (Sez.U. sent. 600/2010; Sez. 6 sent. 11662/2006; contra, ma con soluzioni differenti tra loro: Sez. 6 sent. 1106/96 e 2226/97, Sez.5 sent. 42371/04). Ciò comporta che, in assenza di una specifica disciplina sul punto (sia nella normativa della procedura di prevenzione che nell'art. 623 cod. proc. pen.), debba trovare applicazione l'art. 623, comma 1, lett. C), con la conseguente individuazione del Giudice del rinvio, nella fattispecie, nella Corte d'appello di Napoli, cui gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, Sezione sesta penale, n. 16917/15, mediante l'aggiunta della locuzione "e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Napoli". Manda alla cancelleria per le annotazioni pertinenti e l'esecuzione. Così deciso in Roma, il 1.10.2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Carlo Citterio Giovanni Conti Саманий G uti DEPOSITATO IN CANCELLERIA, 12 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito