Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 40999
CASS
Sentenza 1 ottobre 2015

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In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, o, in mancanza, alla Corte più vicina, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza.

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  • 1Penale Diritto e Procedura
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022

    Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 40999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40999
Data del deposito : 1 ottobre 2015

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