Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8348 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
A 0061966 6 E 8 N 9 0 8 34 8/ 0 2 1 O 5 / I I . 4 Z / N R A 6 - 2 R A . T REPUBBLICA ITALIA B T R S . : I U L P . G B L D I E A R R L . E B T D A A I T D S A CORTE UPREMA DI CASSAZIONE A 1 I N Oggetto E E 8 T R S 1 E I N . TRIBUTI IRPEF E T A SEZIONE TRIBUTARIA N S A dichiarazioe congiunta E M dei coniugi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3386/00 Dott. Enrico PAPA Presidente Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere Cron. 23113 Dott. Nino FICO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 14/03/02 · Consigliere Dott. Francesco TIRELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 67966 NAPOLETANI LINO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S. GIORGIOGIANCARLO OLIVIERI VIA G. BRUNO 131 PORTO (AP) (avviso postale), giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
. 1257
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 138/99 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, emessa il 01/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. Il sig. AP NO, ricorre contro il Mi- nistero delle Finanze, in persona del Ministro pro tem- pore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricor- SO.
1.2. In fatto, il AP, ha impugnato gli av- visi di mora relativi ad IRPEF ed ILOR per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1981, eccependo, tra l'altro, che la moglie RI EL nella qualità di coniuge co- obbligato aveva presentato richiesta di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 2 quinques d.l. 546/1994. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha ac- colto il ricorso e l'Ufficio ha proposto appello sol- tanto in relazione alle annualità 1979 e 1981. La Com- 2 missione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio sul rilievo che l'eventuale definizione della lite pendente non può avere alcuna rilevanza, in quanto il AP dopo avere impugnato gli avvisi di accertamento non ha proposto appello avverso la deci- sione sfavorevole pronunciata dalla Commissione Tribu- taria di primo grado, passata in giudicato. "L'avviso di mora quindi impugnato dal sig. AP successi- vamente non poteva costituire il primo atto impositivo per cui la relativa lite non poteva essere definita ai sensi dell'art. 2 quinquies del D.L. 564/94 per il sem- plice fatto che l'istanza di definizione risulta pre- sentata il 30/3/95 e cioè dopo tanti anni dal passaggio in giudicato delle due decisioni delle Commissioni Tri- butarie di I grado di determinazione dei redditi fami- liari per gli anni 1979 e 1981" (p. 4 della sentenza impugnata).
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso il contribuen- te deduce carenza della motivazione della sentenza im- pugnata, nella parte in cui non risponde in maniera univoca alla eccezione che la notifica degli atti di accertamento avvenne a mani della RI, non in quanto destinataria degli atti stessi, ma in quanto co- niuge convivente del sig. AP. Deduce, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della 3 legge n.114/1977, atteso che la notifica degli avvisi di accertamento ritualmente effettuata al destinatario della stessa, mediante consegna a mani della moglie convivente (in tale qualità) non è un equipollente del- la notifica diretta alla moglie in qualità obbligata solidale.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare privo di fondamento.
2.2. Le censure prospettate dal ricorrente sono tutte incentrate sul fatto che la definizione delle li- ti pendenti, relativamente alle annualità 1979 e 1981, richiesta dalla moglie, successivamente deceduta, nella sua qualità di coniuge coobbligato, sarebbe stata vali- damente presentata, con effetto estintivo del conten- zioso. Tali censure, però, non incidono sulla "ratio decidendi" della sentenza impugnata. I giudici di ap- pello, infatti, hanno escluso che il AP possa beneficiare della procedura di chiusura delle liti pen- denti non perché questa sia stata malamente utilizzata dalla moglie, ma perché nei suoi confronti, al momento in cui è stata presentata la relativa istanza, non sus- sisteva il presupposto della litispendenza, in quanto la decisione scaturita dall'impugnazione dell' avviso di accertamento relativo alle annualità 1979 e 1981, era già passata in giudicato e a nulla valeva la suc- 4 cessiva impugnazione dell'avviso di mora.
2.6. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Nulla è dovuto per le spese, in quanto la par- te vittoriosa non ha svolto alcuna concreta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Enrico Papa) ها سامان IL CANCELLIERE C1 NNenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 NN o Battista N O I T A 4 R 1 T 0 S 2 I R G R E N P L R . L D A A L l a d i . E D B D A E I T S T A N I 1 N E 3 R E S 1 S E I . E T A N A M