Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 33705
CASS
Sentenza 15 giugno 2016

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Massime1

Nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ravvisando il vizio di violazione di legge per omessa motivazione, per aver ritenuto la sussistenza di indizi di appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso, senza, tuttavia, confrontarsi anche con le ragioni di una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza di conferma della condanna emessa nel giudizio di cognizione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

Commentari5

  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 5 novembre 2021 la Corte di appello di Milano confermava il decreto del Tribunale di Milano con il quale era stata applicata allo stesso la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e divieto di accesso allo stadio e ai luoghi limitrofi entro il raggio di 2000 metri durante le manifestazioni sportive. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il B. proponendo un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011; la prescrizione integrativa di non accedere allo stadio …

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  • 2Corte di cassazione
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  • 3Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)
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    La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …

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  • 4Confisca di prevenzione: prova nuova rilevante ai fini della revocazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2022

    In cosa consiste la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tema di confisca di prevenzione Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava una istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni disposta nei confronti del proposto con decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, divenuto irrevocabile. In particolare, nel rigettare l'istanza di revocazione, la …

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  • 5Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva
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    (Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 33705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33705
Data del deposito : 15 giugno 2016

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