Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ravvisando il vizio di violazione di legge per omessa motivazione, per aver ritenuto la sussistenza di indizi di appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso, senza, tuttavia, confrontarsi anche con le ragioni di una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza di conferma della condanna emessa nel giudizio di cognizione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.).
Commentari • 5
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RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 5 novembre 2021 la Corte di appello di Milano confermava il decreto del Tribunale di Milano con il quale era stata applicata allo stesso la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e divieto di accesso allo stadio e ai luoghi limitrofi entro il raggio di 2000 metri durante le manifestazioni sportive. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il B. proponendo un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011; la prescrizione integrativa di non accedere allo stadio …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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In cosa consiste la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tema di confisca di prevenzione Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava una istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni disposta nei confronti del proposto con decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, divenuto irrevocabile. In particolare, nel rigettare l'istanza di revocazione, la …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 33705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33705 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
3 3 7 05 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Francesco Ippolito - Presidente - Sent. n. sez. 902 AN Petruzzellis CC - 15/06/2016 R.G.N. 3248/2016 Ersiia Calvanese Gaetano De Amicis · Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal 1. IE AN, nato a [...] il [...];
2. CO OS, nata a [...] il [...];
3. IE CH, nata a [...] il [...];
3. IE RI, nata a [...] il [...];
3. IE AN, nata a [...] il [...];
3. IE ZI, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 24/02/2015 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato il 18 marzo 2015, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 17 dicembre 2013Ал che aveva applicato a AN AL, quale indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e la misura patrimoniale della confisca di numerosi beni intestati al proposto, alla moglie OS AL o alle figlie CH, RI, AN e ZI (immobili, crediti assistiti da ipoteca, disponibilità su libretti postali, buoni postali, certificati di deposito e partecipazioni societarie), salvo a revocare il provvedimento ablatorio disposto in prima cura in relazione a due conti correnti e due polizze assicurative intestati a CH AL, ad un libretto postale intestato a RI AL e ad un conto corrente bancario direttamente riferito al proposto. In particolare, la Corte di appello ha disposto la confisca dei seguenti beni: a) dieci immobili, siti in Vignanello, Gallese e Marigliano, acquistati tra il 2002 ed il 2004, dietro il pagamento di prezzi per un importo complessivamente superiore a 2.000.000 di euro, ed intestati a OS AL;
b) un credito erogato nel 2002, ed assistito da garanzia ipotecaria, vantato da OS AL nei confronti dei coniugi De -I, per un valore pari a 130.000 euro;
c) tutte le quote ed il patrimonio aziendale della Agricola AL s.r.l., costituita nel 2007, intestate a AN CA, OS AL, CH AL, RI AL, AN AL e ZI AL, nonché il terreno in agro di Nola acquistato dalla AL;
d) il 25 % del saldo di un libretto postale intestato a OS AL, e recante la somma di 8.700 euro;
e) certificati di deposito, obbligazioni, azioni e polizze assicurative intestati a OS AL, acquistati nel 2010 per un prezzo non inferiore a 410.000 euro;
f) quattro buoni postali intestati a OS AL, acquistati nel 2009, e per un valore di circa 30.000 euro.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, gli avvocati Giuseppe Siciliano ed Erasmo Fuschillo, quali difensori di AN AL, nonché quali difensori e procuratori speciali di OS AL, CH AL, RI AL, AN AL e ZI AL, formulando due motivi.
2.1. Nel primo motivo, l'impugnante lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli indizi di appartenenza ad un'organizzazione di tipo mafioso e, comunque, alla attualità della pericolosità. Si deduce, quanto agli indizi, che AN AL è sottoposto a processo penale per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e che, però, la condanna pronunciata in appello nei confronti del medesimo è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014) per difetto di motivazione rispetto alle censure della difesa;
si rappresenta, inoltre,Ad che la circostanza dell'avvenuto annullamento era stata documentata sia nell'atto di appello, sia nel corso di udienza camerale. Si aggiunge, poi, quanto all'attualità della pericolosità, che sono in ogni caso mancati specifici accertamenti sulla protrazione dell'attività illecita e della permanenza nella consorteria delinquenziale dopo il 2007. 2.2. Nel secondo motivo, l'impugnante lamenta plurime violazioni di legge in punto di motivazione con riferimento alle confermate confische. Si deduce, innanzitutto, che erroneamente è stata ritenuta fittizia la intestazione dei beni a OS AL, essendo la stessa produttrice di redditi da lavoro, in proprio, e quale socia di fatto del marito AN AL. Si osserva, poi, che deve ritenersi la sussistenza di una società di fatto tra il proposto e la moglie in termini di partecipazione paritaria al 50 %, sicché la quota partecipativa formale, al 30 %, è in realtà inferiore a quella reale. Si conclude che, a fronte di questi elementi, il decreto della Corte di appello è del tutto privo di motivazione quando esclude l'autonomia reddituale della AL e la sua posizione di socia di fatto al 50% del AL, e che, conseguentemente, è viziata anche la stima della quota di evasione fiscale riferibile alla AL nella misura del 30% e non del 50 % dei risultati complessivi dell'attività economica svolta. Si deduce, poi, che il credito vantato da OS AL nei confronti dei coniugi De -I era in realtà simulato, e che manca ogni motivazione del decreto impugnato sul punto, nonostante le specifiche allegazioni. Si deduce, ancora, che i quattro buoni postali intestati alla AL, ed acquistati nel 2009, derivano in gran parte dal reinvestimento di buoni sottoscritti nel 1988, allorché AN AL era sicuramente estraneo all'associazione di tipo mafioso, e che il 25% del saldo del libretto postale era comunque riferibile all'attività della donna. Si deduce, inoltre, la preclusione da giudicato, posto che il compendio oggetto della confisca di prevenzione è il medesimo oggetto di sequestro preventivo nel giudizio penale ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, e poi restituito in quella sede con provvedimento non più impugnabile. Si evidenzia, in particolare, che vi è identità di fatto materiale oggetto del procedimento penale e fatto materiale oggetto del provvedimento di prevenzione, e che non può negarsi identità di natura e di sanzioni nei due procedimenti. Di qui, il dovere di applicare i principi della sentenza della Corte EDU, AN Stevens c. Italia. Si deduce, infine, che l'evasione fiscale non poteva essere presa in considerazione ai fini del giudizio di sproporzione: come insegna Sez. U, Repaci, l'evasione fiscale produce redditi rilevanti a giustificare la sproporzione solo se massiva e continuativa;
ciò, però, non è dimostrato nel caso di specie. 3 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, con riferimento tanto ai profili personali, quanto ai profili patrimoniali, evidenziando la puntualità e la analiticità delle motivazioni del decreto impugnato.
4. Nelle date del 25 maggio 2016, e 30 maggio 2016 sono stati depositati motivi nuovi e note di replica alla requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte nell'interesse di AN AL e dei ritenuti terzi intestatari.
4.1. Nel primo atto, depositato dagli avvocati Fuschillo e Siciliano. nell'interesse del solo proposto, e relativo a soli motivi nuovi, si evidenzia, innanzitutto, che, nel giudizio di rinvio in sede penale, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 aprile 2016, la cui motivazione non è stata ancora depositata, ha assolto il AL dall'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Si rileva, poi, che la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 12374 del 09/02/2016) ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli aveva condannato il AL per il reato di cui all'art. 390 cod. pen., posto che la condotta potrebbe ritenersi accertata solo con riferimento al 1996, mentre presenterebbe mere prospettazioni dai contorni nebulosi per il periodo successivo. Si osserva, quindi, che deve concludersi per il difetto di qualunque pericolosità del proposto, con conseguente caducazione della disposta confisca. Si chiede, inoltre, di valutare l'opportunità di un differimento al fine di acquisire la motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 18 aprile 2016. 4.2. Nell'atto a firma degli avvocati Alfredo Gaito e Iole OS Miele, quest'ultima in sostituzione dell'avvocato Siciliano, nell'interesse del proposto e di tutti i terzi intestatari, sono proposti motivi aggiunti e note di replica. Nei motivi aggiunti, si rappresenta, innanzitutto, che la confisca, anche di prevenzione, deve essere ritenuta una sanzione penale ex art. 7 CEDU, e che, quindi la stessa, per essere disposta, ormai non può non presupporre un giudizio di sicura colpevolezza» in termini di responsabilità penale;
nel caso di specie, però, è stata pronunciata, in sede di rinvio, sentenza di assoluzione del AL dall'accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Si chiede, pertanto, che venga sollevata questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea «circa l'interpretazione dell'art. 1 Protocollo Addizionale alla CEDU e delle Decisioni Quadro 2003/577/GAI e 2005/212/GAI in ordina alla legittimità di un provvedimento ablatorio - sganciato dall'accertamento giudiziale del reato presupposto - che vada a colpire il patrimonio di una persona assoltaAn (sia pur non ancora in via definitiva) e di soggetti terzi, estranei alla fattispecie criminosa ipotizzata ma non sfociata in sentenza di condanna passata in giudicato». Si osserva, poi, che sussiste la violazione del divieto di bis in idem, come ricostruito nella sentenza della Corte EDU, AN Stevens c. Italia, quando il processo di prevenzione ha ad oggetto gli stessi fatti del processo penale. Si chiede, pertanto, che venga sollevata questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa «la possibilità di duplicare il medesimo accertamento con duplicazione di misure afflittive in procedure eterogenee». Nelle note di replica, si osserva, in primo luogo, che il decreto impugnato non evidenzia «in alcun modo, specie in termini di attualità, la "appartenenza" del AL ad una associazione di tipo mafioso»: in particolare, dopo l'arresto avvenuto nel 2007, e i quattro anni di detenzione in carcere, nessun elemento è emerso, né costituisce indizio a carico del proposto il ritorno all'attività lavorativa in Vignanello. Si rileva, poi, che occorre una specifica motivazione sulla illiceità dell'acquisizione dei singoli beni e della riferibilità di ciascuno di essi al proposto, invece che alla moglie o alle figlie, senza ricorrere ad automatismi o a presunzioni. Si chiede, infine, di valutare l'opportunità di un differimento al fine di acquisire la motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 18 aprile 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, con riferimento alla sussistenza degli indizi di appartenenza ad un'organizzazione di tipo mafioso.
2. E' vero che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, non sono sindacabili dalla Corte di cassazione i provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione per vizio di motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e, da ultimo, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Tuttavia, occorre precisare che la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. E' evidente, infatti, che, se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli artt.M 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. In particolare, la previsione dell'obbligo di motivazione non può non implicare il dovere, per il giudice, di confrontarsi con gli elementi che sono stati prospettati dalle parti processuali e che, singolarmente considerati, sarebbero tali da poter determinare un esito opposto del giudizio: il fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione è ravvisabile anche nello specifico interesse delle parti, in funzione e corrispondenza del loro diritto di azione e di difesa. Che, poi, tra gli elementi potenzialmente decisivi, e dei quali occorre perciò dare conto nella motivazione del decreto di prevenzione, possa essere ricompresa in ragione del suo contenuto una sentenza penale, è opzione interpretativa che trova un significato riferimento nell'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. Se, invero, secondo questa disposizione, può essere richiesta la revocazione della decisione definitiva della confisca «quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca», non può non assumere specifica e decisiva rilevanza, ai fini del contenuto della pronuncia del giudice della prevenzione, una sentenza penale avente l'attitudine a diventare definitiva.
3. Il decreto impugnato è incorso nel vizio di violazione di legge, per omessa motivazione, laddove ha ritenuto accertati gli indizi di appartenenza del AL ad una associazione di tipo mafioso senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni enunciate dalla Corte di cassazione a base dell'annullamento con rinvio della sentenza di conferma della condanna emessa nel giudizio di cognizione ex art. 416-bis cod. pen.
3.1. La Corte di merito evidenzia come significativi - descrivendoli peraltro sinteticamente e senza specifica indicazione delle fonti da cui sono tratti i seguenti comportamenti del AL: (1) la partecipazione ad una riunione sulle possibili sorti del sodalizio in conseguenza di paventate dichiarazioni collaborative di una persona che si era autoaccusata della detenzione di armi in sostituzione del nipote dell'odierno ricorrente;
(2) l'interessamento al finanziamento del clan, mediante la messa a disposizione di proprie risorse;
(3) la spendita del nome della cosca al fine di ottenere uno "sconto" per il pranzo di nozze per la figlia;
(4) la rivendicazione, nel 2007, di una adeguata ricompensa, per il proprio ruolo nella gestione degli affari della consorteria e per un appoggio logistico ed economico protrattosi per oltre dieci anni. A questi elementi, è poi aggiunto il dato dell'apporto logistico fornito per una latitanza nel 1995. La conclusione è la seguente: il ricorrente «deve ritenersi indiziato di appartenenza al clan camorristico ex art. 1 l. 575/65 per avere consapevolmente e non occasionalmente fornito supporto logistico ed economico allo stesso ed avere partecipato a momenti deliberativi rilevanti per la vita del sodalizio, guadagnandosi la fiducia dei sodali e dei dirigenti». Infine, dopo aver formulato l'indicata conclusione, il decreto opera un rapido cenno alla circostanza della severa sentenza di condanna confermata da questa Corte nei confronti del AL AN, richiamata nel decreto impositivo appellato».
3.2. Nulla risulta, invece, con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, emessa in data 28/02/2014, n. 15477, e depositata il 07/04/2014, quindi ben prima della pronuncia del decreto impugnato, che aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Eppure, la sentenza di annullamento ha affermato che la decisione impugnata in quella sede aveva «omesso la risposta sostanzialmente su tutti i temi di prova che le erano stati devoluti, sia quanto alla inidoneità degli elementi in fatto che erano stati indicati dal Tribunale a sostenere la conclusione [della partecipazione ex art. 416-bis cod. pen.] sia, contemporaneamente, alla valenza liberatoria di una serie di altri elementi di fatto (cd prove negative della responsabilità [...]) >. Non solo, secondo la sentenza di legittimità, il silenzio motivazionale del giudice di merito atteneva a «deduzioni in fatto specifiche e valutazioni di ordine logico» relative alla «configurabilità della stessa fattispecie di partecipazione associativa», come, ad esempio, «quelle sul 'silenzio' dei collaboratori, sulla notorietà delle informazioni commentate, sul contesto anche logistico di vita, sulla valenza della relazione parentale a spiegare l'interesse dimostrato in alcune occasioni peculiare, in sostanza sulla definibilità di un ruolo determinato rispetto all'intera associazione».
3.3. I due giudizi, pur non coincidendo nell'oggetto, per essere uno relativo all'accertamento di una condotta di partecipazione, l'altro alla verifica di una situazione di appartenenza, si sono così significativamente sovrapposti: in particolare, la sentenza di annullamento nel giudizio di cognizione, con la motivazione esposta, ha messo in discussione l'esistenza e, comunque, la concludenza degli elementi di fatto posti a base della valutazione di pericolosità. Il giudice della prevenzione, pertanto, avrebbe dovuto confrontarsi con le osservazioni del giudice di legittimità nel processo di cognizione e spiegare M perché doveva ritenersi che gli elementi posti a base del giudizio di pericolosità 7 L conservassero comunque la consistenza di indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011. Tutto questo fermo restando, come si è detto, l'autonomia dell'oggetto dei due giudizi. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato, posto che, mentre quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074, nonché Sez. 2, n. 19943 del 21/02/2012, Stefano, Rv. 252841; in questo ordine di idee, cfr. anche Corte cost., n. 270 del 2011, e Corte cost., n. 275 del 1996).
4. Le precedenti osservazioni impongono l'annullamento con rinvio del decreto impugnato per nuovo esame della questione relativa alla sussistenza degli indizi di appartenenza ad un'organizzazione di tipo mafioso. Data la natura preliminare di tale verifica, sono assorbite le ulteriori censure proposte, a partire da quella attinente all'attualità della pericolosità. Ovviamente, il giudice del rinvio, impregiudicata restando la possibilità di confermare il giudizio di "appartenenza" del AL ad un'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma dopo essersi confrontato con le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione n. 15477 del 28/02/2014 (e delle eventuali ulteriori emergenze processuali acquisite in sede di cognizione), solo una volta risolta positivamente tale questione, esaminerà con gli ulteriori profili della vicenda, e quindi sia quello relativo all'attualità della pericolosità, sia quelli concernenti l'applicazione della confisca. Il giudizio di rinvio, infine, deve essere rimesso ad altra e non alla stessa sezione della Corte di appello di Napoli, pur essendo la previsione di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. formalmente riferita all'annullamento di - una sentenza, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza (in questo senso, si è consolidata la più recente giurisprudenza: cfr., in particolare, Sez. 6, n. 40999 del 01/10/2015, Viviani, Rv. 264742, nonché Sez. 6, n. 11662 del 02/02/2006, Castelluccia, Rv. 233820; per 8 la soluzione contraria, il precedente più recente massimato è costituito da Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso il 15 giugno 2016. Ippolitoels Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 1 A60 2016 CANCELLIERE Delt. Stefano Golfieri T R O C .3. * - 9