CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2023, n. 46350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46350 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: /Io PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO NI t DETR MA nato a [...] il [...] RA ND AN nato a [...] il [...] DETR AR MA MA nato il [...] DETR IA MA NC nato a [...] il [...] DETR RC OP SA nato ill 25/09/1981 avverso il decreto del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG, dott.ssa A. Plicardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46350 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 20/09/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto con cui il Tribunale della stessa città ha rigettato la richiesta di sequestro ex art. 20 d. Igs. n. 159 del 2011 di diverse utilità riscontrate nella disponibilità sostanziale del proposto Marcello L'UT, decreto emesso anche nei confronti di AN NN RA, coniuge di Marcello L'UT, di Marco, di HI AR RA e di IN AR AR L'UT, tutti figli del proposto. La Corte di appello ha messo in evidenza il dato non controverso secondo cui sino all'anno 2006 non si registrò alcuna sperequazione tra entrate ed uscite del nucleo familiare del proposto, della moglie e dei figli;
ed ha aggiunto che una sperequazione, invece, si verificò a partire da quell'anno, con esclusione degli anni 2011 e 2012, sino al 2019. Ha quindi chiarito in via preliminare che quel che occorre accertare è se vi siano sufficienti indizi per affermare che l'intero patrimonio accumulato da L'UT dal 1974 al 1994, relativamente alla condotta di concorso esterno in cosa nostra, accertata sino al 1992, e di minaccia aggravata a Corpo politico dello Stato, contestata nel processo cd. trattativa "Stato-mafia", sino al 1994, dalla quale è stato comunque assolto, sia totalmente inquinato, in quanto formato ab origine mediante l'esercizio di una impresa mafiosa realizzata: per mezzo della mediazione di L'UT per garantire a cosa nostra la riscossione da ER di ingenti somme di denaro a titolo di "pizzo" relativo all'esercizio del gruppo NV e per tutelare le ragioni dell'amico, affinché non fosse eccessivamente tartassato sotto il profilo economico e fosse adeguatamente protetto;
per mezzo del riciclaggio di denaro mafioso nelle imprese del gruppo NV;
per mezzo dell'accumulo di ingenti somme di denaro, versategli da ER per asserite cause illecite. 2. La Corte di appello ha quindi osservato che non è emerso che il proposto investisse in proprie attività di impresa i proventi dell'estorsione mafiosa che IO ER versava ogni anno a cosa nostra e non è rimasta provata l'attività di riciclaggio di cosa nostra nelle attività imprenditoriali di IO ER. Le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia non sono, prima ancora che reciprocamente riscontrate, neppure attendibili in parte qua, tant'è che in nessun processo ne è stata afferma la rilevanza per attestare la sussistenza di investimenti mafiosi nel gruppo Fininvest tramite l'intervento del proposto. Peraltro, le dichiarazioni dei collaboratori su investimenti mafiosi in Fininvest risultano smentite dal dato oggettivo dell'esclusione di apporto di c:apitali esterni alle imprese del Gruppo. 1 Di qui l'assenza di gravi indizi in ordine al reinvestimento e il riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di ER mediante l'opera del proposto. Ed è pure rimasto indimostrato che le somme di denaro versate negli anni, dal 1989 al 2019, da IO ER a dell'UT e ai suoi familiari possano essere denotate da illiceità. 3. Avverso il decreto ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo, deducendo vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha male interpretato gli artt. 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 ritenendoli applicabili solo in presenza dei presupposti del valore sproporzionato dei beni posseduti e/o del reimpiego dei beni di provenienza illecite e non anche in presenza di beni che siano frutto di attività illecite. La Corte di appello non ha affrontato la questione se il patrimonio immobiliare ed imprenditoriale del proposto fosse stato acquisito grazie alla situazione privilegiata derivante dalle relazioni con cosa nostra e del ruolo di tramite tra detta organizzazione mafiosa e IO ER, come se l'art. 20 citato non contemplasse l'ipotesi ablativa di beni "frutto di attività illecite" o come se tale espressione fosse soltanto una superflua esplic:itazione dell'ipotesi del "reimpiego", e ciò in difformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ancora, la Corte di appello ha errato nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia perché ha applicato a tal fine i criteri valutativi del giudizio di merito che sono pacificamente estranei al giudizio di prevenzione. È appena il caso di rilevare che i collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sono tutti di comprovata attendibilità e hanno spontaneamente riferito, in assenza di motivi di astio, sullo spessore criminale del proposto, rendendo dichiarazioni credibili e circostanziate, oltre che originali per la parte in cui hanno fatto riferimento ai soldi di cosa nostra investiti da ER a Milano e a L'UT quale garante tra ER e D'associazione criminale. A fronte di questi apporti collaborativi la Corte di appello ha invece riconosciuto ampia attendibilità alle dichiarazioni di IO e di IN ER, soggetti sia pure indirettamente interessati agli esiti degli accertamenti patrimoniali sul proposto, senza fornire sul punto alcuna motivazione, incorrendo in tal modo nel vizio di violazione di legge. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. 2 5. Successivamente i difensori di Marcello L'UT, Marco 3 L'UT, HI L'UT, IN L'UT e AN RA hanno preposto memorie con cui hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale, sollecitando la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Conviene premettere, per una migliore definizione degli ambiti del sollecitato scrutinio di legittimità, che, ai sensi degli artt. 10 comma 3 e 27 comma 2 d. Igs n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi degli artt. 4 I. n. 1423 del 1956 e 3-ter I. n. 575 del 1965), avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Le Sezioni unite di questa Corte hanno sul punto statuito che nel procecilimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). 2.1. Il ricorrente ha anzitutto prospettato come violazione di legge l'omessa considerazione che il sequestro dei beni segue all'accertamento non soltanto della sproporzione del valore con i redditi dichiarati e le attività economiche svolte o del reimpiego di denaro illecito, ma anche della provenienza da attività illecite, quali frutto delle stesse. La Corte di appello, però, e il rilievo è dirimente per dare conto della manifesta infondatezza e della genericità della doglianza, ha tennatizzato proprio tale aspetto in esordio di motivazione, precisando che l'oggetto della verifica richiesta dalle impugnazioni era la provenienza dell'ingente patrimonio del proposto e dei suoi congiunti, in particolare se fosse o meno totalmente inquinato in quanto accumulato sin dall'origine per mezzo dell'esercizio di una impresa mafiosa. Con questa puntualizzazione la Corte territoriale ha preso in esame tre diverse forme di possibile origine dell'intero patrimonio come, appunt4 frutto di 3 attività illecite. Si è interrogata in ordine alla fondatezza indiziaria delle seguenti tesi dell'organo proponente: che L'UT fosse stato remunerato per la mediazione tra cosa nostra e ER al fine di garantire, da un lato, all'organizzazione la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di "pizzo" estorsivo in danno del gruppo NV e, dall'altro, all'amico ER di non essere eccessivamente vessato sotto il profilo economico dalle richieste mafiose;
che avesse tratto profitto dal riciclaggio dei capitali mafiosi mediante impiego nelle imprese del gruppo NV;
che avesse beneficiato della remunerazione ricevuta da ER con plurime cause illecite. In riferimento a ciascuna di queste ipotesi ricostruttive ha preso in esame le risultanze indiziarie, con particolare attenzione agli accertamenti svolti in sede penale, e ha dato congrua motivazione delle conclusioni tratte, sempre di carenza indiziaria. Non è emersa prova che il proposto investì in proprie attività di impresa i proventi dell'estorsione mafiosa che ER versava annualmente a cosa nostra;
nulla è stato accertato circa il reinvestimento e il riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di ER attraverso l'opera del proposto;
è rimasto indimostrato che le ingenti somme di denaro versate negli anni da ER a L'UT e ai suoi familiari avessero causa nella gratitudine per la mediazione svolta con cosa nostra, che ebbe ad oggetto l'imposizione di un "pizzo" di rilevantissimo importo. La motivazione resa su ciascuno dei diversi aspetti è tutt'altro che apparente e ciò impedisce di valutare ulteriormente le doglianze di ricorso su questa prima prospettazione di violazione di legge. 2.2. La Corte di appello ha valutato, per la verifica di fondatezza indiziaria dell'assunto della formazione illecita dell'intero patrimonio del proposto, gli apporti di numerosi collaboratori di giustizia. Per questa parte il ricorso ha prospettato un'altra violazione di legge, consistita nell'aver fatto uso dei criteri di valutazione che valgono per l'accertamento della responsabilità penale e non sono adeguati alle verifiche indiziarie di prevenzione. Non ha però indicato quali siano i criteri di valutazione degli apporti dichiarativi da utilizzare in sede di procedimento di prevenzione e non ha illustrato, con la necessaria specificità, quali conseguenze si siano determinate in ragione di questa asserita violazione di legge. Il riferimento non esplicitato in ricorso è agli assunti della giurisprudenza di legittimità per i quali "nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti" (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Rv. 278049; v., anche, Sez. 4 5, n. 17946 del 15/03/2018, Rv. 273036; SE?!Z. 5, n. 49853 del 12/11/2013, Rv. 258939; Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Rv. 250278). Secondo questo consolidato indirizzo interpretativo non v'è necessità che le dichiarazioni di accusa siano corroborate dia riscontri individualizzanti, ma non è dubbio che gli apporti dichiarativi non possano essere indiziariamente significativi se generici, vaghi, frutto di conoscenze apprese da fonte non riscontrabile, incoerenti e contraddittorie nella loro reiterazione nel tempo o di dubbia autonomia della fonte, ossia se si connotano per le deficienze e inadeguatezze che il decreto impugnato ha messo in evidenza, peraltro con compiuta e adeguata motivazione. Occorre infatti tener conto che la diversificazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa non si risolve in una completa dismissione di ogni impegno critico in meritoagli apporti narrativi riversati nel giudizio di prevenzione - ciò sarebbe infatti di una palese irragionevolezza -, perché nella giurisprudenza di legittimità è contestualmente affermato, senza alcuna incompatibilità con i principi prima menzionati, che "nel giudizio di prevenzione l'assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438 - 04). 2.3. Non ha infine pregio il rilievo di ricorso secondo cui un'altra violazione di legge sarebbe stata consumata nella valorizzazione degli apporti dichiarativi di IO e di IN ER, nonostante il loro coinvolgiménto nella vicenda per la quale hanno reso dichiarazioni. Ammesso in ipotesi che il vizio denunciato possa essere ricondotto alla categoria dell'inosservanza o dell'erronea applicazione di legge o comunque di inosservanza di legge, il motivo è certo generico perché non arricchito dalla indicazione di quali siano state le ricadute sulla decisione impugnata, dal momento che il diniego della richiesta di sequestro, secondo quanto spiegato in motivazione, trova fondamento principalmente nell'assenza di idonei elementi indiziari in ordine alla illecita provenienza della ricchezza accumulata senza che la giustificazione degli ingenti versamenti di denaro fatti da ER in favore di L'UT sia servita a contraddire una prova opposta di una qualche consistenza. 3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 20 settembre 2023.
lette le conclusioni del PG, dott.ssa A. Plicardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46350 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 20/09/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto con cui il Tribunale della stessa città ha rigettato la richiesta di sequestro ex art. 20 d. Igs. n. 159 del 2011 di diverse utilità riscontrate nella disponibilità sostanziale del proposto Marcello L'UT, decreto emesso anche nei confronti di AN NN RA, coniuge di Marcello L'UT, di Marco, di HI AR RA e di IN AR AR L'UT, tutti figli del proposto. La Corte di appello ha messo in evidenza il dato non controverso secondo cui sino all'anno 2006 non si registrò alcuna sperequazione tra entrate ed uscite del nucleo familiare del proposto, della moglie e dei figli;
ed ha aggiunto che una sperequazione, invece, si verificò a partire da quell'anno, con esclusione degli anni 2011 e 2012, sino al 2019. Ha quindi chiarito in via preliminare che quel che occorre accertare è se vi siano sufficienti indizi per affermare che l'intero patrimonio accumulato da L'UT dal 1974 al 1994, relativamente alla condotta di concorso esterno in cosa nostra, accertata sino al 1992, e di minaccia aggravata a Corpo politico dello Stato, contestata nel processo cd. trattativa "Stato-mafia", sino al 1994, dalla quale è stato comunque assolto, sia totalmente inquinato, in quanto formato ab origine mediante l'esercizio di una impresa mafiosa realizzata: per mezzo della mediazione di L'UT per garantire a cosa nostra la riscossione da ER di ingenti somme di denaro a titolo di "pizzo" relativo all'esercizio del gruppo NV e per tutelare le ragioni dell'amico, affinché non fosse eccessivamente tartassato sotto il profilo economico e fosse adeguatamente protetto;
per mezzo del riciclaggio di denaro mafioso nelle imprese del gruppo NV;
per mezzo dell'accumulo di ingenti somme di denaro, versategli da ER per asserite cause illecite. 2. La Corte di appello ha quindi osservato che non è emerso che il proposto investisse in proprie attività di impresa i proventi dell'estorsione mafiosa che IO ER versava ogni anno a cosa nostra e non è rimasta provata l'attività di riciclaggio di cosa nostra nelle attività imprenditoriali di IO ER. Le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia non sono, prima ancora che reciprocamente riscontrate, neppure attendibili in parte qua, tant'è che in nessun processo ne è stata afferma la rilevanza per attestare la sussistenza di investimenti mafiosi nel gruppo Fininvest tramite l'intervento del proposto. Peraltro, le dichiarazioni dei collaboratori su investimenti mafiosi in Fininvest risultano smentite dal dato oggettivo dell'esclusione di apporto di c:apitali esterni alle imprese del Gruppo. 1 Di qui l'assenza di gravi indizi in ordine al reinvestimento e il riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di ER mediante l'opera del proposto. Ed è pure rimasto indimostrato che le somme di denaro versate negli anni, dal 1989 al 2019, da IO ER a dell'UT e ai suoi familiari possano essere denotate da illiceità. 3. Avverso il decreto ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo, deducendo vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha male interpretato gli artt. 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 ritenendoli applicabili solo in presenza dei presupposti del valore sproporzionato dei beni posseduti e/o del reimpiego dei beni di provenienza illecite e non anche in presenza di beni che siano frutto di attività illecite. La Corte di appello non ha affrontato la questione se il patrimonio immobiliare ed imprenditoriale del proposto fosse stato acquisito grazie alla situazione privilegiata derivante dalle relazioni con cosa nostra e del ruolo di tramite tra detta organizzazione mafiosa e IO ER, come se l'art. 20 citato non contemplasse l'ipotesi ablativa di beni "frutto di attività illecite" o come se tale espressione fosse soltanto una superflua esplic:itazione dell'ipotesi del "reimpiego", e ciò in difformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ancora, la Corte di appello ha errato nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia perché ha applicato a tal fine i criteri valutativi del giudizio di merito che sono pacificamente estranei al giudizio di prevenzione. È appena il caso di rilevare che i collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sono tutti di comprovata attendibilità e hanno spontaneamente riferito, in assenza di motivi di astio, sullo spessore criminale del proposto, rendendo dichiarazioni credibili e circostanziate, oltre che originali per la parte in cui hanno fatto riferimento ai soldi di cosa nostra investiti da ER a Milano e a L'UT quale garante tra ER e D'associazione criminale. A fronte di questi apporti collaborativi la Corte di appello ha invece riconosciuto ampia attendibilità alle dichiarazioni di IO e di IN ER, soggetti sia pure indirettamente interessati agli esiti degli accertamenti patrimoniali sul proposto, senza fornire sul punto alcuna motivazione, incorrendo in tal modo nel vizio di violazione di legge. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. 2 5. Successivamente i difensori di Marcello L'UT, Marco 3 L'UT, HI L'UT, IN L'UT e AN RA hanno preposto memorie con cui hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale, sollecitando la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Conviene premettere, per una migliore definizione degli ambiti del sollecitato scrutinio di legittimità, che, ai sensi degli artt. 10 comma 3 e 27 comma 2 d. Igs n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi degli artt. 4 I. n. 1423 del 1956 e 3-ter I. n. 575 del 1965), avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Le Sezioni unite di questa Corte hanno sul punto statuito che nel procecilimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). 2.1. Il ricorrente ha anzitutto prospettato come violazione di legge l'omessa considerazione che il sequestro dei beni segue all'accertamento non soltanto della sproporzione del valore con i redditi dichiarati e le attività economiche svolte o del reimpiego di denaro illecito, ma anche della provenienza da attività illecite, quali frutto delle stesse. La Corte di appello, però, e il rilievo è dirimente per dare conto della manifesta infondatezza e della genericità della doglianza, ha tennatizzato proprio tale aspetto in esordio di motivazione, precisando che l'oggetto della verifica richiesta dalle impugnazioni era la provenienza dell'ingente patrimonio del proposto e dei suoi congiunti, in particolare se fosse o meno totalmente inquinato in quanto accumulato sin dall'origine per mezzo dell'esercizio di una impresa mafiosa. Con questa puntualizzazione la Corte territoriale ha preso in esame tre diverse forme di possibile origine dell'intero patrimonio come, appunt4 frutto di 3 attività illecite. Si è interrogata in ordine alla fondatezza indiziaria delle seguenti tesi dell'organo proponente: che L'UT fosse stato remunerato per la mediazione tra cosa nostra e ER al fine di garantire, da un lato, all'organizzazione la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di "pizzo" estorsivo in danno del gruppo NV e, dall'altro, all'amico ER di non essere eccessivamente vessato sotto il profilo economico dalle richieste mafiose;
che avesse tratto profitto dal riciclaggio dei capitali mafiosi mediante impiego nelle imprese del gruppo NV;
che avesse beneficiato della remunerazione ricevuta da ER con plurime cause illecite. In riferimento a ciascuna di queste ipotesi ricostruttive ha preso in esame le risultanze indiziarie, con particolare attenzione agli accertamenti svolti in sede penale, e ha dato congrua motivazione delle conclusioni tratte, sempre di carenza indiziaria. Non è emersa prova che il proposto investì in proprie attività di impresa i proventi dell'estorsione mafiosa che ER versava annualmente a cosa nostra;
nulla è stato accertato circa il reinvestimento e il riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di ER attraverso l'opera del proposto;
è rimasto indimostrato che le ingenti somme di denaro versate negli anni da ER a L'UT e ai suoi familiari avessero causa nella gratitudine per la mediazione svolta con cosa nostra, che ebbe ad oggetto l'imposizione di un "pizzo" di rilevantissimo importo. La motivazione resa su ciascuno dei diversi aspetti è tutt'altro che apparente e ciò impedisce di valutare ulteriormente le doglianze di ricorso su questa prima prospettazione di violazione di legge. 2.2. La Corte di appello ha valutato, per la verifica di fondatezza indiziaria dell'assunto della formazione illecita dell'intero patrimonio del proposto, gli apporti di numerosi collaboratori di giustizia. Per questa parte il ricorso ha prospettato un'altra violazione di legge, consistita nell'aver fatto uso dei criteri di valutazione che valgono per l'accertamento della responsabilità penale e non sono adeguati alle verifiche indiziarie di prevenzione. Non ha però indicato quali siano i criteri di valutazione degli apporti dichiarativi da utilizzare in sede di procedimento di prevenzione e non ha illustrato, con la necessaria specificità, quali conseguenze si siano determinate in ragione di questa asserita violazione di legge. Il riferimento non esplicitato in ricorso è agli assunti della giurisprudenza di legittimità per i quali "nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti" (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Rv. 278049; v., anche, Sez. 4 5, n. 17946 del 15/03/2018, Rv. 273036; SE?!Z. 5, n. 49853 del 12/11/2013, Rv. 258939; Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Rv. 250278). Secondo questo consolidato indirizzo interpretativo non v'è necessità che le dichiarazioni di accusa siano corroborate dia riscontri individualizzanti, ma non è dubbio che gli apporti dichiarativi non possano essere indiziariamente significativi se generici, vaghi, frutto di conoscenze apprese da fonte non riscontrabile, incoerenti e contraddittorie nella loro reiterazione nel tempo o di dubbia autonomia della fonte, ossia se si connotano per le deficienze e inadeguatezze che il decreto impugnato ha messo in evidenza, peraltro con compiuta e adeguata motivazione. Occorre infatti tener conto che la diversificazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa non si risolve in una completa dismissione di ogni impegno critico in meritoagli apporti narrativi riversati nel giudizio di prevenzione - ciò sarebbe infatti di una palese irragionevolezza -, perché nella giurisprudenza di legittimità è contestualmente affermato, senza alcuna incompatibilità con i principi prima menzionati, che "nel giudizio di prevenzione l'assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438 - 04). 2.3. Non ha infine pregio il rilievo di ricorso secondo cui un'altra violazione di legge sarebbe stata consumata nella valorizzazione degli apporti dichiarativi di IO e di IN ER, nonostante il loro coinvolgiménto nella vicenda per la quale hanno reso dichiarazioni. Ammesso in ipotesi che il vizio denunciato possa essere ricondotto alla categoria dell'inosservanza o dell'erronea applicazione di legge o comunque di inosservanza di legge, il motivo è certo generico perché non arricchito dalla indicazione di quali siano state le ricadute sulla decisione impugnata, dal momento che il diniego della richiesta di sequestro, secondo quanto spiegato in motivazione, trova fondamento principalmente nell'assenza di idonei elementi indiziari in ordine alla illecita provenienza della ricchezza accumulata senza che la giustificazione degli ingenti versamenti di denaro fatti da ER in favore di L'UT sia servita a contraddire una prova opposta di una qualche consistenza. 3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 20 settembre 2023.