Articolo 593 bis del Codice di procedura penale
Articolo 593Articolo 599 bis
Versione
6 marzo 2018
Art. 593-bis. (( (Appello del pubblico ministero).)) (( 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. ))
Entrata in vigore il 6 marzo 2018
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