Articolo 486 del Codice civile
Articolo 433Articolo 487
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19 aprile 1942
Art. 486.

(Poteri).

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, puo' stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredita'.

Se non compare, l'autorita' giudiziaria nomina un curatore all'eredita' affinche' la rappresenti in giudizio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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