Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della circolazione stradale, il previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto è meramente facoltativo, potendo l'interessato, secondo l'interpretazione adeguatrice dell'art. 203 C.d.S. fornita dalla Corte Cost. (sentenze nn. 255 e 311 del 1994, n. 437 del 1995, e ordinanza n. 315 dello stesso anno), rivolgersi al giudice indipendentemente da esso, mediante l'impugnazione del verbale di accertamento, nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10194 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. PASQUALE REALE - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO RE IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. R. PEREIRA 78, presso l'avvocato LO RE ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7276/97 del Pretore di ROMA, depositata il 21/11/97;
2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Loreto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.1.1997 LA Lo ET proponeva opposizione ai sensi dell'art. 23 della Legge 689/81 avanti al Pretore di Roma avverso il processo verbale n. 601473120 del 26.10.1996 con il quale i Vigili Urbani del Comune di Roma avevano accertato violazioni al Codice della Strada.
Si costituiva il Comune, depositando la documentazione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito il Pretore con sentenza del 15.1021.11.1997 dichiarava inammissibile il ricorso, sostenendo che, pur essendo possibile avvalersi della tutela giurisdizionale avverso il verbale di accertamento di un'infrazione stradale, è in ogni caso necessario che questo sia divenuto esecutivo in quanto solo con la cartella esattoriale si concretizza la pretesa punitiva della Amministrazione, con la conseguenza che precedentemente non può essere invocata la tutela di cui alla Legge n. 689/81. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LA Lo ET, deducendo un unico motivo di cen5uraf i11u5trato anche con memoria.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso LA Lo ET denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 22 e 23 della Legge 689/81 in relazione agli artt. 203-205 C.d.S. e dell'art. 360 C.P.C.. Sostiene che, diversamente dal sistema delineato dalla Legge 689/81 in cui l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione rappresenta un passaggio essenziale del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, gli artt. 203 e 204 C.d.S. prevedono l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione solo a seguito di apposito ricorso amministrativo, ferma restando la possibilità, secondo l'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale (sent. n. 255 del 23.6.1994), di richiedere direttamente la tutela giurisdizionale impugnando il verbale di accertamento in alternativa al ricorso al Prefetto.
La censura è fondata.
L'impugnata sentenza nega sostanzialmente ogni tutela nella fase di formazione del titolo, consentendola esclusivamente allorché esso venga fatto valere con la richiesta di pagamento attraverso l'emissione della cartella esattoriale.
Tale conclusione è però in palese contrasto non solo con i principi di garanzia costituzionale assicurati a ciascun soggetto per la tutela del proprio diritto di difesa ma anche con lo speciale procedimento previsto in materia di violazioni al codice della strada dai relativi artt. 203-205.
L'art. 205 Cod. d. Str. prevede infatti l'opposizione avanti al giudice ordinario avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nell'ipotesi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo avanti a tale autorità e questa l'abbia rigettato.
L'art. 203 Cod. d. Str. inoltre, secondo l'interpretazione "adeguatrice" data dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 255 e 311 del 1994 ribadita con l'ordinanza n. 315 e con la sentenza n. 437 del 1995, consente di invocare direttamente la tutela giurisdizionale sulla base del solo verbale di accertamento, relegando fra i rimedi facoltativi la tutela in via amministrativa, il cui mancato esercizio non può condizionare quello giudiziario. Si è ritenuto così per ragioni di ordine sistematico che tale tutela avverso il verbale di accertamento debba essere esercitata nelle forme dell'opposizione ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81 con la richiesta di annullamento.
L'impugnata sentenza, che ha del tutto ignorato la richiamata normativa in materia, deve essere pertanto cassata con rinvio anche per le spese al Tribunale di Roma in composizione monocratica, al quale deve intendersi trasferita la competenza a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore operata dal D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 e che, uniformandosi al Principio accolto, esaminerà i motivi di opposizione.
Nè a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 che ha attribuito al Giudice di Pace la competenza nei giudizi di opposizione di cui alla Legge 689/81, ad eccezione di alcune materie non rientranti però nel caso in esame, in quanto, non contenendo il D.Lgs. 507/99 disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della decisione e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse le Sezioni Unite ( 562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in composizione monocratica. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001