Sentenza 26 aprile 1990
Massime • 4
Per effetto del rinvio all'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen., contenuto nell'art. 325, comma terzo, cod. proc. pen., nel caso di ricorso per Cassazione contro un provvedimento in materia di sequestro preventivo, il procedimento in camera di consiglio deve svolgersi nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. e non in quelle dell'art. 611 cod. proc. pen.; non opera il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen.*
Il sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente su richiesta del pubblico ministero. (nella specie la Corte di Cassazione ha annullato un decreto di sequestro preventivo emesso su richiesta della persona offesa).*
Contro il provvedimento di sequestro preventivo il pubblico ministero può proporre ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma secondo, cod. proc. pen..*
Il disposto dell'art. 368 cod. proc. pen. che fa Obbligo al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari le richieste di sequestro, presentate dagli interessati, che non intende accogliere si riferisce esclusivamente alle richieste di sequestro probatorio ai sensi degli artt. 253 e 365 del codice di procedura penale, e non a quelle di sequestro preventivo, in quanto, solo in relazione al sequestro probatorio, il legislatore ha inteso rimettere al giudice per le indagini preliminari l'apprezzamento finale sulla prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini.*
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo e ricorso per cassazione: quale rito cameraleIrene Manca · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in commento la Sesta Sezione della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: "Se il rito da seguire in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. deve svolgersi nel rispetto delle forme previste dall'art. 611 o dall'art. 127". Il Collegio, nel richiamare l'attenzione delle Sezioni Unite sulla tipologia di rito esperibile per la trattazione del ricorso per cassazione proposto avverso ordinanze del tribunale del riesame o dell'appello cautelare in materia di sequestro preventivo, ritiene di dover sottoporre a critica il risalente, seppur consolidato, orientamento giurisprudenziale formatosi sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/1990, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.:
Dott.Ecc.FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente Udienza in
1. Dott. MARCO BOSCHI Consigliere Camera di
2. " NA NO " Consiglio in
3. " DO LO OR " data 26.4.90
4. " NO AN " SENTENZA
5. " IO BU " N. 4
6. " AL NC " REGISTRO
7. " IC AR " GENERALE
8. " IO ZI " N.33240/89
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Potenza in proc. IO FR.
Avverso decreto 17.11.1989 del giudice per le indagini preliminari. Sentita la relazione fatta dal Consigliere IO ZI;
Lette le conclsioni del P.M. con le quali chiede annullarsi senza rinvio il decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
OC LO o con atto del 26 ottobre 1989 diretto al comando di sezione della polizia stradale di Potenza, dopo avere esposto che NC ER, legato alla società Citre da un contratto di sub- agenzia, si era rifiutato di restituire a questa un'autovettura Alfa Romeo 75 datagli temporaneamente in prestito, ha dichiarato che la società intendeva declinare ogni responsabilità relativa alla circolazione dell'autovettura ed ha chiesto alla polizia di disporne "il fermo.....restituendola alla legittima proprietaria". La polizia, ravvisando gli estremi del delitto di appropriazione indebita aggravata a norma dell'art. 61 n. 11 c.p., ha riferito il fatto al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Potenza, al quale il OM ha poi chiesto che venisse disposto il sequestro dell'autovettura in base all'art. 253 o all'art. 321 c.p.p. Il procuratore della Repubblica con atto del 15 novembre 1989 ha trasmesso la richiesta al giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 368 c.p.p., ritenendo che il sequestro non potesse essere disposto né in base all'art. 253 c.p.p., perché non risultava necessario a fini probatori, né in base all'art. 321 c.p.p., perché nella specie l'ordinamento apprestava altri strumenti (art. 670 seg. c.p.c.) per perseguire la finalità cautelare.
Il giudice per le indagini preliminari con decreto del 17 novembre 1989 ha condiviso l'opinione del procuratore della Repubblica circa la mancanza delle condizioni richieste per il sequestro probatorio ma ha disposto il sequestro preventivo dell'autoveicolo rilevando che la disponibilità di questo da parte del ER avrebbe potuto "protrarre ed aggravare le conseguenze del reato" di appropriazione indebita.
Contro questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica che ha dedotto due motivi di annullamento:
con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 321, comma 1 c.p.c., osservando che il sequestro preventivo può essere disposto solo su richiesta del pubblico ministero e che nella specie questa richiesta mancava;
con il secondo ha sostenuto che il provvedimento era stato emesso "in un'ottica . . . del tutto avulsa dalla verifica di quella situazione di pericolo concreta (e non meramente ipotetica) legittimante l'adozione della misura cautelare in oggetto alla stregua del citato art. 321 comma 1 " e che il sequestro preventivo non poteva "avere una funzione surrogatoria di provvedimenti riservati dalla legge ad altre autorità (per il caso concreto v. art. 670 e seg. c.p.c.)". Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite su richiesta del Procuratore Generale che ne ha segnalato la speciale importanza per l'esistenza di dubbi circa le forme del procedimento camerale da seguire nel caso di ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro. Il Procuratore Generale in proposito ha rilevato che l'art. 325, comma 3 c.p.p. rinvia ai commi 3 e 4 , e non anche al comma 5 , dell'art. 311 e che perciò si pone la questione circa l'applicabilità delle forme previste dall'art.611 c.p.p. o di quelle previste dall'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 311, comma 5 , questione di speciale importanza perché in mancanza di un preventivo intervento interpretativo le singole sezioni della Corte di cassazione potrebbero adottare forme procedimentali diverse.
La questione che si pone quindi con carattere pregiudiziale é quella relativa al rito da seguire per la trattazione del ricorso per cassazione in materia di sequestro. Nel caso in esame sono state adottate le forme previste dall'art. 127 ma occorre ora verificare se si è proceduto correttamente o meno. Com'è noto il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di cassazione ha una disciplina speciale che è caratterizzata dalla trattazione scritta, diversamente da quella generale dell'art. 127 c.p.p. incentrata sull'oralità. Si tratta però di una disciplina speciale non priva di eccezioni alle quali fa riferimento lo stesso art. 611, comma 1 c.p.p. quando dispone che: "Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori".
Uno dei casi in cui è diversamente stabilito è quello dell'art. 311 c.p.p., che nei commi 4 e 5 contiene la disciplina specifica del procedimento in camera di consiglio in materia di misure cautelari personali, con la precisazione, nel comma 5 , che "La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'art. 127".
In materia di sequestro l'art. 325 comma 3 c.p.p. nel regolare il ricorso per cassazione opera un rinvio alle "disposizioni dell'art. 311 commi 3 e 4 " e non anche a quella del comma 5 , il quale, come si è visto, richiama espressamente l'art. 127 c.p.p.;
di qui ha origine la questione sottoposta alle Sezioni unite circa l'applicabilità o meno delle forme orali dell'art. 127 c.p.p.. Si tratta in sostanza di stabilire se anche il procedimento camerale di cassazione in materia di sequestro debba svolgersi in forme diverse da quelle dell'art. 611 c.p.p. e la soluzione non può essere che positiva perché il rinvio operato dall'art. 325, comma 3 all'art. 311 comma 4 rende impossibile la trattazione scritta. L'art. 311 comma 4 infatti, prevedendo una discussione (necessariamente orale) e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell'art. 611 c.p.p., che è basato unicamente su atti scritti e facultizza le parti a presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell'udienza camerale.
Ci si trova quindi in presenza di un caso in cui, per usare le parole dell'art. 611 c.p.p., "è diversamente stabilito" e risultando inapplicabili le forme del procedimento camerale speciale non possono che essere adottate quelle generali dell'art. 127 c.p.p., anche se nell'art. 325 manca il rinvio al comma 5 dell'art. 311. La mancanza del rinvio non è però senza conseguenze perchè rende inapplicabile in materia di sequestro la prescrizione di decidere il ricorso "entro trenta giorni dalla ricezione degli atti" contenuta nell'art. 311, comma 5.
In conclusione deve ritenersi che l'art. 325, comma 3 c.p.p. per quanto concerne le forme di trattazione abbia parificato i ricorsi in materia di misure cautelari reali a quelli in materia di misure cautelari personali ma non abbia esteso ai primi il termine di trenta giorni, giustificato nel suo rigore solo per le misure di natura personale.
Una volta stabilito che il procedimento adottato è quello corretto non resta che esaminare il ricorso e va innanzi tutto rilevato che a norma dell'art. 325 comma 2 c.p.p. anche il pubblico ministero è legittimato ricorrere direttamente per cassazione contro il decreto di sequestro, dato che questa legittimazione non potrebbe essergli negata solo perchè non gli è stato riconosciuto il potere di proporre impugnazione nel caso in cui invece la sua richiesta sia rigettata. Il legislatore ha reso impugnabile solo il provvedimento positivo e quando nell'art. 325 comma 2 c.p.p. ha disciplinato il ricorso diretto per cassazione nei confronti di questo provvedimento non ha stabilito limiti soggettivi, né vi sono argomenti che possano in via interpretativa imporne l'introduzione dando origine ad una irragionevole disparità di trattamento che impedirebbe al pubblico ministero di proporre impugnazione anche nei casi, come quello in esame, in cui egli lamenta la violazione di norme basilari sulle sue funzioni.
È da aggiungere che il ricorso è fondato.
Poichè l'art. 321 comma 1 c.p.p. stabilisce che delle cose fonte di pericolo il giudice dispone il sequestro "a richiesta del pubblico ministero", è da escludere che la misura cautelare possa essere adottata di ufficio o su richiesta della persona offesa, contro la volontà del pubblico ministero.
L'iniziativa del pubblico ministero costituisce una condizione imprescindibile, che non può essere surrogata dalla richiesta della persona offesa o di un terzo, come si desume anche dal confronto dell'art. 321 comma 1 con gli art. 316, commi 1 e 2 e 317, comma 1 c.p.p., nei quali il legislatore, con riferimento al sequestro conservativo, ha previsto invece espressamente l'emissione "a richiesta del pubblico ministero o della parte civile" (art. 317 comma 1 ). Né una conclusione diversa potrebbe essere giustificata dall'art. 368 c.p.p., che impone al pubblico ministero, quando "ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato", di trasmettere "la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari". Con ragione infatti ha osservato il ricorrente che questa disposizione riguarda "unicamente il sequestro c.d. probatorio, il solo che può essere disposto, a norma degli artt. 253 e 365 c.p.p. "dal pubblico ministero "a differenza del sequestro conservativo e di quello preventivo riservati al giudice".
Il pubblico ministero può essere destinatario della richiesta di un provvedimento di sua competenza, mentre quando il provvedimento è di competenza esclusiva del giudice la richiesta, specie in un processo di parti, deve essere indirizzata a questo ed in modo diretto, non per il tramite del pubblico ministero. Ciò del resto è confermato dai già ricordati artt. 316 e 317 c.p.p., che prevedendo la richiesta anche della parte civile ne rendono destinatario solo il giudice. Perciò l'art. 368 c.p.p. non può riferirsi che al sequestro probatorio, il solo nei poteri del pubblico ministero, ed è chiara la ragione per la quale la determinazione negativa dell'organo dell'accusa comporta la trasmissione della richiesta al giudice per le indagini preliminari: è a questo giudice che il legislatore ha inteso rimettere l'apprezzamento finale sulla prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini. Il giudice per le indagini preliminari in sostanza nel caso disciplinato dall'art. 368 c.p.p. è chiamato a svolgere un ruolo non dissimile da quello che gli è attribuito nell'incidente probatorio e ben diverso da quello di carattere cautelare concernente il sequestro preventivo.
Se si pone mente alla funzione del sequestro preventivo si ottiene anche per questa via conferma che il provvedimento presuppone una richiesta del pubblico ministero. Solo a questo organo infatti può essere rimessa l'iniziativa per impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato e la commissione di altri reati. La relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale dopo aver ricordato che la disciplina del sequestro preventivo trae origine da una prassi giurisprudenziale che si era formata in base all'art. 219 del codice di rito del 1930 conclude che "fondamento dell'istituto in questione resta l'esigenza cautelare: più precisamente quella di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti". Se questa è l'esigenza che il sequestro preventivo tende a soddisfare, l'iniziativa, come per le misure cautelari personali, deve spettare al pubblico ministero e senza di essa al giudice per le indagini preliminari non può essere riconosciuto alcun potere di adottare la misura di coercizione reale.
Facendo applicazione dei principi enunciati deve quindi concludersi che il decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Potenza è illegittimo e che se ne impone l'annullamento senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato. Roma 26 aprile 1990.