Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 3
Per legittimare il difensore a proporre ricorso per cassazione, la parte privata non deve rilasciargli un ulteriore, specifico mandato allorché sia stata difesa dal medesimo difensore in altre fasi inerenti allo stesso procedimento. (Nella specie il ricorso aveva ad oggetto un provvedimento reiettivo di istanza di restituzione di un bene sequestrato proposta dalla parte, già assistita in una procedura di riesame di misura cautelare personale nell'ambito dello stesso procedimento).
Le forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in sede di ricorso per cassazione in procedimenti riguardanti i sequestri, vanno osservate soltanto per quelli proposti dalle parti processuali legittimate a richiedere il riesame del provvedimento di sequestro e che concretamente abbiano partecipato al relativo procedimento, mentre nei casi inerenti all'istanza di restituzione della cosa in sequestro, formulata da soggetto non intervenuto nella procedura di riesame, va osservato il rito camerale non partecipato e con solo contraddittorio scritto tra le parti.
In tema di reato relativo ad immigrazioni clandestine, per la restituzione al terzo estraneo al reato della cosa ad esso inerente e sottoposta a sequestro, il riconoscimento dell'estraneità alla commissione del reato del terzo reclamante la cosa sequestrata è legato alla prova della non prevedibilità, da parte sua, della perpetrazione del reato e della mancanza di ogni difetto di vigilanza sull'uso, ad opera dei soggetti incriminati, della cosa sequestrata di cui si chiede la restituzione. (Fattispecie concernente la richiesta di restituzione di un peschereccio utilizzato per l'immigrazione clandestina in Italia di stranieri, nella stiva del quale era stato costruito un locale, accessibile mediante un varco ben occultato e dotato di un sistema elettrico di aerazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2000, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 02.05.2000
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 3259
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 50746/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL MO n. il N. N.1999
avverso ordinanza del 17.11.1999 TRIBUNALE di BRINDISI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito MONETTI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 17 novembre 1999 il Tribunale di Brindisi rigettava la richiesta di dissequestro e restituzione del peschereccio IA e NO, sottoposto a sequestro penale, avanzata da EL ON, nella sua qualità di amministratore della ditta "Bruno Sh. P.K." di Durazzo (Albania) proprietaria del natante, quale terzo estraneo alla commissione del reato di cui all'art. 10 legge 6.3.1998 n. 40. Il tribunale affermava che nella specie non era applicabile la norma di cui al combinato disposto degli artt. 100 co. 2^ d.p.r.
9.10.1990 n. 309 e 2 d.lg. 13.4.1999 n. 113 (possibilità di restituzione al proprietario del mezzo in sequestro in presenza di elementi tali da dimostrarne l'estraneità alla commissione del reato), in quanto in atti v'era la prova, per la particolarità delle opere, atte a celare le persone clandestinamente trasportate, effettuate sul peschereccio, della sua complicità con i membri dell'equipaggio responsabili del succitato reato.
2. Ricorre per cassazione l'avv. Giancarlo CAMASSA, il quale nell'interesse del EL deduce erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p., assumendo che i giudici di merito avevano fatto cattivo uso dei criteri inerenti alla valutazione della prova, dando il valore di massima di esperienza a una mera congettura (la necessaria complicità dell'istante con i membri dell'equipaggio del peschereccio desunta dalle opere effettuate sullo stesso) e rilevando che gli elementi posti a fondamento della decisone gravate erano inconsistenti per non essere nè gravi, ne' precisi, ne' concordanti.
Con memoria difensiva veniva documentato che il sunnominato avvocato aveva ritualmente partecipato alle precedenti fasi della presente procedura.
Con istanza presentata in data odierna il suddetto difensore chiedeva la trattazione del ricorso con le forme di cui all'art. 127 c.p.p.
3. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente la Corte precisa che le forme camerali di cui all'art. 127 c.p.p., in sede di trattazione di ricorso per cassazione in procedimenti riguardanti i sequestri, vanno osservate soltanto per quelli proposti dalle parti processuali legittimati a richiedere il riesame del provvedimento di sequestro e che concretamente abbiano partecipato al relativo procedimento, mentre negli altri casi - come quello che ci occupa - inerenti all'istanza di restituzione della cosa in sequestro, formulata da soggetto non intervenuto nella procedura di riesame, va osservata quella camerale non partecipata e con solo contraddittorio scritto tra le parti di cui all'art. 611 c.p.p. Inoltre, contrariamente all'avviso del requirente procuratore generale, non è necessario che la parte privata interessata rilasci al difensore, per legittimarlo a proporre ricorso per cassazione, un'ulteriore specifico mandato, allorquando - come documentato dal ricorrente (il EL fu difeso dall'avv. CAMASSA in sede di riesame di misura cautelare personale applicatagli quale concorrente nel reato di cui all'art. 10 legge 40/1998) - la stessa sia stata difesa dal medesimo difensore in altre fasi inerenti allo stesso procedimento, di tal che il ricorso in esame è ammissibile. Riguardo, poi, ai motivi di gravame prospettati dal ricorrente, entrambi sostanzialmente concretizzantisi in vizio della motivazione del provvedimento gravato, la Corte tiene a ribadire che, in tema di restituzione al terzo estraneo al reato della cosa ad esso inerente e sottoposta a sequestro, regolamentata dall'art. 100 co. 2^ del d.p.r.
9.10.1990 n. 309 (t.u. delle norme riguardanti le sostanze stupefacenti) applicabile al reato di cui all'art. 10 legge 6.3.1998 n. 40 a norma dell'art.12 co. 8^ del d.lg. 25.7.1998 n. 286 (t.u.
delle leggi sull'immigrazione), il riconoscimento dell'estranietà del terzo reclamante la cosa sequestrata alla commissione del reato è legata alla prova della sua non prevedibilità della perpetrazione del reato e della mancanza di ogni difetto di vigilanza sull'uso da parte dei soggetti incriminati della cosa in sequestro di cui si chiede la restituzione.
Detto principio di diritto è stato correttamente applicato dai giudici del merito, i quali indicato le circostanze da cui emerge una non-estraneità - in riferimento al due parametri della non prevedibilità e dell'inesistenza di difetti di vigilanza sopra indicati - del EL nella sua qualità: la costruzione di un locale nella stiva dell'imbarcazione, accessibile attraverso un varco ben occultato, e l'installazione di un sistema elettrico di areazione del detto, locale destinato ad accogliere i passeggeri clandestini. A fronte di detti elementi fattuali, e non meramente congetturali, e in presenza delle dimensioni non rilevanti dell'imbarcazione, avente solo dieci membri di equipaggio, la sola affermazione del ricorrente su cui fondare la sua estraneità al reato ("... come se l'amministratore della società o un armatore possano o debbano necessariamente occuparsi, nell'ambito della propria attività, di verificare lo stato e il corretto funzionamento dei propri natanti... ") formulata senza ulteriori precisazioni, quali la consistenza del patrimonio societario, il numero dei dipendenti della società e quello delle imbarcazioni possedute o gestite, non annulla quelle, ampiamente indizianti e di forte valenza giuridica, specificate nel provvedimento gravato.
Non sussistendo, pertanto, le doglianze avanzate con il gravame in esame, lo stesso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000