Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
Il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione (camera di consiglio non partecipata) non trova ostacolo nella sentenza 13 novembre 2007 della Corte europea per i diritti dell'uomo, in c. Bocellari c. Italia, in quanto tale pronuncia, nell'affermare la necessità che le persone sottoposte a un procedimento di prevenzione possano almeno sollecitare una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 13569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13569 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 471
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 034358/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO RO N. IL 28/05/1966;
2) SO LA AR RI N. IL 18/01/1963;
3) DD EL OA N. IL 26/12/1975;
4) SO SE N. IL 28/08/1970;
avverso DECRETO del 10/03/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO OA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 10.5.08, la Corte di Appello di Palermo ha respinto il ricorso proposto, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, e della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 commi 8, 9, 10 ed 11, da SO OG, SO CA RI e DD NG OA avverso il decreto del 16 giugno - 30 luglio 2004, con il quale il Tribunale di Agrigento ha disposto nei loro confronti, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, la confisca di beni immobili, beni mobili registrati e partecipazioni societarie, dei quali ciascuno di essi era titolare, meglio specificati nel dispositivo del decreto del Tribunale di Agrigento anzidetto.
La Corte territoriale ha ritenuto che le attività economiche sopra indicate, sebbene formalmente intestate al DD NG OA, a SO OG e SO IA RI, rispettivamente cugino, fratello e sorella di SO SE, erano in realtà riconducibili a quest'ultimo, latitante, nei cui confronti il Tribunale di Agrigento, con decreto divenuto definitivo il 26.7.02, aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni quattro, siccome ritenuto socialmente pericoloso per la sua appartenenza in posizione apicale al sodalizio criminoso mafioso denominato "Cosa Nostra", operante nel territorio di Campobello di Licata.
La Corte territoriale ha fondato detta convinzione:
- sul fatto che, presso l'abitazione di SO CA RI, erano state rinvenute una serie di lettere, attestanti il ruolo direttivo del latitante SO SE nell'amministrazione del patrimonio formalmente intestato agli odierni ricorrenti, congiunti del predetto SO SE;
- sul fatto che, in una perquisizione effettuata nel dicembre 2000 presso gli uffici della ditta "Fratelli Falsone", erano stati rinvenuti due floppy disk, rispettivamente denominati "Magazzino NG" ed "NG 2000", che avevano rivelato una contabilità sostanzialmente unica e quindi una totale commistione fra le imprese facenti capo agli odierni tre ricorrenti, si da far fondatamente presumere che tutte fossero nella concreta disponibilità del latitante SO SE;
- sul fatto che già con sentenza del 18.12.06 la Corte d'Appello di Palermo ha condannato sia il DD, sia SO OG per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., D.L. n. 306 del 2002, art. 12 quinquies, commessi in concorso con SO SE,
che aveva ad essi fittiziamente intestato attività economiche, in realtà a lui riconducibili;
- sul fatto che non era stata provata la liceità dell'acquisto del fondo "Sconfitta" da parte di SO SE, che l'avrebbe acquistato dalla proprietaria TI GR, pagandolo con L. 70.000.000, quale parte della maggior somma di L. 190.000.000, che SO SE avrebbe ricevuto da tale TE SE nel 1991 per la vendita di uva;
tuttavia la Banca SA di Catania, richiesta dal Tribunale, non aveva trasmesso i 4 assegni circolari di L. 45 milioni, ricevuti da SO SE, per decorso del decennio, entro il quale la banca era tenuta a conservare la documentazione bancaria;
e tale fondo è stato poi venduto da SO SE a sua sorella ed odierna ricorrente SO CA IA al prezzo di L. 38 milioni nel 1998.
Avverso detto decreto della Corte d'Appello di Palermo propongono ricorso per cassazione SO OG, SO CA RI e DD NG OA, per il tramite dei loro difensori, che hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso:
MOTIVO UNICO PROPOSTO DALL'AVV. EMPEDOCLE MIRABILE PER TUTTI E TRE I RICORRENTI:
- violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e): falsa applicazione della L. n. 1423 del 1956 e della L. n. 575 del 1965:
falsa applicazione dell'art. 546 c.p.p.: il quadro motivazionale dell'impugnato decreto era distonico rispetto a quanto prevede l'art.546 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il decreto non aveva infatti valutato i dati offerti dai ricorrenti per provare la legittima provenienza delle somme impegnate per l'acquisto dei beni, per i quali era intervenuto il provvedimento di confisca, ritenendo che le somme fossero riconducibili ad attività illecite del congiunto SO SE sulla sola base di alcune missive fatte recapitare da quest'ultimo ai familiari. Da tali missive tuttavia solo desumersi una cointeressenza del SO alla gestione dei beni familiari;
inoltre il proprio consulente di parte aveva dimostrato la capacità economica di essi ricorrenti;
e la richiesta difensiva di escutere il consulente di parte a chiarimenti era stata respinta con motivazione induttiva ed apodittica. La motivazione del provvedimento era poi illogica e contraddittoria nella parte in cui aveva negato la liceità dell'acquisto del fondo "Sconfitta", con riferimento alla legittima provenienza di L. 70.000.000, quale parte della maggior somma di L. 180.000.000 ricevuta per la vendita di uva, solo perché la Banca SA di Catania, richiesta dal Tribunale, non aveva trasmesso i 4 assegni circolari di L. 45 milioni, ricevuti da SO SE, per decorso del decennio, entro il quale la banca manteneva la documentazione bancaria.
Il decreto impugnato doveva essere pertanto annullato;
MOTIVI PROPOSTI DALL'AVV. ALFREDO GAITO PER LA RICORRENTE SO LA AR RI DEPOSITATI IL 13.1.09 ED IL 19.1.09:
1)- richiesta di trattazione del ricorso in udienza partecipata;
questione subordinata di illegittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p.:
l'udienza del 4.2.09 doveva essere rinviata per poter discutere il ricorso in udienza pubblica, nella pienezza del contraddittorio. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 13.11.07, aveva condannato il nostro paese a rendere generalizzata la pratica di celebrare processi effettivamente pubblici, in quanto la tecnicità del procedimento di prevenzione non poteva essere considerata circostanza eccezionale, tale da giustificare una deroga al principio della pubblicità.
L'esigenza del giusto processo, quale delineato dall'art. 111 Cost., sussisteva anche in Cassazione, dove il regime delle udienze camerali non partecipate aveva introdotto un meccanismo derogatorio dai principi fissati dall'art. 111 Cost.. La disciplina attuativa delle udienze camerali non partecipate, di cui agli artt. 610 e 611 c.p.p., erano in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e difesa, così come rivitalizzati dal principio del giusto processo;
ed al riguardo la Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art. 2, delle aveva espressamente previsto che era la legge a dover regolare l'applicazione dei principi del giusto processo nei procedimenti penali in corso alla data dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 111 Cost., ed in particolare del principio secondo cui il processo penale era regolato dal principio del contraddittorio.
Doveva essere quindi interpellata la Corte Costituzionale, profilandosi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 610 e 611 c.p.p. per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.;
2)- insussistenza di un corretto impianto giustificativo a sostegno del rigetto delle doglianze prospettate dalla difesa nei gradi di merito:
nel provvedimento impugnato era evidente la totale assenza di un corretto impianto giustificativo a sostegno del rigetto delle censure prospettate dalla difesa nei gradi di merito;
la violazione di legge consisteva quindi nella completa elusione dell'obbligo di motivazione.
I dati di supporto offerti avevano dimostrato la legittima provenienza delle somme impiegate dai ricorrenti per l'acquisto dei beni poi confiscati e la sicura non riconducibilità di tali somme ad attività illecite di SO SE.
In particolare, per quanto concerneva la ricorrente SO CA IA RI, era stato provato che i redditi di quest'ultima fin dal 1985 derivavano dallo svolgimento di un'attività lavorativa lecita e cioè la gestione di una macelleria e che gli acquisti compiuti erano stati fatti ricorrendo a legittime linee di credito. Sussisteva quindi violazione di legge per la totale mancanza di riscontri di merito, atteso che SO CA IA RI vantava una situazione economica e patrimoniale autonoma e ragguardevole, non influenzata dalle vicende del fratello;
ed il consulente di parte della ricorrente aveva depositato note critiche all'elaborato peritale dell'ufficio, dalle quali emergeva la prova piena della compatibilità fra gli acquisti patrimoniali ed i redditi della ricorrente, con un surplus di ben 123 milioni di L.; ed al riguardo la Corte territoriale avrebbe dovuto riassumere ad esame gli stessi consulenti del tribunale.
Era del tutto carente infine la motivazione con la quale la Corte territoriale aveva rigettato le censure mosse in ordine all'acquisto del fondo "Sconfitta", per il quale il teste TE aveva dichiarato di avere versato a SO SE L. 180.000.000, delle quali L. 70.000.000 erano state appunto utilizzate per l'acquisto del fondo anzidetto;
era stato arbitrario aver ritenuto inverosimile ed illecita l'operazione solo perché la Banca SA non aveva potuto trasmettere al Tribunale gli assegni versati dal AM, siccome erano trascorsi 10 anni dall'operazione. Il provvedimento impugnato era quindi da annullare.
1. L'unico motivo di ricorso proposto dall'avv. MIRABILE per tutti e tre i ricorrenti è inammissibile, siccome proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Il ricorso è stato proposto avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Palermo in data 10.3.08, con il quale è stata confermata il decreto emesso dal Tribunale di Agrigento in data 16.6.04, con il quale è stata disposta la confisca, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, e della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, commi 8, 9, 10 ed 11, di beni immobili, beni mobili registrati e partecipazioni societarie, dei quali ciascuno dei tre ricorrenti era titolare, meglio indicati nel decreto impugnato.
I ricorrenti lamentano carenza di motivazione, sostenendo che il decreto impugnato ha omesso di valutare gli elementi da essi offerti, idonei a provare che i beni confiscati erano stati acquistati con danaro proprio e non erano riconducibili ad attività illecite del loro congiunto SO SE, al quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni quattro, con decreto del Tribunale di Agrigento del 17 maggio - 27 giugno 2002. Quanto sopra non poteva essere ritenuto sulla sola base di missive trasmesse da SO SE ai propri congiunti, essendo tali missive solo la prova dell'interessamento del SO SE alla gestione dei beni familiari.
Con riferimento poi all'acquisto del fondo "Sconfitta", lamenta in particolare la ricorrente SO CA RI che esso era stato acquistato in modo del tutto lecito dal proprio fratello SO SE, il quale avrebbe acquistato a sua volta detto fondo fin dal 1991 dalla proprietaria TI GR, pagandolo con la somma di L. 190 milioni, ricevuta da tale TE SE in quattro assegni circolari, quale prezzo di acquisto dell'uva coltivata su detto terreno;
ed era illegittimo avere ritenuto non credibile detto acquisto solo perché la Banca SA non aveva trasmesso la relativa documentazione solo per decorso del decennio. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, nel procedimento di prevenzione, anche riferito all'applicazione di misure patrimoniali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, come desumesi dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, che richiama, ai fini delle impugnazioni avverso i provvedimenti di confisca, la L. 27 dicembre n. 1423, art. 4, commi 8, 9, 10 ed 11. Ne consegue che, quando nella presente sede di legittimità viene dedotta una violazione di legge, che si risolve nel concreto nell'allegazione di un vizio di motivazione, deve rilevarsene la non deducibilità, a meno che non si versi in ipotesi di totale carenza di motivazione, ovvero di motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico, attraverso il quale il giudice di merito sia pervenuto all'applicazione della contestata misura patrimoniale.
E poiché, come riferito nella parte narrativa, la Corte territoriale ha fornito valida e convincente motivazione circa le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura patrimoniale impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo consentito procedere, nella presente sede, ad una rinnovata valutazione delle risultanze di fatto acquisite, da contrapporre a quella posta dal giudice di merito a fondamento del suo provvedimento, in quanto, in tal caso, si perverrebbe ad una illegittima invasione nel campo d'intervento del giudice di merito (cfr., in termini, Cass. 5A 28.3.2002 n. 23041; Cass. 2A 26.6.08 N. 25919). 2. È inammissibile siccome manifestamente infondato il motivo di ricorso, depositato dall'avv. GAITO per la sola ricorrente SO CA IA RI il 13.1.09. Si osserva invero che, in tema di misure di prevenzione, l'applicazione della regola secondo la quale i ricorsi per cassazione in tale materia sono soggetti alla trattazione con la procedura camerale non partecipata di cui all'art. 611 c.p.p., non trova ostacolo nella pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 13.11.07 (causa BOCELLARI E RIZZA
contro
Italia) per due motivi:
a)- perché sarebbe impossibile per il giudice italiano, in caso di ipotetico contrasto fra il diritto interno e le disposizioni della convenzione Europea dei diritti dell'uomo, fare diretta applicazione di queste ultime disposizioni, in assenza di una legge ordinaria, che le renda esecutive (cfr., in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale 22.10.07 n. 349);
b)- perché la pronuncia in esame, nell'affermare la necessità che le persone soggette alla giurisdizione di un procedimento di prevenzione si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere specializzate dei Tribunali e delle Corti d'Appello, non opera alcun riferimento al giudizio che si svolge innanzi alla Corte di Cassazione (cfr. Cass.1A, 26.2.08 n. 11279). 3. È infine inammissibile, siccome proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, il motivo di ricorso depositato dall'avv. GAITO per la ricorrente SO CA IA RI in data 19.1.09.
Con esso SO CA IA RI lamenta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, per avere esso omesso di valutare gli elementi da essa offerti, idonei a provare che i beni a lei confiscati erano stati acquistati con i proventi della sua attività lavorativa (gestione di una macelleria), da essa ricorrente svolta fin dal 1985, si che le risorse finanziarie erano state da lei acquisite ricorrendo a legittime linee di credito e non erano riconducibili ad attività illecite del fratello SO SE, al quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni quattro, con decreto del Tribunale di Agrigento del 17 maggio - 27 giugno 2002. Ha ribadito poi la ricorrente, con riferimento all'acquisto del fondo "Sconfitta", quanto già rappresentato dall'avv. MIRABILE col motivo di ricorso sopra esposto, trattarsi cioè di fondo acquistato in modo del tutto lecito dal proprio fratello SO SE, il quale avrebbe acquistato a sua volta detto fondo fin dal 1991 dalla proprietaria TI GR, pagandolo con la somma di L. 190 milioni, ricevuta da tale TE SE in quattro assegni circolari, quale prezzo di acquisto dell'uva coltivata su detto terreno;
ed era illegittimo avere ritenuto non credibile detto acquisto solo perché la Banca SA non aveva trasmesso la relativa documentazione solo per decorso del decennio.
Anche con riferimento a tale motivo di ricorso, valgono le considerazioni già svolte da questa Corte con riferimento all'identico motivo di ricorso proposto, anche per la ricorrente in questione, dall'avv. MIRABILE;
e tali considerazioni vengono qui interamente richiamate.
Il ricorso proposto da SO OG, SO CA RI e DD NG OA va pertanto dichiarato inammissibile. Consegue a tale declaratoria la condanna dei ricorrenti in solido, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009