Sentenza 28 maggio 2003
Massime • 2
La definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione "de libertate" che determina una preclusione endoprocessuale sul punto. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che l'eventuale decisione definitiva sulla questione "de libertate" che sia intervenuta in sede di procedimento principale di estradizione determina esclusivamente una preclusione allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall'estradando "rebus sic stantibus").
Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme "partecipate" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura "de plano" stabilita in via ordinaria dall'art. 299 dello stesso codice.
Commentari • 17
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Qualora il Ministro della giustizia sospenda, a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., l'esecuzione della estradizione "a soddisfatta giustizia italiana", non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, e art. 308 cod. proc. pen.. Tali misure devono pertanto essere revocate per l'assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l'esecuzione della estradizione resta sospesa; ferma restando, peraltro, la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/05/2003, n. 26156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26156 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Nicola MARVULLI Presidente
dott. Renato TERESI Componente
dott. Mariano BATTISTI "
dott. Giorgio LATTANZI "
dott. Aldo GRASSI "
dott. Pietro Antonio SIRENA "
dott. Renato Luigi CALABRESE "
dott. Nicola MILO "
dott. Giovanni CANZIO (Rel.) "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI PO EP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 31 ottobre 2002 dalla Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente della Corte d'appello di Napoli, con ordinanza dell'8.7.2002, convalidava l'arresto provvisorio di EP Di IL (nei cui confronti risultava emesso il 30.5.2001 dall'Audiencia Nacional Provincial di Barcellona un provvedimento restrittivo della libertà personale per violazione dell'obbligo, impostogli all'atto della scarcerazione per concessione della libertà provvisoria previo versamento di una cauzione, di comparire davanti ai giudici di quella Corte che, con sentenza del 7.9.2000, l'aveva condannato per il reato di traffico di sostanze stupefacenti alla pena di anni 10 di reclusione e 20 milioni di pesetas di multa, poi ridotta ad anni 7 di reclusione e 10.000 euro di multa dal Tribunale Supremo di Madrid) e, valutato il pericolo di fuga, disponeva a carico dell'estradando l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui il Ministro della Giustizia chiedeva il mantenimento.
Il Di IL, in sede di identificazione della persona, non prestava il consenso all'estradizione e presentava richiesta di revoca della misura coercitiva.
Con sentenza in data 13.9.2002 la Corte di cassazione annullava l'ordinanza 20.7.2002 con la quale la Corte d'appello di Napoli aveva respinto la suddetta richiesta, con rinvio per nuova deliberazione da adottarsi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., non essendo stato il provvedimento reiettivo emesso all'esito di udienza camerale "partecipata".
Ma la Corte napoletana, investita da un'ulteriore ed autonoma richiesta di revoca della misura coercitiva, la rigettava ancora senza la previa instaurazione del contraddittorio con ordinanza del 31.10.2002 (sulla base delle medesime motivazioni dell'annullato provvedimento del 20.7.2002, e cioè con riferimento al concreto pericolo di fuga, ravvisato alla luce dei numerosi precedenti penali, delle pendenze giudiziarie e della rilevante pena inflitta al Di IL dall'Autorità giudiziaria spagnola), ribadendo che "... l'art. 718, diversamente da quanto previsto in differenti ipotesi (v. artt. 406, 409, 428, 599) in cui è effettuato espresso richiamo alle forme previste dall'art. 127, prescrive solo che il provvedimento venga adottato in camera di consiglio, senza alcuna preventiva fissazione di udienza camerale, in perfetta analogia con quanto previsto dall'art. 299 in tema di ordinarie misure cautelari ...".
Il Di IL ha proposto ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione, deducendo la violazione degli artt. 127, 178.1 lett. c) e 718.1 c.p.p., sul rilievo che la Corte napoletana aveva omesso di deliberare nelle forme di cui all'art. 127, benché rispetto al precedente provvedimento, reso nei confronti dello stesso interessato e pure ritenuto affetto dalla medesima nullità, fosse già intervenuta una pronunzia caducatoria della Corte di cassazione.
2. - La sesta Sezione, alla quale il ricorso era stato assegnato, rilevato come la questione relativa alle forme che debbono essere osservate dalla Corte d'appello, sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti della persona per la quale sia stata presentata da uno Stato estero domanda di arresto provvisorio a fini estradizionali, fosse oggetto di orientamenti difformi nella giurisprudenza di legittimità, con ordinanza 30.1.-10.4.2003 rimetteva la soluzione del contrasto giurisprudenziale alle Sezioni Unite.
Il Primo Presidente con decreto del 16.4.2003 ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio.
Nelle more del giudizio incidentale si è concluso, peraltro, il procedimento principale di estradizione del Di IL, poiché la Corte d'appello di Napoli con sentenza del 16.1.2003 ha deliberato in senso favorevole all'accoglimento della domanda avanzata dal Governo del Regno di Spagna, confermando altresì il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere perché, a fronte del concreto pericolo di fuga desunto dal "pregresso comportamento tenuto dall'estradando", ne fosse garantita la consegna allo Stato richiedente. E la Corte di cassazione, con sentenza del 3.4.-27.5.2003 (prodotta dal Procuratore Generale nel corso dell'odierna udienza), ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato avverso la citata decisione "per assoluta genericità delle censure proposte", attinenti esclusivamente al merito delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione.
Considerato in diritto
1. - È stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite la questione "se la decisione, sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva applicata nei confronti dell'estradando, debba essere adottata dalla competente Corte d'appello nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., e cioè all'esito di udienza camerale partecipata", essendosi delineati sul tema due contrastanti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo orientamento (Sez. IV, 13.3.1998, Dorling Ruphert, rv. 210630; Sez. VI, 14.3.2000, Di Stefano, rv. 217145; Sez. feriale, 13.9.2002, Di IL, rv. 222457), assolutamente maggioritario, il riferimento contenuto nell'art. 718.1 c.p.p. alla "camera di consiglio" implica per la Corte d'appello, in deroga a quanto potrebbe desumersi dal generale rinvio dell'art. 714.2 alle disposizioni - "in quanto applicabili" - del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, tra cui quelle del comma 3 dell'art. 299, l'obbligo di provvedere sulla richiesta dell'estradando nelle forme di cui all'art. 127. Si è ritenuto che, con l'espressa menzione della "camera di consiglio", l'art. 718.1 abbia inteso fare riferimento alle forme previste dall'art. 127, essendo questa la disposizione che disciplina nel vigente codice di rito il procedimento in camera di consiglio;
mentre una conclusione diversa non farebbe comprendere le ragioni della precisazione, dal momento che sarebbe stato sufficiente il rinvio, ad opera del citato art. 714.2, alla norma generale in materia di revoca e sostituzione delle misure la quale, senza alcuna menzione della camera di consiglio, prevede solo che il giudice decide sulla richiesta "con ordinanza", vale a dire con provvedimento emesso de plano. L'esigenza di adottare la decisione in materia con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 si giustificherebbe, inoltre, con l'impossibilità di impugnare il rigetto della richiesta di revoca della misura mediante l'"appello" ex art. 310 davanti al Tribunale della libertà, essendo esperibile contro tale decisione unicamente e direttamente il ricorso per cassazione "per violazione di legge" a norma dell'art. 719.1: soltanto il procedimento in camera di consiglio, con l'instaurazione del contraddittorio orale reso possibile dalla fissazione dell'udienza e dai relativi avvisi alle parti e ai difensori, consentirebbe quindi di discutere nel merito la questione.
A fronte dell'indirizzo prevalente la sesta Sezione penale, con sentenza del 26.6.2002, Kastrati, rv. 222960, dando preminente rilievo al rinvio di cui al secondo comma dell'art. 714, ha ritenuto invece che l'art. 718.1, non indicando il procedimento dell'art. 127, si limiterebbe a designare, con l'espressione "in camera di consiglio", l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo collegiale secondo l'ordinaria procedura prevista dall'art. 299 c.p.p. Ed anche l'ordinanza della Sezione remittente rileva come l'art. 718.1 non richiami le forme previste dall'art. 127, contrariamente a quanto, ad esempio, fanno, in riferimento a decisioni della Corte d'appello "in camera di consiglio", il comma 2 dell'art. 428 e il comma 1 dell'art. 599, sottolineando anzi l'argomento di natura letterale desunto dalla locuzione assertiva "sono disposte" nel testo del comma 1 dell'art. 718.
2. - Ritiene il Collegio che l'indirizzo giurisprudenziale rappresentato dall'isolata sentenza Kastrati, oltre a non apparire sorretto da un'argomentata analisi critica delle premesse logico-giuridiche e dei postulati ermeneutici del ragionamento che fonda l'opposto orientamento, non possa essere condiviso per le seguenti ragioni di ordine logico-sistematico. 2.1. - A fronte dell'accentuata insufficienza del nucleo normativo racchiuso negli artt. 153, 630 e 636 c.p.p. 1930, il nuovo codice di rito ha predisposto un modello generale del "procedimento in camera di consiglio" con un'apposita norma, quella dell'art. 127, la cui disciplina di base, diretta ad esaltare i profili di garanzia del contraddittorio orale mediante la - eventuale - partecipazione delle parti, sembra, in linea di principio, applicabile in ogni ipotesi di specie ove non sia diversamente previsto.
È innegabile peraltro, come si è già osservato in dottrina, che, all'interno di una tecnica legislativa frammentaria ed eterogenea, si atteggiano variamente, oltre il modello camerale tipico delineato dall'art. 127, schemi procedimentali atipici, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi è assicurato, potendo invero identificarsi nel codice di rito, dal punto di vista strutturale:
- norme nelle quali il riferimento al procedimento "in camera di consiglio" è rafforzato dall'espresso richiamo delle "forme dell'art. 127" (artt. 32. 1, 41. 3, 48. 1, 130. 2, 263. 2 e 5, 269. 2, 309. 8, 310. 2, 311. 5, 324. 6, 406. 5, 409. 2, 428. 2, 435. 3, 599. 1, 625-bis comma 4, 646.1, 734.1, 743.2) ovvero, pur non essendo seguito da analogo rinvio (artt. 600.1, 704.1, 718.1, 724.3), neppure è connotato da formule derogatorie del contraddittorio eventuale, che autorizzano il giudice a deliberare senza l'osservanza di alcuna formalità;
- norme che, pur facendo riferimento al procedimento "in camera di consiglio", prevedono, viceversa, la specifica deroga all'osservanza delle "forme di cui all'art. 127 c.p.p." (art. 624.3);
- norme che non prescrivono la procedura in camera di consiglio, ne' le forme dell'art. 127 e neppure il generico obbligo di sentire le parti (cfr., in tema di applicazione e di estinzione delle misure cautelari personali, gli artt. 292.1, 299.3 e 306.1: "il giudice provvede [dispone] con ordinanza"), sì da ritenersi tacitamente autorizzata la deliberazione de plano, ovvero prevedono espressamente l'omessa integrazione del contraddittorio e l'adozione del provvedimento de plano mediante le perifrasi "senza formalità di procedura", "senza ritardo", "anche d'ufficio" (artt. 36. 3, 4 1.1, 127. 9, 591. 2, 625-bis comma 4);
- norme, infine, che semplificano il contraddittorio camerale secondo forme più deboli, anche se non necessariamente cartolari, rispetto a quelle previste dall'art. 127 (artt. 304.3, 305.2, 406.4 e, precipuamente, art. 611.1 per il procedimento camerale in Corte di cassazione), ovvero lo rafforzano mediante la prescritta partecipazione necessaria delle parti principali (artt. 391.1, 401.1, 420, 469, 666.4).
Orbene, escluse le fattispecie procedimentali de plano, da un lato, e quelle a contraddittorio attenuato o rafforzato, dall'altro, nelle quali sono configurabili esplicite deviazioni dall'archetipo del rito camerale, ritiene il Collegio che il modello generale dell'art. 127 sia applicabile in tutti i casi in cui il legislatore, nel prescrivere che il procedimento si svolga "in camera di consiglio" - senza regolamentarne particolari diversità di struttura -, ometta di fare espresso riferimento alle forme dell'art. 127. S'intende cioè affermare il principio per il quale, quando nella disposizione di specie si preveda che la decisione del giudice debba essere emessa "in camera di consiglio" (secondo l'incipit del primo comma dell'art. 127) e non sia diversamente stabilito, trovano applicazione per relationem la procedura e le forme di base stabilite dall'art. 127. Non sembra invero privo di significato che la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (p. 136), a proposito di un'esplicita ipotesi derogatoria prevista dall'art. 624.3 in materia di annullamento parziale nel giudizio di cassazione, affermi che "... si è ritenuto necessario prevedere che la corte, nel caso di specie, non sia tenuta all'osservanza delle particolari forme previste dall'art. 127, forme che altrimenti avrebbero dovuto trovare applicazione essendo previste in via generale per tutti i procedimenti in camera di consiglio ...". Laddove, invece, difetti l'indicazione normativa che la decisione va adottata all'esito di procedimento "in camera di consiglio", oppure la disposizione di specie stabilisca che il giudice delibera "senza formalità" - o faccia uso di altre, analoghe, perifrasi -, devono ritenersi radicalmente escluse le forme del rito camerale di cui all'art. 127.
2.2. - Tale ricostruzione esegetica degli aspetti strutturali, dalla quale deriva come logico corollario che la formulazione letterale della norma di cui all'art. 718.1, prescrivendo che la revoca e la sostituzione delle misure coercitive nei confronti dell'estradando "sono disposte in camera di consiglio", comporta l'applicazione della disciplina del rito camerale tipico previsto dall'art. 127, appare altresì coerente con la ratio legis e con l'inquadramento sistematico dell'istituto.
Ed invero, essendo riservata la regolamentazione dei procedimenti incidentali de libertate collegati al giudizio principale di estradizione alla legislazione dello Stato richiesto (secondo gli artt. 16.1 e 22 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300), osserva il Collegio che, in assenza di specifiche direttive della legge-delega, quanto alle disposizioni codicistiche sull'estradizione c.d. passiva per l'estero, il legislatore del 1988, giusta il preambolo dell'art.
2.1 l. delega, ha fatto riferimento ai "principi della Costituzione" (artt. 13, 24 e 111) e alle "norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale". È stata così privilegiata anche nella partizione della materia (Libro XI, Titolo II, Capo I, Sezione II, "Misure cautelari") una disciplina organica e dettagliata in tema di restrizioni della libertà personale dell'estradando, che, nell'irrobustire la garanzia giurisdizionale, segna la radicale rottura con il precedente regime processuale.
Si avverte in proposito nella Relazione al Progetto preliminare del nuovo c.p.p. (p. 154) che "... I criteri di fondo cui il Progetto si è ispirato stanno, da un lato, nell'abbandono dell'idea che la custodia in carcere dell'estradando sia un elemento indispensabile del procedimento di estradizione e, dall'altro, che non v'è ragione perché all'estradando, in tema di misure di coercizione, non sia riservato lo stesso trattamento dell'imputato avanti ad un giudice italiano, salvo a prevedere come ulteriore presupposto legittimante il pericolo di fuga in considerazione della particolare situazione in cui tale soggetto viene a trovarsi ...".
Dunque, la questione relativa alle forme del rito camerale da adottare per la revoca e sostituzione delle misure coercitive applicate all'estradando comporta la necessità di misurare il rapporto esistente nelle impugnazioni de libertate, quanto al grado di tutela assicurato all'imputato e, rispettivamente, all'estradando: percorso interpretativo, questo, che si rivela ineludibile per la corretta soluzione del problema. Prendendo le mosse dalla pur innovativa previsione dell'art. 719 c.p.p., circa l'impugnabilità dei provvedimenti relativi alle misure coercitive nei confronti dell'estradando mediante ricorso per cassazione, anche se limitatamente alla sola "violazione di legge" (ma cfr., già prima, Cass., Sez. Un., 23 novembre 1988, Polo Castro, in Cass. pen. 1989, 1418), ciò che innanzi tutto va sottolineato è che, sebbene l'art. 714.2 richiami "in quanto applicabili" le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misura coercitive, resta escluso il più penetrante controllo, anche nel merito, assicurato in via generale all'imputato dall'art. 309 con il rimedio della richiesta di riesame e così circoscritto l'ambito oggettivo del ricorso de libertate dell'estradando alla mera legittimità e non anche al vizio di motivazione del provvedimento impositivo, con particolare riguardo alla valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del presupposto del pericolo di fuga (Sez. I, 11.11.1991, Ozcelebi, rv. 188709; Sez. I, 5.12.1995, Begolli, rv. 203424; Sez. VI, 11.2.1998, P.M. in proc. Baros, rv. 211705; Sez. VI, 10.5.1999, Romeiro Romero, rv. 214753). Occorre inoltre considerare che l'audizione dell'estradando sottoposto a misura coercitiva, essendo finalizzata, a norma dell'art. 717 c.p.p., alla mera identificazione della persona ed a raccoglierne l'eventuale consenso all'estradizione, "non è in alcun modo equiparabile ad un interrogatorio nel merito e, quindi, non deve sottostare alle relative regole" (Sez. VI, 20.12.1999, Alvarez Munoz, rv. 215288) e che, pur applicandosi in tema di revoca o sostituzione della misura i tradizionali criteri dettati dall'art. 299 (Sez. VI, 1.6.1993, Haouzi, rv. 195967), avverso l'ordinanza della Corte d'appello reiettiva della relativa richiesta non è neppure esperibile il rimedio generale dell'appello ex art. 310 innanzi al Tribunale della libertà (Sez. VI, 1.6.1993, Haouzi, rv. 195966; Sez. I, 23.10.1995, Djakovic, rv. 203269; Sez. VI, 18.11.1997, Madero, rv. 210051). Risulta chiaro, pertanto, che la rilevata asimmetria delle garanzie contenutistiche e procedurali predisposte per i distinti giudizi de libertate a favore dell'imputato e, rispettivamente, dell'estradando debba comportare che le forme del contraddittorio - per quanto differito ed eventuale -, sul merito della disposta limitazione della libertà personale, siano assicurate alla difesa dell'estradando almeno in sede di procedimento camerale previsto dall'art. 718, rischiandosi in caso contrario che, dietro lo schermo della incompatibilità con la struttura semplificata del procedimento di estradizione, sia legittimata una grave elusione delle garanzie poste dall'ordinamento a presidio della libertà personale.
D'altra parte, fra i "diritti minimi" dell'estradando, la Risoluzione n. 12 del 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, diretta come Raccomandazione ai Governi degli Stati aderenti alla Convenzione europea di estradizione, enuncia, oltre il diritto di essere sentito da un'Autorità giudiziaria e di potere fare ricorso ad un avvocato di fiducia, anche quello di sottoporre alla stessa Autorità il controllo sia dell'arresto a fini estradizionali che delle condizioni dell'estradizione. E la garanzia del controllo giurisdizionale sulle misure coercitive - anche nel merito ed entro brevi termini - è assicurata nei confronti della persona arrestata a fini estradizionali sia dall'art.
9.4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che dall'art. 5.4, in relazione all'art.
5.1 lett. f), della Convenzione europea sui diritti dell'uomo; mentre il relativo procedimento incidentale deve ispirarsi alle regole del "giusto processo", nel senso che anche l'estradando ha diritto alla garanzia del contraddittorio ("to receive the benefit of a procedure that was really adversarial": in tal senso, C. eur. dir. uomo, sent. 21 ottobre 1986, Sanchez-Reisse c. Svizzera).
Le considerazioni fin qui svolte avvalorano dunque la linearità logica e sistematica della più rigorosa soluzione ermeneutica e consentono di enunciare il seguente principio di diritto: "Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello, chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 718.1 c.p.p. sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando, deve svolgersi secondo le forme dell'udienza camerale 'partecipata' previste dall'art. 127". 3. - Prima di trarre le conseguenze sanzionatorie della mancata fissazione dell'udienza camerale e dell'omessa notifica del relativo avviso alla persona interessata e al suo difensore, in termini di nullità del procedimento e dell'ordinanza conclusiva di esso a norma dei commi 1 e 5 del medesimo art. 127, occorre tuttavia dare atto che il caso in esame ripropone, quanto al tema dei rapporti e della fisiologica interferenza tra il procedimento principale di estradizione e quello incidentale cautelare, il contrasto interpretativo, già insorto nella giurisprudenza di legittimità, sulla ammissibilità, o non, della revoca o sostituzione della misura coercitiva quando - come nella specie - si sia esaurito il procedimento principale a seguito di sentenza definitiva favorevole all'estradizione.
Ritiene il Collegio (non condividendo l'opposto e minoritario indirizzo, rappresentato dall'isolata decisione della Sez. VI, 24.2.1999, Nunez Reyes, rv. 213912) che neppure l'esaurimento del procedimento principale conclusosi con la sentenza favorevole all'estradabilità dell'individuo assoggettato a misura coercitiva possa determinare automatiche e negative conseguenze sulla libertà personale dello stesso e quindi un generale effetto preclusivo del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura.
Sempre che la richiesta - come si è correttamente avvertito da parte delle più argomentate decisioni del giudice di legittimità - non sia fondata su aspetti attinenti alle condizioni per la concedibilità dell'estradizione, già definitivamente trattati e decisi nell'esclusiva sede del giudizio regolato dall'art. 704 (Sez. VI, 12.3.1998, Adams, rv. 211953), bensì sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga in vista dell'eventuale consegna allo Stato richiedente (Sez. VI, 4.3.1991, P.G. in proc. Alexandridis, rv. 187532; Sez. VI, 11.7.1995, Parretti, rv. 2002836; Sez. V, 12.7.1995, Sommer, rv. 202834; Sez. VI, 28.9.1995, Matasic, rv. 203311; Sez. VI, 18.11.1997, Madero, rv. 210052; Sez. VI, 30.9.1998, Dardard Abdelaziz, in Cass. pen. 1999, 2899; Sez. VI, 25.10.2001, Mbanaso, rv. 220298); ed ove, concessa l'estradizione, non sia avvenuta l'effettiva consegna della persona allo Stato richiedente, venendo meno in tal caso l'interesse alla definizione del procedimento de libertate, che ha pur sempre natura incidentale rispetto a quello di estradizione (Sez. VI, 2.6.1999, Vanerio, rv. 215130). Ed invero, l'esecuzione della consegna estradizionale, a fronte del pericolo di fuga da valutare in concreto ed in coerenza con il precetto dell'art. 274 lett. b) c.p.p. ( Sez. VI, 23.3.1994, Zoran, rv. 198523; Sez. VI, 28.3.1995, Askin, rv. 201144; Sez. V, 2.6.1999, Vanerio, rv. 213927; Sez. VI, 12.3.2002, Corbu, rv. 221136), può essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere, non postulandosi più in ogni caso, quale inevitabile corollario della decisione favorevole all'estradizione, la fisica disponibilità della persona dell'estradando: questa "può" essere sottoposta "in ogni tempo" a richiesta del Ministro a misure coercitive (art. 714.1) e la Corte d'appello, a norma dell'art. 704.3, dispone la custodia cautelare in carcere della persona che si trovi in libertà "se vi è richiesta" del Ministro ed anzi, ai sensi del comma successivo, quando la decisione è contraria all'estradizione, "revoca le misure cautelari applicate". D'altra parte, la tutela giurisdizionale de libertate è espressamente garantita, anche all'esito della pronuncia definitiva favorevole all'estradizione, in alcune ipotesi di inefficacia sopravvenuta della misura specificamente previste dall'art. 708: se scade inutilmente il termine di 45 giorni senza che sia intervenuta la decisione del Ministro in merito all'estradizione (comma 2) ovvero in caso di diniego della stessa (comma 3), ed altresì se nel termine fissato lo Stato richiedente non provveda a prendere in consegna l'estradando (comma 6).
Va considerato inoltre che non è previsto alcun termine perentorio ("senza indugio": art. 708, comma 4) per la comunicazione della decisione del Ministro allo Stato richiedente e, se positiva, del luogo e della data della consegna, e che il Ministro ha il potere di sospendere l'esecuzione dell'estradizione per una durata indefinita e destinata a protrarsi nel tempo (artt. 709 c.p.p. e 19 Conv. eur. estrad.). Si rafforza a questo punto la convinzione che, anche al di fuori delle suindicate fattispecie risolutive della misura scandite nei commi 2, 3 e 6 dell'art. 708 (v. anche l'art. 18.4 Conv. eur. estrad.), l'ingiustificato perdurare della restrizione in vinculis dell'estradando in attesa di consegna imponga il rinnovato sindacato giurisdizionale sull'effettiva permanenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, che possano giustificare l'attenuazione o la revoca della coercizione.
Negare in via generale la tutela giurisdizionale dello status libertatis dell'estradando, nella fase successiva alla definitività della decisione sull'estradizione, significherebbe infatti far dipendere il protrarsi della situazione detentiva della persona da adempimenti discrezionali e scelte insindacabili del Ministro ai fini della consegna e vanificare, pure a fronte di eventuali comportamenti omissivi o negligenti dell'Autorità amministrativa e nonostante il venir meno delle esigenze cautelari, il sistema complessivo delle garanzie di habeas corpus riconosciute, in linea di principio, all'estradando al pari dell'imputato. Deve dunque affermarsi l'ulteriore principio di diritto per il quale "l'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione definitiva favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente".
4. - Rileva peraltro il Collegio che nel procedimento principale, conclusosi con la sentenza 16.1.2003 della Corte d'appello di Napoli favorevole all'estradizione, tra i temi del decidere investiti dal contraddittorio tra le parti ha costituito oggetto di autonomo accertamento e deliberazione anche quello relativo allo status libertatis del Di IL, con riferimento ai medesimi profili delle esigenze cautelari riguardanti il pericolo di fuga, già prima dedotti nel presente giudizio incidentale.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, con la requisitoria del 28.10.2002 depositata in cancelleria ex art. 703.5, aveva chiesto - tra l'altro - che la custodia cautelare in atto fosse mantenuta, sussistendo seri e concreti elementi, desumibili dal comportamento in Spagna e dalla fuga in Italia, per ritenere che l'interessato "se rimesso in libertà o agli arresti domiciliari, farà perdere le tracce non consentendo la sua consegna allo Stato richiedente". E la Corte d'appello di Napoli, all'esito di udienza camerale "partecipata" del 16.1.2003 celebrata a norma dell'art. 704.2, sentiti il P.G. e il difensore, nel deliberare in senso favorevole all'estradizione aveva confermato altresì, con autonoma statuizione decisoria, la custodia cautelare in carcere del Di IL "al fine di assicurarne la consegna alle Autorità spagnole, in considerazione del pregresso comportamento tenuto dall'estradando". La Corte di cassazione, con sentenza del 3.4.2003, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Di IL avverso la citata decisione "per assoluta genericità delle censure proposte", riguardanti esclusivamente il merito delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, senza investire affatto la fondatezza delle ragioni giustificatrici della persistente restrizione della libertà personale ai fini della consegna allo Stato richiedente.
Ritiene il Collegio che la questione di cui si discute, attinente alla permanente sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento all'aspetto del pericolo di fuga dell'estradando, in tanto sia ancora proponibile e suscettibile di verifica nel procedimento incidentale di revoca della misura coercitiva, in quanto non sia stata dedotta ne' rilevata nel procedimento principale di estradizione. In quest'ultima ipotesi si determina, infatti, una preclusione endoprocessuale a seguito della pronuncia emessa dalla Corte d'appello, se non impugnata sul punto mediante ricorso per cassazione (come nel caso in esame), ovvero in via definitiva dalla Corte di cassazione se impugnata. Pur dovendosi precisare che siffatta preclusione ha un'efficacia più limitata rispetto a quella del giudicato perché, oltre a coprire soltanto le questioni dedotte e non anche quelle deducibili, opera "allo stato degli atti", non sembra tuttavia lecito dubitare che essa realizzi una situazione di stabilità decisoria circa lo status libertatis dell'estradando, che non consente all'interessato "rebus sic stantibus" di reiterare la medesima richiesta liberatoria, utilizzando strumentalmente il procedimento incidentale di revoca della misura coercitiva.
Nel caso in esame, poiché il tema delle esigenze cautelari sottese alle limitazioni della libertà personale dell'estradando risulta essere stato già esplicitamente dedotto e negativamente deciso nel procedimento principale di estradizione e la Corte di cassazione, nel pronunciare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte napoletana, ha preso atto dell'inesistenza di specifici motivi di gravame ad esso inerenti, deve rilevarsi l'operatività, sul punto, della preclusione endoprocessuale. Con la conseguenza che della medesima quaestio libertatis, come prospettata nel giudizio incidentale, non è ammissibile un ulteriore controllo giurisdizionale mediante lo schema previsto dall'art. 718 c.p.p., quando da parte del ricorrente neppure si sostiene, per giustificare il superamento della preclusione intanto formatasi sul punto, che, rispetto al decisum del procedimento principale, sia sopravvenuto un significativo mutamento della situazione di fatto o di diritto di riferimento.
La carente deduzione di circostanze nuove modificative della situazione di fatto impedisce al giudice del procedimento incidentale de libertate di prendere cognizione della medesima questione ed esita pertanto nella declaratoria d'inammissibilità del ricorso (nella specie, per sopravvenuta carenza d'interesse in relazione al momento genetico dell'impugnazione).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deliberato in camera di consiglio il 28 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO 2003.