Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/05/2003, n. 26156
CASS
Sentenza 28 maggio 2003

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La definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione "de libertate" che determina una preclusione endoprocessuale sul punto. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che l'eventuale decisione definitiva sulla questione "de libertate" che sia intervenuta in sede di procedimento principale di estradizione determina esclusivamente una preclusione allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall'estradando "rebus sic stantibus").

Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme "partecipate" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura "de plano" stabilita in via ordinaria dall'art. 299 dello stesso codice.

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  • 1G. Fidelbo | Processo “scritto” e limiti all’oralità in Cassazione
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Testo dell'intervento svolto nell'incontro di studi webinar organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione il 17 febbraio 2021, dedicato al “Processo cartolare in Cassazione”. 1. Premessa. – La normativa dell'emergenza COVID-19, da ultimo con il decreto-legge n. 137/2020 convertito nella legge n. 176/2020, ci consegna un giudizio di cassazione dell'emergenza, giustificato da ragioni di carattere “sanitario”, dirette cioè a ridurre i “contatti” tra le persone, evitare “assembramenti” e ridurre il rischio di contagio. Per assicurare lo svolgimento dei procedimenti in tempo di pandemia, si è fatto affidamento su una serie di misure di carattere processuale: …

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  • 2Custodia cautelare estradizionale, quali termini? (Cass. 41560/06)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 marzo 2025

    Qualora il Ministro della giustizia sospenda, a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., l'esecuzione della estradizione "a soddisfatta giustizia italiana", non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, e art. 308 cod. proc. pen.. Tali misure devono pertanto essere revocate per l'assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l'esecuzione della estradizione resta sospesa; ferma restando, peraltro, la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, per carenza di interesse all'impugnazione, l'appello proposto dal procuratore speciale della Romeo Gestioni s.p.a. avverso l'ordinanza con la quale, in data 31 maggio 2017, era stata applicata alla predetta società la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello, in considerazione dell'intervenuta revoca della misura cautelare interdittiva, disposta dal Tribunale di Roma, sezione feriale, in data 1° agosto 2017, con provvedimento reso ai …

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  • 4Alle Sezioni unite la questione della competenza all'emissione del
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stata assegnata alle Sezioni unite la questione indicata in epigrafe e la discussione del relativo ricorso è stata fissata per l'udienza del 21 giugno 2012. Sembra opportuno, per la sua migliore intelligenza, un rapido excursus sulle cadenze processuali che hanno contrassegnato la vicenda all'attenzione della Corte. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, il 17 febbraio 2011 il Tribunale di Napoli condannò l'odierno ricorrente per associazione di tipo mafioso ed estorsione e il successivo 25 marzo, in relazione a tale condanna, emise nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere. Proposto riesame, il giudice competente confermò l'11 aprile 2011 la …

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  • 5Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/05/2003, n. 26156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26156
Data del deposito : 28 maggio 2003

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