Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2008, n. 11279
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Sentenza 26 febbraio 2008

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In tema di misure di prevenzione, l'applicazione della regola secondo la quale i ricorsi per cassazione in tale materia sono soggetti alla trattazione con la procedura camerale non partecipata (art. 611 cod.proc.pen.), non trova ostacolo nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo 13 novembre 2007 in causa Bocellari e Rizza c/ Italia, giacchè, a parte l'impossibilità, per il giudice italiano, in caso di ipotetico contrasto tra il diritto interno e le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di fare diretta applicazione di queste ultime, in assenza di una legge ordinaria che le renda esecutive (ved., in proposito, la sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2007 n. 349), la suddetta pronuncia, nell'affermare la necessità che "le persone soggette alla giurisdizione in un procedimento di prevenzione si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere specializzate dei tribunali e delle corti d'appello", non opera alcun riferimento al giudizio che si svolge davanti alla Corte di cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2008, n. 11279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11279
    Data del deposito : 26 febbraio 2008

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