Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'applicazione della regola secondo la quale i ricorsi per cassazione in tale materia sono soggetti alla trattazione con la procedura camerale non partecipata (art. 611 cod.proc.pen.), non trova ostacolo nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo 13 novembre 2007 in causa Bocellari e Rizza c/ Italia, giacchè, a parte l'impossibilità, per il giudice italiano, in caso di ipotetico contrasto tra il diritto interno e le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di fare diretta applicazione di queste ultime, in assenza di una legge ordinaria che le renda esecutive (ved., in proposito, la sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2007 n. 349), la suddetta pronuncia, nell'affermare la necessità che "le persone soggette alla giurisdizione in un procedimento di prevenzione si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere specializzate dei tribunali e delle corti d'appello", non opera alcun riferimento al giudizio che si svolge davanti alla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2008, n. 11279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11279 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/02/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 586
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 026126/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI TO, N. IL 03/11/1929;
avverso DECRETO del 04/04/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
1. La corte di appello di Messina confermava, con decreto del 4 aprile 2007, il decreto col quale il tribunale della stessa città aveva applicato il 24/29 maggio 2006 a NI TO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e sei mesi, imponendogli nel contempo il pagamento di una cauzione di 1.000,00 Euro.
Nel decreto si evidenziava che il MA era stato raggiunto, nel quadro di una vasta operazione denominata "Grano Maturo", da un'ordinanza di custodia cautelare, che consentiva di affermare che egli era persona abitualmente dedita a traffici delittuosi, dai quali traeva sia pure in parte le sue fonti di sostentamento. Dalle numerose e concordanti dichiarazioni delle persone offese e dal contenuto di intercettazioni ambientali di inequivoco significato, risultava che il MA era coinvolto in numerosi episodi di usura in danno di imprenditori in stato di bisogno ai quali prestava danaro in contante col classico sistema degli assegni in garanzia e della sostituzione dei titoli ala scadenza in caso di impossibilità di far fronte all'impegno assunto con altri titoli aventi una diversa scadenza e un maggior importo. Nel decreto si faceva anche rilevare che i fatti coprivano un arco di tempo consistente e si erano protratti fino al 2004 e che, in ogni caso, l'ammontare del calcolo degli interessi a 4.000,00 Euro circa non valeva ad escludere l'indizio di pericolosità. Di qui la congruità della durata della misura.
Ricorre per cassazione il MA a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), che la corte di Messina aveva emesso una pronuncia anticipatoria della colpevolezza del suo assistito prendendo spunto dalle dichiarazioni rese dalle persone offese nella fase delle indagini preliminari e non ancora sottoposte al vaglio dibattimentale;
che si era fatto riferimento a una condanna risalente a trent'anni fa ed etichettata dalla corte come "dato logico e inequivocabile" riferibile a fatti di usura conclusisi nel 2004; che non era stato chiarito come dovesse spalmarsi una pretesa percezione di 4.000,00 Euro su un arco temporale piuttosto vasto, non essendo stata indicata la data iniziale della contestazione;
che si erano tratti elementi di prova dal tenore di conversazioni telefoniche intercettate tra terze persone;
che i giudici avevano discusso sul merito dell'imputazione formulata di usura ignorando i criteri enunciati dalla Suprema Corte in tema di misura del tasso usurario e si erano diffusi sulla abitualità (e, quindi, sull'attualità) della condotta serbata dal MA, nonostante lo scarso numero di episodi in cui era rimasto coinvolto e senza tener conto che dal marzo 2004 non era stata più compiuta da lui alcuna operazione usuraria.
Alla vigilia dell'udienza in Camera di consiglio la difesa del MA depositava una breve memoria chiedendo che, in esecuzione della sentenza emessa il 7 giugno 2007 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Sezione Terza, la discussione del ricorso proposto venisse fissata in udienza pubblica.
2. Va preliminarmente rigettata l'istanza avanzata dalla difesa del ricorrente diretta ad ottenere la celebrazione del processo in pubblica udienza, in attuazione della sentenza emessa il 13 novembre 2007 dalla Corte Europa dei diritti dell'uomo di Strasburgo, concernente un caso di applicazione delle misure di prevenzione, la cui procedura deliberativa in sede di ricorso per cassazione è scandita dal modulo camerale non partecipato (arg. ex art. 611 c.p.p.). Ed invero tale modulo resta valido anche di fronte al prospettato contrasto tra le norme interne e i vincoli derivanti dalle disposizioni della CEDU, a seguito delle censure mosse dalle Corte europea di Strasburgo allo Stato italiano, come ha evidenziato la Corte costituzionale nella sentenza 22 ottobre 2007, n. 349, chiarendo, che, a differenza dell'ordinamento comunitario, produttivo di norme direttamente applicabili nel nostro ordinamento con efficacia vincolante per i giudici nazionali, le disposizioni contenute nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in mancanza di una specifica previsione costituzionale, necessitano invece di una legge ordinaria che le renda esecutive e della quale acquistano il rango nell'ambito della scala gerarchica delle fonti dell'ordinamento giuridico.
Ciò in quanto la CEDU, in termini di efficacia giuridica interna, deve essere equiparata a quella di un trattato internazionale multilaterale, rispetto al quale non trova applicazione l'art. 10 Cost., commi 1 e 2; con la conseguenza che l'incompatibilità della norma interna con quella della Convenzione non potrebbe mai trovare rimedio nella semplice non applicazione della norma interna da parte del giudice nazionale. Lo si evince, del resto, proprio dal contenuto delle sentenze della Corte Europea di Strasburgo (nella specie: il caso LA e ZA c. Italia), dove si evidenzia che anche quando è il singolo cittadino ad attivare il controllo giurisdizionale nei confronti del proprio Stato di appartenenza, si rivolgono allo Stato membro legislatore e da questo pretendono un determinato comportamento.
Nella vicenda de qua, peraltro, emerge un dato ulteriore, e cioè la necessità che "le persone soggette alla giurisdizione in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere specializzate dei tribunali e delle corti di appello", senza alcun riferimento al giudizio che si svolge dinanzi alla corte di cassazione.
Va poi osservato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 1, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, per cui, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta ex art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi denunciare con il riscorso esclusivamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dal comma 9 del predetto art. 4 della legge (Cass., Sez. 1, 8 marzo 2005, Gatto;
Id., Sez. 1, 1 dicembre 2004, Luceri;
Id., Sez. 6, 26 giugno 2002, Paggiarin, in Cass. pen. mass. ann., 2003, n. 713, p. 2441; Id., Sez. 5, 28 marzo 2002, Ferrara, ivi, 2003, n. 207, p. 605).
Un'altra precisazione preliminare riguarda l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che è costante nel ritenere sia l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sì a l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione di elementi desunti da procedimenti penali non ancora conclusi o conclusisi financo con l'assoluzione del proposto (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 5, 28 marzo 2002, n. 23041, Ferrara, in Cass. pen. mass. ann,, 2003, n. 207, p. 605; Id., Sez. 2, 9 maggio 2000, n. 2542, Coraglia;
Id., Sez. 1, 21 ottobre 1999, n. 5786, Castelluccia, dove si sottolinea che "tra il procedimento di prevenzione e il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto-reato e il primo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato... donde la configurazione di ambiti di totale autonomia").
Da riconoscimento di tale autonomia deriva che nel procedimento di prevenzione non si applicano le regole probatorie dettate per il processo penale. In particolare non è necessario che gli indizi abbiano tutti i requisiti (gravità, precisione e concordanza) richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 2 per l'accertamento della responsabilità penale (cfr. Cass., Sez. 1, 25 febbraio 2004, D'Alterio; Id., Sez. 1, 21 ottobre 1999, Castelluccia, secondo cui nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., vertendosi in tema di accertamento della pericolosità sociale del soggetto). La valutazione della pericolosità sociale in sede di prevenzione è infatti essenzialmente sintomatica, e, come tale, può basarsi sull'utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario. Ciò premesso, il ricorso propone per un verso motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità e per altro verso è manifestamente infondato, sicché deve essere dichiarato inammissibile.
Il giudice della prevenzione ha tratto elementi dall'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari applicata al MA, sottolineando che lo stesso era coinvolto in una serie di episodi di usura in danno di piccoli imprenditori, che il sistema adottato era quello classico del rilascio di assegni in garanzia e sostituiti con altri assegni alla scadenza di maggior importo (senza soffermarsi a verificare se nei fatti accertati fossero integrati o meno gli estremi del reato di usura così come configurato dall'art. 644 c.p., accertamento che spetta solo al giudice del dibattimento) e che l'ammontare del calcolo degli interessi a 4.000,00 Euro non doveva considerarsi esiguo ma congruo anche se "spalmato" su un arco di tempo consistente.
Sono questi apprezzamenti di fatto che non possono essere sindacati in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008