Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 611 cod. proc. pen., per contrasto con i principi del contraddittorio e della parità delle parti, caratterizzanti il giusto processo (art. 111, comma secondo, Cost.), nella parte in cui non prevede la pubblica udienza e l'intervento orale delle parti nei procedimenti che riguardano i ricorsi contro provvedimenti non emessi in dibattimento, in quanto il procedimento camerale assicura il contraddittorio cartolare tra le parti poste su un piano di parità attraverso la possibilità di presentare memorie e memorie di replica. (Fattispecie relativa a ricorso per Cassazione avverso ordinanza emessa ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in materia di applicazione della continuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2012, n. 42160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42160 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 10/10/2012
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2745
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 773/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ST NE IA N. IL 01/03/1968;
avverso l'ordinanza n. 8/2011 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE RM, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.9.2011 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta presentata da De FA RM di applicazione della disciplina della continuazione sulle seguenti sentenze: 1) della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 3.4.2001 di condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p.; 2) Corte di assise di appello di Milano del 9.2.2005 di condanna alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione per i reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74 e 73; 3) Corte di assise di appello di Reggio Calabria del
22.2.2007 di condanna alla pena di anni 8 di reclusione per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p.. La Corte territoriale di Reggio Calabria, premesso che i reati di cui alle condanne sub 1 e 2 erano già stati unificati nel vincolo della continuazione dalla Corte di assise di appello di Milano che aveva rideterminato la pena in anni 14 di reclusione, riconosceva il vincolo della continuazione anche con riferimento alla sentenza sub 3, apportando un aumento di anni 7 di reclusione in considerazione della estrema gravita dei reati e della personalità delinquenziale del condannato.
Avverso l'ordinanza i difensori ricorrono per i seguenti motivi: 1) illegittimità della individuazione della violazione più grave in quella punita con la pena di anni 14 di reclusione senza operare lo scorporo tra le pene inflitte con le sentenze sub 1 e 2; 2)l'aumento in continuazione di anni 7, risultante dalla applicazione della pena di anni 10 e mesi 8 ridotta di un terzo per il rito abbreviato, supera il limite di pena di anni 8 irrogato con la sentenza unificata nel vincolo della continuazione;
3) difetto di adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui l'applicazione della aumento per la continuazione ha comportato la riduzione di pena di un solo anno di reclusione;
4) con ulteriore memoria il codifensore chiede che il processo sia trattata in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata,proponendo eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo motivo, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta espressamente che la Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, facendo propria l'unificazione sotto il vincolo della continuazione già effettuato dalla Corte di appello di Milano con riguardo alle sentenze sub 1 e 2, ha affermato di considerare ugualmente più grave la violazione prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, (compresa nella sentenza di condanna sub 2), e di condividere l'aumento di pena sino ad anni 14 già apportato per la continuazione ritenuta tra fatti giudicati con le sentenze sub 1 e 2; alla suddetta pena di anni 14, non costituente il "reato base" bensì la risultante dalla ritenuta continuazione, ha applicato un ulteriore aumento di anni 7 di reclusione per l'inclusione nella continuazione anche del reato sub 3.
La quantificazione in anni 7 dell'aumento di pena operato per il reato sub 3 non viola il limite previsto dall'art. 81 c.p., comma 3, essendo inferiore alla pena di anni 8 irrogata con la sentenza inclusa nella continuazione, ed essendo la complessiva pena di anni 21, rideterminata in continuazione dalla Corte di appello di Reggio Calabria, inferiore alla somma delle pene risultanti dal cumulo materiale. Il riferimento contenuto nella ordinanza impugnata all'aumento di pena di anni 7 quale risultante dell'applicazione della diminuente del rito abbreviato sulla pena di anni 10 e mesi 6, da una parte è ultroneo poiché la modalità di determinazione della pena in continuazione stabilita dall'art. 81 c.p., comma 1, consiste nell'apportare un aumento sulla pena base entro il limite massimo del triplo e senza limite minimo, e dall'altra non viola lo sbarramento rappresentato dal cumulo materiale, considerato che anche la pena di anni 8 di reclusione irrogata con la sentenza sub 3 è, a propria volta, la risultante dell' applicazione della diminuente del rito. Non sussiste il difetto di motivazione denunciato con il terzo motivo. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte di appello, con argomentazione priva di vizi logici e incensurabile nel merito, ha giustificato la modesta riduzione di pena apportata a seguito del riconosciuto vincolo della continuazione con l'apprezzamento della estrema gravita dei reati commessi e della caratura criminale dell'imputato. Il richiamo alla presunta "disparità di trattamento" rispetto ad altri imputati in procedimenti connessi è doglianza estranea ai motivi di ricorso al giudice di legittimità consentiti dall'art. 606 c.p.p.. L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p., nella parte in cui non prevede la pubblica udienza e l'intervento orale delle parti, appare manifestamente infondata. Il procedimento camerale previsto dall'art. 611 c.p.p., limitatamente ai procedimenti che già si sono svolti senza il dibattimento (e con l'eccezione del procedimento speciale del rito abbreviato) non è in contrasto con i principi del contraddittorio e della parità delle parti caratterizzanti il "giusto processo" a norma dell'111 Cost., comma 2, poiché assicura il contradditorio cartolare tra le parti poste su un piano di parità attraverso la possibilità di presentare memorie e memorie di replica. La Corte EDU, nel ribadire la rilevanza della pubblicità dell'udienza dei procedimenti che possono incidere sui diritti fondamentali del cittadino, ha previsto cause legittime di deroga in ragione della natura della questione trattata connotata da alto tecnicismo (Corte EDU, Sez. 2^ 18.5.2010 Udorovic c. Italia), ric.), requisito certamente ricorrente in caso di udienza destinata alla verifica della sussistenza dei presupposti per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, già stabilito in sentenze irrevocabili, secondo la regola del cumulo giuridico previsto in ipotesi di reato continuato, in luogo del cumulo materiale delle pene.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente De FA RM al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2012