Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2000, n. 4118
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Sentenza 17 novembre 2000

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È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610 comma 4 e dell'art 611 cod.proc.pen. nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte di cassazione possa richiedere, con requisitoria scritta, anche priva di sostanziale motivazione, la inammissibilità del ricorso, determinandone in tal modo la trattazione in camera di consiglio. Invero, non è violato il principio di parità tra le parti, in quanto alla udienza camerale non interviene ne' il difensore, ne' il Pm; ne' -per il solo fatto che quest'ultimo possa motivare la sua requisitoria con formule vaghe o di stile- è violato il diritto di difesa, atteso che tale condotta non svantaggia la parte, la quale, ulteriormente specificando con memorie le sue richieste, ben potrà, fra l'altro, evidenziare come le affermazioni del procuratore generale non siano sorrette da alcun iter argomentativo e siano, quindi, infondate o, quantomeno, indimostrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2000, n. 4118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4118
    Data del deposito : 17 novembre 2000

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