Sentenza 17 novembre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610 comma 4 e dell'art 611 cod.proc.pen. nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte di cassazione possa richiedere, con requisitoria scritta, anche priva di sostanziale motivazione, la inammissibilità del ricorso, determinandone in tal modo la trattazione in camera di consiglio. Invero, non è violato il principio di parità tra le parti, in quanto alla udienza camerale non interviene ne' il difensore, ne' il Pm; ne' -per il solo fatto che quest'ultimo possa motivare la sua requisitoria con formule vaghe o di stile- è violato il diritto di difesa, atteso che tale condotta non svantaggia la parte, la quale, ulteriormente specificando con memorie le sue richieste, ben potrà, fra l'altro, evidenziare come le affermazioni del procuratore generale non siano sorrette da alcun iter argomentativo e siano, quindi, infondate o, quantomeno, indimostrate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2000, n. 4118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4118 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO CALABRESE - Presidente - del 17/11/2000
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - N. 4737
Dott. MAURIZIO FUMO - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO BRUNO - Consigliere - N. 24014/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AN GE, nata a [...] il [...]
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 29.3.2000, che, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Foggia, sez. distaccata di Orto Nova, la condannava alla pena di lire 100.000 di multa ed al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile per il delitto di cui all'art. 581 cp, revocando il beneficio della sospensione condizionale ed accordando quello della non menzione,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Maurizio Fumo, Letta la requisitoria scritta del PM che ha concluso per la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento di spese e somma a favore della cassa delle ammende, sostenendo che il ricorso stesso contiene unicamente censure in punto di fatto in relazione alla decisione impugnata.
Osserva quanto segue:
RE GE fu riconosciuta, in primo e secondo grado colpevole del delitto di percosse in danno di IT NA, sulla quale aveva scagliato, dal balcone della sua abitazione, due manciate di sale "grosso".
Propone ricorso il difensore della imputato deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in quanto la sentenza di secondo grado "non esamina, in positivo o in negativo, una serie di tessere dibattimentali, che pure andavano apprezzate". I giudici del merito, inoltre, non hanno tenuto conto del fatto che la IT, non ebbe mai a dichiarare di aver provato una sensazione dolorosa a seguito della azione della RE. Dalle sue parole, si può dedurre che ella si sentì offese per la azione che la imputate aveva compiuto, ma che alcuna sofferenza fisica tale azione le provocò. Ora, poiché costituiscono percosse le azioni violente produttive di sensazioni fisiche dolorose, è evidente che, nel caso di specie, la RE non può essere chiamata a rispondere del reato ex art. 581 cp. I giudici di secondo grado, per altro, da un lato, non hanno dato conto del procedimento seguito per giungere alla conclusione che la imputata lanciò addirittura un chilo di sale, dall'altro, hanno del tutto trascurato che, come emerge da certificato medico prodotto in corso di causa, la imputata, nel giorno in cui avrebbe dovuto commettere il fatto per il quale è stata condannato era affetta da "crisi vertiginosa" che le impediva di lasciare il letto. Anche per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico, poi, la sentenza impugnata motivo in maniera schematica e facendo ricorso a formule di stile, limitandosi ad affermare che, per il reato de quo, è sufficiente il dolo generico.
Avvisato del contenuto della requisitoria scritto del PG, il difensore dello imputata ha depositato memoria con la quale deduce la incostituzionalità (per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) della norma del codice di rito che consente al PG di determinare la trattazione in camera di consiglio del ricorso che lo stesso requirente giudichi inammissibile. Ciò, in quanto il PG non è tenuto a formulare rilievi specifici, ma può affidarsi (come nel caso di specie) a formule vaghe e "di stile", con le quali può apoditticamente assumere la inammissibilita del ricorso. Ciò costringe il ricorrente, viceversa, a replicare con argomentate memorie, che, per altro, devono essere redatte senza avere la pieno conoscenza delle ragioni per le quali il requirente è giunto alle sue conclusioni. Risulta così violato il corretto esercizio del diritto di difesa ed il principio della parità delle parti nel processo.
In ogni caso, il ricorrente, con le predette note, contrasto l'assunto del PG, precisando che, con il ricorso, si è affermata la insussistenza del reato ex art. 581 cp, per il fatto che è rimasto provato che il gesto compiuto dalla RE non causò alcun dolore fisico alla IT.
Va innanzitutto chiarito che la dedotta eccezione di incostituzionalità è del tutto infondato. Il quarto comma dell'art.610 cpp prevede che il PG presso la Corte di cassazione possa richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In tale ipotesi, la Corte, procedendo in camera di consiglio, se accoglie la predetta richiesta, dichiara la inammissibilità con tutte le conseguenze del caso, se non la accoglie, fissa la dato della trattazione della causa in udienza pubblica (art. 611 comma 2 cpp). Il contraddittorio, nel caso di udienza camerale, è assicurato dal quinto comma dell'art. 610, che fa obbligo alla cancelleria di indicare se il PG abbia formulato richiesta di inammissibilità, precisandone i motivi. L'art 611, comma primo, come è noto, consente alle parti di presentare memorie di replica (cosa che, come premesso, il ricorrente ha fatto). Questa Corte ha già più volte (ASN 199904775 - RV 212287; ASN 199804679 - RV 209780; ASN 199305161 - RV 193075) chiarito che la predetta normativa non può essere considerata in contrasto con il principio costituzionale di parità delle parti, in considerazione del fatto che, se è vero che la udienza camerale si svolge senza la partecipazione del difensore, è altrettanto vero che in essa non interviene neanche il PG, tanto che il contraddittorio è, appunto, di natura meramente cartolare. Per quanto riguarda gli specifici profili di pretesa incostituzionalità prospettati dal ricorrente, è agevole replicare che, da un lato, il PG non ha affatto il potere di determinare la trattazione della causa in camera di consiglio, in quanto il Collegio, può ben diversamente decidere: dall'altro, che il fatto che il rappresentante del PM possa sinteticamente motivare le sue richieste con formule vaghe e di stile, non lede certamente il diritto di difesa. Invero, di fronte ad una richiesta mai motivata o solo apparentemente motivata, il difensore appare favorito e non certo svantaggiato, in quanto, in primo luogo, egli potrà far rilevare come, in ipotesi, le affermazioni del PG non siano sorrette da alcun iter argomentativo e siano quindi mal supportate o niente affatto dimostrate. Nulla poi vieta al difensore di ulteriormente specificare e motivare, con memorie, le sue richieste, sia in ordine all'oggetto della causa, sia in ordine alle ragioni per le quali, il ricorso, non essendo inammissibile, debba essere trattato in pubblica udienza. Gli altri motivi dedotti dalla RE sono inammissibili in quanto si risolvono in mere censure di fatto.
Quanto alla sussistenza del reato di percosse, la Corte di merito, sulla base delle testimonianze raccolte in primo grado (tra le quali ovviamente varino annoverate: le dichiarazioni della stessa IT), ha accertato che la P.O. colpito dal getto di sale, accusava uno sensazione fisica dolorosa, quindi si sentiva male e perdeva i sensi. Sempre sulla base delle dichiarazioni testimoniali, la Corte ha determinato (ovviamente in modo approssimativo) il quantitativo di sale lanciato dalla imputata (due manciate), per un peso che nulla vieta sia stato prossimo a quello indicato. Ancora le testimonianze vagliate dalla Corte valgono ad escludere rilevanza all'alibi dedotto dalla RE. Scrivono i giudici di secondo grado che US NT e EN, nonché OR NG "assistettero alla scena" e che l'imputata fu vista lanciare due manciate di sale grosso"... ecc. Tale ricostruzione è incompatibile con quella proposta della imputata che, come premesso, ha sostenuto che, quel giorno, era costretta a letto da una "crisi vertiginosa". Orbene, poiché la ricostruzione degli accadimenti accolta ed esplicitata dalla Corte territoriale non appare viziata da alcun profilo di manifesta illogicità, e poiché essa fa chiaro e specifico riferimento alle emergenze di causa, non appare possibile, in sede di legittimità, prospettare diversa e (per l'imputata) più favorevole versione dei fatti.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della cassa ammende, che, equitativamente, si fissa in lire un milione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001