Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 611 cod. proc. pen., 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento di legittimità in materia di misure di prevenzione si svolga in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2009, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 15/12/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2184
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDEBO Giorgio - Consigliere - N. 20710/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE VE AR LF, OL UC, NA RC, DE VE RA IA, CR IA e IN AR;
contro il decreto 25 marzo 2009 della Corte d'Appello di Milano;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Col decreto in epigrafe la Corte d'Appello di Milano riduceva la durata della misura di sorveglianza speciale disposta a carico di IA RI e confermava quella nei confronti di RE AR.
Confermava altresì i provvedimenti di confisca in danno di EL TO CO DO, MA IN e RA EL TO, di RI IA, AR AF e IC AF.
2. Contro tale provvedimento ricorre CO DO EL TO che, con un primo motivo, lamenta violazione di legge laddove la Corte d'Appello ha esteso al procedimento che lo riguarda le modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Ciò in quanto si è fatta applicazione di tale normativa in sede di gravame, ad un procedimento in itinere, con sanzione già inflitta e immediatamente esecutiva.
Deduce quindi mancanza di motivazione nel senso che il decreto impugnato si è limitato a richiamare le argomentazioni del primo giudice senza curarsi delle produzioni e delle deduzioni avanzate in appello, di cui peraltro si da atto in narrativa.
Oggetto di motivazione apparente sarebbe infine la ritenuta riferibilità al ricorrente di beni prima sequestrati e quindi confiscati.
3. Ricorre IA RI che, con riguardo alla misura personale, si duole di violazione di legge e di mancata risposta ai motivi d'appello circa la ritenuta sussistenza della sua pericolosità qualificata. Si sarebbe fatta valere nei confronti della ricorrente una presunzione di pericolosità, senza peraltro indicare in modo analitico in che senso la RI fosse coinvolta in associazioni mafiose a dedite al traffico di droga, tanto più che la ricorrente era stata definitivamente assolta dai reati per cui era stata sottoposta a misura cautelare. D'altronde - secondo motivo - non erano stati esposti gli elementi di fatto cui ancorare la pericolosità qualificata, questi non potendosi trarre da un procedimento per usura, per il quale la Corte d'Appello non si era curata di rispondere alle obiezioni avanzate dalla difesa. Nè la Corte d'Appello - terzo motivo - aveva considerato il comportamento attuale della RI, ignorando del tutto le argomentazioni e i documenti presentati il 16 giugno del 2008 e ciò senza che fossero nemmeno indicati elementi certi e oggettivi sintomatici di una comune pericolosità sociale, anzi travisando il senso di alcune testimonianze raccolte e tralasciando di valutarne altre.
Con un quarto motivo la ricorrente lamenta poi l'assenza di motivazione circa la scelta della misura oggetto di specifico motivo d'appello.
Con riferimento poi alle misure patrimoniali, la ricorrente deduce violazione di legge e motivazione apparente, essendosi pedissequamente reiterate le argomentazioni del Tribunale e cosi non considerandosi che nella specie non erano applicabili le presunzioni di provenienza illecita dei beni derivanti dall'appartenenza ad un sodalizio mafioso. Non s'era affatto dimostrata una sproporzione tra il valore dei beni posseduti rispetto al reddito dichiarato e all'attività svolta, specie con riguardo alle provvigioni in "nero" incassate per la vendita di automobili, di cui anzi si è rifiutato il computo.
Con ulteriore motivo la ricorrente, nel dolersi del fatto che non si era a monte considerato come non potesse nemmeno postularsi, per risolutive ragioni temporali, una correlazione tra i beni confiscati e i supposti proventi dell'usura, lamenta violazione di legge, laddove la Corte d'Appello, pur riferendosi più volte al D.L. n. 92 del 2008, non ha preso atto dell'abrogazione del L. n. 55 del 1990, art. 14, operata dal citato D.L., art. 11 ter, e quindi dell'impossibilità di estendere la confisca di cui alla L. n. 575 del 1965 ai soggetti imputati del reato di cui all'art. 644 c.p..
A questo riguardo erronea sarebbe l'idea della Corte d'Appello per cui l'abrogazione ricordata avrebbe comportato la riespansione della L. n. 575 del 1965, art. 1 per effetto della L. n. 152 del 1975, art.19, comma 1. Senza contare che in tal modo la Corte d'Appello avrebbe esteso al procedimento le modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92. E ciò in violazione di legge perché si sarebbe fatta applicazione di tale normativa sopravvenuta in sede di gravame, ad un procedimento in itinere, con sanzione già inflitta e immediatamente esecutive.
Infine la RI prende in considerazione analiticamente i singoli beni confiscati ed assume di averne dimostrato la legittima provenienza con puntuale assolvimento dell'onere di allegazione. Tali produzione non sarebbero state affatto considerate in sede di appello.
4. Ricorre AR RE che con un primo motivo lamenta violazione di legge laddove la Corte d'Appello ha esteso al procedimento che lo riguarda le modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Ciò in quanto si è fatta applicazione di tale normativa in sede di gravame, ad un procedimento in itinere, con sanzione già inflitta e immediatamente esecutiva.
Con un secondo motivo rileva che gli elementi da cui è stata tratta la sua pericolosità rimontano al 2004, senza che si sia spesa parola sull'attualità di tale requisito.
5. Ricorre MA IN che in relazione alla confisca, con due motivi, si duole del vizio di motivazione circa i redditi legittimamente acquisiti e con un terzo motivo lamenta che in sede di appello non siano state considerate le deduzioni a suo tempo avanzate.
6. Ricorre RA EL TO che lamenta violazione di legge per il fatto che sono stati sottoposti a confisca beni effettivamente ceduti dal proposto alla ricorrente, laddove invece sono confiscabili solo i beni fittiziamente intestati a terzi, perché in realtà nella disponibilità del proposto. Nè la Corte d'Appello avrebbe correttamente valutato che le somme anticipate dal proposto erano state rimborsate dalla figlia. Con un terzo motivo lamenta infine che in sede di appello non siano state considerate le deduzioni a suo tempo avanzate.
7. Ricorre AR AF che, dolendosi del fatto che la Corte d'Appello non abbia in alcun modo motivato in ordine ai rilievi dedotti, lamenta violazione di legge per il fatto che sono stati sottoposti a confisca beni effettivamente ceduti dal proposto alla ricorrente (un'automobile), laddove invece sono confiscabili solo i beni fittiziamente intestati a terzi, perché in realtà nella disponibilità del proposto. Impropriamente poi si sarebbe estesa al caso in esame la presunzione di interposizione fittizia, valida invece soltanto per reati di mafia.
8. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di IA RI ha presentato una memoria di replica, quindi, in prossimità della data di trattazione dei ricorsi in Camera di Consiglio non partecipata, ha chiesto la discussione in pubblica udienza, in conformità a precedenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ha segnalato che la seconda sezione di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale al riguardo, con ordinanza 11 novembre 2009, n. 43250, e ha proposto analoga eccezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In conformità a quanto ritenuto con sentenza 22 gennaio 2009, sez. 6, rv. 243665 e 4 febbraio 2009, sez. 1, rv. 243552, deve ribadirsi che le sentenze della C.E.D.U. 13 novembre 2007, in causa CE e ZZ c/Italia, in materia di rito da seguirsi per le misure di prevenzione (quelle di cui intende valersi la ricorrente RI), non si riferiscono al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Nel quale invece, stante la vocazione del giudizio alla discussione di sole questione di diritto, la stessa Corte Europea ha più volte riconosciuto non essere necessario il diretto controllo popolare delle attività processuali, assicurato dall'udienza pubblica. Ne deriva che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p., L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in pubblica udienza, proposta ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1. 2. Ciò detto, va dichiarato inammissibile il ricorso di EL TO CO DO il quale, in primo luogo, non specifica in che modo la Corte d'Appello abbia applicato nei suoi confronti la sopravvenuta normativa introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella successiva L. n. 125.
Va detto che in tesi, anche nella fase di appello, è corretta l'applicazione immediata della legge che sia sopravvenuta in materia di prevenzione, secondo i principi ricavabili dall'art. 200 c.p.. Ma in realtà, come già ha osservato il P.G., la Corte d'Appello, pur dando atto della novella, ha continuato ad osservare le disposizioni previgenti e non mutate dalla nuova normativa, muovendo dagli indizi di associazione mafiosa a carico del EL TO, sodale di Biagio AF.
Le ulteriori censure del ricorrente, come pure si ricava dall'intitolazione loro conferita nell'atto di ricorso, si rivolgono contro la motivazione del provvedimento impugnato e quindi non sono consentite ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4. 3. Inammissibile è anche il ricorso della RI.
Nei confronti di costei, consorte del capoclan Biagio AF, la Corte d'Appello ha affermato la sussistenza della pericolosità qualificata dall'appartenenza mafiosa.
A tale conclusione, stante l'autonomia del giudizio di prevenzione, non poteva essere d'ostacolo l'assoluzione della ricorrente da un'imputazione per partecipazione ad associazione ex art. 416 bis c.p.: da un lato, la nozione di appartenenza, propria della L. n. 575 del 1965, art. 1, è ben più ampia di quella di partecipazione cui ha riguardo la norma del codice penale. Dall'altro, ai fini di una valutazione della pericolosità, è sempre consentita l'utilizzazione di circostanze di fatto desumibili anche dal procedimento conclusosi con l'assoluzione, purché siano significative. E nella specie la Corte d'Appello si è avvalsa della messe di elementi, anteriori e successivi al giudizio penale, attestanti il ruolo attivo della RI nella gestione finanziaria dei proventi del gruppo criminale "quale consapevole ed autorevole protagonista".
Le altre deduzioni sul punto, anche in relazione al requisito dell'attualità del pericolo e alla scelta della misura di prevenzione, riguardano la motivazione del provvedimento e quindi non sono consentite ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art.
4. Venendo quindi alle misure patrimoniali, data la natura della pericolosità affermata, del tutto irrilevante ai fini della confiscabilità dei beni è l'abrogazione della previsione dell'art.644 c.p. apportata dal D.L. n. 92 del 2008, art. 11 ter, come pure è
irrilevante la sussistenza o meno di una correlazione temporale tra le acquisizioni dei beni confiscati e le condotte di usura conteste alla RI.
Le ulteriori censure, tese a dimostrare la legittima provenienza dei singoli beni in relazione a fonti di reddito lecite, a fronte dell'opposta analitica ricostruzione operata nel decreto, riguardano evidentemente la motivazione del provvedimento e non possono quindi essere prese in esame in questa Sede. Tanto va ribadito anche in relazione al settimo motivo di ricorso che inoltre entra ampiamente nel merito della controversia devolvendo la valutazione di una ricostruzione contabile alternativa.
4. Il ricorso dell'RE è inammissibile per le stesse considerazioni fatte a proposito di CO EL TO, con l'ulteriore osservazione che la Corte d'Appello non ha trascurato il problema del carattere attuale della sua pericolosità e che il ricorrente al riguardo si duole in realtà del modo in cui esso è stato risolto, facendo così valere un vizio di motivazione.
5. Inammissibile è il ricorso della IN.
EI si lamenta della motivazione del decreto in esame, muovendo per di più da alcuni presupposti di fatto non accettabili in questa Sede (accumulo nel conto corrente di denaro di provenienza lecita, anteriormente al suo rapporto con il EL TO). Nel provvedimento impugnato per contro sono analiticamente esposti i motivi per cui si deve ritenere che almeno a partire dal 1999 i redditi della IN si devono identificare con quelli del convivente.
6. Fondato per contro è il ricorso di RA EL TO.
Il Tribunale prima e la Corte d'Appello dopo hanno dimostrato in maniera incensurabile che l'acquisto dell'immobile confiscato è avvenuto per il 50% con il denaro del padre della ricorrente, ammettendo tuttavia che l'acquisto in parola è stato fatto a mò di dote della figlia.
In tal modo si è proceduto a confisca, non di beni nella disponibilità, ancorché interposta, della persona pericolosa, ma di beni acquisiti con denaro di questa, sebbene realmente trasferiti nella disponibilità di terzi. Nè può ritenersi che nella specie la confisca sia avvenuta in base alla presunzione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, u.c., per come aggiunto dal D.L. n. 92 del 2008
e perché il trasferimento del denaro si è realizzato nel 2001, ben prima dei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione, e perché, in ogni modo, la presunzione di carattere fittizio della donazione risulterebbe vinta dalla circostanza, ampiamente provata e data per ammessa, della destinazione della somma alla casa coniugale dei coniugi. Poiché quindi la confisca in esame è frutto di un'errata applicazione di legge, la quale - si ripete- ai fini della prevenzione della pericolosità prevede l'ablazione delle cose di cui il proposto disponga anche per interposta persona e non di quelle di cui abbia definitivamente perso tale disponibilità, ne segue l'annullamento senza rinvio in parte qua del decreto impugnato.
7. Inammissibile infine è il ricorso di AR AF, posto che la confisca che la riguarda è stata disposta in relazione a una pericolosità del proposto riguardante reati di mafia, per la quale vige la presunzione, nella specie non superata da alcun elemento, di interposizione fittizia nell'acquisto del bene avvenuto in epoca sospetta.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell'ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille per ciascuno.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla confisca della quota intestata a RA AR EL TO del 50% dell'abitazione con annesso terreno nel Comune di Borgarello. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro Mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010