Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 5379
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Sentenza 29 settembre 2000

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È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al Procuratore Generale di modificare, con la requisitoria di inammissibilità del ricorso, la forma di celebrazione del processo, nonché di escludere la controparte, mentre una pari possibilità non è prevista per il difensore, allorché ricorrente sia la parte pubblica; e ciò perché, da un lato, non è rimessa al P.G. la facoltà di modificare la forma di celebrazione del processo, spettando unicamente alla Corte di cassazione la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perché si proceda con il rito camerale in discorso, con possibilità di fissazione della data per la decisione del ricorso in udienza pubblica, in assenza di quei presupposti, e, dall'altro, il diritto di difesa, che non necessariamente deve esplicarsi con la presenza del difensore all'udienza, è adeguatamente assicurato dalla facoltà di tutte le parti di presentare motivi nuovi e memorie, anche di replica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 5379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5379
    Data del deposito : 29 settembre 2000

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