Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al Procuratore Generale di modificare, con la requisitoria di inammissibilità del ricorso, la forma di celebrazione del processo, nonché di escludere la controparte, mentre una pari possibilità non è prevista per il difensore, allorché ricorrente sia la parte pubblica; e ciò perché, da un lato, non è rimessa al P.G. la facoltà di modificare la forma di celebrazione del processo, spettando unicamente alla Corte di cassazione la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perché si proceda con il rito camerale in discorso, con possibilità di fissazione della data per la decisione del ricorso in udienza pubblica, in assenza di quei presupposti, e, dall'altro, il diritto di difesa, che non necessariamente deve esplicarsi con la presenza del difensore all'udienza, è adeguatamente assicurato dalla facoltà di tutte le parti di presentare motivi nuovi e memorie, anche di replica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. EDOARDO FAZZIOLI Presidente del 29.09.2000
Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 5379
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere N. 42617/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT IM n. il 11.12.1964
2) RI IO n. il 24.04.1961
avverso sentenza del 05.05.1999 CORTE APPELLO di TRIESTE sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE NARDO Giuseppe lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Con sentenza del 5 maggio 1999 la Corte di Appello di Trieste, per quanto rileva in questa sede, confermava la sentenza del tribunale della stessa città in data 04.12.90 con la quale OT SI e DR IO erano stati condannati, ritenuta la continuazione dei reati e con la diminuente del rito abbreviato, l'uno alla pena di anni 2, mesi 4, giorni 10 di reclusione e l'altro a quella di anni 2, mesi 4, giorni 14 di reclusione perché ritenuti colpevoli di concorso in:
a) furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n. 1, 2 e 5 c.p.);
b) incendio aggravato (artt. 110, 423, 425, n. 2, 61 n. 7 c.p.), reati commessi in Trieste tra il 27 ed il 28 maggio 1985; con recidiva infraquinquennale per lo OT ed anche specifica per l'DR.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite i difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e lo OT anche travisamento dei fatti sia in ordine alla valutazione della prova della responsabilità degli imputati sia in relazione alla mancata derubricazione del delitto di incendio doloso (capo b) in quello di cui all'art. 424 c.p.. Entrambi i ricorrenti, inoltre, lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo anche su tale punto il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Con memoria presentata ex art. 611 c.p.p. in data 13.07.2000, il difensore di OT SI, essendo stata fissata l'udienza in camera di consiglio della richiesta del P.G. di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, eccepiva preliminarmente l'incostituzionalità dell'art. 611, comma 2, c.p.p. per violazione dell'art. 111 Cost. secondo cui "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità...", sul rilievo che il secondo comma dell'art. 611 consentirebbe, invece, al P.G. di modificare con la requisitoria di inammissibilità del ricorso la forma di celebrazione del processo e di escludere la controparte, mentre una pari possibilità non era prevista per il difensore allorché il ricorrente sia un rappresentante della pubblica accusa.
Donde l'ulteriore profilo di incostituzionalità dell'art. 611 comma 2 c.p.p. anche per violazione dell'art. 24 Cost..
Evidenziare, inoltre, il ricorrente che la richiesta del P.G. di declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non si basava su una causa di inammissibilità originaria, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e rilevabile da questa Corte ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Motivi della decisione
Devesi in primo luogo dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dedotte dalla difesa dello OT.
Non è esatto, invero, l'assunto del ricorrente secondo cui sarebbe rimessa al Procuratore Generale la facoltà di modificare con la sua requisitoria la forma di celebrazione del processo. Spetta, infatti, in ogni caso alla Corte di valutare se sussistono i presupposti perché si proceda con il rito camerale ai sensi del secondo comma dell'art. 611 c.p.p. e, quindi, ogni decisione sulla procedura da eseguire è demandata all'organo giudicante, poiché se non ritiene di deliberare l'inammissibilità, la Corte fissa la data per la recisione del ricorso in udienza pubblica (artt. 611, comma 2, ult. parte).
D'altra parte neppure può affermarsi che sia violato il principio del contraddittorio sancito dall'art. 111 Cost. in quanto anche nel procedimento camerale previsto dall'art. 611 c.p.p. il diritto di difesa, il quale non necessariamente deve esplicarsi con l'intervento del difensore, è garantito dalla facoltà di presentare memorie a sostegno del ricorso.
Il principio stabilito dall'art. 24 della Costituzione tutela, infatti, il diritto di difesa in quanto tale e non una sua particolare modalità di esercizio quale l'intervento in udienza del difensore ne' può affermarsi in alcun modo che il rito camerale privilegi l'accusa a discapito della difesa posto che nei termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. "tutte le parti" possono presentare motivi nuovi e memorie, anche di replica.
Nel merito, i ricorsi devono poi essere dichiarati inammissibile non soltanto perché manifestamente infondati, ma perché propongono, talora in maniera espressa (v. in particolare il ricorso proposto nell'interesse dell'DR) una lettura delle risultanze processuali diversa da quella correttamente operata dai giudici di merito.
Tale rilievo si riferisce non soltanto alla identificazione degli attuali imputati quali autori dei reati loro contestati sulla scorta di precisi dati fattuali analizzati secondo criteri di rigorosa logicità, ma anche alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b) (art. 423 c.p., incendio doloso), pur essa desunta sulla base di inequivocabili circostanze di fatto. Invero, la Corte di merito ha desunto la volontà di cagionare l'incendio che aveva sorretto la condotta degli imputati dalla presenza di numerosi focolai dislocati nei diversi punti in cui il fuoco era stato appiccato perché si propagasse con maggior facilità e divampasse con violenza tanto che anche gli appartamenti circostanti rimasero danneggiati con grave pericolo per la pubblica incolumità.
Conseguentemente doveva escludersi che la volontà dei suoi autori fosse soltanto quella di danneggiare l'appartamento della parte lesa con la possibilità di ricondurre il fatto nella previsione normativa dell'art. 424 c.p. che presuppone unicamente la volontà di danneggiare.
Del resto, allorché uno dei ricorrenti (l'DR) indica quale elemento psicologico del reato l'intento di cancellare le tracce del furto, nello stesso tempo riconosce indirettamente la volontà di cagionare l'incendio ossia quel fuoco di vaste proporzioni che solo avrebbe potuto raggiungere lo scopo di eliminare ogni traccia che potesse far risalire agli autori del furto.
È manifestamente infondato anche il dedotto vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche posto che i giudici di merito hanno fatto riferimento alle modalità e circostanze del fatto ed ai motivi di lucro e di vendetta personale che avevano ispirato la criminale condotta degli imputati nonché ai precedenti penali di entrambi che ne confermavano la non comune capacità a delinquere.
Da ultimo, il difensore dello OT ha dedotto nella memoria presentata proprio ai sensi dell'art. 611 c.p.p. l'intervenuta prescrizione quale causa di estinzione dei reati, assumendo che la richiesta del P.G. si basava su una causa di inammissibilità non originaria come la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e, pertanto, in questa sede erano applicabili le cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.. Deve a tal proposito osservarsi, tuttavia, che i reati ascritti ad entrambi gli imputati, tenuto conto delle aggravanti contestate, sono puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione e, quindi, il tempo necessario per la prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 1, n. 2 c.p. è di quindici anni, aumentato della metà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 160 c.p.. Il termine di prescrizione, dunque, è ben lontano dall'essere maturato.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
I medesimi vanno, altresì, condannati, stante la pretestuosità dei ricorsi, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo fissare in lire un milione ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2000