Sentenza 5 ottobre 1998
Massime • 3
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p., sia perché l'oralità del processo non è imposta in via assoluta ed attiene,peraltro, alla formazione della prova e non alle modalità di esercizio della difesa; sia perché il procedimento camerale dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione non attribuisce alcun privilegio all'accusa, essendo esclusa in esso la presenza non soltanto del difensore, ma anche del P.M.; sia perché il diritto di difesa è adeguatamente assicurato dalla facoltà del difensore di presentare memorie di replica e non necessariamente deve esplicarsi con la presenza della parte all'udienza camerale.
In tema di procedimento di prevenzione, non si ha modificazione della contestazione allorché il procedimento iniziato ai sensi della legge n. 1423 del 1956 sia poi proseguito a norma della legge n. 575 del 1965 per la riconosciuta pericolosità qualificata del prevenuto.
In tema di misure di prevenzione la comunicazione all'interessato dell'avviso orale , introdotto in luogo dell'abrogata diffida, dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 , può essere legittimamente delegata dal Questore, così come avveniva per la diffida, ad ufficiale di P.S.,o soggetto equiparato, senza che, ai fini della validità di detta delega occorra un apposito atto scritto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 05.10.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.4775
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE PASCALIS DARIO " N.16933/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) DE IP RO n. il 17.06.1969
avverso decreto del 19.02.1998 CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con decreto del 19 febbraio 1998 la Corte di Appello di Bari, pronunciando sull'impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede il 18 settembre 1996, con il quale era stata applicata nei confronti di De IP ER la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno ed imposizione della cauzione di L. 4.000.000, riduceva la. cauzione a L. 1.000.000,.e confermava nel resto il provvedimento. Osservava la Corte territoriale che era irrilevante la eccepita illegittimità della delega ad eseguire l'avviso orale di cui all'art. 1 L. 1423/56, in quanto nei confronti del De IP era stata applicata la L. 575/65, che non richiede, il preventivo avviso orale.
Nel merito, la cauzione, obbligatoriamente conseguente all'applicazione della misura di prevenzione, per il disposto dell'art. 3 bis L. 575/65, secondo il Giudice di appello andava adeguata alle condizionì economiche del prevenuto e, dunque, determinata nella anzidetta misura di L.
1.000.000. Ricorre per cassazione la difesa, denunciando violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 4 L. 1423/56, 1 e segg. L. 575/65 e 32 L. 121/81. Deduce, in particolare, che il procedimento nei confronti del De IP, iniziato ai sensi della L. 1423/56, non poteva essere modificato in quello di cui alla L. 575/65, non essendo prevista in questa materia una disciplina analoga a quanto stabilito nell'ordinario giudizio di cognizione in ordine alla facoltà di modificare o integrare l'imputazione.
Ciò premesso, l'intero giudizio era viziato per la nullità dell'avviso orale che deve precedere il procedimento, essendo illegittima la delega conferita per il compimento di tale atto dal Questore ad un Tenente dei Carabinieri.
Le condizioni economiche del De IP, inoltre, erano estremamente disagiate, come poteva evincersi dalla sua ammissione al gratuito patrocinio, in guisa da comportare la revoca della cauzione. Con note difensive pervenute in termini nella cancelleria di questa Corte, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost., per eccesso di delega rispetto ai criteri direttivi contenuti nell'art. 2 della legge delega 16-2-1987 n. 81 e, in particolare, rispetto alle direttive n. 2 (non essendo assicurata la trattazione orale del ricorso), n. 3 (non essendo realizzata la partecipazione della difesa su basi di parità rispetto all'accusa) e n. 89 (non essendo previste adeguate garanzie di difesa). La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Invero, sotto il primo dei profili dedotti, si osserva che l'esigenza di assicurare l'oralità del processo non solo non è imposta in via assoluta, ma essa attiene alla formazione della prova e non alle modalità di esercizio della difesa. Sotto, il, secondo profilo, il procedimento camerale dinanzi alla Corte di Cassazione non attribuisce alcun privilegio all'accusa, essendo esclusa in esso la presenza non soltanto del difensore, ma anche del P.M.. Sotto il terzo profilo, infine, il diritto di difesa è adeguatamente assicurato dalla facoltà del difensore di presentare memorie e memorie di replica, e non necessariamente deve esplicarsi con la presenza della parte all'udienza camerale.
Anche i motivi a fondamento del ricorso sono manifestamente infondati.
Invero, la progressiva giurisdizionalizzazione del sistema delle misure di prevenzione impone, in linea di principio, l'osservanza delle garanzie ~de1 diritto di difesa, che si iscrive nell'area del contraddittorio, articolandosi nel principio della contestazione e della determinatezza dell'accusa.
Assicurate tali garanzie - e, con esse, la possibilità per l'accusato di essere posto a conoscenza degli addebitì e di interloquire per discolparsene - la modifica della contestazione in sede di misure di prevenzione non in contrasto con alcuna norma positiva, ne' con le linee direttive del sistema, al quale risulta, anzi omogenea.
La diversificazione della disciplina in questa materia nel senso indicato dal ricorrente (secondo il quale nel procedimento di prevenzione, iniziato ai sensi della L. 1423/56, il P.M., se riconosce la pericolosità qualificata del pervenuto, ex L. 575/65, deve far caducare la proposta e iniziare un autonomo procedimento) si risolve in una prospettazione abnorme, perché contraria al principio di irretrattabilità dell'iniziativa del P.M. - al quale, con ogni evidenza, non e consentito abbandonare "sic et simpliciter" l'azione gia promossa oltre che al principio di economia processuale e di conservazione degli atti.
Pertanto, è corretto il rilievo della Corte di merito circa la ininfluenza della questione concernente la ritualità della comunicazione dell'avviso orale, essendo statà nella fattispecie riconosciuta dal Tribunale la pericolosità qualificata del De IP ai sensi della L. 575/65, che non richiede la previa comunicazione dell'avviso: statuizione che non e stata impugnata e non è, quindi, revocabile o modificabile, se non in presenza delle condizioni previste dall'art. 7 L. 1423/56. Deve aggiungersi che la deduzione del ricorrente è, comunque, di per sè destituita di giuridico fondamento.
È giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, che la formulazione, all'interessato dell'avviso orale, introdotto, in luogo dell'abrogata diffida, dalla legge 3 agosto 1988 n.327, può essere legittimamente delegata dal questore, così come avveniva per la diffida, ad un "ufficiale di P.S.", o soggetto equiparato, ai sensi del tuttora vigente (pur con i necessari adattamenti) art. 305 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., senza che, ai fini della validità di detta delega, occorra un apposito atto scritto (Cass. Sez. I 93/1964 20). Con speculare puntualità rispetto al caso in esame, è stato affermato che "è legittimo l'avviso orale, qualora venga dato non dal questore, ma da un ufficiale dei carabinieri da lui delegato, in quanto trattasi di provvedimento di natura amministrativa e, come tale, delegabile, in base ai principi generali di diritto amministrativo" (Cass. Sez. I 92/190200).
Quanto alla questione di merito, è immune da vizi logici e giuridici l'argomentazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di determinare in un quarto della misura stabilita dal primo Giudice l'entità della cauzione, adeguandola alle risultanze acquisite circa le condizioni economiche dell'obbligato.
Le censure mosse sul punto dal ricorrente, oltre ad essere apodittiche, sono prive di qualsiasi supporto giuridico, poiché l'ammissione al gratuito patrocinio (di cui ha preso atto la Corte di Appello per ridurre drasticamente la cauzione) non costituisce prova di una estrema, irrimediabile situazione di disagio economico, riconducibile alla nozione di "gravi necessità personali o familiari" testualmente espressa dall'art. 3 bis ult. co. L. 575/65. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del De IP al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in un milione di lire.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999