Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 4775
CASS
Sentenza 5 ottobre 1998

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È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p., sia perché l'oralità del processo non è imposta in via assoluta ed attiene,peraltro, alla formazione della prova e non alle modalità di esercizio della difesa; sia perché il procedimento camerale dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione non attribuisce alcun privilegio all'accusa, essendo esclusa in esso la presenza non soltanto del difensore, ma anche del P.M.; sia perché il diritto di difesa è adeguatamente assicurato dalla facoltà del difensore di presentare memorie di replica e non necessariamente deve esplicarsi con la presenza della parte all'udienza camerale.

In tema di procedimento di prevenzione, non si ha modificazione della contestazione allorché il procedimento iniziato ai sensi della legge n. 1423 del 1956 sia poi proseguito a norma della legge n. 575 del 1965 per la riconosciuta pericolosità qualificata del prevenuto.

In tema di misure di prevenzione la comunicazione all'interessato dell'avviso orale , introdotto in luogo dell'abrogata diffida, dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 , può essere legittimamente delegata dal Questore, così come avveniva per la diffida, ad ufficiale di P.S.,o soggetto equiparato, senza che, ai fini della validità di detta delega occorra un apposito atto scritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 4775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4775
    Data del deposito : 5 ottobre 1998

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